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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7924 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 13455/2024 su ATP n. RG 7024/2023,
R.G.L. promossa
DA
Sig. ra nata a [...] il [...], residente nel Comune di Parte_1
RT (Na) alla via Dalbono 6 A ( ), rapp. ta e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
IA VI con studio in Napoli al Corso Novara n. 36, presso il quale elett.te domicilia, come in atti;
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 31.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di inabilità e/o assegno di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2
verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1
motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2
documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. Dott. ha concluso il suo Persona_1
giudizio ritenendo che di anni 61 presentava un complesso patologico Parte_1
che determinava una condizione invalidante valutabile nella misura del 67%
(sessantasette per cento). Tale grado di invalidità poteva essere considerato nell'attualità a far data dalla domanda del 16/07/2021.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Riteneva che ci fosse un errore di valutazione sulle singole patologie da cui era affetta la ricorrente, omessa valutazione e mancata applicazione corretta della percentuale di invalidità civile riguardante le singole patologie di cui soffriva la ricorrente secondo la tabella DM 5
Febbraio 1992, (Decreto Ministro Sanità n° 43 del 05/02/92 in GURI n. 47, S.O. del
26.02.1992) e precisamente: Marcata gonartrosi bilaterale con varismo in attesa intervento protesi ginocchia, severa spondilo-disco-artrosi diffusa con ernia discali, cifosi dorsale e lordosi lombare, artrosi mani e ai piedi, osteoporosi diffusa di grado severo. La ricorrente presentava inoltre ipertrofia muscolare di grado severo con perdita di forza agli arti inferiori, marcata gonartrosi bilaterale alle ginocchia in attesa di protesi non valutata dal primo ctu nella consulenza. Il ctu, a parere dell' opponente, nella consulenza si soffermava genericamente solo sull'artrosi a livello della colonna vertebrale (Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare) ma ometteva di valutare l'artrosi a livello delle ginocchia da cui era affetta la ricorrente. Il suddetto errore di omissione di valutazione di anchilosi alle ginocchia aveva determinato il non riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità in quanto applicando correttamente le tabelle di invalidità civile, tenendo conto anche dell'anchilosi alle ginocchia, si raggiungeva per le patologie dell'apparato artrosico la percentuale del 64% e non del 40% indicato erroneamente dal primo ctu (anchilosi di ginocchia percentuale del 30% codice tabella 7205 e 7204 sommando Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare percentuale del 40% codice tabellare 7010, essendo percentuali di invalidità riguardanti lo stesso apparato si applica calcolo salomonico raggiungendo la percentuale del 64%.).
Partendo dal 64% per cento, sommando con il calcolo riduzionistico di HA al
45% accertato dal ctu per la patologia cardiaca (Cardiopatia ipertensiva in soggetto affetto da episodi di tachicardia (codice 6442 45 %), si otteneva la percentuale dell'80 per cento. Inoltre, la ricorrente era affetta anche da Sindrome depressiva endoreattiva in trattamento farmacologico con il codice tabellare nella misura del 25% non valutata dal ctu nella consulenza, oltre ipotiroidismo con gozzo nodulare. La non corretta ed errata valutazione della patologia della sindrome depressiva aveva determinato il non riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità nella misura pari o superiore al 74%.
Ne conseguiva, ad avviso dell'opponente, che la consulenza elaborata dal ctu Dott.
presentava vizi di violazione di legge e vizi nella motivazione non Persona_1
avendo il ctu valutato tutte le patologie della ricorrente e non applicando correttamente i codici tabellari del DM 92.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il Persona_2
quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la sig. era da Parte_1
considerare invalida civile con riduzione permanete della capacità lavorativa pari al
75% , presumibilmente sin dal 16-07-2021.
In particolare, il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti ulteriori patologie:
- cardiopatia ipertensiva (cod.6442= 45%)
- spondiloartrosi con osteoporosi (cod.7010=40%)
- sindrome ansioso-depressiva (cod. 2204=10%)
- disfunzione tiroidea (10%) Tali Patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio
1992, applicando il calcolo riduzionistico dovevano essere stimate in misura del 75% di invalidità civile.
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, (ecocolordoppler venoso arti inferiori 12/09/2024 e certificato ortopedico asl del 11/09/2024), che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetta parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere alla parte ricorrente CP_2
l'assegno di invalidità civile dal 16 Luglio 2021 con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%,
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a corrispondere ad CP_2 Pt_1
l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 16 luglio 2021;
[...]
b) condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2
espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 13455/2024 su ATP n. RG 7024/2023,
R.G.L. promossa
DA
Sig. ra nata a [...] il [...], residente nel Comune di Parte_1
RT (Na) alla via Dalbono 6 A ( ), rapp. ta e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
IA VI con studio in Napoli al Corso Novara n. 36, presso il quale elett.te domicilia, come in atti;
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti dall' Avv. Maria Pia
Tedeschi;
- resistente -
All'udienza del 31.10.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07.06.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di inabilità e/o assegno di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2
verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso siccome basato su CP_1
motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria.
Ad avviso della resistente, controparte si limitava, in buona sostanza, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
Deduceva inoltre l che non era ammissibile in questa sede la produzione di CP_2
documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, può essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. Dott. ha concluso il suo Persona_1
giudizio ritenendo che di anni 61 presentava un complesso patologico Parte_1
che determinava una condizione invalidante valutabile nella misura del 67%
(sessantasette per cento). Tale grado di invalidità poteva essere considerato nell'attualità a far data dalla domanda del 16/07/2021.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Riteneva che ci fosse un errore di valutazione sulle singole patologie da cui era affetta la ricorrente, omessa valutazione e mancata applicazione corretta della percentuale di invalidità civile riguardante le singole patologie di cui soffriva la ricorrente secondo la tabella DM 5
Febbraio 1992, (Decreto Ministro Sanità n° 43 del 05/02/92 in GURI n. 47, S.O. del
26.02.1992) e precisamente: Marcata gonartrosi bilaterale con varismo in attesa intervento protesi ginocchia, severa spondilo-disco-artrosi diffusa con ernia discali, cifosi dorsale e lordosi lombare, artrosi mani e ai piedi, osteoporosi diffusa di grado severo. La ricorrente presentava inoltre ipertrofia muscolare di grado severo con perdita di forza agli arti inferiori, marcata gonartrosi bilaterale alle ginocchia in attesa di protesi non valutata dal primo ctu nella consulenza. Il ctu, a parere dell' opponente, nella consulenza si soffermava genericamente solo sull'artrosi a livello della colonna vertebrale (Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare) ma ometteva di valutare l'artrosi a livello delle ginocchia da cui era affetta la ricorrente. Il suddetto errore di omissione di valutazione di anchilosi alle ginocchia aveva determinato il non riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità in quanto applicando correttamente le tabelle di invalidità civile, tenendo conto anche dell'anchilosi alle ginocchia, si raggiungeva per le patologie dell'apparato artrosico la percentuale del 64% e non del 40% indicato erroneamente dal primo ctu (anchilosi di ginocchia percentuale del 30% codice tabella 7205 e 7204 sommando Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare percentuale del 40% codice tabellare 7010, essendo percentuali di invalidità riguardanti lo stesso apparato si applica calcolo salomonico raggiungendo la percentuale del 64%.).
Partendo dal 64% per cento, sommando con il calcolo riduzionistico di HA al
45% accertato dal ctu per la patologia cardiaca (Cardiopatia ipertensiva in soggetto affetto da episodi di tachicardia (codice 6442 45 %), si otteneva la percentuale dell'80 per cento. Inoltre, la ricorrente era affetta anche da Sindrome depressiva endoreattiva in trattamento farmacologico con il codice tabellare nella misura del 25% non valutata dal ctu nella consulenza, oltre ipotiroidismo con gozzo nodulare. La non corretta ed errata valutazione della patologia della sindrome depressiva aveva determinato il non riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità nella misura pari o superiore al 74%.
Ne conseguiva, ad avviso dell'opponente, che la consulenza elaborata dal ctu Dott.
presentava vizi di violazione di legge e vizi nella motivazione non Persona_1
avendo il ctu valutato tutte le patologie della ricorrente e non applicando correttamente i codici tabellari del DM 92.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. il Persona_2
quale, in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la sig. era da Parte_1
considerare invalida civile con riduzione permanete della capacità lavorativa pari al
75% , presumibilmente sin dal 16-07-2021.
In particolare, il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti ulteriori patologie:
- cardiopatia ipertensiva (cod.6442= 45%)
- spondiloartrosi con osteoporosi (cod.7010=40%)
- sindrome ansioso-depressiva (cod. 2204=10%)
- disfunzione tiroidea (10%) Tali Patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio
1992, applicando il calcolo riduzionistico dovevano essere stimate in misura del 75% di invalidità civile.
Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, (ecocolordoppler venoso arti inferiori 12/09/2024 e certificato ortopedico asl del 11/09/2024), che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetta parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell a corrispondere alla parte ricorrente CP_2
l'assegno di invalidità civile dal 16 Luglio 2021 con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%,
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a corrispondere ad CP_2 Pt_1
l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 16 luglio 2021;
[...]
b) condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00, CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2
espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.