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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1096/ 2025 RG, introdotta da
(c.f. ) n. Roma 14.2.85 e n. AR (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Colucci (PEC: CodiceFiscale_2
Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 10.7.2025 i signori e Parte_1 Parte_2 hanno adito il Tribunale per la regolamentazione dei rapporti relativi alla minore n. Per_1
21.5.2027. I ricorrenti chiedevano quanto segue: affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori: Persona_2 le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
la figlia minore risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro Per_1 Parte_1 genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà in base agli accordi già assunti e comunque un pomeriggio a settimana con orario da stabilirsi di volta in volta , per quanto riguarda il pernotto, potrà tenerla con sè dal sabato alla domenica a settimane alternate;
durante le festività invernali (natalizie e pasquali) e durante le ferie estive il padre potrà tenerla con sè nei giorni e negli orari che verranno stabiliti di volta in volta in base alle esigenze della minore. La casa familiare sita in Santa Marinella( Rm) Via Calabria n.9 è assegnata in godimento a con quanto in essa contenuto mentre l'altro genitore se ne è già allontanato ed ha Parte_1 asportato i propri effetti personali. Il Sig. continuerà a versare integralmente il canone di locazione al Parte_2 proprietario dell'appartamento sito in Via Calabria n.9 a Santa Marinella ( Rm); Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra : Parte_2 Parte_1 Un assegno mensile di € 300,00 ( EURO TRECENTO) per il mantenimento della figlia minore a decorrere del mese di Novembre 2025 al seguente IBAN: Per_1
[...] dell'avente diritto sig,ra entro i primi cinque Parte_1 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Le parti dichiaravano di prestare reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello della figlia minore. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della pronuncia. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1096/ 2025 R.G.V.G., accoglie le congiunte conclusioni delle parti e cosi dispone: affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori: le Persona_2 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
la figlia minore risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro Per_1 Parte_1 genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà in base agli accordi già assunti e comunque un pomeriggio a settimana con orario da stabilirsi di volta in volta , per quanto riguarda il pernotto, potrà tenerla con sè dal sabato alla domenica a settimane alternate;
durante le festività invernali (natalizie e pasquali) e durante le ferie estive il padre potrà tenerla con sè nei giorni e negli orari che verranno stabiliti di volta in volta in base alle esigenze della minore. La casa familiare sita in Santa Marinella( Rm) Via Calabria n.9 è assegnata in godimento a con quanto in essa contenuto mentre l'altro genitore se ne è già allontanato ed ha Parte_1 asportato i propri effetti personali. Il Sig. continuerà a versare integralmente il canone di locazione al Parte_2 proprietario dell'appartamento sito in Via Calabria n.9 a Santa Marinella ( Rm); Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra : Parte_2 Parte_1
Un assegno mensile di € 300,00 ( EURO TRECENTO) per il mantenimento della figlia minore a decorrere del mese di Novembre 2025 al seguente IBAN: Per_1
[...] dell'avente diritto sig,ra entro i primi cinque Parte_1 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Le parti hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello della figlia minore. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1096/ 2025 RG, introdotta da
(c.f. ) n. Roma 14.2.85 e n. AR (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Angela Colucci (PEC: CodiceFiscale_2
Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 10.7.2025 i signori e Parte_1 Parte_2 hanno adito il Tribunale per la regolamentazione dei rapporti relativi alla minore n. Per_1
21.5.2027. I ricorrenti chiedevano quanto segue: affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori: Persona_2 le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
la figlia minore risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro Per_1 Parte_1 genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà in base agli accordi già assunti e comunque un pomeriggio a settimana con orario da stabilirsi di volta in volta , per quanto riguarda il pernotto, potrà tenerla con sè dal sabato alla domenica a settimane alternate;
durante le festività invernali (natalizie e pasquali) e durante le ferie estive il padre potrà tenerla con sè nei giorni e negli orari che verranno stabiliti di volta in volta in base alle esigenze della minore. La casa familiare sita in Santa Marinella( Rm) Via Calabria n.9 è assegnata in godimento a con quanto in essa contenuto mentre l'altro genitore se ne è già allontanato ed ha Parte_1 asportato i propri effetti personali. Il Sig. continuerà a versare integralmente il canone di locazione al Parte_2 proprietario dell'appartamento sito in Via Calabria n.9 a Santa Marinella ( Rm); Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra : Parte_2 Parte_1 Un assegno mensile di € 300,00 ( EURO TRECENTO) per il mantenimento della figlia minore a decorrere del mese di Novembre 2025 al seguente IBAN: Per_1
[...] dell'avente diritto sig,ra entro i primi cinque Parte_1 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Le parti dichiaravano di prestare reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello della figlia minore. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della pronuncia. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1096/ 2025 R.G.V.G., accoglie le congiunte conclusioni delle parti e cosi dispone: affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori: le Persona_2 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
la figlia minore risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro Per_1 Parte_1 genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà in base agli accordi già assunti e comunque un pomeriggio a settimana con orario da stabilirsi di volta in volta , per quanto riguarda il pernotto, potrà tenerla con sè dal sabato alla domenica a settimane alternate;
durante le festività invernali (natalizie e pasquali) e durante le ferie estive il padre potrà tenerla con sè nei giorni e negli orari che verranno stabiliti di volta in volta in base alle esigenze della minore. La casa familiare sita in Santa Marinella( Rm) Via Calabria n.9 è assegnata in godimento a con quanto in essa contenuto mentre l'altro genitore se ne è già allontanato ed ha Parte_1 asportato i propri effetti personali. Il Sig. continuerà a versare integralmente il canone di locazione al Parte_2 proprietario dell'appartamento sito in Via Calabria n.9 a Santa Marinella ( Rm); Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra : Parte_2 Parte_1
Un assegno mensile di € 300,00 ( EURO TRECENTO) per il mantenimento della figlia minore a decorrere del mese di Novembre 2025 al seguente IBAN: Per_1
[...] dell'avente diritto sig,ra entro i primi cinque Parte_1 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Le parti hanno prestato reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello della figlia minore. Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone