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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 391/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dr.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 391 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.06.2025 e vertente tra
, in proprio e quale difensore di sé medesimo, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il proprio studio, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 16.06.2025,
l'Avv. conclude come segue: “(…) insiste per l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni formulate nel ricorso (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia il Tribunale di Arezzo dichiarare nullo e/o annullabile e/o riformare il decreto impugnato emesso il 04.02.2025, depositato in Cancelleria il 05.02.2025, comunicato via pec in pari data, dal Tribunale di Arezzo, Giudice Dott. Giampaolo
Mantellassi, nel procedimento penale n.3659/2018 RGNR, n.1497/2020 RG DIB, con il quale veniva rigettata l'istanza di liquidazione presentata in data 02.10.2024 dall'Avv.
( ), volta al recupero delle competenze per Parte_1 C.F._1
l'attività svolta in favore del sig. , nato a [...], il [...], CP_2 residente in [...]220, LI c.f. all'interno del C.F._2
1 procedimento testé indicato, e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv. per l'attività svolta quale difensore di ufficio del sig. Parte_1 CP_2 nel procedimento penale n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB. dinanzi al
Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, la somma di euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e CAP come per legge, o comunque il predetto compenso ridotto di un terzo secondo il Protocollo vigente nel Tribunale di Arezzo, oltre le competenze e spese dovute per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione quantificate in complessive euro 1.321,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CAP 4% oltre euro 60,46 per spese esenti ovvero nella misura di giustizia. Voglia altresì condannare al pagamento delle competenze e spese relative al presente giudizio la resistente nel caso di costituzione ed opposizione (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 116, 117, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed ex art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, esponeva che, in data Parte_1
08.09.2019, esso esponente era stato nominato quale difensore d'ufficio di Pace
nato a [...], in data [...], residente in corso San Giovanni n.220, CP_2
LI, (c.f. ), con la notifica dell'avviso, ex art. 415 bis c.p.p., C.F._2 nel procedimento penale n. 3659/2018 R.G.N.R. n. 1497/2020 R.G. DIB, dinanzi al
Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, imputato del reato di cui all'art. 186 C.D.S.; che esso difensore, dopo aver preso visione del fascicolo, tramite sostituto processuale, aveva partecipato all'udienza del 01.12.2020, in cui, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata l'assenza, erano state effettuate le richieste istruttorie;
che, successivamente, esso esponente aveva prestato la propria opera professionale all'udienza del 12.10.2021, in cui, previa escussione del teste di P.G. che aveva effettuato il controllo, era stata effettuata la discussione della causa, al cui esito il
Giudice aveva emesso la sentenza n. 1843/21, con la quale era stato condannato l'imputato alla pena di mesi uno e 20 giorni di arresto, con patente sospesa per mesi sei e sospensione condizionale della pena;
che esso esponente aveva, dunque, avviato la procedura di recupero del credito, che si era sostanziata nei seguenti passaggi: 1) tassazione notula presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo, richiesta e notifica del
2 decreto ingiuntivo;
2) inizio procedura esecutiva: notifica precetto, istanza ex art.492 bis
c.p.c., richiesta DAP, atto di pignoramento presso terzi e richiesta CPI;
3) richiesta accesso a Centro Impiego, Catasto Nazionale, Pra;
che, nello specifico, quanto al punto sub. 1), veniva precisato che il ricorrente, dopo aver ottenuto, in data 09.02.2022, la liquidazione della notula da parte dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, per un ammontare di euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge
(cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo), aveva richiesto ed ottenuto, in data 22.02.2022,
l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice di Pace di Arezzo n. 242/2022
(n.447/2022 R.G.) (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); che il predetto decreto ingiuntivo era stato notificato in data 18.03.2022, in Via Amalfi n.5, LI, ove lo stesso aveva eletto domicilio in sede penale, a mani di persona dichiaratasi convivente;
che, relativamente, poi, alle attività sub. 2), veniva precisato che, in data 30.05.2022, era stata tentata la notifica a mezzo posta dell'atto di precetto sempre in Via Amalfi n.5,
LI - con cui si intimava di pagare la complessiva somma di euro 2.421,90 oltre spese e competenze successive -, con esito negativo, in quanto il debitore risultava trasferito;
che, in seguito a ricerche anagrafiche, l'atto di precetto era stato notificato in data 07.10.2022, in Corso San Giovanni n. 220, LI, luogo in cui risultava essere residente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di LI;
che, tuttavia, anche tale tentativo di notifica aveva dato esito negativo in quanto il debitore risultava trasferito in luogo ignoto;
che, dunque, in data 13.10.2022, l'atto di precetto era stato notificato, ex art 143 c.p.c., presso la casa Comunale di LI (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo); che anche la ricerca tramite richiesta del certificato DAP aveva dato esito negativo (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo); che, in forza dell'atto di precetto, in data 07.11.2022, era stata presentata istanza di accesso, ex art 492 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di LI, il quale, in data 08.11.2022, aveva autorizzato la predette ricerche (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo); che, all'esito della predetta istanza, in data 07.09.2023, dopo quasi un anno, l'Agenzia Regionale dell'Entrate della Campania aveva fornito il verbale di ricerca beni con modalità telematica, da cui risultava come il CP_ debitore fosse creditore a titolo di redditi esenti da parte dell' ed intrattenesse rapporti con a titolo di libretto nominativo (cfr. all.ti n. 8 e 8-bis al Controparte_4 ricorso introduttivo); che esso difensore aveva, dunque, notificato atto di pignoramento CP_ presso terzi al debitore, in data 07.10.2023, a seguito del quale l' aveva dichiarato
3 che il debitore percepiva una pensione di invalidità civile di euro 324,24, mentre
[...]
aveva dichiarato che era titolare di un libretto con saldo pari ad euro 0,00 (cfr. CP_4 all.ti n. 12 e 14 al ricorso introduttivo); che, in data 25.09.2023, era stata, altresì, richiesta via pec un'istanza di accesso ai dati al CPI (Centro per l'Impiego) di LI, alla quale non era stato fornito alcun riscontro (cfr. all.to n.7 al ricorso introduttivo); che, infine, quanto al punto sub. 3), veniva evidenziato che, in data 25.09.2023, era stata fatta visura presso il Catasto Nazionale (cfr. all.to n.7 al ricorso introduttivo), la quale era risultata negativa, mentre, in data 13.12.2023, era stata effettuata visura presso il
Pra, da cui era emerso come il debitore fosse proprietario di due mezzi (Fiat Punto anno
2000 ed autocarro Nissan anno 2006), gravati entrambi da provvedimenti di fermo amministrativo e, quindi, oltre che vetusti e privi di valore, tali da non poter essere utilmente esecutati (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo); che, a questo punto, in data
09.02.2024, era stata presentata istanza di liquidazione, ex art. 116 D.P.R. n.115/2002; che, tuttavia, il Tribunale di Arezzo, con decreto del 10.09.2024, aveva respinto la predetta istanza sul presupposto che le ricerche per il recupero credito non sarebbero state complete, poiché l'istante “(…) non ha proceduto, ne ha tentato di procedere con il pignoramento mobiliare (…)”; che, tuttavia, a dire di esso esponente, la suddetta richiesta era, di fatto, inutile e gravosa, perché, stante la sostanziale irreperibilità del debitore presso la residenza, non sussisteva la possibilità di attivare il procedimento di espropriazione mobiliare, ex artt. 513 e ss. c.p.c.; che, infatti, l'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di LI aveva accertato - sia in sede di notifica del precetto del 13.10.2022 (cfr. all.to n.5 al ricorso introduttivo) che del pignoramento presso terzi
(cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo) – che, presso l'ultima residenza, il debitore risultava irreperibile e sconosciuto, tanto che aveva effettuato le notifiche presso la Casa
Comunale dell'ultima residenza conosciuta;
che, ciò nonostante, esso ricorrente, al fine di ottenere la liquidazione (anche ai sensi dell'art. 117 D.P.R. n. 115/2002), in data
02.10.2024, aveva presentato una nuova istanza di liquidazione, ex art. 116 D.P.R. n.
115/2002; che il Tribunale di Arezzo, con decreto del 04.02.2025, aveva respinto anche tale richiesta in quanto '(…) emerge che la documentazione prodotta non è affatto connotata da attualità, rilevato che gli atti allegati risalgono al 2023 (all'incirca un anno prima della presentazione dell'istanza) (…)”; che, tuttavia, a dire di esso Pt_1 anche il predetto provvedimento risultava infondato;
che, infatti, a dire di esso
4 esponente, nella fattispecie de qua, sussistevano tutte le condizioni necessarie per ottenere la liquidazione, ex art. 116 (ovvero ex art. 117) del D.P.R. n. 115/2002, del credito vantato, oltre che delle competenze e spese rese necessarie per l'espletamento di tutte le attività che costituivano il presupposto necessario per la liquidazione;
che, invero, esso esponente, da un lato, aveva inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti così come previsto dall'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui
“(…) l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (…)”; dall'altro lato, aveva effettuato anche le ulteriori attività richieste, ai fini della liquidazione, dal protocollo approvato dal Tribunale di Arezzo in data 04.05.2022; che, in particolare, esso esponente aveva dato prova - così come richiesto dal legislatore - di avere esperito un serio tentativo di recupero del credito nei confronti del proprio assistito, non solo mettendo in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto a conclusione dell'espletamento del mandato, ma altresì effettuando attività esecutiva;
che, nel caso in esame, esso difensore, previa notifica dell'atto di precetto, aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi, che aveva avuto esito negativo - in quanto il libretto acceso presso aveva credito pari CP_4
a zero ed il debitore risultava percettore di una pensione di invalidità dall' e, CP_3 pertanto, impignorabile -; che, inoltre, anche le altre attività sussidiarie di ricerca di eventuali beni (catasto e Pra) avevano evidenziato una situazione di impossidenza di fatto da parte del debitore;
che, tuttavia, il Tribunale aveva respinto la prima istanza a distanza di sette mesi dalla data di presentazione dell'istanza di liquidazione (presentata nel mese di febbraio 2024), sul presupposto che non era stato tentato il pignoramento mobiliare;
che, nella seconda istanza, presentata ad ottobre 2024, era stata, tuttavia, evidenziata l'inutilità del predetto tentativo, poiché il debitore risultava trasferito dalla residenza di Corso San Giovanni n.220, LI, così come accertato dall'Ufficiale
Giudiziario presso la Corte d'Appello di LI (in occasione della notifica del decreto, di ben due precetti e del pignoramento presso terzi), tanto che le notifiche si erano perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; che, dunque, risultava del tutto inutile, superfluo e gravoso procedere alla richiesta di pignoramento mobiliare, poiché
l'Ufficiale Giudiziario altro non avrebbe fatto che ribadire che non era possibile
5 effettuare detto pignoramento, in quanto il debitore era sconosciuto presso la residenza risultante dai certificati anagrafici;
che, pertanto, esso esponente, alla data del febbraio
2024, ovvero dopo pochi giorni dall'ultimazione delle ricerche ed azioni esecutive, aveva già compiuto quanto necessario al fine di ottenere la liquidazione dei propri compensi;
che, a dire di esso esponente, non poteva costituire motivo di rigetto la circostanza che gli atti presentati a sostegno dell'istanza non presentassero il “(…) connotato di attualità (…)”, atteso che la loro datazione dipendeva unicamente dall'inerzia del Tribunale di Arezzo, poiché lo stesso aveva provveduto, la prima volta, all'esame dell'istanza ben nove mesi dopo la presentazione dell'istanza di liquidazione ed, in seconda battuta, dopo ulteriori quattro mesi;
che, dunque, a dire di esso esponente, risultava evidente l'errore compiuto dal Giudice presso il Tribunale di
Arezzo nel decreto di rigetto, atteso che, da un lato, il ritardo non era affatto imputabile ad esso il quale aveva esperito tutte le azioni esecutive previste dalla normativa Pt_1 vigente e dalla normale diligenza, non essendo utile né possibile procedere al pignoramento mobiliare richiesto, rendendo ingiustificata la negazione della liquidazione richiesta in data 02.02.2024; dall'altro lato, alcuna norma indicava il requisito dell'attualità, in relazione al quale, in ogni caso, alcuna colpa poteva essere addebitata ad esso difensore;
che esso esponente, in sede di seconda istanza, non aveva aggiunto alcun nuovo documento rispetto a quelli già depositati in occasione della prima, limitandosi ad evidenziare l'inutilità di effettuare un pignoramento presso la residenza in cui il debitore era sconosciuto;
che, invero, quanto lo stesso aveva prodotto nel mese di febbraio 2024 era sufficiente per ottenere la liquidazione;
che, comunque, la documentazione allegata all'istanza di liquidazione presentata nel febbraio 2024 era di soli pochi mesi antecedente il pignoramento presso terzi (fine di ottobre 2023) ed il certificato del Pra (dicembre 2023); che, dunque, a dire di esso esponente, la richiesta di liquidazione avanzata da esso medesimo risultava fondata, poiché, il difensore d'ufficio che aveva inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, aveva diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice;
che, dunque, il decreto di rigetto risultava infondato e che, di conseguenza, avrebbero dovuto essere liquidate ad esso difensore, non solo le competenze dovute per l'attività penale espletata in favore di Pace CP_2 nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Arezzo, ma altresì i compensi ed i costi
6 sostenuti per la procedura di recupero del credito;
che, dunque, veniva richiesto al
Giudice adito di liquidare la complessiva somma di euro 1.321,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge ed euro 60,46 a titolo di spese esenti per le seguenti attività: 1) euro 450,00 per competenze oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP così come liquidate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
2) euro 135,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap per l'atto di precetto;
3) euro 405,00 oltre rimborso forfettario
15% e CAP per istanza ex art.492 bis c.p.c. ed accesso Agenzia delle Entrate di LI;
4) euro 331,00 per il pignoramento presso terzi (fase introduttiva) secondo le tabelle in vigore;
5) euro 60,46 a titolo di rimborso delle spese sostenute a titolo di contrassegno e raccomandate per tante corrisposte per inviare e ritirare le notifiche effettuate Pt_2 presso L presso la Corte d'Appello di LI (cfr. all.to n.11 al ricorso Pt_2 introduttivo). Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di
“(…) dichiarare nullo e/o annullabile e/o riformare il decreto impugnato e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv. per l'attività svolta Parte_1 quale difensore di ufficio del sig. , nato a [...], il [...], CP_2 residente in [...]n.220, LI, c.f. , nel C.F._2 procedimento penale n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB. dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, la somma di euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e CAP come per legge, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, oltre le competenze e spese dovute al sottoscritto difensore per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione quantificate in complessivi euro 1.321,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CAP 4% oltre euro 60,46 per spese esenti ovvero nella misura di giustizia. Voglia altresì condannare al pagamento delle competenze e spese relative al presente giudizio
(…)”.
All'udienza del 10.04.2025, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del . Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 16.06.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
**************
7 Occorre, preliminarmente, evidenziare che secondo l' insegnamento della Suprema
Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., Cass. civ, sez. VI, ord. del 16.03.2022, n. 8618), la mancata opposizione al primo rigetto della istanza proposta, ex art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, non preclude la possibilità di ripresentare l'istanza.
Tanto premesso, deve, ora, rilevarsi che opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, è bene precisare che, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati “(…) quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (…)”.
Ebbene, nel caso in esame, per quanto verrà di seguito precisato, deve ritenersi che l'Avv. , già alla data di presentazione della istanza di liquidazione del Parte_1
09.02.2024 (c.d. prima istanza), aveva adeguatamente dimostrato di aver esperito tutte le procedure necessarie per il recupero del credito, ai sensi del citato art. 116 del D.P.R.
n. 115/2002, nonché del protocollo sottoscritto in data 04.05.2022 tra il Tribunale di
Arezzo, l'Ordine degli Avvocati di Arezzo e la Camera Penale di Arezzo.
Ed, infatti, risulta documentalmente provato (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) che l'opponente aveva allegato alla predetta istanza di liquidazione del compenso - quale difensore d'ufficio -, presentata in data 09.02.2024, oltre che il provvedimento di nomina del P.M. datato 08.09.2019 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo), anche il verbale di udienza dell'01.12.2020 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) relativo al procedimento penale n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB, instaurato dinanzi al
Tribunale di Arezzo, Sezione Penale – nel quale, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata l'assenza, erano state formulate le richieste istruttorie - ed il verbale di udienza del 12.10.2021, in cui, previa escussione del teste di P.G., era stata effettuata la discussione della causa, al cui esito il Giudice aveva emesso la sentenza n.
1843/2021.
Dunque, attraverso la documentazione in parola (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo), deve ritenersi dimostrato che l'opponente, Avv. , aveva Parte_1 assistito l'imputato in relazione al procedimento penale n. 3659/2018 CP_2
RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB., instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione
8 Penale, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 1843/2021 - con la quale era stata disposta la condanna dell'imputato alla pena di mesi uno e 20 giorni di arresto, con patente sospesa per mesi sei e con sospensione condizionale della pena -.
Inoltre, l'opponente aveva allegato alla predetta istanza (cfr. all.ti n. 1 al ricorso introduttivo) anche la documentazione da cui emergeva che l'Avv. Parte_1 aveva svolto anche l'attività successiva per il recupero del credito, dalla quale era emersa l'inesigibilità di CP_2
In particolare, risulta documentalmente provato che l'opponente aveva allegato alla predetta istanza copia del decreto ingiuntivo n. 242/2022, ottenuto dal Giudice di Pace di Arezzo in danno di Pace per la somma complessiva di euro 1.440,00, oltre CP_2 ai compensi professionali per la fase monitoria liquidati in complessivi euro 450,00 oltre CAP ed IVA, se dovuta (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); risulta, altresì, documentato che detto d.i. era stato notificato e non opposto dal debitore ingiunto.
Inoltre, emerge che l'opponente aveva allegato alla suddetta istanza la prova di aver notificato atto di precetto, con notifica ex art. 143 c.p.c. (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo), nonché atto di pignoramento presso terzi, sempre con notifica, ex art. 143
c.p.c. (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo).
Dalla documentazione allegata, è, altresì, possibile evincere che le successive CP_ ricerche eseguite presso l' il Centro Impiego di LI, il Controparte_4
Catasto Nazionale ed il Pra (cfr. all.ti n. 7, 8, 9 e 10 al ricorso introduttivo) avevano avuto esito negativo.
Ed infatti, dagli accertamenti effettuati dal ricorrente, era emerso che il debitore esecutato, CP_2
CP_ a) quanto ad eventuali pensioni e/o prestazioni a sostegno del reddito erogate dall' percepiva solamente una pensione di invalidità civile dell'importo di euro 324,24, la quale risultava impignorabile, ex art. 545 c.p.c. (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo);
b) non era titolare di altri rapporti bancari e finanziari, se non il libretto aperto con il quale non era stato pignorato in quanto avente un saldo pari ad Controparte_4 euro 0,00 (cfr. all.to n. 13 al ricorso introduttivo);
c) non era intestatario di autoveicoli e/o automezzi, ad eccezione di n. 2 mezzi (Fiat
Punto anno 2000 ed autocarro Nissan anno 2006) che risultavano gravati entrambi da provvedimenti di fermo amministrativo e, dunque - oltre che vetusti – erano, comunque,
9 tali da non poter essere utilmente esecutati, come da visura del Pra (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo);
d) non risultava svolgere alcuna attività lavorativa (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo);
e) non era titolare di diritti immobiliari, come risultante dalla visura rilasciata dal
Catasto Nazionale (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo).
Risulta, dunque, provato il diritto dell'opponente ad ottenere il compenso per l'attività professionale svolta, atteso che l'opponente, come sopra evidenziato, già al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima istanza), aveva adeguatamente dimostrato anche di aver inutilmente cercato di recuperare le proprie competenze professionali sul patrimonio dell'assistito, che, tuttavia, era risultato incapiente.
Ed, infatti, non appare condivisibile quanto riportato nel decreto di rigetto della predetta istanza - emesso dal Tribunale di in data 10.09.2024 -, secondo cui le ricerche per il recupero credito non sarebbero state complete, in quanto l'istante “(…) non ha proceduto, né ha tentato di procedere con il pignoramento mobiliare (…)”.
Invero, nel caso di specie, l'esperimento di una procedura di pignoramento immobiliare si presentava, oltre che particolarmente gravosa, anche, sostanzialmente, inutile, in considerazione della irreperibilità del debitore presso la propria residenza.
All'uopo, deve, infatti, rilevarsi che, dalla lettura della documentazione allegata all'istanza di liquidazione del 09.02.2024, emerge che l'Ufficiale Giudiziario presso la
Corte d'Appello di LI, in sede di notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sia dell'atto di precetto del 13.10.2022 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) che del successivo pignoramento presso terzi (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo), aveva accertato che il debitore risultava irreperibile e sconosciuto presso l'ultima residenza, tanto che l'Ufficiale Giudiziario, in entrambe le occasioni, aveva provveduto ad effettuare le rispettive notifiche presso la Casa Comunale dell'ultima residenza conosciuta.
Appare, dunque, evidente che, nel caso in esame, non sussisteva, di fatto, alcuna concreta possibilità, per l'opponente, di attivare il procedimento di espropriazione mobiliare presso il debitore, ex artt. 513 e ss. c.p.c., in quanto, anche qualora fosse stata presentata una istanza di pignoramento immobiliare, l'Ufficiale Giudiziario, attesa l'irreperibilità del debitore presso la residenza, non avrebbe fatto altro che ribadire la
10 sostanziale impossibilità di eseguire il pignoramento richiesto, dal momento che il debitore – si ribadisce - risultava sconosciuto presso la residenza risultante dai certificati anagrafici.
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso de quo, sussistano tutti i presupposti necessari per la liquidazione del compenso all'opponente – quale difensore d'ufficio di Pace
in relazione al procedimento penale in oggetto -, poiché, già al momento della CP_2 presentazione dell'istanza del 09.02.2024, l'Avv. aveva dimostrato di aver Pt_1 inutilmente esperito, sia le procedure per il recupero del crediti di cui all'art. 116 del
D.P.R. n. 115/2002 che le ulteriori attività richieste, ai fini della liquidazione, dal protocollo approvato dal Tribunale di Arezzo in data 04.05.2022.
In particolare, occorre, poi, evidenziare che non appare condivisibile quanto riportato nel provvedimento emesso in data 04.02.2025 – oggetto di impugnazione da parte del ricorrente nel presente giudizio -, con il quale il Tribunale di Arezzo ha rigettato la successiva istanza di liquidazione presentata dall'Avv. in data Pt_1
02.10.2024 (c.d. seconda istanza), sul presupposto che “(…) la documentazione prodotta non è affatto connotata da attualità, rilevato che gli atti allegati risalgono al
2023 (all'incirca un anno prima della presentazione dell'istanza) (…)” (cfr. all.to al ricorso introduttivo denominato “pec decreto rigetto 05.02.2025”).
All'uopo, deve, innanzitutto, rilevarsi che, nel nostro ordinamento giuridico, non sembra sussistere alcuna norma che preveda, quale presupposto per la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, l'attualità della documentazione allegata all'istanza di liquidazione.
Ed, infatti, tanto il D.P.R. n. 115/2002, quanto il protocollo sottoscritto in data
04.05.2022 tra il Tribunale di Arezzo, l'Ordine degli avvocati di Arezzo e la Camera
Penale di Arezzo, non prescrivono alcun termine specifico per la presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del difensore.
Segnatamente, l'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, nel delineare i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, si limita a stabilire che “(…) l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (…)”, senza, dunque, prevedere alcuna specifica tempistica per la presentazione dell'istanza da parte del difensore.
11 Inoltre, anche a voler prescindere dalla predetta circostanza, nel caso in esame, per quanto verrà di seguito precisato, alcun ritardo appare, comunque, imputabile al ricorrente.
Ed infatti, nella fattispecie de quo, il periodo di tempo trascorso tra la conclusione dell'attività di recupero del credito (dicembre 2023) e la data di presentazione dell'istanza di liquidazione del 02.10.2024 (c.d. seconda istanza) sembra dovuto, esclusivamente, al fatto che il Tribunale aveva esaminato la precedente istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima istanza) - ed aveva, ingiustamente, rigettato detta istanza - soltanto in data 10.09.2024, ovvero ben sette mesi dopo la presentazione della precedente istanza del 09.02.2024 (c.d. prima istanza).
Peraltro, sul punto, si osserva che, anche il successivo decreto di rigetto del
04.02.2025, è stato emesso dal Tribunale di Arezzo solo dopo quattro mesi dalla presentazione dell'istanza di liquidazione del 02.10.2024 (c.d. seconda istanza).
In altri termini, alcun ritardo appare, comunque, ascrivibile al ricorrente, atteso che il lasso temporale, intercorso tra il momento della redazione della documentazione concernente le attività finalizzate al recupero del credito e la data di presentazione dell'istanza di liquidazione del 02.10.2024 (c.d. seconda istanza), risulta determinato solamente dalle tempistiche con le quali il Tribunale aveva, dapprima, esaminato e, successivamente, rigettato – ingiustamente – la precedente istanza presentata dall'Avv. in data 09.02.2024. Pt_1
Invero, nel caso in esame, il ricorrente, si ribadisce, già al momento della presentazione della istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima istanza), aveva allegato tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del compenso al difensore, sia ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 che sulla base del citato protocollo approvato dal Tribunale di Arezzo in data 04.05.2022.
A tal proposito, è bene, infatti, evidenziare che, dall'esame della documentazione allegata alla suddetta istanza di liquidazione del 09.02.2024, si può evincere che, detta documentazione, è stata redatta in un'epoca di poco antecedente alla presentazione di detta istanza, ove si pensi che il pignoramento presso terzi risulta effettuato alla fine di ottobre del 2023 (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo), mentre la visura del Pra risulta rilasciata alla fine di dicembre del 2023 (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo).
Dunque, dal momento che l'istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima
12 istanza) è stata presentata dall'Avv. soltanto poco tempo dopo (circa un mese) il Pt_1 completamento delle attività e delle procedure necessarie al fine di esperire i dovuti tentativi di recupero del credito, va da sé che alcun ritardo può, in ogni caso, essere imputato al ricorrente.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento del 04.02.2025, depositato in
Cancelleria in data 05.02.2025, con il quale il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza con la quale l'avv. - difensore d'ufficio di Pace - ha chiesto la Parte_1 CP_2 liquidazione delle spese e degli onorari relativi al procedimento n. 3659/2018 R.G.N.R.,
n. 1497/2020 R.G. DIB, instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione Penale.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad affrontare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur.
A tal proposito, deve rilevarsi che, tenuto conto del protocollo sottoscritto in data
04.05.2022 tra il Tribunale di Arezzo, l'Ordine degli avvocati di Arezzo e la Camera
Penale di Arezzo, nonché dell'attività professionale svolta dall'Avv. , Parte_1 quale difensore d'ufficio di Pace (c.f. ), nato a [...], CP_2 C.F._2 in data 18.03.1973 e residente in corso San Giovanni n.220, LI, applicando la tabella allegata a detto protocollo relativa a “Tribunale monocratico, ipotesi base f”, deve essere riconosciuta al ricorrente la somma di euro 1.440,00 – così ottenuta: euro
225,00 (per la fase di studio) + euro 540,00 (per la fase istruttoria) + euro 675,00 (per la fase decisoria) -, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB., presso il Tribunale di
Arezzo, Sezione Penale.
A questo punto, è bene, tuttavia, evidenziare che - come indicato espressamente anche nella tabella relativa a “Tribunale monocratico, ipotesi base f”, allegata al citato protocollo del 04.05.2022 -, la predetta somma di euro 1.440,00 deve essere ridotta di
1/3, ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui “(…) gli importi spettanti al difensore (…) sono ridotti di un terzo (…)”.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, la somma da liquidare al ricorrente, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n.
3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB, presso il Tribunale di Arezzo, Sezione
13 Penale, deve essere quantificata nell'importo di euro 960,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, così ottenuto: euro 1.440,00 (importo determinato applicando la tabella allegata a citato protocollo relativa a “Tribunale monocratico, ipotesi base f”) – euro 480,00 (riduzione di 1/3, ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002).
Inoltre, è bene, poi, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 7275 del 13.03.2023;
Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 278 del 07.01.2022; Cass. Pen., Sez. II, Sentenza n.
24104 del 2011), in tema di liquidazione del compenso al difensore che abbia prestato la propria opera professionale in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, i costi delle competenze dovute al professionista per tutta l'attività effettuata al fine di ottenere la liquidazione delle proprie competenze, devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento.
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 3673 del 07.02.2019).
Dunque, va da sé che, alla luce della giurisprudenza di legittimità citata, nel caso in esame, devono essere riconosciute al ricorrente, in quanto documentate mediante la produzione di documentazione idonea, le seguenti ulteriori somme:
1) euro 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al d.i. n. 242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data
22.02.2022 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo);
2) euro 135,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi all'atto di precetto (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo);
3) euro 405,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi all'istanza ex art.492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI (cfr. all.ti n. 6 ed 8 al ricorso introduttivo);
4) euro 331,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi
14 professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo).
Pertanto, al ricorrente deve essere liquidata la complessiva somma, in relazione all'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione, pari ad euro
1.321,00 – così ottenuta: euro 450,00 (compensi professionali relativi al d.i. n.
242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 22.02.2022) + euro 135,00
(compensi professionali relativi all'atto di precetto) + euro 405,00 (compensi professionali relativi all'istanza ex art.492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI) + euro 331,00 (compensi professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI) -, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge.
Quanto alla predetta somma di euro 1.321,00, è appena il caso, poi, di evidenziare che, in relazione a detto importo, non deve trovare applicazione la riduzione di un terzo di cui al citato art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la norma in questione non si applica alle competenze dovute per l'attività svolta dal difensore per il recupero del credito professionale.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in caso di applicazione dell'art. 116 del
D.P.R. n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive), non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106-bis del medesimo decreto (…)” (cfr, tra le altre, Cass., Ordinanza n.
n. 3606/2024).
In altri termini, la Corte di Cassazione, nella suddetta pronuncia, dopo aver precisato che l'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 si riferisce esclusivamente ai compensi spettanti per l'attività difensiva prestata nel processo penale, in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato oppure – come nel caso in esame – di soggetti difesi d'ufficio e poi resisi irreperibili, ha ulteriormente specificato che le spese sostenute dal difensore per il recupero del credito (es. procedimenti monitori o esecutivi) non rientrano nella previsione normativa in questione, con la conseguenza che le stesse non sono soggette alla riduzione di un terzo.
In particolare, dal momento che – come chiarito dalla Corte di Cassazione nella
15 parte motiva della medesima pronuncia – le predette spese di recupero del credito costituiscono un presupposto necessario per poter accedere alla liquidazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, va da sé che, dette spese, devono essere interamente rimborsate al difensore.
Deve, infine, essere riconosciuta al ricorrente anche la ulteriore somma di euro
60,46, a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione al contrassegno ed Pt_2 alle raccomandate corrisposte per inviare e ritirare le notifiche effettuate presso l' Pt_2 presso la Corte d'Appello di LI, in quanto le predette spese risultano idoneamente documentate (cfr. all.to n. 11 al ricorso introduttivo).
Di conseguenza, non resta che liquidare all'Avv. , quale difensore Parte_1
d'ufficio di (c.f. ), nato a LI, in [...] CP_2 C.F._2
18.03.1973, residente in corso San Giovanni n.220, LI:
a) la somma di euro 960,00 (così ottenuta: euro 1.440,00 – euro 480,00), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G.
DIB, presso il Tribunale di Arezzo, Sezione Penale;
b) la somma di euro 1.321,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione - così ottenuta: euro 450,00 (compensi professionali relativi al d.i. n. 242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 22.02.2022) + euro 135,00 (compensi professionali relativi all'atto di precetto) + euro 405,00 (compensi professionali relativi all'istanza ex art. 492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI)
+ euro 331,00 (compensi professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI) -;
c) la somma di euro 60,46, a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione al contrassegno ed alle raccomandate corrisposte per inviare e ritirare le notifiche Pt_2 effettuate presso L' presso la Corte d'Appello di LI. Pt_2
Il pagamento dei predetti importi sub. a), b), c) deve essere posto a carico dell'Erario.
Nulla, infine, quanto alle spese del presente giudizio, atteso che la parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha richiesto la condanna alle spese solo “(…) nel caso di costituzione ed opposizione (…)” del . Controparte_1
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
, nei confronti del , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia del
[...]
: Controparte_1
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento del 04.02.2025, depositato in Cancelleria in data 05.02.2025, con il quale il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza con la quale l'Avv. - difensore d'ufficio di Parte_1
Pace - ha chiesto la liquidazione delle spese e degli onorari relativi al CP_2 procedimento n. 3659/2018 R.G.N.R. n. 1497/2020 R.G. DIB, instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione Penale;
2. liquida, di conseguenza, all'Avv. , quale difensore Parte_1
d'ufficio di (c.f. ), nato a [...], in CP_2 C.F._2 data 18.03.1973, residente in Corso San Giovanni n. 220, LI:
a) la somma di euro 960,00 (così ottenuta: euro 1.440,00 – euro 480,00), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, a titolo di compenso per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB, presso il Tribunale di Arezzo,
Sezione Penale;
b) la somma di euro 1.321,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione - così ottenuta: euro 450,00 (compensi professionali relativi al d.i.
n. 242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 22.02.2022) + euro
135,00 (compensi professionali relativi all'atto di precetto) + euro 405,00
(compensi professionali relativi all'istanza ex art.492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI) + euro 331,00 (compensi professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI) -;
c) la somma di euro 60,46, a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione al contrassegno ed alle raccomandate corrisposte per inviare e ritirare le Pt_2 notifiche effettuate presso l' presso la Corte d'Appello di LI, nel Pt_2
17 giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo – Sezione Penale n. 3659/2018 RGNR n.
1497/2020 R.G. DIB.;
3. pone il pagamento delle somme di cui al punto 2) a carico dell'Erario;
4. nulla, infine, quanto alle spese del presente giudizio.
Arezzo, 10.07.2025
IL GIUDICE
DR.SSA CARMELA LABELLA
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dr.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 391 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.06.2025 e vertente tra
, in proprio e quale difensore di sé medesimo, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il proprio studio, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 16.06.2025,
l'Avv. conclude come segue: “(…) insiste per l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni formulate nel ricorso (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia il Tribunale di Arezzo dichiarare nullo e/o annullabile e/o riformare il decreto impugnato emesso il 04.02.2025, depositato in Cancelleria il 05.02.2025, comunicato via pec in pari data, dal Tribunale di Arezzo, Giudice Dott. Giampaolo
Mantellassi, nel procedimento penale n.3659/2018 RGNR, n.1497/2020 RG DIB, con il quale veniva rigettata l'istanza di liquidazione presentata in data 02.10.2024 dall'Avv.
( ), volta al recupero delle competenze per Parte_1 C.F._1
l'attività svolta in favore del sig. , nato a [...], il [...], CP_2 residente in [...]220, LI c.f. all'interno del C.F._2
1 procedimento testé indicato, e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv. per l'attività svolta quale difensore di ufficio del sig. Parte_1 CP_2 nel procedimento penale n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB. dinanzi al
Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, la somma di euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e CAP come per legge, o comunque il predetto compenso ridotto di un terzo secondo il Protocollo vigente nel Tribunale di Arezzo, oltre le competenze e spese dovute per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione quantificate in complessive euro 1.321,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CAP 4% oltre euro 60,46 per spese esenti ovvero nella misura di giustizia. Voglia altresì condannare al pagamento delle competenze e spese relative al presente giudizio la resistente nel caso di costituzione ed opposizione (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 116, 117, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed ex art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, esponeva che, in data Parte_1
08.09.2019, esso esponente era stato nominato quale difensore d'ufficio di Pace
nato a [...], in data [...], residente in corso San Giovanni n.220, CP_2
LI, (c.f. ), con la notifica dell'avviso, ex art. 415 bis c.p.p., C.F._2 nel procedimento penale n. 3659/2018 R.G.N.R. n. 1497/2020 R.G. DIB, dinanzi al
Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, imputato del reato di cui all'art. 186 C.D.S.; che esso difensore, dopo aver preso visione del fascicolo, tramite sostituto processuale, aveva partecipato all'udienza del 01.12.2020, in cui, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata l'assenza, erano state effettuate le richieste istruttorie;
che, successivamente, esso esponente aveva prestato la propria opera professionale all'udienza del 12.10.2021, in cui, previa escussione del teste di P.G. che aveva effettuato il controllo, era stata effettuata la discussione della causa, al cui esito il
Giudice aveva emesso la sentenza n. 1843/21, con la quale era stato condannato l'imputato alla pena di mesi uno e 20 giorni di arresto, con patente sospesa per mesi sei e sospensione condizionale della pena;
che esso esponente aveva, dunque, avviato la procedura di recupero del credito, che si era sostanziata nei seguenti passaggi: 1) tassazione notula presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo, richiesta e notifica del
2 decreto ingiuntivo;
2) inizio procedura esecutiva: notifica precetto, istanza ex art.492 bis
c.p.c., richiesta DAP, atto di pignoramento presso terzi e richiesta CPI;
3) richiesta accesso a Centro Impiego, Catasto Nazionale, Pra;
che, nello specifico, quanto al punto sub. 1), veniva precisato che il ricorrente, dopo aver ottenuto, in data 09.02.2022, la liquidazione della notula da parte dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, per un ammontare di euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge
(cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo), aveva richiesto ed ottenuto, in data 22.02.2022,
l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice di Pace di Arezzo n. 242/2022
(n.447/2022 R.G.) (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); che il predetto decreto ingiuntivo era stato notificato in data 18.03.2022, in Via Amalfi n.5, LI, ove lo stesso aveva eletto domicilio in sede penale, a mani di persona dichiaratasi convivente;
che, relativamente, poi, alle attività sub. 2), veniva precisato che, in data 30.05.2022, era stata tentata la notifica a mezzo posta dell'atto di precetto sempre in Via Amalfi n.5,
LI - con cui si intimava di pagare la complessiva somma di euro 2.421,90 oltre spese e competenze successive -, con esito negativo, in quanto il debitore risultava trasferito;
che, in seguito a ricerche anagrafiche, l'atto di precetto era stato notificato in data 07.10.2022, in Corso San Giovanni n. 220, LI, luogo in cui risultava essere residente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di LI;
che, tuttavia, anche tale tentativo di notifica aveva dato esito negativo in quanto il debitore risultava trasferito in luogo ignoto;
che, dunque, in data 13.10.2022, l'atto di precetto era stato notificato, ex art 143 c.p.c., presso la casa Comunale di LI (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo); che anche la ricerca tramite richiesta del certificato DAP aveva dato esito negativo (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo); che, in forza dell'atto di precetto, in data 07.11.2022, era stata presentata istanza di accesso, ex art 492 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di LI, il quale, in data 08.11.2022, aveva autorizzato la predette ricerche (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo); che, all'esito della predetta istanza, in data 07.09.2023, dopo quasi un anno, l'Agenzia Regionale dell'Entrate della Campania aveva fornito il verbale di ricerca beni con modalità telematica, da cui risultava come il CP_ debitore fosse creditore a titolo di redditi esenti da parte dell' ed intrattenesse rapporti con a titolo di libretto nominativo (cfr. all.ti n. 8 e 8-bis al Controparte_4 ricorso introduttivo); che esso difensore aveva, dunque, notificato atto di pignoramento CP_ presso terzi al debitore, in data 07.10.2023, a seguito del quale l' aveva dichiarato
3 che il debitore percepiva una pensione di invalidità civile di euro 324,24, mentre
[...]
aveva dichiarato che era titolare di un libretto con saldo pari ad euro 0,00 (cfr. CP_4 all.ti n. 12 e 14 al ricorso introduttivo); che, in data 25.09.2023, era stata, altresì, richiesta via pec un'istanza di accesso ai dati al CPI (Centro per l'Impiego) di LI, alla quale non era stato fornito alcun riscontro (cfr. all.to n.7 al ricorso introduttivo); che, infine, quanto al punto sub. 3), veniva evidenziato che, in data 25.09.2023, era stata fatta visura presso il Catasto Nazionale (cfr. all.to n.7 al ricorso introduttivo), la quale era risultata negativa, mentre, in data 13.12.2023, era stata effettuata visura presso il
Pra, da cui era emerso come il debitore fosse proprietario di due mezzi (Fiat Punto anno
2000 ed autocarro Nissan anno 2006), gravati entrambi da provvedimenti di fermo amministrativo e, quindi, oltre che vetusti e privi di valore, tali da non poter essere utilmente esecutati (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo); che, a questo punto, in data
09.02.2024, era stata presentata istanza di liquidazione, ex art. 116 D.P.R. n.115/2002; che, tuttavia, il Tribunale di Arezzo, con decreto del 10.09.2024, aveva respinto la predetta istanza sul presupposto che le ricerche per il recupero credito non sarebbero state complete, poiché l'istante “(…) non ha proceduto, ne ha tentato di procedere con il pignoramento mobiliare (…)”; che, tuttavia, a dire di esso esponente, la suddetta richiesta era, di fatto, inutile e gravosa, perché, stante la sostanziale irreperibilità del debitore presso la residenza, non sussisteva la possibilità di attivare il procedimento di espropriazione mobiliare, ex artt. 513 e ss. c.p.c.; che, infatti, l'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di LI aveva accertato - sia in sede di notifica del precetto del 13.10.2022 (cfr. all.to n.5 al ricorso introduttivo) che del pignoramento presso terzi
(cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo) – che, presso l'ultima residenza, il debitore risultava irreperibile e sconosciuto, tanto che aveva effettuato le notifiche presso la Casa
Comunale dell'ultima residenza conosciuta;
che, ciò nonostante, esso ricorrente, al fine di ottenere la liquidazione (anche ai sensi dell'art. 117 D.P.R. n. 115/2002), in data
02.10.2024, aveva presentato una nuova istanza di liquidazione, ex art. 116 D.P.R. n.
115/2002; che il Tribunale di Arezzo, con decreto del 04.02.2025, aveva respinto anche tale richiesta in quanto '(…) emerge che la documentazione prodotta non è affatto connotata da attualità, rilevato che gli atti allegati risalgono al 2023 (all'incirca un anno prima della presentazione dell'istanza) (…)”; che, tuttavia, a dire di esso Pt_1 anche il predetto provvedimento risultava infondato;
che, infatti, a dire di esso
4 esponente, nella fattispecie de qua, sussistevano tutte le condizioni necessarie per ottenere la liquidazione, ex art. 116 (ovvero ex art. 117) del D.P.R. n. 115/2002, del credito vantato, oltre che delle competenze e spese rese necessarie per l'espletamento di tutte le attività che costituivano il presupposto necessario per la liquidazione;
che, invero, esso esponente, da un lato, aveva inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti così come previsto dall'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui
“(…) l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (…)”; dall'altro lato, aveva effettuato anche le ulteriori attività richieste, ai fini della liquidazione, dal protocollo approvato dal Tribunale di Arezzo in data 04.05.2022; che, in particolare, esso esponente aveva dato prova - così come richiesto dal legislatore - di avere esperito un serio tentativo di recupero del credito nei confronti del proprio assistito, non solo mettendo in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto a conclusione dell'espletamento del mandato, ma altresì effettuando attività esecutiva;
che, nel caso in esame, esso difensore, previa notifica dell'atto di precetto, aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi, che aveva avuto esito negativo - in quanto il libretto acceso presso aveva credito pari CP_4
a zero ed il debitore risultava percettore di una pensione di invalidità dall' e, CP_3 pertanto, impignorabile -; che, inoltre, anche le altre attività sussidiarie di ricerca di eventuali beni (catasto e Pra) avevano evidenziato una situazione di impossidenza di fatto da parte del debitore;
che, tuttavia, il Tribunale aveva respinto la prima istanza a distanza di sette mesi dalla data di presentazione dell'istanza di liquidazione (presentata nel mese di febbraio 2024), sul presupposto che non era stato tentato il pignoramento mobiliare;
che, nella seconda istanza, presentata ad ottobre 2024, era stata, tuttavia, evidenziata l'inutilità del predetto tentativo, poiché il debitore risultava trasferito dalla residenza di Corso San Giovanni n.220, LI, così come accertato dall'Ufficiale
Giudiziario presso la Corte d'Appello di LI (in occasione della notifica del decreto, di ben due precetti e del pignoramento presso terzi), tanto che le notifiche si erano perfezionate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; che, dunque, risultava del tutto inutile, superfluo e gravoso procedere alla richiesta di pignoramento mobiliare, poiché
l'Ufficiale Giudiziario altro non avrebbe fatto che ribadire che non era possibile
5 effettuare detto pignoramento, in quanto il debitore era sconosciuto presso la residenza risultante dai certificati anagrafici;
che, pertanto, esso esponente, alla data del febbraio
2024, ovvero dopo pochi giorni dall'ultimazione delle ricerche ed azioni esecutive, aveva già compiuto quanto necessario al fine di ottenere la liquidazione dei propri compensi;
che, a dire di esso esponente, non poteva costituire motivo di rigetto la circostanza che gli atti presentati a sostegno dell'istanza non presentassero il “(…) connotato di attualità (…)”, atteso che la loro datazione dipendeva unicamente dall'inerzia del Tribunale di Arezzo, poiché lo stesso aveva provveduto, la prima volta, all'esame dell'istanza ben nove mesi dopo la presentazione dell'istanza di liquidazione ed, in seconda battuta, dopo ulteriori quattro mesi;
che, dunque, a dire di esso esponente, risultava evidente l'errore compiuto dal Giudice presso il Tribunale di
Arezzo nel decreto di rigetto, atteso che, da un lato, il ritardo non era affatto imputabile ad esso il quale aveva esperito tutte le azioni esecutive previste dalla normativa Pt_1 vigente e dalla normale diligenza, non essendo utile né possibile procedere al pignoramento mobiliare richiesto, rendendo ingiustificata la negazione della liquidazione richiesta in data 02.02.2024; dall'altro lato, alcuna norma indicava il requisito dell'attualità, in relazione al quale, in ogni caso, alcuna colpa poteva essere addebitata ad esso difensore;
che esso esponente, in sede di seconda istanza, non aveva aggiunto alcun nuovo documento rispetto a quelli già depositati in occasione della prima, limitandosi ad evidenziare l'inutilità di effettuare un pignoramento presso la residenza in cui il debitore era sconosciuto;
che, invero, quanto lo stesso aveva prodotto nel mese di febbraio 2024 era sufficiente per ottenere la liquidazione;
che, comunque, la documentazione allegata all'istanza di liquidazione presentata nel febbraio 2024 era di soli pochi mesi antecedente il pignoramento presso terzi (fine di ottobre 2023) ed il certificato del Pra (dicembre 2023); che, dunque, a dire di esso esponente, la richiesta di liquidazione avanzata da esso medesimo risultava fondata, poiché, il difensore d'ufficio che aveva inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, aveva diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice;
che, dunque, il decreto di rigetto risultava infondato e che, di conseguenza, avrebbero dovuto essere liquidate ad esso difensore, non solo le competenze dovute per l'attività penale espletata in favore di Pace CP_2 nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Arezzo, ma altresì i compensi ed i costi
6 sostenuti per la procedura di recupero del credito;
che, dunque, veniva richiesto al
Giudice adito di liquidare la complessiva somma di euro 1.321,00 oltre rimborso forfettario e CAP come per legge ed euro 60,46 a titolo di spese esenti per le seguenti attività: 1) euro 450,00 per competenze oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP così come liquidate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
2) euro 135,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap per l'atto di precetto;
3) euro 405,00 oltre rimborso forfettario
15% e CAP per istanza ex art.492 bis c.p.c. ed accesso Agenzia delle Entrate di LI;
4) euro 331,00 per il pignoramento presso terzi (fase introduttiva) secondo le tabelle in vigore;
5) euro 60,46 a titolo di rimborso delle spese sostenute a titolo di contrassegno e raccomandate per tante corrisposte per inviare e ritirare le notifiche effettuate Pt_2 presso L presso la Corte d'Appello di LI (cfr. all.to n.11 al ricorso Pt_2 introduttivo). Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di
“(…) dichiarare nullo e/o annullabile e/o riformare il decreto impugnato e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv. per l'attività svolta Parte_1 quale difensore di ufficio del sig. , nato a [...], il [...], CP_2 residente in [...]n.220, LI, c.f. , nel C.F._2 procedimento penale n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB. dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, la somma di euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e CAP come per legge, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, oltre le competenze e spese dovute al sottoscritto difensore per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione quantificate in complessivi euro 1.321,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CAP 4% oltre euro 60,46 per spese esenti ovvero nella misura di giustizia. Voglia altresì condannare al pagamento delle competenze e spese relative al presente giudizio
(…)”.
All'udienza del 10.04.2025, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del . Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 16.06.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
**************
7 Occorre, preliminarmente, evidenziare che secondo l' insegnamento della Suprema
Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., Cass. civ, sez. VI, ord. del 16.03.2022, n. 8618), la mancata opposizione al primo rigetto della istanza proposta, ex art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, non preclude la possibilità di ripresentare l'istanza.
Tanto premesso, deve, ora, rilevarsi che opposizione appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, è bene precisare che, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati “(…) quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (…)”.
Ebbene, nel caso in esame, per quanto verrà di seguito precisato, deve ritenersi che l'Avv. , già alla data di presentazione della istanza di liquidazione del Parte_1
09.02.2024 (c.d. prima istanza), aveva adeguatamente dimostrato di aver esperito tutte le procedure necessarie per il recupero del credito, ai sensi del citato art. 116 del D.P.R.
n. 115/2002, nonché del protocollo sottoscritto in data 04.05.2022 tra il Tribunale di
Arezzo, l'Ordine degli Avvocati di Arezzo e la Camera Penale di Arezzo.
Ed, infatti, risulta documentalmente provato (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) che l'opponente aveva allegato alla predetta istanza di liquidazione del compenso - quale difensore d'ufficio -, presentata in data 09.02.2024, oltre che il provvedimento di nomina del P.M. datato 08.09.2019 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo), anche il verbale di udienza dell'01.12.2020 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) relativo al procedimento penale n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB, instaurato dinanzi al
Tribunale di Arezzo, Sezione Penale – nel quale, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata l'assenza, erano state formulate le richieste istruttorie - ed il verbale di udienza del 12.10.2021, in cui, previa escussione del teste di P.G., era stata effettuata la discussione della causa, al cui esito il Giudice aveva emesso la sentenza n.
1843/2021.
Dunque, attraverso la documentazione in parola (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo), deve ritenersi dimostrato che l'opponente, Avv. , aveva Parte_1 assistito l'imputato in relazione al procedimento penale n. 3659/2018 CP_2
RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB., instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione
8 Penale, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 1843/2021 - con la quale era stata disposta la condanna dell'imputato alla pena di mesi uno e 20 giorni di arresto, con patente sospesa per mesi sei e con sospensione condizionale della pena -.
Inoltre, l'opponente aveva allegato alla predetta istanza (cfr. all.ti n. 1 al ricorso introduttivo) anche la documentazione da cui emergeva che l'Avv. Parte_1 aveva svolto anche l'attività successiva per il recupero del credito, dalla quale era emersa l'inesigibilità di CP_2
In particolare, risulta documentalmente provato che l'opponente aveva allegato alla predetta istanza copia del decreto ingiuntivo n. 242/2022, ottenuto dal Giudice di Pace di Arezzo in danno di Pace per la somma complessiva di euro 1.440,00, oltre CP_2 ai compensi professionali per la fase monitoria liquidati in complessivi euro 450,00 oltre CAP ed IVA, se dovuta (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); risulta, altresì, documentato che detto d.i. era stato notificato e non opposto dal debitore ingiunto.
Inoltre, emerge che l'opponente aveva allegato alla suddetta istanza la prova di aver notificato atto di precetto, con notifica ex art. 143 c.p.c. (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo), nonché atto di pignoramento presso terzi, sempre con notifica, ex art. 143
c.p.c. (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo).
Dalla documentazione allegata, è, altresì, possibile evincere che le successive CP_ ricerche eseguite presso l' il Centro Impiego di LI, il Controparte_4
Catasto Nazionale ed il Pra (cfr. all.ti n. 7, 8, 9 e 10 al ricorso introduttivo) avevano avuto esito negativo.
Ed infatti, dagli accertamenti effettuati dal ricorrente, era emerso che il debitore esecutato, CP_2
CP_ a) quanto ad eventuali pensioni e/o prestazioni a sostegno del reddito erogate dall' percepiva solamente una pensione di invalidità civile dell'importo di euro 324,24, la quale risultava impignorabile, ex art. 545 c.p.c. (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo);
b) non era titolare di altri rapporti bancari e finanziari, se non il libretto aperto con il quale non era stato pignorato in quanto avente un saldo pari ad Controparte_4 euro 0,00 (cfr. all.to n. 13 al ricorso introduttivo);
c) non era intestatario di autoveicoli e/o automezzi, ad eccezione di n. 2 mezzi (Fiat
Punto anno 2000 ed autocarro Nissan anno 2006) che risultavano gravati entrambi da provvedimenti di fermo amministrativo e, dunque - oltre che vetusti – erano, comunque,
9 tali da non poter essere utilmente esecutati, come da visura del Pra (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo);
d) non risultava svolgere alcuna attività lavorativa (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo);
e) non era titolare di diritti immobiliari, come risultante dalla visura rilasciata dal
Catasto Nazionale (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo).
Risulta, dunque, provato il diritto dell'opponente ad ottenere il compenso per l'attività professionale svolta, atteso che l'opponente, come sopra evidenziato, già al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima istanza), aveva adeguatamente dimostrato anche di aver inutilmente cercato di recuperare le proprie competenze professionali sul patrimonio dell'assistito, che, tuttavia, era risultato incapiente.
Ed, infatti, non appare condivisibile quanto riportato nel decreto di rigetto della predetta istanza - emesso dal Tribunale di in data 10.09.2024 -, secondo cui le ricerche per il recupero credito non sarebbero state complete, in quanto l'istante “(…) non ha proceduto, né ha tentato di procedere con il pignoramento mobiliare (…)”.
Invero, nel caso di specie, l'esperimento di una procedura di pignoramento immobiliare si presentava, oltre che particolarmente gravosa, anche, sostanzialmente, inutile, in considerazione della irreperibilità del debitore presso la propria residenza.
All'uopo, deve, infatti, rilevarsi che, dalla lettura della documentazione allegata all'istanza di liquidazione del 09.02.2024, emerge che l'Ufficiale Giudiziario presso la
Corte d'Appello di LI, in sede di notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sia dell'atto di precetto del 13.10.2022 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) che del successivo pignoramento presso terzi (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo), aveva accertato che il debitore risultava irreperibile e sconosciuto presso l'ultima residenza, tanto che l'Ufficiale Giudiziario, in entrambe le occasioni, aveva provveduto ad effettuare le rispettive notifiche presso la Casa Comunale dell'ultima residenza conosciuta.
Appare, dunque, evidente che, nel caso in esame, non sussisteva, di fatto, alcuna concreta possibilità, per l'opponente, di attivare il procedimento di espropriazione mobiliare presso il debitore, ex artt. 513 e ss. c.p.c., in quanto, anche qualora fosse stata presentata una istanza di pignoramento immobiliare, l'Ufficiale Giudiziario, attesa l'irreperibilità del debitore presso la residenza, non avrebbe fatto altro che ribadire la
10 sostanziale impossibilità di eseguire il pignoramento richiesto, dal momento che il debitore – si ribadisce - risultava sconosciuto presso la residenza risultante dai certificati anagrafici.
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso de quo, sussistano tutti i presupposti necessari per la liquidazione del compenso all'opponente – quale difensore d'ufficio di Pace
in relazione al procedimento penale in oggetto -, poiché, già al momento della CP_2 presentazione dell'istanza del 09.02.2024, l'Avv. aveva dimostrato di aver Pt_1 inutilmente esperito, sia le procedure per il recupero del crediti di cui all'art. 116 del
D.P.R. n. 115/2002 che le ulteriori attività richieste, ai fini della liquidazione, dal protocollo approvato dal Tribunale di Arezzo in data 04.05.2022.
In particolare, occorre, poi, evidenziare che non appare condivisibile quanto riportato nel provvedimento emesso in data 04.02.2025 – oggetto di impugnazione da parte del ricorrente nel presente giudizio -, con il quale il Tribunale di Arezzo ha rigettato la successiva istanza di liquidazione presentata dall'Avv. in data Pt_1
02.10.2024 (c.d. seconda istanza), sul presupposto che “(…) la documentazione prodotta non è affatto connotata da attualità, rilevato che gli atti allegati risalgono al
2023 (all'incirca un anno prima della presentazione dell'istanza) (…)” (cfr. all.to al ricorso introduttivo denominato “pec decreto rigetto 05.02.2025”).
All'uopo, deve, innanzitutto, rilevarsi che, nel nostro ordinamento giuridico, non sembra sussistere alcuna norma che preveda, quale presupposto per la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, l'attualità della documentazione allegata all'istanza di liquidazione.
Ed, infatti, tanto il D.P.R. n. 115/2002, quanto il protocollo sottoscritto in data
04.05.2022 tra il Tribunale di Arezzo, l'Ordine degli avvocati di Arezzo e la Camera
Penale di Arezzo, non prescrivono alcun termine specifico per la presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del difensore.
Segnatamente, l'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, nel delineare i requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza, si limita a stabilire che “(…) l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (…)”, senza, dunque, prevedere alcuna specifica tempistica per la presentazione dell'istanza da parte del difensore.
11 Inoltre, anche a voler prescindere dalla predetta circostanza, nel caso in esame, per quanto verrà di seguito precisato, alcun ritardo appare, comunque, imputabile al ricorrente.
Ed infatti, nella fattispecie de quo, il periodo di tempo trascorso tra la conclusione dell'attività di recupero del credito (dicembre 2023) e la data di presentazione dell'istanza di liquidazione del 02.10.2024 (c.d. seconda istanza) sembra dovuto, esclusivamente, al fatto che il Tribunale aveva esaminato la precedente istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima istanza) - ed aveva, ingiustamente, rigettato detta istanza - soltanto in data 10.09.2024, ovvero ben sette mesi dopo la presentazione della precedente istanza del 09.02.2024 (c.d. prima istanza).
Peraltro, sul punto, si osserva che, anche il successivo decreto di rigetto del
04.02.2025, è stato emesso dal Tribunale di Arezzo solo dopo quattro mesi dalla presentazione dell'istanza di liquidazione del 02.10.2024 (c.d. seconda istanza).
In altri termini, alcun ritardo appare, comunque, ascrivibile al ricorrente, atteso che il lasso temporale, intercorso tra il momento della redazione della documentazione concernente le attività finalizzate al recupero del credito e la data di presentazione dell'istanza di liquidazione del 02.10.2024 (c.d. seconda istanza), risulta determinato solamente dalle tempistiche con le quali il Tribunale aveva, dapprima, esaminato e, successivamente, rigettato – ingiustamente – la precedente istanza presentata dall'Avv. in data 09.02.2024. Pt_1
Invero, nel caso in esame, il ricorrente, si ribadisce, già al momento della presentazione della istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima istanza), aveva allegato tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del compenso al difensore, sia ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 che sulla base del citato protocollo approvato dal Tribunale di Arezzo in data 04.05.2022.
A tal proposito, è bene, infatti, evidenziare che, dall'esame della documentazione allegata alla suddetta istanza di liquidazione del 09.02.2024, si può evincere che, detta documentazione, è stata redatta in un'epoca di poco antecedente alla presentazione di detta istanza, ove si pensi che il pignoramento presso terzi risulta effettuato alla fine di ottobre del 2023 (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo), mentre la visura del Pra risulta rilasciata alla fine di dicembre del 2023 (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo).
Dunque, dal momento che l'istanza di liquidazione del 09.02.2024 (c.d. prima
12 istanza) è stata presentata dall'Avv. soltanto poco tempo dopo (circa un mese) il Pt_1 completamento delle attività e delle procedure necessarie al fine di esperire i dovuti tentativi di recupero del credito, va da sé che alcun ritardo può, in ogni caso, essere imputato al ricorrente.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento del 04.02.2025, depositato in
Cancelleria in data 05.02.2025, con il quale il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza con la quale l'avv. - difensore d'ufficio di Pace - ha chiesto la Parte_1 CP_2 liquidazione delle spese e degli onorari relativi al procedimento n. 3659/2018 R.G.N.R.,
n. 1497/2020 R.G. DIB, instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione Penale.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad affrontare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur.
A tal proposito, deve rilevarsi che, tenuto conto del protocollo sottoscritto in data
04.05.2022 tra il Tribunale di Arezzo, l'Ordine degli avvocati di Arezzo e la Camera
Penale di Arezzo, nonché dell'attività professionale svolta dall'Avv. , Parte_1 quale difensore d'ufficio di Pace (c.f. ), nato a [...], CP_2 C.F._2 in data 18.03.1973 e residente in corso San Giovanni n.220, LI, applicando la tabella allegata a detto protocollo relativa a “Tribunale monocratico, ipotesi base f”, deve essere riconosciuta al ricorrente la somma di euro 1.440,00 – così ottenuta: euro
225,00 (per la fase di studio) + euro 540,00 (per la fase istruttoria) + euro 675,00 (per la fase decisoria) -, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB., presso il Tribunale di
Arezzo, Sezione Penale.
A questo punto, è bene, tuttavia, evidenziare che - come indicato espressamente anche nella tabella relativa a “Tribunale monocratico, ipotesi base f”, allegata al citato protocollo del 04.05.2022 -, la predetta somma di euro 1.440,00 deve essere ridotta di
1/3, ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui “(…) gli importi spettanti al difensore (…) sono ridotti di un terzo (…)”.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, la somma da liquidare al ricorrente, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n.
3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB, presso il Tribunale di Arezzo, Sezione
13 Penale, deve essere quantificata nell'importo di euro 960,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, così ottenuto: euro 1.440,00 (importo determinato applicando la tabella allegata a citato protocollo relativa a “Tribunale monocratico, ipotesi base f”) – euro 480,00 (riduzione di 1/3, ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002).
Inoltre, è bene, poi, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 7275 del 13.03.2023;
Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 278 del 07.01.2022; Cass. Pen., Sez. II, Sentenza n.
24104 del 2011), in tema di liquidazione del compenso al difensore che abbia prestato la propria opera professionale in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, i costi delle competenze dovute al professionista per tutta l'attività effettuata al fine di ottenere la liquidazione delle proprie competenze, devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento.
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 3673 del 07.02.2019).
Dunque, va da sé che, alla luce della giurisprudenza di legittimità citata, nel caso in esame, devono essere riconosciute al ricorrente, in quanto documentate mediante la produzione di documentazione idonea, le seguenti ulteriori somme:
1) euro 450,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi al d.i. n. 242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data
22.02.2022 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo);
2) euro 135,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi all'atto di precetto (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo);
3) euro 405,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi professionali relativi all'istanza ex art.492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI (cfr. all.ti n. 6 ed 8 al ricorso introduttivo);
4) euro 331,00, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, per compensi
14 professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo).
Pertanto, al ricorrente deve essere liquidata la complessiva somma, in relazione all'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione, pari ad euro
1.321,00 – così ottenuta: euro 450,00 (compensi professionali relativi al d.i. n.
242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 22.02.2022) + euro 135,00
(compensi professionali relativi all'atto di precetto) + euro 405,00 (compensi professionali relativi all'istanza ex art.492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI) + euro 331,00 (compensi professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI) -, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge.
Quanto alla predetta somma di euro 1.321,00, è appena il caso, poi, di evidenziare che, in relazione a detto importo, non deve trovare applicazione la riduzione di un terzo di cui al citato art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la norma in questione non si applica alle competenze dovute per l'attività svolta dal difensore per il recupero del credito professionale.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in caso di applicazione dell'art. 116 del
D.P.R. n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive), non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106-bis del medesimo decreto (…)” (cfr, tra le altre, Cass., Ordinanza n.
n. 3606/2024).
In altri termini, la Corte di Cassazione, nella suddetta pronuncia, dopo aver precisato che l'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 si riferisce esclusivamente ai compensi spettanti per l'attività difensiva prestata nel processo penale, in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato oppure – come nel caso in esame – di soggetti difesi d'ufficio e poi resisi irreperibili, ha ulteriormente specificato che le spese sostenute dal difensore per il recupero del credito (es. procedimenti monitori o esecutivi) non rientrano nella previsione normativa in questione, con la conseguenza che le stesse non sono soggette alla riduzione di un terzo.
In particolare, dal momento che – come chiarito dalla Corte di Cassazione nella
15 parte motiva della medesima pronuncia – le predette spese di recupero del credito costituiscono un presupposto necessario per poter accedere alla liquidazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, va da sé che, dette spese, devono essere interamente rimborsate al difensore.
Deve, infine, essere riconosciuta al ricorrente anche la ulteriore somma di euro
60,46, a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione al contrassegno ed Pt_2 alle raccomandate corrisposte per inviare e ritirare le notifiche effettuate presso l' Pt_2 presso la Corte d'Appello di LI, in quanto le predette spese risultano idoneamente documentate (cfr. all.to n. 11 al ricorso introduttivo).
Di conseguenza, non resta che liquidare all'Avv. , quale difensore Parte_1
d'ufficio di (c.f. ), nato a LI, in [...] CP_2 C.F._2
18.03.1973, residente in corso San Giovanni n.220, LI:
a) la somma di euro 960,00 (così ottenuta: euro 1.440,00 – euro 480,00), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G.
DIB, presso il Tribunale di Arezzo, Sezione Penale;
b) la somma di euro 1.321,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione - così ottenuta: euro 450,00 (compensi professionali relativi al d.i. n. 242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 22.02.2022) + euro 135,00 (compensi professionali relativi all'atto di precetto) + euro 405,00 (compensi professionali relativi all'istanza ex art. 492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI)
+ euro 331,00 (compensi professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI) -;
c) la somma di euro 60,46, a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione al contrassegno ed alle raccomandate corrisposte per inviare e ritirare le notifiche Pt_2 effettuate presso L' presso la Corte d'Appello di LI. Pt_2
Il pagamento dei predetti importi sub. a), b), c) deve essere posto a carico dell'Erario.
Nulla, infine, quanto alle spese del presente giudizio, atteso che la parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha richiesto la condanna alle spese solo “(…) nel caso di costituzione ed opposizione (…)” del . Controparte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
, nei confronti del , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia del
[...]
: Controparte_1
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento del 04.02.2025, depositato in Cancelleria in data 05.02.2025, con il quale il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza con la quale l'Avv. - difensore d'ufficio di Parte_1
Pace - ha chiesto la liquidazione delle spese e degli onorari relativi al CP_2 procedimento n. 3659/2018 R.G.N.R. n. 1497/2020 R.G. DIB, instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo, Sezione Penale;
2. liquida, di conseguenza, all'Avv. , quale difensore Parte_1
d'ufficio di (c.f. ), nato a [...], in CP_2 C.F._2 data 18.03.1973, residente in Corso San Giovanni n. 220, LI:
a) la somma di euro 960,00 (così ottenuta: euro 1.440,00 – euro 480,00), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, a titolo di compenso per l'attività compiuta come difensore di ufficio nel procedimento penale iscritto al n. n. 3659/2018 RGNR n. 1497/2020 R.G. DIB, presso il Tribunale di Arezzo,
Sezione Penale;
b) la somma di euro 1.321,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione - così ottenuta: euro 450,00 (compensi professionali relativi al d.i.
n. 242/2022, emesso dal Giudice di Pace di Arezzo in data 22.02.2022) + euro
135,00 (compensi professionali relativi all'atto di precetto) + euro 405,00
(compensi professionali relativi all'istanza ex art.492 bis c.p.c. ed all'accesso presso l'Agenzia delle Entrate di LI) + euro 331,00 (compensi professionali relativi per alla fase introduttiva della procedura di pignoramento presso terzi instaurata presso il Tribunale di LI) -;
c) la somma di euro 60,46, a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione al contrassegno ed alle raccomandate corrisposte per inviare e ritirare le Pt_2 notifiche effettuate presso l' presso la Corte d'Appello di LI, nel Pt_2
17 giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo – Sezione Penale n. 3659/2018 RGNR n.
1497/2020 R.G. DIB.;
3. pone il pagamento delle somme di cui al punto 2) a carico dell'Erario;
4. nulla, infine, quanto alle spese del presente giudizio.
Arezzo, 10.07.2025
IL GIUDICE
DR.SSA CARMELA LABELLA
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