Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15697/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott. Maria Esposito, all'esito della scadenza del termine per il de-
posito di note scritte in sostituzione dell'udienza ha pronunziato ai sensi dell'art. 281
quinquies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 15697/2023 r.g.a.c.
TRA
( Parte_1 Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f.:
[...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. VISCONTI MARCO (c.f.: P.IVA_1
) , come da procura in atti C.F._1
attore
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , ivi re- CP_2 C.F._2
sidente alla Via Pietro Trinchera nr.13, -
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Con atto di citazione ritualmente notificato la società istante affermava che l'immobile sito nel fabbricato di Via P. Trinchera nr.13, Napoli, Piano 4, Int. 41, identificato con i seguenti dati catastali Particella 65, Foglio 13, Sub. 81, Cat. A04 era di proprietà piena ed esclusiva del Fondo denominato “ ” fondo comune d'investimento immobi- CP_3
liare di tipo chiuso, con sede in Roma, C.F.: 12441721003, in virtù di conferimento con
Decreto del 30 Luglio 2015 del MEF (Ministero dell'Economia e Finanze), pubblicato in G.U. nr.184 del 10/08/2015, trascritto a Napoli in data 11 Gennaio 2016 ai numeri
466/377, con atto per notar Dott. di Frascati (RM), Repertorio Persona_1
n.28.227, Racc.n.15.428, Fondo gestito da essa società, iscritta al nr.135 dell'Albo dei
Gestori dei Fondi Alternativi, già nr.305 dell'Albo delle Società di Gestione del Ri- sparmio tenuto dalla Banca d'IA (cfr. Decreto del 30 Luglio 2015). Precisava altresì che detto immobile, unitamente ad altri era pervenuto in piena ed esclusiva proprietà al suddetto Fondo “ ” per acquisto fattone dall'Agenzia del Demanio, precedente CP_3
proprietaria piena ed esclusiva per giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio, come evincibile dalla Relazione Ventennale del Notaio Dott. in Pianoro Persona_2
(BO) del 01 marzo 2023, depositata in atti, dalla quale si evinceva che risultava rispetta- to il principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 del codice civile e che non sussistevano passaggi per successione o donazione. Affermava essa società che l'immobile in questione risultava occupato dal sig. nato a [...] il CP_2
01/06/1987 senza titolo in assenza di un regolare e valido titolo che ne legittimasse l'occupazione e/o la detenzione, pur risultando residente nello stesso come da certificato di residenza in atti.
Evidenziava essa attrice, altresì, che, da indagini investigative svolte in proprio e di cui alla relazione in atti, era stata confermata l'occupazione di detto immobile da parte di che nonostante sollecitazione a mezzo raccomandata del 07/12/2022,non CP_2
aveva provveduto a rilasciare lo stesso detenuto illegittimamente.
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Anche il tentativo di mediazione obbligatoria non aveva avuto esito positivo, come da verbale depositato in atti, e pertanto lo stesso veniva convenuto in giudizio per ottenere il rilascio con riserva di agire in separata sede per il pagamento dell'indennità di occu- pazione.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo il convenuto non si costituiva e pertan- to rimaneva contumace.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, la causa veniva rin- viata all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 281 quinquies e 127 ter c.p.c..
La domanda è procedibile, risultando esperito preventivamente il procedimento di me- diazione obbligatoria in siffatta materia.
La stessa è altresì fondata e va accolta alla luce di quanto si dirà di seguito.
La società attrice, come emerge dalla relazione notarile ventennale, è legittimata ad agi- re in quanto gestore del fondo denominato proprietario dell'immobile di che CP_3
trattasi (cfr. pag. 2 della detta relazione notarile).
In proposito, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (sentenza n.
7305/2014 S.U.) nel caso di azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, essa va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica (cd.
“probatio diabolica”).
Al riguardo non va tuttavia trascurato che, pur costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello innanzi espresso con riferimento all'azione di riven- dica, che impone di provare in maniera incontestabile la proprietà del bene di cui si chiede il rilascio, il suddetto onere probatorio può dirsi attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene. Infatti, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo origina- rio, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere pro- batorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 15388/2005).
Nella fattispecie in esame il convenuto non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile, non avendo esplicitato alcuna difesa di carattere petitorio ma anzi è ri-
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masto estraneo ed indifferente al presente giudizio, stante la richiamata contumacia, a fronte del valido titolo attestante il proprio rapporto qualificato con il bene tale da giu- stificare la richiesta di rilascio avanzata, che va, pertanto, accolta.
La circostanza dell'occupazione da parte del convenuto è stata confermata dal teste escusso, , informato dei fatti in qualità di investigatore privato inca- Testimone_1
ricato dall'attrice, che ha confermato quanto riportato nella propria relazione investiga- tiva, circostanze concordi anche con la documentazione anagrafica versata in atti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 147/22 tenuto conto delle attività svolte.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di rilascio avanzata dalla ricorrente ed ordina al convenuto il rilascio immediato in favore della società attrice dell'immobile oggetto CP_2
di causa;
2. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che li- quida in €. 560,00 per spese ed €. 3809,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Napoli il 12.02.2025
Il Giudice onorario
(dott. Maria Esposito )
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