Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/05/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Maria Rosaria Rizzo
dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 542 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 23.04.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 ), RT 1 dall'Avv. Alessandrina Pannozzo (C.F. difeso rappresentato e
), - APPELLANTE – C.F. 2
E
(C.F. C.F. 3 ) e Controparte_2 Controparte_1
(C.F.
), C.F. 4 C.F. 5 )-rappresentati e difesi dall'avv. Maria Letizia Bortone, (C.F. APPELLATI -
OGGETTO: azione di reintegra nel possesso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3060/2018, che, ha confermato l'ordinanza, resa nella fase sommaria e, per l'effetto, accolto la domanda di reintegra nel possesso, proposta dai coniugi Controparte_1 Controparte_2 del terreno agricolo-uliveto, con sovrastante due piccole strutture per il ricovero di polli e conigli, ubicato in Fondi, alla Via Purpurale, località Querce. La decisione si fonda sulle dichiarazioni dei testimoni di parte Pt_1 CP 2 che
-
hanno confermato quanto già emerso in fase monitoria, ove è stata accordata la tutela possessoria, ritenendosi non provata la diversa versione dei fatti, attraverso le deposizioni dei testimoni di controparte. In sostanza, è stato accertato che i coniugi Persona 1 dopo la donazione del terreno al figlio Pt_1 hanno continuato a disporre del fondo, non per la tolleranza del nuovo proprietario, che non ne ha mai avuto la disponibilità esclusiva, ma per effetto della relazione di fatto, stabilita in virtù del precedente titolo dominicale e mai interrotta anche dopo la dismissione della proprietà. Si è sottolineato che il trasferimento del diritto di proprietà, a seguito di donazione, non comporta l'automatico trasferimento del possesso, che, nel caso di specie, è stato mantenuto dai donanti;
che la clausola contenuta nell'atto di donazione di immediata immissione nel possesso del fondo non ha trovato un riscontro nell'istruttoria, non essendo stata dimostrata la disponibilità esclusiva del fondo e, del resto, RT 1 ha negato il possesso dei genitori, assumendo solo di aver loro concesso di accedere al fondo, per essere aiutato nella cura delle piante e tenervi animali. Parte 1 impugna la decisione lamentando un'errata ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie. Contesta al tribunale di aver considerato solo le deposizioni dei testimoni di controparte, limitando il giudizio di inattendibilità ai testimoni da lui introdotti, nonostante anche altri fossero legati da vincoli parentela o coniugio con le parti del processo. Lamenta la mancata indicazione delle deposizioni su cui poggia la decisione e rappresenta la necessità di riesaminarle, comprese quelle rese da soggetti estranei al nucleo familiare, anche perché emergerebbe un interesse al giudizio, da parte dei suoi fratelli, che hanno deposto in favore dei genitori, per aver proposto, nell'anno 2012, opposizione all'atto di donazione relativo al fondo, per cui è causa. Il puntuale riesame delle deposizioni consentirebbe di accertare che il fondo era condotto in piena armonia tra le parti, fino a che non sono nati dissapori con i genitori, per la scelta di Pt 1 di adottare un figlio, cosicchè il rispettivo fratello e figlio delle parti, ha iniziato a usare il fondo come deposito.Persona 2
Il giudice avrebbe, dunque, dovuto considerare le ragioni che hanno spinto l'appellante a recintare il terreno e l'intenzione degli appellati, anche in ragione degli altri giudizi pendenti tra le parti, di privare il figlio Pt 1 di tutti i beni, oggetto di donazione. Aggiunge che i lavori contestati non possono configurare uno spoglio, avendo agito in forza del suo diritto di proprietà, non in maniera clandestina e soprattutto su un fondo che non era recintato, al contrario di quanto dichiarato dai testimoni, anche perché altrimenti, il fratello non avrebbe potuto utilizzarlo come deposito. In conclusione, nega che i genitori avessero mantenuto il possesso del fondo, anche dopo la donazione, sostenendo di aver soltanto consentito loro di accedere per mera tolleranza.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità “Non è ravvisabile un costituto possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nel senso che ad esso segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all'acquirente, poiché tale trasferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per la quale non sono previste forme tipiche. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno" (Cass. ord. n. 31434/2023).
E' pacifico che i donanti hanno continuato ad avere la disponibilità del fondo, in contestazione e, quali proprietari, hanno, da tempo immemorabile, esercitato il possesso su di esso. Occorre, dunque, stabilire se ciò è avvenuto, per effetto della relazione di fatto stabilita in virtù dell'originario vincolo dominicale o per mera tolleranza del figlio donatario, essendo quest'ultimo entrato nel possesso esclusivo dell'immobile.
Va precisato che gli atti di tolleranza rilevano come ragione ostativa all'acquisto del possesso, ma non possono incidere su una situazione possessoria già costituita (cfr, più recente Cass. sent. n. 16956/2002).
L'appellante sostiene di essere entrato nel possesso esclusivo, sin dalla stipula della donazione: fa leva su una clausola contrattuale, che risulta di stile, e tenta di provare per testi l'effettiva acquisizione del possesso esclusivo, con la semplice presenza e collaborazione dei genitori fino a che i rapporti non si sono alterati. I testimoni che hanno reso dichiarazioni nel giudizio di merito, in buona parte, sono stati già sentiti, nella fase sommaria, conclusasi con la reintegrazione dei ricorrenti, ora appellati, nel possesso del fondo, e la pronuncia è stata confermata in sede di reclamo. Nel giudizio di merito, non sono emerse circostanze diverse e, in una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese nelle varie fasi, si può ritenere dimostrato che gli appellati hanno continuato a coltivare il terreno, dopo la donazione, senza alcuna interruzione, fino a quando sono iniziati i litigi. Si può giungere a queste conclusioni anche solo sulla base delle deposizioni rese da soggetti estranei alla vicenda e non legati da vincoli familiari;
nè emerge diversamente dagli stralci riportati nell'impugnativa. Esaminando i testimoni, introdotti da Parte_1 , nel giudizio di merito, in primo grado, la deposizione di Tes 1 sentito in udienza del 28.3.2017, non fornisce ノ
utili elementi di valutazione, mentre il teste Testimone 2 all'udienza dell'11.5.2017, ha precisato che Parte 1 , solo da 5 anni - dunque, si deve ritenere da quanto sono iniziati i contrasti - ha il possesso esclusivo del fondo. In sede sommaria, Tes 3 ha riferito circostanze non significative ed apprese "de relato", precisando anche di non aver mai visto, passando di lì, RT 1 lavorare il fondo;
la Tes_4 ha riferito di una coltivazione in armonia tra le parti, fino ai contrasti più recenti, ed è l'unica ad aver riferito della presenza ed attività svolta da Parte 1 prima del dissidio con i genitori. J
Per controparte, RT_2 ha affermato di collaborare, da anni, nella raccolta delle olive e di non aver mai visto partecipare Parte 1 Testimone 5 che abita a pochi metri di distanza dal fondo, ha confermato di aver visto, negli anni, solo i coniugi coltivare piante ed allevare animali. Ugualmente, in sede sommaria, Testimone_6 ☐, sentita a sommarie informazioni, ha affermato di una collaborazione nella raccolta di olive e verdura e di non aver mai visto sul fondo
RT 1
In questo ambito, si inseriscono le dichiarazioni dei familiari, la moglie ed il figlio dell'appellante, da una parte, e gli altri due figli ed il genero di controparte, che hanno confermato le rispettive tesi di parte, in un evidente schieramento delle posizioni. Ora, sicuramente più attendibili sono le deposizioni rese da soggetti estranei alla famiglia, che, in buona parte, convergono nel ritenere la continuità del possesso degli originari proprietari, dopo l'atto di donazione, in ragione del precedente vincolo dominicale, mentre il Pt_1 risulta essersi avvalso del titolo di proprietà solo a seguito dei dissapori insorti tra le parti. La produzione documentale deve avvenire nei limiti delle preclusioni processuali, tranne l'ipotesi in cui il ritardo non sia imputabile alla parte e/o in caso di documenti formatisi successivamente. E' dunque, inammissibile la produzione in sede di memorie ex art. 190 cpc, innanzi al tribunale. La sentenza va confermata ed alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali anche del grado di appello, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13. comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le spese vengono liquidate tenendo conto delle tariffe previste dal d.m. 55/2014, come aggiornate, per lo scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, considerato il numero e la natura delle questioni poste, ed in misura minima, trattandosi di questioni ampiamente sviscerate innanzi al tribunale.
P.Q.M.
Parte 1la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 3060/20218, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore della controparte, che si liquidano, per questo grado di giudizio, in complessive € 5000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
da distrarsi in favore dell'avv. Annamaria Bortone, dichiaratasi antistataria;
dichiara l'appellante, RT 1 وtenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 23.4.2025
Il Presidente rel.