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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3016/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
, C.F. , e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nuzzo,elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Santa Maria a Vico (CE), alla via Appia 15/17, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso: Email_1
- Opponenti -
E
P. VA , ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. , a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito Notaio di Milano, P.IVA_2 Persona_1 repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] del difensore sito in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea 6A/6B, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso: Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 213/2019, rubricato al R.G. n. 577/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 30.01.2019 e notificato il
07.02.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva a e Parte_1 Parte_2 il pagamento dell'importo di € 17.036,85 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 2151919, stipulato il 29.12.2006 tra e Parte_1 Parte_2 quest'ultimo in qualità di coobbligato, e la CONSUMIT, trasmesso successivamente a CP_1
mediante contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi
[...] della legge n. 130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano e Parte_1 [...]
lamentando la nullità del ricorso monitorio per illegittimità ed inesistenza del decreto Pt_2 ingiuntivo. In particolare, gli opponenti contestavano l'insussistenza in radice del rapporto obbligatorio, eccependo il difetto di legittimazione passiva della società opposta, oltre che la prescrizione dell'intero credito, per il decorso di oltre un decennio dall'originaria obbligazione contratta con la CONSUMIT del 29.12.2006.
Per quanto espresso, gli opponenti, chiedevano, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) – rigettare l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva della società in quanto infondata per le ragioni meglio Controparte_1 specificate in atti;
2) – rigettare l'avversa eccezione di prescrizione, per carenza dei relativi presupposti;
Nel merito: 3) – per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare integralmente
l'opposizione per cui si procede ed ogni avversa domanda, confermando il decreto ingiuntivo n.
213/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
In via subordinata: 4) – rigettare
l'avversa opposizione ed accertare e dichiarare che i sigg. ri e , Parte_1 Parte_2 sono debitori, in solido tra loro, nei confronti della società della somma di € Controparte_1
17.036,85 o comunque della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarli al relativo pagamento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Ebbene, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 17.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis occorre evidenziare che la sottoscritta, in data 23.06.2023, invitava le parti a raggiungere un accordo conciliativo che prevedeva il pagamento da parte della convenuta della somma di € 9.000,00 omnia, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Tuttavia, in merito a tale proposta, le parti pur avendo dichiarato di voler aderire all'accordo transattivo formulato dal giudice, non procedevano al perfezionamento dello stesso.
Pertanto, nella vexata quaestio non si potrà procedere con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a causa della mancata definizione transattiva della lite ed occorre effettuare una disamina della questione nel merito.
A tal riguardo ed in via preliminare, giova evidenziare che, alla luce delle risultanze processuali,
l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020). In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione.
Ciononostante, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio, come statuito da recente giurisprudenza (Cfr. Cass. n. 17944/2023), è valevole in qualunque forma sia avvenuta la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Pertanto, si ritiene applicabile, almeno di regola, anche ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, da parte di istituti bancari autorizzati in tal senso e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Invero, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Ciò non esclude, tuttavia, che l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Orbene, a sostegno della pretesa monitoria, come pure nel giudizio di opposizione, l'opposta depositava in giudizio: l'estratto in G.U. n. 75 del 02.07.2015 avente ad oggetto l'avviso di cessione di crediti pro soluto alla società in qualità di cessionaria, con inclusione dei crediti Controparte_1
che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it S.p.A.; una visura storica della Consum.it S.p.A.; una visura storica della società il contratto di Controparte_1 finanziamento e la lista movimenti al 22.06.2015.
Tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dagli opponenti in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta.
In primo luogo, l'estratto in G.U. si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene un vago ed onnicomprensivo rimando all'acquisto e gestione di portafogli di crediti pecuniari di titolarità della CA MO dei CH di IE S.p.A. (la
“Cedente” o “BMPS”) - quale avente causa di Consum.it S.p.A. in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di Consum.it S.p.A. nella cedente, senza alcuna indicazione dei tratti salienti che consentano di tratteggiare le caratteristiche peculiari dei crediti ceduti. In ogni caso, in ordine alla insussistenza della legittimazione passiva della società di CP_4 particolare rilevanza appare l'assenza totale del contratto di cessione accorso tra l'odierna opposta e la CA MO CH di IE (in seguito all'operazione di fusione per incorporazione della
Consum.it S.p.A.).
Ne discende che la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di
S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione, non avendo fornito (all'interno della copia della pubblicazione in G.U.) la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute e non avendo allegato il contratto di cessione del credito.
Non va sottaciuto, inoltre, che il contratto di finanziamento dal quale trae origine il credito azionato in via monitoria è un contratto di credito al consumo, con consequenziale decadenza del beneficio del termine per il debitore in caso di insolvenza.
Beninteso, sulla scorta della documentazione in atti, non risulta la dichiarazione della decadenza della debitrice dal beneficio del termine, tenuto conto che l'opposta si è limitata a produrre l'estratto conto
(doc. n. 7), dal quale dovrebbe emergere la decadenza del beneficio del termine a partire dal
28.01.2011, da cui, pur profilandosi la suddetta decadenza, non emerge che la stessa sia stata mai effettivamente “dichiarata” con atto ricevuto dalla debitrice.
Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nel caso in esame non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (Cfr. Tribunale di Siracusa, sentenza n. 204/2023 del 31.01.2023).
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 213/2019, rubricato al R.G. n. 577/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 30.01.2019 e notificato il
07.02.2019;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 14.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3016/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
, C.F. , e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nuzzo,elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Santa Maria a Vico (CE), alla via Appia 15/17, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso: Email_1
- Opponenti -
E
P. VA , ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F. , a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito Notaio di Milano, P.IVA_2 Persona_1 repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] del difensore sito in San Donato Milanese, alla via dell'Unione Europea 6A/6B, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso: Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 213/2019, rubricato al R.G. n. 577/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 30.01.2019 e notificato il
07.02.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva a e Parte_1 Parte_2 il pagamento dell'importo di € 17.036,85 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 2151919, stipulato il 29.12.2006 tra e Parte_1 Parte_2 quest'ultimo in qualità di coobbligato, e la CONSUMIT, trasmesso successivamente a CP_1
mediante contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, ai sensi
[...] della legge n. 130/1999 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponevano e Parte_1 [...]
lamentando la nullità del ricorso monitorio per illegittimità ed inesistenza del decreto Pt_2 ingiuntivo. In particolare, gli opponenti contestavano l'insussistenza in radice del rapporto obbligatorio, eccependo il difetto di legittimazione passiva della società opposta, oltre che la prescrizione dell'intero credito, per il decorso di oltre un decennio dall'originaria obbligazione contratta con la CONSUMIT del 29.12.2006.
Per quanto espresso, gli opponenti, chiedevano, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) – rigettare l'avversa eccezione di difetto di legittimazione passiva della società in quanto infondata per le ragioni meglio Controparte_1 specificate in atti;
2) – rigettare l'avversa eccezione di prescrizione, per carenza dei relativi presupposti;
Nel merito: 3) – per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare integralmente
l'opposizione per cui si procede ed ogni avversa domanda, confermando il decreto ingiuntivo n.
213/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
In via subordinata: 4) – rigettare
l'avversa opposizione ed accertare e dichiarare che i sigg. ri e , Parte_1 Parte_2 sono debitori, in solido tra loro, nei confronti della società della somma di € Controparte_1
17.036,85 o comunque della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarli al relativo pagamento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Ebbene, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 17.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis occorre evidenziare che la sottoscritta, in data 23.06.2023, invitava le parti a raggiungere un accordo conciliativo che prevedeva il pagamento da parte della convenuta della somma di € 9.000,00 omnia, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Tuttavia, in merito a tale proposta, le parti pur avendo dichiarato di voler aderire all'accordo transattivo formulato dal giudice, non procedevano al perfezionamento dello stesso.
Pertanto, nella vexata quaestio non si potrà procedere con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a causa della mancata definizione transattiva della lite ed occorre effettuare una disamina della questione nel merito.
A tal riguardo ed in via preliminare, giova evidenziare che, alla luce delle risultanze processuali,
l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, di tal che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/
2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr.
Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020). In tal guisa, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione.
Ciononostante, a tale prova può sopperirsi ove si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo il recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui lo stesso debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, quindi, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio, come statuito da recente giurisprudenza (Cfr. Cass. n. 17944/2023), è valevole in qualunque forma sia avvenuta la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Pertanto, si ritiene applicabile, almeno di regola, anche ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, da parte di istituti bancari autorizzati in tal senso e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Dunque, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Invero, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Ciò non esclude, tuttavia, che l'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Orbene, a sostegno della pretesa monitoria, come pure nel giudizio di opposizione, l'opposta depositava in giudizio: l'estratto in G.U. n. 75 del 02.07.2015 avente ad oggetto l'avviso di cessione di crediti pro soluto alla società in qualità di cessionaria, con inclusione dei crediti Controparte_1
che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it S.p.A.; una visura storica della Consum.it S.p.A.; una visura storica della società il contratto di Controparte_1 finanziamento e la lista movimenti al 22.06.2015.
Tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dagli opponenti in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta.
In primo luogo, l'estratto in G.U. si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene un vago ed onnicomprensivo rimando all'acquisto e gestione di portafogli di crediti pecuniari di titolarità della CA MO dei CH di IE S.p.A. (la
“Cedente” o “BMPS”) - quale avente causa di Consum.it S.p.A. in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di Consum.it S.p.A. nella cedente, senza alcuna indicazione dei tratti salienti che consentano di tratteggiare le caratteristiche peculiari dei crediti ceduti. In ogni caso, in ordine alla insussistenza della legittimazione passiva della società di CP_4 particolare rilevanza appare l'assenza totale del contratto di cessione accorso tra l'odierna opposta e la CA MO CH di IE (in seguito all'operazione di fusione per incorporazione della
Consum.it S.p.A.).
Ne discende che la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di
S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione, non avendo fornito (all'interno della copia della pubblicazione in G.U.) la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute e non avendo allegato il contratto di cessione del credito.
Non va sottaciuto, inoltre, che il contratto di finanziamento dal quale trae origine il credito azionato in via monitoria è un contratto di credito al consumo, con consequenziale decadenza del beneficio del termine per il debitore in caso di insolvenza.
Beninteso, sulla scorta della documentazione in atti, non risulta la dichiarazione della decadenza della debitrice dal beneficio del termine, tenuto conto che l'opposta si è limitata a produrre l'estratto conto
(doc. n. 7), dal quale dovrebbe emergere la decadenza del beneficio del termine a partire dal
28.01.2011, da cui, pur profilandosi la suddetta decadenza, non emerge che la stessa sia stata mai effettivamente “dichiarata” con atto ricevuto dalla debitrice.
Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nel caso in esame non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (Cfr. Tribunale di Siracusa, sentenza n. 204/2023 del 31.01.2023).
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 213/2019, rubricato al R.G. n. 577/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 30.01.2019 e notificato il
07.02.2019;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 14.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente