Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/2001, n. 9544
CASS
Sentenza 13 luglio 2001

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Il principio dell'improponibilità delle azioni possessorie nei confronti della P.A., basato sul disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E che fa divieto all'autorità giudiziaria ordinaria di revocare o modificare l'atto amministrativo, ossia di eliderne gli effetti mediante l'imposizione di un "facere" o di un "non facere" in contrasto con la volontà espressa in tale atto, non opera con riguardo ai meri atti materiali della P.A., in quanto essi non sono in alcun modo ricollegabili, neppure implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie - "ratione temporis" esclusa dall'applicabilità dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - nella quale il Comune aveva apposto, in difetto di alcun provvedimento, all'ingresso di un'area, ove il ricorrente in manutenzione aveva costruito dei posti macchina, un cartello con l'indicazione "proprietà comunale"; apposizione solo preceduta da una convenzione di lottizzazione - che la S.C. ha riconosciuto priva, in quanto tale, di qualsiasi effetto apprensivo - occupativo incidente sulla materiale disponibilità del possesso - con la quale il "dante causa" del ricorrente si era impegnato a cedere gratuitamente l'area al Comune per opere di urbanizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/2001, n. 9544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9544
    Data del deposito : 13 luglio 2001

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