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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6456 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 18730/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/05/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 25/06/2025, promossa
DA
(C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Valeria
Bonetti, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Magenta n.83, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
MELLAL (MAROCCO) il 26/02/1968,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17/06/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per conferma integrale dei provvedimenti Parte_1 provvisori come da conclusioni formulate a verbale d'udienza del 10/06/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile presso il Comune di Cesano Boscone in data 23.11.2006, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Boscone nell'anno 2006, atto n. 47, parte I.
Dall'unione sono nate le figlie (n. il 27.05.2004, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente) e (n. il 25.08.2009). Persona_2
Le parti si sono separate con sentenza n. 5741/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
08/07/2023, che disponeva l'affido super esclusivo alla madre della figlia con collocamento Per_2 presso la casa familiare di Cesano Boscone, via Gramsci n. 3 assegnata alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne previo accordo con la madre e sentito il parere della minore, oltre a un contributo paterno al mantenimento delle figlie dell'importo mensile di euro 400,00 e al 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, sanitarie obbligatorie, con assegno unico per la famiglia integrale alla madre.
Con ricorso depositato il 17.05.2024, la ricorrente chiedeva, essendo il marito a tutt'oggi ancora irreperibile, la pronuncia di divorzio e la conferma integrale delle statuizioni già rese in separazione.
All'udienza del 30.01.2025, alla quale non compariva il resistente, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sentiva la parte ricorrente che così dichiarava:
“Confermo la volontà di divorziare. La situazione familiare è invariata dalla separazione;
solo che a mia figlia grande è stata diagnosticata a gennaio la sclerosi multipla e nello stesso periodo, a fine gennaio, dopo la rivalutazione che ho fatto fare al S. Paolo alla piccola, che aveva già l'ADHD, le
è stato diagnosticato anche un disturbo dello spettro autistico in associazione, per cui poi è stata richiesta la presa in carico all'UONPIA, dove è stata vista a novembre, ma non le hanno dato un supporto psicologico. Lei era già seguita da una psicologa dall'anno scorso e prosegue con lei. Mia figlia grande fa il V superiore istituto turistico, ma da due mesi ha smesso di andare e non è ancora tornata a scuola. Anche lei è seguita dalla psicologa e sta avviando la presa in carico al CPS, mentre la piccola fa la II superiore. Abbiamo fatto tutta la documentazione per farle avere il sostegno. Alla
pagina 2 di 9 piccola hanno riconosciuto un'indennità di frequenza di 300 €, mentre alla grande non è stata riconosciuta l'invalidità. La grande è seguita, ma ha ancora problemi alimentari e di peso. Il padre continua ad essere irreperibile e non versa nulla. Mi occupo di tutto io, chiaramente la situazione è difficile ma sto andando avanti, lavoro solo io, sempre con lo stesso stipendio e ho dovuto chiedere un prestito per coprire i debiti che mi ha lasciato mio marito. Io lavoro su turni ma mi aiutano sia mia madre che mia sorella, che abitano vicino. Io mi sono rivolta ai Servizi per avere un aiuto economico, ma non mi hanno dato niente”.
All'esito il G.D. invitava la difesa di parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande svolte in ricorso, in assenza di istanze istruttorie formulate.
Il difensore si riportava alle conclusioni formulate in atti, chiedendo che fossero integralmente confermate le statuizioni della separazione e chiedeva termine per depositare una relazione di aggiornamento della psicologa che segue la figlia minore.
All'esito della discussione il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto, confermava provvisoriamente le statuizioni separative e in accoglimento, autorizzava la produzione documentale richiesta dalla difesa.
All'udienza del 10.06.2025, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Giudice delegato provvedeva a sentire nuovamente la ricorrente, che così dichiarava: “mia figlia grande è stata bocciata
e deve ripetere il 5'anno dell'istituto turistico, invece la seconda è stata promossa. Il padre continua a non aver rapporti e a non versar nulla e non so neanche esattamente dove si trovi, continua ad Per_2 essere seguita dall'UONPIA dove segue la terapia educativa una volta a settimana;
oltre all'assegno unico di €300.00 percepisco l'indennità di frequenza di 346.00 €; è poi seguita dalla psicologa privata già da più di 2 anni. Adesso mi sono recentemente rivolta ai Servizi per chiedere la misura di reddito
B2 per . Per_2
Il difensore chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con conferma integrale dei provvedimenti vigenti. Il Giudice Delegato, preso atto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di status, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), ii)
Reg. EU n. 1111/2019, essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente;
in assenza di diversa scelta da parte dei coniugi, si applica la legge italiana ex art. 8 lett. d) Reg.
UE n. 1259/2010. pagina 3 di 9 Sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg.
UE 1111/2019, risiedendo la minore abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/215, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996.
Sussiste, infine, la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari in favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE
4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Cesano Boscone in data
23.11.2006, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Boscone nell'anno 2006, atto n. 47, parte I, e si sono separate con sentenza n. 5741/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
28.06.2023 .
Pertanto, lo stato di separazione legale si è protratto oltre il periodo previsto dalla legge 898/70
e successive modifiche, dato che il ricorso per divorzio è stato depositato in data 17.05.2024.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati i provvedimenti provvisori resi dal Giudice delegato in data 30.01.2025, di cui si richiamano integralmente le motivazioni, essendo rimasta invariata la situazione familiare.
Il padre, invero, è rimasto irreperibile e continua a non avere contatti con le figlie, che non vede dal 2020; parimenti ha continuato a non contribuire economicamente al sostentamento delle ragazze, di cui si è sempre fatta carico, per ogni esigenza, in via esclusiva la madre – che peraltro di recente ha dovuto fronteggiare anche le sopravvenute condizioni della figlia maggiore (cui a gennaio è stata diagnosticata la sclerosi multipla) e della figlia ancora minore (cui pressochè nello stesso periodo è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico in associazione, per cui è stata richiesta la presa in carico all'UONPIA).
pagina 4 di 9 Il contegno del convenuto conferma quindi l'assoluto disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale già in atto all'epoca della separazione e l'assoluta inadeguatezza all'assunzione consapevole del proprio ruolo di genitore: va di conseguenza confermato l'affidamento monogenitoriale già disposto in favore della madre in sede di separazione, anche riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), nelle forme del cd. affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è infatti derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso di specie, in cui il padre è da anni totalmente assente dalla vita della figlia e non mantiene contatti neppure con la madre – situazione che preclude l'adozione di qualsiasi decisione nell'interesse del minore, che rischia di essere pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, indicativa quindi, dell'inidoneità genitoriale del padre ad affrontare le maggiori responsabilità proprie dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. 27/2017 e succ. conf.).
Tanto più avuto riguardo all'attuale quadro psichiatrico della minore, deve pertanto essere confermato l'affido super-esclusivo alla madre, che ha continuato ad occuparsi della prole in tutte le sue necessità, sia sanitarie che educative, tenuto conto anche del gravoso carico familiare e della difficile situazione di salute delle figlie venutasi a determinare dopo la separazione (essendo stata alla figlia già maggiorenne di recente diagnosticata la sclerosi multipla, mentre alla figlia ancora minore un disturbo da deficit d'attenzione e iperattività associato a un disturbo dello spettro autistico) con continuità e responsabilità, pur nella latitanza paterna, dimostrando così la propria idoneità al ruolo genitoriale.
La minore continuerà a vivere con la madre e la sorella maggiorenne ma non economicamente indipendente nell'ex casa familiare di Cesano Boscone, Via Gramsci n. 3 condotta in locazione, presso la quale manterrà la residenza anagrafica e che deve rimanere pertanto assegnata alla ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. con arredi e pertinenze.
Considerata altresì l'età della minore - che non vede il padre dall'agosto del 2020 devono essere confermate le statuizioni vigenti anche in ordine all'eventuale ripresa dei rapporti padre- figlia, che restano rimessi alla madre, nel rispetto della volontà della minore.
Il contributo paterno al mantenimento delle figlie
pagina 5 di 9 Devono essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate sopravvenute modifiche rispetto alla situazione economica delle parti, rispetto alla separazione.
La ricorrente lavora come operatrice socio-sanitaria, con un reddito mensile netto pari a circa €
1.200,00, con cui sostiene il canone di locazione per l'abitazione Aler in cui vive con le figlie di €
206,34 e tutte le altre necessità delle figlie – per cui percepisce l'integrale assegno unico familiare oltre all'indennità di frequenza di 300 € riconosciuta in favore della figlia minore.
Sia pur in assenza di risultanze reddituali aggiornate in ordine alla situazione reddituale del padre, deve ritenersi integra la capacità lavorativa del padre;
pertanto, a fronte delle richieste di parte ricorrente, si stima equo confermare il contributo paterno per il mantenimento delle figlie già stabilito in € 400,00 al mese, da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese – soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigenti Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di
Milano di seguito richiamate in dispositivo.
L'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per intero nei confronti della ricorrente, quale genitore affidatario esclusivo della minore Per_2
Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace e già da tempo di fatto irreperibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e presso il Comune di Cesano
[...] Controparte_1
Boscone (MI) in data 23.11.2006, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cesano Boscone nell'anno 2006, atto n. 47, parte I;
2. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2 presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di in via Gramsci 3 in Cesano Boscone e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative pagina 6 di 9 relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Assegna la casa coniugale in locazione in via Gramsci 3 in Cesano Boscone alla madre con tutto quanto l'arreda, che vi abita con la figlia minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente indipendente;
4. Dispone che la minore potrà incontrare il padre solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia, tenuto conto della volontà della ragazzina;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in Per_1 Per_2 favore della madre della somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio pagina 7 di 9 individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e pagina 8 di 9 assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Cesano Boscone (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/05/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 25/06/2025, promossa
DA
(C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Valeria
Bonetti, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Magenta n.83, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
MELLAL (MAROCCO) il 26/02/1968,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17/06/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per conferma integrale dei provvedimenti Parte_1 provvisori come da conclusioni formulate a verbale d'udienza del 10/06/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile presso il Comune di Cesano Boscone in data 23.11.2006, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Boscone nell'anno 2006, atto n. 47, parte I.
Dall'unione sono nate le figlie (n. il 27.05.2004, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente) e (n. il 25.08.2009). Persona_2
Le parti si sono separate con sentenza n. 5741/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
08/07/2023, che disponeva l'affido super esclusivo alla madre della figlia con collocamento Per_2 presso la casa familiare di Cesano Boscone, via Gramsci n. 3 assegnata alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne previo accordo con la madre e sentito il parere della minore, oltre a un contributo paterno al mantenimento delle figlie dell'importo mensile di euro 400,00 e al 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche, sanitarie obbligatorie, con assegno unico per la famiglia integrale alla madre.
Con ricorso depositato il 17.05.2024, la ricorrente chiedeva, essendo il marito a tutt'oggi ancora irreperibile, la pronuncia di divorzio e la conferma integrale delle statuizioni già rese in separazione.
All'udienza del 30.01.2025, alla quale non compariva il resistente, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sentiva la parte ricorrente che così dichiarava:
“Confermo la volontà di divorziare. La situazione familiare è invariata dalla separazione;
solo che a mia figlia grande è stata diagnosticata a gennaio la sclerosi multipla e nello stesso periodo, a fine gennaio, dopo la rivalutazione che ho fatto fare al S. Paolo alla piccola, che aveva già l'ADHD, le
è stato diagnosticato anche un disturbo dello spettro autistico in associazione, per cui poi è stata richiesta la presa in carico all'UONPIA, dove è stata vista a novembre, ma non le hanno dato un supporto psicologico. Lei era già seguita da una psicologa dall'anno scorso e prosegue con lei. Mia figlia grande fa il V superiore istituto turistico, ma da due mesi ha smesso di andare e non è ancora tornata a scuola. Anche lei è seguita dalla psicologa e sta avviando la presa in carico al CPS, mentre la piccola fa la II superiore. Abbiamo fatto tutta la documentazione per farle avere il sostegno. Alla
pagina 2 di 9 piccola hanno riconosciuto un'indennità di frequenza di 300 €, mentre alla grande non è stata riconosciuta l'invalidità. La grande è seguita, ma ha ancora problemi alimentari e di peso. Il padre continua ad essere irreperibile e non versa nulla. Mi occupo di tutto io, chiaramente la situazione è difficile ma sto andando avanti, lavoro solo io, sempre con lo stesso stipendio e ho dovuto chiedere un prestito per coprire i debiti che mi ha lasciato mio marito. Io lavoro su turni ma mi aiutano sia mia madre che mia sorella, che abitano vicino. Io mi sono rivolta ai Servizi per avere un aiuto economico, ma non mi hanno dato niente”.
All'esito il G.D. invitava la difesa di parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande svolte in ricorso, in assenza di istanze istruttorie formulate.
Il difensore si riportava alle conclusioni formulate in atti, chiedendo che fossero integralmente confermate le statuizioni della separazione e chiedeva termine per depositare una relazione di aggiornamento della psicologa che segue la figlia minore.
All'esito della discussione il Giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto, confermava provvisoriamente le statuizioni separative e in accoglimento, autorizzava la produzione documentale richiesta dalla difesa.
All'udienza del 10.06.2025, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Giudice delegato provvedeva a sentire nuovamente la ricorrente, che così dichiarava: “mia figlia grande è stata bocciata
e deve ripetere il 5'anno dell'istituto turistico, invece la seconda è stata promossa. Il padre continua a non aver rapporti e a non versar nulla e non so neanche esattamente dove si trovi, continua ad Per_2 essere seguita dall'UONPIA dove segue la terapia educativa una volta a settimana;
oltre all'assegno unico di €300.00 percepisco l'indennità di frequenza di 346.00 €; è poi seguita dalla psicologa privata già da più di 2 anni. Adesso mi sono recentemente rivolta ai Servizi per chiedere la misura di reddito
B2 per . Per_2
Il difensore chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con conferma integrale dei provvedimenti vigenti. Il Giudice Delegato, preso atto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di status, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a), ii)
Reg. EU n. 1111/2019, essendo sita in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente;
in assenza di diversa scelta da parte dei coniugi, si applica la legge italiana ex art. 8 lett. d) Reg.
UE n. 1259/2010. pagina 3 di 9 Sussiste la giurisdizione italiana anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg.
UE 1111/2019, risiedendo la minore abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/215, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996.
Sussiste, infine, la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari in favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE
4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di Cesano Boscone in data
23.11.2006, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Boscone nell'anno 2006, atto n. 47, parte I, e si sono separate con sentenza n. 5741/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il
28.06.2023 .
Pertanto, lo stato di separazione legale si è protratto oltre il periodo previsto dalla legge 898/70
e successive modifiche, dato che il ricorso per divorzio è stato depositato in data 17.05.2024.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati i provvedimenti provvisori resi dal Giudice delegato in data 30.01.2025, di cui si richiamano integralmente le motivazioni, essendo rimasta invariata la situazione familiare.
Il padre, invero, è rimasto irreperibile e continua a non avere contatti con le figlie, che non vede dal 2020; parimenti ha continuato a non contribuire economicamente al sostentamento delle ragazze, di cui si è sempre fatta carico, per ogni esigenza, in via esclusiva la madre – che peraltro di recente ha dovuto fronteggiare anche le sopravvenute condizioni della figlia maggiore (cui a gennaio è stata diagnosticata la sclerosi multipla) e della figlia ancora minore (cui pressochè nello stesso periodo è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico in associazione, per cui è stata richiesta la presa in carico all'UONPIA).
pagina 4 di 9 Il contegno del convenuto conferma quindi l'assoluto disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale già in atto all'epoca della separazione e l'assoluta inadeguatezza all'assunzione consapevole del proprio ruolo di genitore: va di conseguenza confermato l'affidamento monogenitoriale già disposto in favore della madre in sede di separazione, anche riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), nelle forme del cd. affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è infatti derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso di specie, in cui il padre è da anni totalmente assente dalla vita della figlia e non mantiene contatti neppure con la madre – situazione che preclude l'adozione di qualsiasi decisione nell'interesse del minore, che rischia di essere pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, indicativa quindi, dell'inidoneità genitoriale del padre ad affrontare le maggiori responsabilità proprie dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. 27/2017 e succ. conf.).
Tanto più avuto riguardo all'attuale quadro psichiatrico della minore, deve pertanto essere confermato l'affido super-esclusivo alla madre, che ha continuato ad occuparsi della prole in tutte le sue necessità, sia sanitarie che educative, tenuto conto anche del gravoso carico familiare e della difficile situazione di salute delle figlie venutasi a determinare dopo la separazione (essendo stata alla figlia già maggiorenne di recente diagnosticata la sclerosi multipla, mentre alla figlia ancora minore un disturbo da deficit d'attenzione e iperattività associato a un disturbo dello spettro autistico) con continuità e responsabilità, pur nella latitanza paterna, dimostrando così la propria idoneità al ruolo genitoriale.
La minore continuerà a vivere con la madre e la sorella maggiorenne ma non economicamente indipendente nell'ex casa familiare di Cesano Boscone, Via Gramsci n. 3 condotta in locazione, presso la quale manterrà la residenza anagrafica e che deve rimanere pertanto assegnata alla ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. con arredi e pertinenze.
Considerata altresì l'età della minore - che non vede il padre dall'agosto del 2020 devono essere confermate le statuizioni vigenti anche in ordine all'eventuale ripresa dei rapporti padre- figlia, che restano rimessi alla madre, nel rispetto della volontà della minore.
Il contributo paterno al mantenimento delle figlie
pagina 5 di 9 Devono essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate sopravvenute modifiche rispetto alla situazione economica delle parti, rispetto alla separazione.
La ricorrente lavora come operatrice socio-sanitaria, con un reddito mensile netto pari a circa €
1.200,00, con cui sostiene il canone di locazione per l'abitazione Aler in cui vive con le figlie di €
206,34 e tutte le altre necessità delle figlie – per cui percepisce l'integrale assegno unico familiare oltre all'indennità di frequenza di 300 € riconosciuta in favore della figlia minore.
Sia pur in assenza di risultanze reddituali aggiornate in ordine alla situazione reddituale del padre, deve ritenersi integra la capacità lavorativa del padre;
pertanto, a fronte delle richieste di parte ricorrente, si stima equo confermare il contributo paterno per il mantenimento delle figlie già stabilito in € 400,00 al mese, da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese – soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da vigenti Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di
Milano di seguito richiamate in dispositivo.
L'assegno unico familiare continuerà ad essere erogato per intero nei confronti della ricorrente, quale genitore affidatario esclusivo della minore Per_2
Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace e già da tempo di fatto irreperibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e presso il Comune di Cesano
[...] Controparte_1
Boscone (MI) in data 23.11.2006, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cesano Boscone nell'anno 2006, atto n. 47, parte I;
2. Affida la figlia minore nata il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2 presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di in via Gramsci 3 in Cesano Boscone e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative pagina 6 di 9 relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Assegna la casa coniugale in locazione in via Gramsci 3 in Cesano Boscone alla madre con tutto quanto l'arreda, che vi abita con la figlia minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente indipendente;
4. Dispone che la minore potrà incontrare il padre solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia, tenuto conto della volontà della ragazzina;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
e mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in Per_1 Per_2 favore della madre della somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a maggio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio pagina 7 di 9 individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e pagina 8 di 9 assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Cesano Boscone (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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