Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
Il principio dell'improponibilità delle azioni possessorie nei confronti della P.A., basato sul disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E che fa divieto all'autorità giudiziaria ordinaria di revocare o modificare l'atto amministrativo, ossia di eliderne gli effetti mediante l'imposizione di un "facere" o di un "non facere" in contrasto con la volontà espressa in tale atto, non opera con riguardo ai meri atti materiali della P.A., in quanto essi non sono in alcun modo ricollegabili, neppure implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie - "ratione temporis" esclusa dall'applicabilità dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - nella quale il Comune aveva apposto, in difetto di alcun provvedimento, all'ingresso di un'area, ove il ricorrente in manutenzione aveva costruito dei posti macchina, un cartello con l'indicazione "proprietà comunale"; apposizione solo preceduta da una convenzione di lottizzazione - che la S.C. ha riconosciuto priva, in quanto tale, di qualsiasi effetto apprensivo - occupativo incidente sulla materiale disponibilità del possesso - con la quale il "dante causa" del ricorrente si era impegnato a cedere gratuitamente l'area al Comune per opere di urbanizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/2001, n. 9544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9544 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 5042/2000 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE CASA OGGI S.R.L. In persona dell'Amministratore Unico AR Vincenzo, domiciliata per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'Avv. Valerio Barone in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MARANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv. Napolitano, difeso dall'Avv. Riccardo Marone in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per far regolare la giurisdizione nel giudizio pendente tra le parti davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, con il n. 909/98 di R.G..
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 9 marzo 2001, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per la ricorrente, l'Avv. D'Alessandro il quale, munito di delega dell'Avv. Valerio Barone,. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone, che ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.4.1998 al Pretore di Marano ex art. 1170 cod. civ., la S.r.l. Immobiliare Casa Oggi, chiese, nel confronti del
Comune di Marano, di essere mantenuta nel possesso di un immobile costituito da centoventinove posti macchina, contraddistinti con i numeri da 28 a 64, da 66 a 71 e da 74 a 139, realizzati in un fondo in tenimento di Marano iscritto in catasto al foglio 6, mappale 12. Espose, all'uopo, che aveva acquistato detto immobile, dalla Cooperativa edilizia "Casa Oggi", nel marzo del 1994, che da allora lo aveva sempre posseduto ininterrottamente e che in data 26 febbraio 1998 il Comune di Marano aveva inopinatamente apposto all'ingresso di esso un cartello con la scritta "Area di proprietà comunale", la qual cosa integrava molestia possessoria posta in essere mediante un'attività meramente materiale della P.A. perché non sorretta da alcun atto amministrativo.
Il Pretore, con provvedimento interdittale n. 866/98, ordinò al Comune di eliminare il suddetto cartello e di astenersi in futuro dal compiere atti di turbativa del possesso dell'istante, fissando l'udienza del 3.11.1999 per la prosecuzione del giudizio possessorio. Contro tale ordinanza il Comune propose reclamo al Tribunale di Napoli ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere l'apposizione del cartello "atto conseguente e conseguenziale alla delibera di C.C. n 12 dell'1.3.1999 di approvazione del piano di lottizzazione e di acquisizione delle aree private cedute gratuitamente all'Amministrazione", dal che l'impossibilità, ex art. 4 L. 20.3.1865 n 2248 All. F, di adottare provvedimenti implicanti revoca o modifica dell'atto amministrativo, tesi contrastata dalla Immobiliare Casa Oggi in base al rilievo che l'approvazione del piano di lottizzazione non comportava trasferimento della proprietà delle aree in esso comprese e che la convenzione di lottizzazione non era trascritta.
Il Tribunale accolse il reclamo dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Successivamente il Comune si costituì nel giudizio per il c.d. merito possessorio davanti al Tribunale di Napoli - Sez. distaccata di Marano, essendo venuto meno nel frattempo l'Ufficio del pretore, e ripropose la suddetta eccezione di difetto di giurisdizione. Rinviata poi la causa per l'articolazione di mezzi istruttori, la Immobiliare Casa Oggi s.r.l., prima della nuova udienza fissata al 16.2.1999, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Il Comune di Marano ha replicato con controricorso e con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, nel propugnare la giurisdizione del giudice ordinario, deduce che l'apposizione del cartello da parte del Comune costituiva mera attività materiale in assenza di qualsivoglia provvedimento ablativo, sia pure in senso lato, e che, seppure era a parlarsi di affievolimento del diritto soggettivo di proprietà per effetto dell'approvazione del piano di lottizzazione, tale affievolimento riguardava unicamente la possibilità per il proprietario di contestare la destinazione ad area pubblica del bene, ma giammai poteva comportare menomazione delle altre facoltà rientranti nel diritto dominicale, come quella di possedere l'immobile e di essere tutelato contro ogni molestia o turbativa a tale possesso. Viene richiamata al riguardo la giurisprudenza secondo la quale la dichiarazione impressa al bene dalla dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente affievolimento del diritto dominicale non incidono sul diritto al possesso, per cui la P.A. è tenuta all'adozione di uno specifico provvedimento (decreto di occupazione) per privare l'espropriando di quest'ultimo diritto e, ove non lo adotti o non lo metta in esecuzione nel termine di cui all'art. 20, comma 1^, della L. n. 1865 del 1971, resta assoggettata alle azioni possessorie del privato davanti al giudice ordinario. Le su esposte considerazioni meritano di essere condivise. Come è ormai ius receptum nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v., ex aliis, sent. 6477/92, 924/99), il principio della improponibilità delle azioni possessorie nel confronti della Pubblica Amministrazione, basato sul disposto dell'art. 4 della L. 20.3.1865 n. 2248 All. E che fa divieto all'autorità giudiziaria ordinaria di revocare o modificare l'atto amministrativo, ossia di eliderne gli effetti mediante l'imposizione di un facere o di un non facere in contrasto con la volontà espressa in tale atto, non opera con riguardo ai meri atti materiali della P.A. in quanto essi non sono in alcun modo ricollegabili, nemmeno implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo.
Appunto una situazione del genere è riscontrabile nel caso di specie, risultando dalle contrapposte allegazioni delle parti che l'apposizione, all'ingresso dell'area, del cartello con l'indicazione "proprietà comunale" non era sorretta da nessun provvedimento che ne disponesse l'occupazione e che potesse, quindi, incidere sul possesso e sulla materiale disponibilità dell'area stessa, ma fu solo preceduta da una convenzione di lottizzazione, con cui la Coop. Edilizia Casa Oggi, dante causa dell'odierna ricorrente, si era impegnata a cedere la detta area gratuitamente al Comune per opere di urbanizzazione, e dall'approvazione del relativo piano da parte dell'autorità comunale.
Orbene, come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sent. 6546/93), l'approvazione di un piano di lottizzazione - inteso come strumento urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio equiparabile al piano particolareggiato, avente la finalità di riservare essenzialmente le aree ed i tracciati per la viabilità e per le opere di interesse pubblico del nuovo insediamento non individuate già nello strumento generale - contiene in sè, implicita, la dichiarazione di pubblica utilità di dette opere, ma è privo di qualsiasi effetto, sia pure lato sensu, ablativo e, tanto meno, di un effetto apprensivo- occupativo incidente sulla materiale disponibilità delle aree interessate alle opere stesse.
Lo stesso Comune controricorrente riconosce nella sua odierna memoria che, con la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 1^.3.1989, si era solo provveduto ad individuare l'area in questione tra quelle "da destinarsi ad attrezzature primarie e più precisamente a verde e parcheggi", destinazione che non ha nulla a che vedere con la proprietà e col possesso dell'area stessa, sicché è del tutto erroneo ricollegare a detta delibera l'affermazione di dominio esclusivo contenuta nel noto cartello.
Alla stregua di quanto precede va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, tenendo presente che per ragioni di ordine temporale, essendo stata la controversia possessoria instaurata il 20 aprile 1998, resta esclusa l'eventuale applicabilità dell'art. 34, comma 1, del D.Lgsl. 31.3.1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, comma 3, della L. 21.7.2000 n. 205, secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla particolarità della fattispecie e dal fatto che il Tribunale, in sede di reclamo, ebbe a ritenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001