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Articolo 14 della Legge 22 febbraio 1951, n. 64
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Legge 22 febbraio 1951, n. 64
Articolo 14 della Legge 22 febbraio 1951, n. 64
Versione
28 febbraio 1951
Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1951
Vedi fonte istituzionale
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