Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01425/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2022, proposto da
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, in qualità di genitori dell’alunno -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Attolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Istituto Tecnico -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- del giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato dall’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” nei confronti dell’alunno frequentante la classe 2GB nell’anno scolastico 2021/2022, conosciuto a seguito di pubblicazione a mezzo Portale Web in data 15 giugno 2022;
- dei verbali valutativi finali del Consiglio di Classe;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, in particolare, ove occorre, della pagella scolastica e del verbale del Collegio dei Docenti riportante le valutazioni degli studenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Attolini per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che parte ricorrente si duole della non ammissione, all’esito dell’a.s. 2021/2022, alla classe successiva dell’Istituto tecnico e deduce all’uopo quanto segue:
- a) la Scuola avrebbe proceduto ad una indebita integrazione postuma dei giudizi;
- b) infatti, come si evincerebbe dal confronto dei risultati finali estratti dal programma ClasseViva Web immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati finali (cfr. schermate video in Allegato n. 2 ricorso) con quelli estratti dal medesimo portale in data 10.07.2022 (Allegato n. 8 ricorso), risultano una serie di valutazioni gravemente negative nei confronti dello scolaro, che prima non comparivano;
- c) in particolare, nella materia di educazione civica, veniva inserita la valutazione secondo cui “ l’alunno ha assunto comportamenti gravemente incoerenti con l’educazione civica ”, nella materia scienze integrate (fisica) veniva inserita la dizione “ scarsa applicazione, mancanza di interesse e di motivazione per la disciplina; carenza nell’attenzione e nella partecipazione; lacune accumulate negli anni e nuove difficoltà nella disciplina ”, nella materia di scienze integrate (chimica) veniva inserita la valutazione “ scarsa applicazione, carenza nell’attenzione e nella partecipazione, scarso impegno nel lavoro a casa ”;
- d) inoltre, la prova di recupero sostenuta in data 09.06.2022 nella materia di fisica con votazione “5” (cfr. elenco dei voti sub Allegato n. 2) sarebbe stata eliminata dalla pagella (cfr. schermate del 10 luglio – Allegato n. 8);
- e) il voto della verifica eseguita in data 15.03.2022 nella materia di fisica, precedentemente indicato in “6” (cfr. elenco dei voti in pagella sub Allegato n. 2), sarebbe stato variato in “6-” (cfr. schermate sub Allegato n. 8).
- f) viene poi contestato il voto di “4” attribuito nel secondo pentamestre in educazione civica, nonostante l’alunno avesse riportato nel primo trimestre il voto di “8” e senza che vi siano state contestazioni disciplinari, sostenendosi in proposito che la Scuola avrebbe operato una indebita commistione tra profili disciplinari e curriculari (v. pagg. 9-21 ricorso);
- g) non sarebbe stato valutato un esercizio di verifica di chimica, svolto il 3 maggio dallo studente e inviato sul portale telematico della Scuola, non sarebbe stata valutata un’interrogazione di chimica il 3 giugno 2022 né di fisica il 28 maggio 2022, non sarebbero stati valutati gli elaborati in educazione civica del 22.2.22;
- h) la media dei voti di fisica sarebbe di “5,4”, perciò non è dato comprendere l’abbassamento finale a “4”;
- i) vi sarebbe stata una disparità di trattamento nei confronti dell’alunno, valutato in modo meno indulgente rispetto ad altri scolari;
- j) la Scuola non avrebbe comunicato tempestivamente alla famiglia l’andamento scolastico dell’alunno né ha realizzato le attività di recupero;
- k) le denunciate illegittimità avrebbero causato danni da risarcire.
2) Premesso ancora che si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica e che alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
3) Ritenuto di osservare quanto segue:
- a) non rileva, ai fini che qui interessano, la presunta discrasia tra i risultati che compaiono nell’all. 2 e quelli di cui all’all. 8 al ricorso, considerato che – a parte il fatto che l’inserimento di alcune note in relazione ad alcune materie, denunciato in ricorso come indebitamente “postumo”, potrebbe dipendere da un mero ritardo nel caricamento informatico di tali note – i voti finali espressi nelle singole materie sono i medesimi in entrambi gli allegati e tanto basta a sostenere il giudizio finale di non ammissione alla classe successiva;
- b) la Scuola ha poi spiegato, nella relazione depositata dalla difesa erariale l’11 agosto 2022, che il voto di “5”, riportato in fisica il 9.6.22 nell’all. 2 e che poi sarebbe stato eliminato nella pagella di cui all.8, era una valutazione – comunque insufficiente - di recupero degli apprendimenti e degli obiettivi e non il voto di verifiche scritte/orali;
- c) con riferimento alla verifica di chimica (e non di fisica, come poi precisato da parte ricorrente nella memoria difensiva dell’8 settembre 2022) del 15.3.22, il cui voto sarebbe stato variato da “6” a “6-”, parte ricorrente non deduce in che termini tale lieve differenza si possa favorevolmente riverberare sul voto finale (e riferito a tutto l’anno) di 5 in chimica;
- e) con riferimento al fatto che alcuni elaborati dell’alunno non sarebbero stati valutati, tale censura non è di per sé tale da inficiare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica, che si riferisce alla valutazione dell’andamento scolastico di tutto un anno;
- f) in ogni caso, la Scuola, nella relazione difensiva depositata l’11 agosto 2022, ha dimostrato che l’esercizio di verifica di chimica, svoltosi il 3 maggio 2022, è stato corretto in classe e per esso l’alunno ha riportato 3 punti su 6 (v. all.5 relazione difensiva della P.A.), quindi conseguendo un risultato che nemmeno giunge al superamento della metà dei punti disponibili;
- g) nella media dei voti di fisica, parte ricorrente non tiene conto della verifica orale negativa del 24 marzo 2022 (che pacificamente risulta tanto nell’all.2 che nell’all.8 al ricorso), come evidenziato dalla P.A. nella cit. relazione difensiva (né si può apprezzare la deduzione di cui alla memoria del ricorrente dell’8 settembre 2022 - secondo cui non si sarebbe tenuto conto dell’esercitazione pratica di fisica del 4.5.22 con voto di “7,5” -, considerato che tale voto risulta pacificamente in atti – cioè tanto nell’all.2 che nell’all.8 al ricorso – ed è stato quindi sin dall’inizio considerato nella valutazione curriculare, tanto che nulla in proposito è stato contestato nel ricorso introduttivo del giudizio);
- h) lo scarso rendimento dell’alunno è di per sé tale da giustificare la bocciatura e, sulla legittimità di quest’ultima, non rilevano eventuali – comunque non dimostrati – giudizi più indulgenti nei confronti di altri studenti;
- i) la comunicazione Scuola-famiglia è assicurata dalla possibilità di consultare il registro elettronico, come è ormai fatto notorio, tanto è vero che nella memoria dell’8 settembre 2022 parte ricorrente (v. pag. 4 cit. memoria) ha espressamente riconosciuto di essere stata edotta della possibilità che l’alunno potesse frequentare corsi di recupero sin da febbraio 2022;
- j) in ogni caso, l’eventuale assenza di comunicazione e/o di attività di recupero non inficia la legittimità della bocciatura, considerato che “ per diffusa giurisprudenza, le eventuali carenze della Scuola nell’attuazione delle strategie di recupero «non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso e che devono, in ogni caso, essere idonee a consentire la proficua prosecuzione degli studi (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 10/12/2015, n. 5613; Consiglio di Stato, sez. VI, 17/01/2011, n. 236; T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 22/05/2015, n. 483; T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. I, 01/04/2014, n. 629); (…) considerazioni analoghe vanno riproposte anche rispetto alla cd. informativa preventiva alla famiglia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 06/12/2013, n. 5861)” (T.A.R. Campania, Napoli, 12 febbraio 2018, n. 937)» (T.A.R. Puglia, Lecce, 10 giugno 2019, n. 967)” (T.A.R. Puglia, Lecce, 19 ottobre 2021, n. 1501);
- k) le lacune dell’alunno riportate nelle materie diverse dall’educazione civica sono tante e tali da reggere da sole il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, perciò si può prescindere dall’esame della censura relativa al voto di “4” in educazione civica e al fatto che vi sarebbe stata una indebita commistione tra i profili curricolare e disciplinare;
- l) le censure di parte ricorrente sono quindi destituite di fondamento e non vi è spazio per alcuna richiesta risarcitoria.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto.
5) Ritenuto che le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della P.A. resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.