Articolo 10 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 9Articolo 11
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31 gennaio 1991
Art. 10. (Nuove tecnologie). 1. Qualora, a causa di difficolta' di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilita' di rilevante impegno, puo' essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonche' il tempo necessario alla loro realizzazione. 2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, e' autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato e' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991