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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 997/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile
Il consigliere designato dott.ssa Paola Ferrari Bravo nella causa civile iscritta al n. r.g. 997/2024 promossa da:
Avv. Giorgio Giacobina (C.F. , in proprio C.F._1
opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
opposto contumace all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies c.p.c., 15 D.lvo n. 150/2011
OGGETTO: opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002
CONCLUSIONI
Per l'Avv. Giorgio Giacobina:
“Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello, in accoglimento della presente opposizione ed in riforma del decreto impugnato, disporre la liquidazione dei compensi del sottoscritto legale, difensore della parte civile ammessa al Patrocinio dello Stato nel proc. r.g.n.r. 8925/16, come da decreto di ammissione 06.06.2022, così come da nota depositata unitamente alle conclusioni scritte in data 28.9.2023 pari ad € 1.890,67, già al netto della riduzione di 1/3 di cui all'art.106 bis dpr 115/2002, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Giacobina Giorgio ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto della Corte di
Appello di Torino, Sez. II Penale, dep. 29.07.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte civile Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
era costituita quale parte civile nel procedimento penale iscritto al Controparte_2
n. 4147/22 R.G.App. ed il giudizio è stato definito con sentenza (n. 6259/23 dep. 20.12.2023) di non doversi procedere nei confronti l'imputato in ordine al reato di cui all'art. 4 Persona_1
legge n. 110/1975 perché già prescritto alla data della sentenza di primo grado ed in ordine al reato di cui all'art. 660 c.p. (così diversamente qualificato il fatto rispetto all'originaria imputazione di cui all'art. 609 undecies c.p.) perché estinto per intervenuta prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili.
L'istanza di liquidazione dei compensi della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato è stata rigettata sul rilievo che la prescrizione era già intervenuta al momento della pronuncia della sentenza di primo grado e che “alla declaratoria di prescrizione consegue anche la revoca delle statuizioni civili, poiché emesse quando il reato era già estinto”.
L'Avv. Giacobina Giorgio ha proposto tempestiva opposizione.
Ha descritto l'attività svolta nell'ambito del giudizio di secondo grado dando atto che:
- l'imputato aveva proposto gravame;
- la Corte di Appello aveva fissato udienza per la trattazione in camera di consiglio ed il relativo decreto era stato notificato anche la parte civile;
- quale difensore della parte civile, con pec del 28.09.2023 aveva quindi depositato note scritte depositando anche istanza di liquidazione del compenso.
Osserva l'opponente che nessuna disposizione subordina il riconoscimento dei compensi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ad un determinato esito del procedimento giudiziario, tanto meno all'effettivo accoglimento della domanda della parte civile costituita.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
E' documentata l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato già a far data del giudizio di primo grado e non risulta l'intervenuta revoca di tale decreto.
La circostanza che all'esito del giudizio penale di appello siano state riformate le statuizioni relative all'azione civile di danno non può per ciò solo comportare il rigetto della richiesta di liquidazione di compensi per l'attività difensiva effettivamente prestata.
Si osserva oltre tutto che in relazione al capo di imputazione più grave (art. 609 undecies c.p.) la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato è conseguente alla diversa qualificazione dell'illecito operata in appello (art. 660 c.p.), con la conseguenza che non potrebbe neanche sostenersi che la parte abbia agito con dolo o colpa grave (cosa che avrebbe potuto tutt'al più giustificare la revoca del patrocinio a spese dello Stato, non il rigetto della domanda di liquidazione svolta dal difensore).
E' documentato il solo deposito delle conclusioni della parte civile, ragione per la quale debbono essere riconosciute la fase studio e la fase decisionale, con esclusione della fase introduttiva.
Per quanto documentato in atti, il procedimento penale non presentava questioni aventi carattere di complessità, aveva ad oggetto due sole imputazioni di cui una già prescritta e l'attività difensionale svolta nell'interesse della parte civile è stata particolarmente semplice e contenuta.
I compensi devono quindi essere liquidati conformemente ai minimi previsti dal DM n. 55/2014 per i giudizi di appello, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, ovverosia € 237,00 per la fase studio ed € 709,00 per la fase decisoria, per un importo complessivo di € 946,00 da ridursi nella misura di 1/3 ex art. 106 bis
DPR n. 115/2002 per un importo finale di € 630,50 oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (inferiore ad € 1.100,00), conformemente ai valori minimi di cui al DM
n. 55/2014 stante la semplicità della controversia ed il numero limitato delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consigliere designato, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, in relazione all'attività difensiva espletata in favore della parte civile costituita nel giudizio penale di appello iscritto al n. 4147/22 R.G. App. Torino (n. 8925/2016 RGNR) liquida in favore dell'Avv. Giacobina
Giorgio € 630,50 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
2) Condanna il a rimborsare all'Avv. Giacobina Giorgio le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 125,00 per esposti, € 247,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino il 27/03/2025.
Il Consigliere designato
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile
Il consigliere designato dott.ssa Paola Ferrari Bravo nella causa civile iscritta al n. r.g. 997/2024 promossa da:
Avv. Giorgio Giacobina (C.F. , in proprio C.F._1
opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
opposto contumace all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies c.p.c., 15 D.lvo n. 150/2011
OGGETTO: opposizione ex art. 170 DPR n. 115/2002
CONCLUSIONI
Per l'Avv. Giorgio Giacobina:
“Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello, in accoglimento della presente opposizione ed in riforma del decreto impugnato, disporre la liquidazione dei compensi del sottoscritto legale, difensore della parte civile ammessa al Patrocinio dello Stato nel proc. r.g.n.r. 8925/16, come da decreto di ammissione 06.06.2022, così come da nota depositata unitamente alle conclusioni scritte in data 28.9.2023 pari ad € 1.890,67, già al netto della riduzione di 1/3 di cui all'art.106 bis dpr 115/2002, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Giacobina Giorgio ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto della Corte di
Appello di Torino, Sez. II Penale, dep. 29.07.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte civile Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
era costituita quale parte civile nel procedimento penale iscritto al Controparte_2
n. 4147/22 R.G.App. ed il giudizio è stato definito con sentenza (n. 6259/23 dep. 20.12.2023) di non doversi procedere nei confronti l'imputato in ordine al reato di cui all'art. 4 Persona_1
legge n. 110/1975 perché già prescritto alla data della sentenza di primo grado ed in ordine al reato di cui all'art. 660 c.p. (così diversamente qualificato il fatto rispetto all'originaria imputazione di cui all'art. 609 undecies c.p.) perché estinto per intervenuta prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili.
L'istanza di liquidazione dei compensi della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato è stata rigettata sul rilievo che la prescrizione era già intervenuta al momento della pronuncia della sentenza di primo grado e che “alla declaratoria di prescrizione consegue anche la revoca delle statuizioni civili, poiché emesse quando il reato era già estinto”.
L'Avv. Giacobina Giorgio ha proposto tempestiva opposizione.
Ha descritto l'attività svolta nell'ambito del giudizio di secondo grado dando atto che:
- l'imputato aveva proposto gravame;
- la Corte di Appello aveva fissato udienza per la trattazione in camera di consiglio ed il relativo decreto era stato notificato anche la parte civile;
- quale difensore della parte civile, con pec del 28.09.2023 aveva quindi depositato note scritte depositando anche istanza di liquidazione del compenso.
Osserva l'opponente che nessuna disposizione subordina il riconoscimento dei compensi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ad un determinato esito del procedimento giudiziario, tanto meno all'effettivo accoglimento della domanda della parte civile costituita.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
E' documentata l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato già a far data del giudizio di primo grado e non risulta l'intervenuta revoca di tale decreto.
La circostanza che all'esito del giudizio penale di appello siano state riformate le statuizioni relative all'azione civile di danno non può per ciò solo comportare il rigetto della richiesta di liquidazione di compensi per l'attività difensiva effettivamente prestata.
Si osserva oltre tutto che in relazione al capo di imputazione più grave (art. 609 undecies c.p.) la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato è conseguente alla diversa qualificazione dell'illecito operata in appello (art. 660 c.p.), con la conseguenza che non potrebbe neanche sostenersi che la parte abbia agito con dolo o colpa grave (cosa che avrebbe potuto tutt'al più giustificare la revoca del patrocinio a spese dello Stato, non il rigetto della domanda di liquidazione svolta dal difensore).
E' documentato il solo deposito delle conclusioni della parte civile, ragione per la quale debbono essere riconosciute la fase studio e la fase decisionale, con esclusione della fase introduttiva.
Per quanto documentato in atti, il procedimento penale non presentava questioni aventi carattere di complessità, aveva ad oggetto due sole imputazioni di cui una già prescritta e l'attività difensionale svolta nell'interesse della parte civile è stata particolarmente semplice e contenuta.
I compensi devono quindi essere liquidati conformemente ai minimi previsti dal DM n. 55/2014 per i giudizi di appello, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, ovverosia € 237,00 per la fase studio ed € 709,00 per la fase decisoria, per un importo complessivo di € 946,00 da ridursi nella misura di 1/3 ex art. 106 bis
DPR n. 115/2002 per un importo finale di € 630,50 oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (inferiore ad € 1.100,00), conformemente ai valori minimi di cui al DM
n. 55/2014 stante la semplicità della controversia ed il numero limitato delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consigliere designato, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, in relazione all'attività difensiva espletata in favore della parte civile costituita nel giudizio penale di appello iscritto al n. 4147/22 R.G. App. Torino (n. 8925/2016 RGNR) liquida in favore dell'Avv. Giacobina
Giorgio € 630,50 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
2) Condanna il a rimborsare all'Avv. Giacobina Giorgio le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 125,00 per esposti, € 247,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino il 27/03/2025.
Il Consigliere designato
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo
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