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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AN NE, OR
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3557/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P001 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P001 2 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P003 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P004 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 476/02/2023 pronunciata il 18.12.2024 e depositata in segreteria il successivo 20.12.2023 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 257/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Viterbo, compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso – reclamo cumulativo ex art. 17 bis del D.lgs. nr. 5456/92 proposto da Ricorrente_2 , Ricorrente_1 , Ricorrente_4, Ricorrente_3 rispettivamente avverso gli avvisi di liquidazione n. 20IT006612000P001, n. 20IT006612000P002, n. 20IT006612000P003 e n. 20IT006612000P004, tutti notificati a mezzo raccomandata a/r in data 12.12.2022 ed emessi dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE
PROVINCIALE DI VITERBO, con i quali veniva richiesto a ciascuna delle ricorrenti il versamento di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale derivante da divisione di area comune pervenuta agli aventi causa a seguito di più trasferimenti immobiliari, non costituendo, quindi, massa unica ma masse plurime e conseguente inapplicabilità dell'art. 34, comma 4, del D.P.R 131/86 non ricorrendo nella fattispecie de qua l'eccezione del caso in cui l'ultimo acquisto di quote fosse derivato da successione mortis causa.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello gli olim ricorrenti eccependo l'erroneità della sentenza e l'infondatezza degli atti impugnati, reiterando in modo articolato il rilievo già formulato in primo grado attinente la circostanza che nel caso di specie i beni oggetto di divisione provenivano da una massa unica, non essendo ravvisabile, per l'effetto, una pluralità di masse diverse e conseguente corretta tassazione operata in sede di registrazione dell'atto pubblico. Allegava prassi e giurisprudenza di segno favorevole ala proprie tesi difensive.
Chiedevano, pertanto, in riforma totale della sentenza gravata, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento egli atti opposti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Instavano per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Si costituiva in giudizio l'appellata AGENZIA DELE ENTRATE deducendo sugli avversi motivi di gravame, reiterando anch'essa le eccezioni già svolte in sede di comparsa dinanzi al primo giudice, allegava copiosa prassi, anche recente, dell'amministrazione finanziaria e concludeva per conferma della sentenza gravata e la condanna alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio come da notula allegata alla costituzione nel giudizio dinanzi questa Corte.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza da remoto, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia infondato e non vi siano valide ragioni, pragmatiche e giuridiche per discostarsi dalla decisone del primo Giudice che appare scevra da vizi di sorta.
Come correttamente statuito nella sentenza gravata e altrettanto correttamente dedotto dall'amministrazione finanziaria, l'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n. 131/86) dispone che «le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte». La disposizione in esame concerne il fenomeno delle c.d. "masse plurime" che ricorrono, ai fini civilistici, quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di titoli. In tal caso, ogni titolo di acquisto genera una comunione in rapporto al bene che ne è oggetto e l'atto di scioglimento della comunione non concretizza un'unica divisione, ma tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni, ad eccezione del caso - regolato, appunto, dall'articolo 34, comma 4, citato - in cui l'ultimo acquisto di quote derivi da successione a causa di morte. Al riguardo, la circolare 10 giugno 1986, n. 37 ha chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi. La circolare precisa, inoltre, che anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni, sia da compravendite o donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i condividenti. Dunque, se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell'imposta di registro, un'unica comunione e quindi un'unica massa da dividere, se l'ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa (cfr.
Risposta ad interpello nr. 60/2022 dell'AGENZIA ENTRATE, Divisione Contribuenti -Direzione Centrale
Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, avente ad oggetto “Masse plurime, applicazione dell'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n. 131/86). Nel caso che ricorre non appare minimamente revocabile in dubbio che trattasi, di contro, di masse plurime in quanto provenienti da tre diversi atti di acquisto, ossia da tre diversi titoli di provenienza con conseguente inapplicabilità dell'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n.
131/86 e correttezza del recupero a tassazione delle maggiori imposte liquidate dall'ufficio.
Assorbito ogni altro motivo.
Sussistono giusti motivi, stante la complessità della materia, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
rigetta l'appello. Spese compensate
P.Q.M.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AN NE, OR
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3557/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P001 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P001 2 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P003 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20IT006612000P004 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 476/02/2023 pronunciata il 18.12.2024 e depositata in segreteria il successivo 20.12.2023 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 257/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Viterbo, compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso – reclamo cumulativo ex art. 17 bis del D.lgs. nr. 5456/92 proposto da Ricorrente_2 , Ricorrente_1 , Ricorrente_4, Ricorrente_3 rispettivamente avverso gli avvisi di liquidazione n. 20IT006612000P001, n. 20IT006612000P002, n. 20IT006612000P003 e n. 20IT006612000P004, tutti notificati a mezzo raccomandata a/r in data 12.12.2022 ed emessi dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE
PROVINCIALE DI VITERBO, con i quali veniva richiesto a ciascuna delle ricorrenti il versamento di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale derivante da divisione di area comune pervenuta agli aventi causa a seguito di più trasferimenti immobiliari, non costituendo, quindi, massa unica ma masse plurime e conseguente inapplicabilità dell'art. 34, comma 4, del D.P.R 131/86 non ricorrendo nella fattispecie de qua l'eccezione del caso in cui l'ultimo acquisto di quote fosse derivato da successione mortis causa.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello gli olim ricorrenti eccependo l'erroneità della sentenza e l'infondatezza degli atti impugnati, reiterando in modo articolato il rilievo già formulato in primo grado attinente la circostanza che nel caso di specie i beni oggetto di divisione provenivano da una massa unica, non essendo ravvisabile, per l'effetto, una pluralità di masse diverse e conseguente corretta tassazione operata in sede di registrazione dell'atto pubblico. Allegava prassi e giurisprudenza di segno favorevole ala proprie tesi difensive.
Chiedevano, pertanto, in riforma totale della sentenza gravata, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento egli atti opposti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Instavano per la trattazione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs. n.546/92.
Si costituiva in giudizio l'appellata AGENZIA DELE ENTRATE deducendo sugli avversi motivi di gravame, reiterando anch'essa le eccezioni già svolte in sede di comparsa dinanzi al primo giudice, allegava copiosa prassi, anche recente, dell'amministrazione finanziaria e concludeva per conferma della sentenza gravata e la condanna alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio come da notula allegata alla costituzione nel giudizio dinanzi questa Corte.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la discussione della controversia in pubblica udienza da remoto, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia infondato e non vi siano valide ragioni, pragmatiche e giuridiche per discostarsi dalla decisone del primo Giudice che appare scevra da vizi di sorta.
Come correttamente statuito nella sentenza gravata e altrettanto correttamente dedotto dall'amministrazione finanziaria, l'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n. 131/86) dispone che «le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte». La disposizione in esame concerne il fenomeno delle c.d. "masse plurime" che ricorrono, ai fini civilistici, quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni non in forza di un titolo unitario, bensì per effetto di una pluralità di titoli. In tal caso, ogni titolo di acquisto genera una comunione in rapporto al bene che ne è oggetto e l'atto di scioglimento della comunione non concretizza un'unica divisione, ma tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni, ad eccezione del caso - regolato, appunto, dall'articolo 34, comma 4, citato - in cui l'ultimo acquisto di quote derivi da successione a causa di morte. Al riguardo, la circolare 10 giugno 1986, n. 37 ha chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi. La circolare precisa, inoltre, che anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni, sia da compravendite o donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i condividenti. Dunque, se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell'imposta di registro, un'unica comunione e quindi un'unica massa da dividere, se l'ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa (cfr.
Risposta ad interpello nr. 60/2022 dell'AGENZIA ENTRATE, Divisione Contribuenti -Direzione Centrale
Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, avente ad oggetto “Masse plurime, applicazione dell'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n. 131/86). Nel caso che ricorre non appare minimamente revocabile in dubbio che trattasi, di contro, di masse plurime in quanto provenienti da tre diversi atti di acquisto, ossia da tre diversi titoli di provenienza con conseguente inapplicabilità dell'articolo 34, comma 4, del D.P.R. n.
131/86 e correttezza del recupero a tassazione delle maggiori imposte liquidate dall'ufficio.
Assorbito ogni altro motivo.
Sussistono giusti motivi, stante la complessità della materia, per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
rigetta l'appello. Spese compensate
P.Q.M.