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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2347/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.2347/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Passerini Francesca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Simeone presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
Con deposito di foglio di precisazione delle conclusioni le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il Tribunale Ill.mo, contraris rejectis,Voglia così giudicare:
In via preliminare: Accertare la tardività della costituzione in giudizio di parte resistente con tutte le relative decadenze del caso.
Nel merito:
pagina 1 di 14 - Rigettare le domande tutte di parte resistente, in quanto infondate in fatto e in diritto ed a parziale modifica di quanto stabilito nell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio autorizzato dalla Procura della Repubblica di Varese in data 6 agosto 2021, accertato e dichiarato che il SI non è più in grado di provvedervi, ridurre con decorrenza dalla data di Pt_1 deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul SI quale Pt_1 contributo al mantenimento del proprio figlio ad Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo e con revoca dell'obbligo a carico del SI ei punti 3 Pt_1
– 5 e 6 dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Disporre: A prescindere dalla modulistica ma nel rispetto della legge, il ricorrente chiede che il SI possa tenere ed avere con sé il figlio, salvo impegni lavorativi e con diritto al Pt_1 recupero anche in caso di malattia di a settimane alterne: il sabato dalle h. 14,00 alla Per_1 domenica ad h. 18,00 andandolo a prendere e riaccompagnandolo a casa della madre o della nonna materna, con impegno di accompagnarlo alla scuola di calcio;
ogni mercoledì dalle h. 16,30 al giovedì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
ogni venerdì dalle h. 13,00 alle h. 20,00. In tali momenti, e durante tutti i periodi di frequentazione padre-figlio, la SIa e i di lei parenti CP_1 non potranno presentarsi e/o frequentare i luoghi ove si troverà con il padre. Salvo Per_1 particolari urgenze, la SIa potrà conferire telefonicamente con con una CP_1 Per_1 telefonata giornaliera, in orario serale, come attualmente concesso al padre. Le vacanze estive andranno concordate entro il 31 di maggio di ciascun anno con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, in cui starà con il padre, da usufruirsi da metà giugno a fine agosto, e salve Per_1 le ulteriori frequentazioni, quando sarà a casa da scuola. Vacanze Pasquali alternate, Per_1 con attribuzione di Pasqua 2024 al padre. Vacanze di Natale da suddividersi tra i genitori, attribuendo all'uno o all'altro il giorno della Vigilia o il 25 dicembre, con divisione del restante periodo, dal 26 dicembre alla ripresa della scuola, in parti uguali. Giorno di Natale 2023 con il padre. Il giorno del compleanno del SI (14 luglio), potrà stare per la cena Pt_1 Per_1 con lo stesso, che poi lo riaccompagnerà entro le h. 21,00. Il giorno del compleanno di Per_1
(24 settembre) ad anni alterni, starà con l'uno o l'altro genitore con decorrenza dal 2024 Per_1 insieme al padre.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre oneri di legge.
In via istruttoria: - Si chiede CTU atta alla verifica della situazione abitativa e di collocamento di presso la nonna materna SIa e il di lei compagno SI Per_1 Persona_2 Per_3
domiciliati in via Bologna 42 – Taino (VA), nonché della situazione psicologica del
[...] minore e sulla capacità e sull'attitudine genitoriale dei SIi e con particolare Pt_1 CP_1 riguardo, alle possibili interferenze che la madre, stante la propria professione, abbia utilizzato ed utilizzi nei confronti del minore. - disporre l'acquisizione d'ufficio della sentenza di condanna n. 2540/16 Reg. sent. emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione penale in composizione monocratica, nei confronti della SI.ra . - Disporre indagine a mezzo della Polizia Tributaria ex Persona_2 art. 473 bis 2 c.p.c. sul reddito, il patrimonio e l'effettivo tenore di vita della SI.ra CP_1 della SI.ra , del SI. e del SI. - Ordinare ex Persona_2 Persona_3 Parte_2 art. 473 bis 2 c.p.c. la produzione della documentazione relativa al/i conto/i corrente/i dal/i quale/i provengono tutti i “GIROFONDI ORD. DOTTORESSA che risultano dagli e/c CP_1 Cont bancari della allegati dalla resistente. - Ordinare alla SI.ra ex art. 473 bis 2 CP_1
pagina 2 di 14 c.p.c. l'esibizione di un resoconto dettagliato di come è stata spesa nell'interesse del minore la somma di Euro 39.047,04= versata dal SI. nel periodo dal 07/12/2020 al 07/11/2023 Pt_1
(oltre versamenti successivi). Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per parte resistente:
“Voglia il Tribunale respinta ogni altra domanda ed eccezione contraria,
In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile la domanda formulata da parte ricorrente volta alla modifica dei punti 3-5-6 dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito in via principale:
2. Confermare, per quanto occorrer possa, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
3. Confermare, per quanto occorrer possa, il collocamento Per_1 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, di presso la casa materna;
4. Per_1
Disporre, alla luce delle chiare risultanze della Consulenza Tecnica, che il padre possa vedere e tenere con sé a) ogni mercoledì prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni Per_1 RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 16:30 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 20:30; b) per una giornata, durante tutti i fine settimana, alternando di settimana in settimana il sabato con la domenica, prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 11:30 e riportandolo presso la casa materna o la casa dei nonni RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 18:30; c) durante le vacanze natalizie, negli anni con cifra finale dispari il giorno della Vigilia di Natale e il 31 dicembre;
negli anni con cifra finale pari il giorno di Natale e il 1° gennaio, con sospensione del calendario ordinario sub lett. a) e b) che precedono;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni con cifra finale pari la giornata della domenica di Pasqua e, negli anni con cifra finale dispari, la giornata del Lunedì dell'Angelo, con sospensione del calendario ordinario sub lett. a) e b) che precedono;
e) durante i periodi di vacanza estiva del minore con la madre (4 settimane durante il periodo estivo, di cui due consecutive nel mese di agosto) periodi che saranno comunicati dalla madre al padre entro il 31 maggio di ogni anno, il calendario ordinario rimarrà sospeso;
5. Rigettare integralmente la domanda di riduzione dell'assegno perequativo, per difetto dei presupposti ex art. 473-bis.29 c.p.c., confermando la statuizione di cui all'accordo di divorzio e, per l'effetto, porre a carico, con decorrenza della data della domanda, di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio: a) versando alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile pari ad € 1.175,00 (importo di cui all'accordo di divorzio rivalutato al mese di dicembre 2024) con rivalutazione annuale ex indici ISTAT, prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024; b) tenendo a proprio carico ovvero rimborsando alla madre in caso di anticipazione il 60% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'appello di Milano del mese di giugno 2025; 6. Condannare, tenendo conto dell'esclusivo criterio della soccombenza, alla rifusione integrale delle spese di lite.” Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/10/2023 chiedeva nei confronti di Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione CP_1 assistita sottoscritto tra le parti in data 26/07/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica di pagina 3 di 14 Varese in data 6/08/2021. Nello specifico il ricorrente, dopo aver lamentato un drastico peggioramento della propria situazione reddituale e la mancata introduzione del pernotto del figlio a partire dal 01/01/2003 come previsto negli accordi di negoziazione assistita, chiedeva la Per_1 riduzione del contributo al mantenimento, previsto in sede di divorzio come pari a €. 1.000= mensili, a €. 250= nonchè un regime di frequentazioni che prevedesse il diritto al recupero e la permanenza del figlio minore presso la sua abitazione a settimane alterne il sabato dalle 14:00 alla domenica 18:00, oltre ad un pomeriggio alla settimana dalle 16:30 alla mattina successiva con riaccompagno a scuola e il pomeriggio del venerdì dalle 13:00 alle 20:00; formulava ulteriori richieste sulle modalità di svolgimento delle frequentazioni, da regolamentare anche con riferimento alle vacanze estive e alle festività.
In via istruttoria avanzava richiesta di CTU atta a verificare la situazione abitativa e di collocamento del figlio presso la nonna materna nonché la situazione psicologica del minore e dei Per_1 genitori in particolare della madre. Articolava infine alcuni capitoli di prova per testi.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 30/12/2023, si costituiva CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso stante la mancanza di sopraggiunti giustificati motivi a fondamento della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio. Sotto il profilo economico, lamentava la mancanza di prova del sopravvenuto peggioramento economico del padre rispetto alle condizioni valutate in sede di divorzio, anzi ritenendo che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente la situazione economica del ricorrente appariva in realtà migliorata. Quanto al diritto di visita del ricorrente la signora, dopo aver evidenziato il mancato rispetto da parte del padre degli accordi stabiliti in sede di divorzio, dava atto di non essersi mai opposta ai pernottamenti del bambino presso il padre ma di aver semplicemente assecondato il volere del figlio che, per il momento, aveva espresso di non sentirsi pronto per tale cambiamento. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e formulando istanze istruttorie.
Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza del 30/01/2024 venivano sentite liberamente le parti presenti;
quindi, il Giudice formulava una proposta conciliativa della controversia a fronte della quale le parti chiedevano un rinvio per trattative.
La causa proseguiva nel tentativo di trovare un accordo sulle questioni economiche, di agevolare il dialogo tra le parti nonché di sostenere nell'auspicato passaggio all'introduzione del Per_1 pernotto presso il padre.
Non essendo stata raggiunta alcuna intesa conciliativa, con ordinanza in data 12/06/2024 il giudice confermava le condizioni di divorzio ad eccezione dell'ammontare del contributo al mantenimento pagina 4 di 14 di a carico del padre che riduceva a €. 800= a partire dalla data della domanda. Dato atto Per_1 dell'adesione espressa dalle parti ad intraprendere un percorso di CO.GE., il giudice provvedeva a nominare il professionista e rinviava la causa per un aggiornamento sul percorso intrapreso e sulle frequentazioni tra il padre il minore. In data 25/11/2024 veniva depositata relazione da parte del coordinatore genitoriale che dava atto dell'attività espletata e della volontà comunicata dalla signora di interporre il percorso. CP_1
Fallito il percorso CO.GE., con decreto del 13/12/2024, il Giudice, accogliendo la richiesta avanzata da entrambi i procuratori delle parti, disponeva la CTU, nominando quale consulente tecnico la dott.ssa la quale depositava la relazione peritale in data 4/05/2025. Persona_4
All'udienza del 17/06/2025, dopo ampia discussione in merito all'esito della CTU e alla questione economica-patrimoniale delle parti, il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa al
Collegio per la decisione, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e per aggiornare la situazione patrimoniale delle parti.
Espletato l'incombente, la causa è stata rimessa al Collegio e discussa per la decisione.
***********
Preliminarmente il Collegio conferma il rigetto delle richieste istruttorie di parte ricorrente (che ha reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni), in quanto irrilevanti ai fini del decidere e riguardanti indagini su soggetti estranei al presente giudizio. Le questioni controverse devono essere decise sulla base di quanto emerso in giudizio e sulla base della documentazione prodotta.
L'eccezione preliminare di tardività della costituzione non ha alcuna concreta rilevanza dal momento che nel presente giudizio si discute di diritti indisponibili riguardanti un minore per i quali non sono previste decadenze.
La presente procedura contenziosa ha ad oggetto la richiesta di modifica degli accordi di negoziazione assistita raggiunti dalle parti in sede divorzile sia relativamente al regime di frequentazione tra il padre e il figlio minore (non essendo mai, ad oggi, stato introdotto il Per_1 pernotto del figlio presso il padre, come da previsione di cui ai punti 13 e 14 a partire dal 1 gennaio
2023), sia relativamente alle previsioni economiche circa l'ammontare del contributo al mantenimento a carico del padre, nonché circa una serie di obblighi contenuti ai punti 3, 5 e 6 dell'accordo (concernenti l'impegno di destinare a il 10% del ricavato in caso di vendita Per_1 della casa ex coniugale, il mantenimento del figlio quale beneficiario della polizza vita e sanitaria e l'impegno a pagare il 60% della polizza sanitaria EMAPI). Con riferimento a quest'ultima domanda, occorre da subito dare atto che la richiesta modifica è inammissibile posto che i punti 3, 5 e 6
pagina 5 di 14 introducono pattuizioni liberamente concordate e assunte dalle parti al momento del divorzio che non sono direttamente collegate al rapporto matrimoniale ma che sono espressione della autonomia contrattuale degli ex coniugi, come tali soggette alle regole ordinarie del codice civile e non discutibili nel presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
Sulle facoltà di visita a favore del genitore non collocatario
Nessuna domanda è stata formulata dalle parti al fine di modificare il regime di affidamento del figlio minore che pertanto resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori non Per_1 sussistendo elementi che impongano una deroga al regime di legge, sebbene si renda necessario sollecitare entrambi i genitori, nell'interesse esclusivo di loro figlio, ad un maggior dialogo e collaborazione, oltre che a lavorare per migliorare le proprie capacità genitoriali che presentano le criticità/limitazioni dettagliatamente esposte nelle ultime 4 pagine della relazione peritale (cui si rimanda).
Neppure risultano dubbi in ordine al fatto che debba rimanere collocato presso Per_1
l'abitazione materna, genitore che da sempre rappresenta il principale punto di riferimento, sia pratico che emotivo, per il bambino.
Ciò che è stato discusso/approfondito/indagato nel corso del presente giudizio è il regime di frequentazioni a favore dell'avv. posto che l'accordo siglato tra i genitori (che prevedeva Pt_1
l'introduzione del pernotto a far data dal 1/1/2023) non ha mai avuto in concreto attuazione;
in particolare l'indagine ha cercato di verificare se la regolamentazione che era stata prevista possa essere attuabile oppure se sia in contrasto con lo stato emotivo del minore che da sempre rifiuta di pernottare presso il padre, nonostante quest'ultimo abbia il desiderio di trattenere presso la propria abitazione il figlio a weekend alternati dal sabato alla domenica, oltre che per un pernotto infrasettimanale, oltre che nei periodi di vacanza.
Constatato che i tentativi sollecitati dal Giudice per sostenere il minore a vincere la ritrosia a rimanere presso il padre non hanno dato l'esito sperato, in corso di causa è stata disposta CTU sul nucleo familiare al fine di verificare, tra l'altro, quali siano le cause dell'atteggiamento espresso dal minore dal momento che il padre, in alcuni passaggi dei propri scritti difensivi, ha sollevato il dubbio che la madre, anche alla luce della propria professione di psicologa e psicoterapeuta, possa aver in qualche modo influenzato/manipolato il figlio al fine di emarginare la figura paterna e ostacolare lo sviluppo di un sano rapporto padre-figlio.
pagina 6 di 14 Espletati gli accertamenti del caso e sostenuti una serie di colloqui con il padre, la madre e il piccolo se da una parte il consulente ha escluso una qualsiasi forma di “alienazione Per_1 parentale” o screditamento diretto della figura paterna da parte della dott. dall'altra ha CP_1 evidenziato la difficoltà della madre ad accettare eventuali mancanze o disattenzioni del padre riportate dal bambino, al quale tende a sostituirsi al fine di trovare strategie per risolvere tali situazioni. Su questo punto la CTU ha affermato che “…E' importante che la signora comprenda che il piccolo può imparare a rapportarsi con un padre tanto diverso da sè, tollerarne le Per_1 eventuali mancanze o disattenzioni (vistane l'entità ad oggi non distruttiva delle stesse) senza rimanerne sopraffatto o danneggiato, ma semplicemente trovando un proprio e personale modo di entrare in contatto col padre”.
Per quanto riguarda il sig. la CTU ha dato atto che egli prova “…un autentico affetto nei Pt_1 confronti del figlio ma ad oggi il loro rapporto risulta altamente problematico...”. Tale Per_1 situazione è stata determinata da una serie di atteggiamenti e condotte tenute in passato dal ricorrente che possono aver generato disagio nel figlio (allontanamento subito dopo la separazione per un certo periodo di tempo, omettendo di far visita al figlio;
presentazione della nuova compagna poi divenuta moglie senza adeguata preparazione, ecc.), oltre che da una scarsa empatia e capacità di comprendere i bisogni del minore. La consulente ha comunque sottolineato che l'atteggiamento del ricorrente è mutato nel corso dell'indagine peritale, “…da un iniziale atteggiamento di critica incondizionata rispetto alla signora, ad oggi sembra maggiormente disposto ad intraprendere una riflessione circa le proprie personali criticità…”.
Per quanto riguarda la CTU ha concluso il proprio elaborato esponendo che “ è Per_1 Per_1 un bel bambino di 10 anni, composto, educato, con dei modi garbati talvolta persino inusuali per
l'età; come dicono le sue insegnanti, un “piccolo gentleman”. Il bambino non ha mai fatto mistero di venire malvolentieri agli incontri, di far fatica di parlare del padre e della storia familiare ma soprattutto è parso timoroso che io lo spingessi a pernottare presso il padre contro il suo volere.
Chiarito che non sarebbe stata mia intenzione obbligarlo in nessun modo si è via via aperto rispetto ai propri vissuti ed emozioni. Dal punto di vista intellettivo appare un bambino Per_1 brillante e ben stimolato, l'eloquio è accurato e ricco, comprendendo anche una buona esposizione del mondo interno. Il rapporto con l'adulto risulta adeguato e positivo.
In rapporto alla madre: rintraccia nella madre il principale punto di riferimento, sia Per_1 pratico che emotivo;
il rapporto è molto intimo, intenso e per entrambi appagante, ricco di scambi affettivi ed estrema confidenza. Nella sua crescita ha sempre vissuto la madre come il Per_1 genitore prevalente, rivolgendosi a lei anche per la gestione delle criticità che riscontrava nel pagina 7 di 14 rapporto col padre. Ad oggi il bambino sembra sentirsi “al sicuro” solamente nel contesto familiare materno, mal tollerando o in certi casi rifiutando i contatti esclusivi col padre.
In rapporto al padre: Ad oggi dichiara di non sentirsi a proprio agio in compagnia del Per_1 padre non tenendo neanche in considerazione l'idea di sperimentare i pernotti presso di lui. Le motivazioni riportate sono svariate: 1) Ricordi di episodi in cui il bambino si è sentito accusato, non creduto e non compreso. Tale motivazione è comprensibile se si pensa al periodo successivo alla separazione;
ad oggi il padre appare decisamente più contenitivo e dialogico con 2) Per_1
Paura delle reazioni aggressive del padre. Tale motivazione non ha trovato riscontro nell'indagine peritale: infatti non è apparso impaurito né timoroso, bensì oppositivo ed arrabbiato col Per_1 padre. Inoltre lo stesso sig. è apparso talvolta poco empatico nei confronti del figlio, ma Pt_1 mai aggressivo. 3) Presenza dell'attuale moglie del sig. Si ritiene comprensibile in tal Pt_1 senso il disagio del bambino, non tanto per la persona della sig.ra , che è apparsa donna di Pt_3 buon senso, sensibilità e coerenza;
bensì per un cambiamento (matrimonio del padre) a cui il bambino non era affatto pronto, né da un punto di vista logico-razionale, né tantomeno da un punto di vista emotivo.
Da un punto di vista squisitamente psicodinamico è bene ricordare che si trova a vivere Per_1 il periodo della “fase edipica”, fase in cui persiste l'intimo desiderio di possedere “l'oggetto
d'amore” (la madre) sottraendola al rivale (il padre): in tale fase, fisiologica per qualunque bambino, persiste un'ambivalenza verso la figura paterna, al contempo “odiata” (poiché in competizione per l'affetto materno) e “ammirata” (poiché amata dalla madre). Tale circostanza porta il bambino a sperimentare una prima fase “schizoparanoide” (ambivalenza emotiva) ed una seconda “depressiva” (perdita del rapporto esclusivo con l'oggetto d'amore/madre); grazie a tali passaggi il Complesso di viene elaborato e risolto per lasciare spazio alla possibilità di Per_5 rapporto affettivo con entrambi i genitori. Ma in una situazione di separazione in cui il “rivale” non è più tale il bambino è impossibilitato a sperimentare le due fasi suddette, rischiando una fissazione alla fase edipica che può ledere il sano sviluppo psicoevolutivo.
E' importante, pertanto, che venga aiutato a non rimanere “incastrato” in un rapporto Per_1 col materno totalizzante ma che si apra anche alla relazione col papà. Si ritiene infatti che il bambino possa giovarsi sia del contenimento materno, rassicurante ed affettuoso, che della stimolazione paterna, certamente più “sfidante” e meno rassicurante, ma utile per accedere ad un codice paterno/maschile indispensabile alla creazione della propria identità di futuro uomo.”.
pagina 8 di 14 Alla luce di quanto ricostruito circa le vicende del nucleo familiare e di quanto osservato sullo stato emotivo del minore, tenuto conto del fatto che nel caso di specie non si sta intervenendo su una situazione di totale rifiuto del minore a vedere e a frequentare il padre ma semplicemente di una incapacità di di “lasciarsi andare” alla relazione con il padre accettando il suo carattere Per_1
(ben diverso da quello della madre, sicuramente meno empatico e capace di dedicargli in maniera proficua del tempo, limiti sui quali l'avv. dovrà lavorare ma che non appaiono Pt_1 insuperabili) e quindi di permanere presso di lui anche con tempistiche più ampie (tenuto conto dell'età di le tipiche difficoltà dei bambini a modificare le proprie abitudini di vita con Per_1
l'introduzione dei pernotti a week end alternati o durante le vacanze avrebbero dovuto essere già superate); richiamata la giurisprudenza nazionale e sovranazionale che sottolinea come nella determinazione delle modalità di frequentazioni dei minori con i genitori deve essere tenuta in considerazione la loro volontà e perseguito il loro interesse, nonché che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio dovendo essere ogni scelta parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso;
ritiene il
Collegio di non poter certo imporre a di permanere presso l'abitazione del padre a Per_1 pernottare (peraltro, alla luce di quanto emerso, lo stesso avv. all'ultima udienza ha Pt_1 dichiarato: “Non voglio costringere a stare da me anche se il mio desiderio è quello di Per_1 stare il più possibile con lui e di migliorare la nostra relazione”) sebbene dall'indagine peritale espletata non siano emersi elementi che possano mettere in discussione che gli accordi che erano stati presi all'epoca del divorzio (e che prevedevano una gradualità a tutela del bambino) siano positivi e vantaggiosi per il minore il quale ha diritto di vivere la bigenitorialità ma che necessita di essere accompagnato e aiutato ad accettare la persona del padre.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che alcuna modifica della regolamentazione debba essere introdotta ma, semplicemente, che debba essere accordato ulteriore tempo a per Per_1 elaborare ed accettare la richiesta paterna di trascorrere un tempo maggiore con lui. Per addivenire a questo risultato è necessario: 1) non forzare il bambino ma sostenerlo nel progetto/prospettiva di vivere positivamente il rapporto e il tempo trascorso con il padre e di poter ricevere da tale relazione vantaggi di cui necessita per la sua crescita (la CTU sollecita che il bambino “..venga aiutato a non rimanere “incastrato” in un rapporto col materno totalizzante ma che si apra anche alla relazione col papà. Si ritiene infatti che il bambino possa giovarsi sia del contenimento materno, rassicurante ed affettuoso, che della stimolazione paterna, certamente più “sfidante” e meno rassicurante, ma utile per accedere ad un codice paterno/maschile indispensabile alla creazione della propria identità di futuro uomo…”); 2) disciplinare, nelle more, le frequentazioni secondo le indicazioni date dalla CTU non solo circa la tempistica ma anche circa la qualità degli pagina 9 di 14 incontri e la necessità che il padre e il figlio “si ritaglino” momenti per rinfrancare il loro rapporto;
3) sollecitare le parti a intraprendere i percorsi indicati nella relazione per superare aspetti critici del loro ruolo genitoriale e cioè: quanto all'avv. percorso psicoeducativo finalizzato al Pt_1 rafforzamento delle capacità genitoriali, quanto alla dott.ssa percorso psicologico in atto. Il CP_1
CTU ha altresì auspicato l'avvio di una terapia familiare con un esperto che dovrà rapportarsi con i professionisti che seguono individualmente i genitori, con il compito di graduare la frequentazione padre-figlio con l'obiettivo finale di introdurre i pernotti.
Alla luce di quanto sin qui esposto, in via transitoria, sollecitate le parti a supportare il minore nel trovare “…un proprio personale modo di entrare in contatto col padre…” e nell'imparare “…a rapportarsi con un padre tanto diverso da sé, tollerarne le eventuali mancanze o disattenzione
(vista nell'entità ad oggi non distruttiva delle stesse) senza rimanere sopraffatto o danneggiato…”, in attesa che superi l'attuale situazione di “stallo” e che si possa addivenire a quella che il Per_1 consulente definisce “frequentazione standard” (e che il Collegio ritiene possa essere quella disciplinata nell'accordo di divorzio), le facoltà di visita a favore dell'avv. vengono così Pt_1 disciplinate:
a) ogni mercoledì prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 16:30 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 20:30;
b) per una giornata, durante tutti i fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato o, in caso di mancato accordo, alternando di settimana in settimana il sabato con la domenica, prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 10 e riportandolo presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 18:30; c) durante le vacanze natalizie, negli anni con cifra finale dispari il giorno della Vigilia di Natale e il 31 dicembre;
negli anni con cifra finale pari il giorno di Natale e il 1° gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni con cifra finale pari la giornata della domenica di Pasqua e, negli anni con cifra finale dispari, la giornata del Lunedì dell'Angelo; e) durante i periodi di vacanza estiva del minore la madre dovrà comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno, la programmazione delle proprie ferie avendo cura di non assentarsi per periodi superiori alle 2 settimane (salvo diverso accordo); il padre potrà programmare una settimana delle proprie ferie da trascorrere con il figlio, andando ogni giorno a prelevarlo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 9:00 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 22; il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
Si sollecita la madre a mettere in pratica l'indicazione data dal CTU secondo cui ogni attività di nel tempo di pertinenza del padre, dovrà essere gestita unicamente dallo stesso, in Per_1
pagina 10 di 14 assenza della madre;
a sua volta si sollecita il padre a trascorrere parte della giornata del sabato (o della domenica) in esclusività col figlio, al fine di cementare e fortificare il legame, in assenza di terze figure.
Da ultimo ritiene il Collegio di dover prevedere la possibilità per l'avv. di recuperare la Pt_1 frequentazione con il figlio – nel successivo arco temporale massimo di 3 settimane - nella giornata del venerdì (secondo l'orario del mercoledì) ogni qual volta la mancata visita sia stata determinata da impedimento del figlio o da proprie comprovate ragioni di lavoro o di malattia;
per quanto concerne la richiesta di limitare la madre a effettuare una sola telefonata al giorno, dato atto che la richiesta appare non attuale tenuto conto che permane con il padre secondo un orario Per_1 limitato, si sollecita la madre a garantire che il poco tempo concesso al padre possa essere trascorso senza interferenze o comunque a limitarle per lo stretto necessario.
Sul contributo al mantenimento del minore
Il ricorrente ha chiesto una considerevole riduzione del contributo al Parte_1 mantenimento del figlio allegando un peggioramento della propria situazione economica. Sebbene egli non abbia subito una riduzione dei propri redditi (che, anzi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte, risultano essere addirittura aumentati), la minor disponibilità economica deriverebbe dagli oneri debitori ai quali mensilmente egli deve far fronte.
La situazione economica reddituale delle parti è così compendiabile:
- la dott.ssa lavora come psicologa/psicoterapeuta/CTU del Tribunale di Milano. Ella CP_1 ha prodotto la dichiarazione reddituale/patrimoniale che riporta un reddito di € 21.459,00 (anno
2020), di € 32.423,00 (anno 2021), di € 53.104,00 (anno 2022) e di € 55.017,00= per il 2023. La resistente nel corso del libero interrogatorio ha dichiarato: “sono psicologa/ psicoterapeuta/ CTU del Tribunale di Milano. Il mio reddito mensile netto è di circa €. 3.500/3.700=, cifra ovviamente variabile perché sono una libera professionista. Vivo in casa condotta in locazione con un canone mensile di €. 1.000=”.
Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che la dottoressa ha negli anni incrementato i propri redditi;
se si confrontano i suoi redditi percepiti nell'anno 2021 e quelli del
2023, l'incremento è stato del 69,68%.
- l'avv. lavora come Avvocato a Milano in uno studio in affitto di cui è titolare. Parte_1
Egli ha prodotto la dichiarazione reddituale/patrimoniale che riporta un reddito di €. 75.179,00= anno 2019, di € 69.531,00 = anno 2020, di € 80.373,00= anno 2021, di € 95.176,00 per il 2022 e di
€ 92.514,00 per il 2023. Il ricorrente ha dichiarato “attualmente il mio reddito mensile netto è mediamente di circa €. 4.500/4.600= al mese, anche se il calcolo è approssimativo. All'epoca del pagina 11 di 14 divorzio il mio reddito era più o meno il medesimo, non ci sono state differenze rilevanti. E' cambiato il fatto che le spese sono aumentate (ad esempio la rata di mutuo, aumentata nell'ultimo periodo, è arrivata a circa €.
1.700 a luglio, prima era inferiore ai €. 1.000=. Ho dovuto rinegoziare il mutuo e ora, da settembre, è pari a €. 1.200= a tasso fisso. Ho dovuto però allungare
l'impegno per altri 5 anni). Nel dicembre 2022 ho fatto un incidente e ho dovuto acquistare un'auto usata con finanziamento e rate mensili di circa €. 350 al mese. Il finanziamento Cofidis è stato da me indicato nella modulistica sulla mia situazione reddituale che ho depositato. Mi è anche aumentata l'assicurazione dell'auto. Ho delle pendenze sia con la cassa forense che con AER;
sono in corso delle dilazioni dei debiti già accertati. Ho già pagato le prime rate, a AER la rata trimestrale di gennaio era di €. 1.700= e varia ogni volta, alla la rata mensile e sarà CP_3 di circa €. 340=, anche se verrà pagata una tantum una volta all'anno. Ho pagato questo mese un acconto di €. 5.000= per accedere alla dilazione.”.
Anche i redditi dell'avvocato sono aumentati;
se si confrontano i redditi percepiti nell'anno 2021 e quelli del 2023, l'incremento è stato del 15,15%.
Osserva il Collegio che, se da una parte entrambi gli ex coniugi hanno aumentato i propri redditi, dall'altra la situazione della disponibilità economica dell'avv. è sicuramente peggiorata, Pt_1 ciò che impone al Tribunale di rivalutare l'ammontare del contributo al mantenimento a carico del padre a favore di confrontando la situazione di partenza (cioè quella valutata nel 2021) Per_1 con quella attuale. E' indubbio che l'avv. – il quale all'epoca del divorzio era onerato dal Pt_1 pagamento del mutuo, stava accumulando debiti ma non aveva ancora ricevuto avvisi di accertamento contributivi o fiscali - si trova oggi a dover far fronte ad una situazione di elevata esposizione debitoria, soprattutto nei confronti della cassa forense e di AER, oltre che a seguito di finanziamenti contratti negli ultimi anni. Tale situazione deve essere tenuta in considerazione, a prescindere da valutazioni circa i motivi che hanno condotto il professionista a non onerare i propri debiti con AER e fino al punto da faticare ora a farvi fronte. A ciò deve aggiungersi CP_3 che risultano in corso finanziamenti, oltre che il debito relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa ove egli abita, con pagamento di una rata che negli anni è aumentata non essendo fissa. I saldi di conto corrente risultano in passivo e il ricorrente ha documentato di aver ricevuto comunicazioni di insolvenza nel pagamento delle rate mensili.
Alla luce di quanto evidenziato, considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, dato atto delle considerevoli esposizioni debitorie cui il ricorrente deve mensilmente far fronte, tenuto conto che i redditi della dott.ssa sono aumentati nel corso degli anni in CP_1 percentuale superiore rispetto al miglioramento registrato dall'avv. il Collegio ritiene Pt_1 congruo confermare la previsione di cui ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e pertanto ridurre pagina 12 di 14 parzialmente il contributo inizialmente pattuito e stabilire che il genitore non collocatario a titolo di concorso al mantenimento del figlio versi alla madre, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'analisi delle capacità reddituali di entrambe le parti induce il Collegio a parificare la quota di spese straordinarie a carico dei genitori, da stabilire dalla data della presente decisione nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Varese.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale essendosi reso necessario l'approfondimento peritale per meglio chiarire la situazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto tra le parti in data
26/07/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Varese in data 6/08/2021, come segue: nel rispetto della volontà del minore e sino a quanto il figlio non inizierà a pernottare Per_1 presso il padre, il ricorrente potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) ogni mercoledì prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 16:30 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 20:30;
b) per una giornata, durante tutti i fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato o, in caso di mancato accordo, alternando di settimana in settimana il sabato con la domenica, prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 10 e riportandolo presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 18:30; c) durante le vacanze natalizie, negli anni con cifra finale dispari il giorno della Vigilia di Natale e il 31 dicembre;
negli anni con cifra finale pari il giorno di Natale e il 1° gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni con cifra finale pari la giornata della domenica di Pasqua e, negli anni con cifra finale dispari, la giornata del Lunedì dell'Angelo; e) durante i periodi di vacanza estiva del minore la madre dovrà comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno, la programmazione delle proprie ferie avendo cura di non assentarsi per periodi superiori alle 2 settimane (salvo diverso accordo); il
pagina 13 di 14 padre potrà programmare una settimana delle proprie ferie da trascorrere con il figlio, andando ogni giorno a prelevarlo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 9:00 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 22; il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
allorquando il figlio esprimerà la volontà di restare anche per il pernotto presso l'abitazione paterna, verranno gradualmente reintrodotte le previsioni a suo tempo concordate tra le parti in sede di divorzio;
2) modifica le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto tra le parti in data
26/07/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Varese in data 6/08/2021, come segue: il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre è determinato in €. 800= dalla data della domanda, oltre aggiornamento Istat;
le spese straordinarie, a far data dalla presente decisione, verranno suddivise al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.2347/2023 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Passerini Francesca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Simeone presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
Con deposito di foglio di precisazione delle conclusioni le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il Tribunale Ill.mo, contraris rejectis,Voglia così giudicare:
In via preliminare: Accertare la tardività della costituzione in giudizio di parte resistente con tutte le relative decadenze del caso.
Nel merito:
pagina 1 di 14 - Rigettare le domande tutte di parte resistente, in quanto infondate in fatto e in diritto ed a parziale modifica di quanto stabilito nell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio autorizzato dalla Procura della Repubblica di Varese in data 6 agosto 2021, accertato e dichiarato che il SI non è più in grado di provvedervi, ridurre con decorrenza dalla data di Pt_1 deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul SI quale Pt_1 contributo al mantenimento del proprio figlio ad Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo e con revoca dell'obbligo a carico del SI ei punti 3 Pt_1
– 5 e 6 dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Disporre: A prescindere dalla modulistica ma nel rispetto della legge, il ricorrente chiede che il SI possa tenere ed avere con sé il figlio, salvo impegni lavorativi e con diritto al Pt_1 recupero anche in caso di malattia di a settimane alterne: il sabato dalle h. 14,00 alla Per_1 domenica ad h. 18,00 andandolo a prendere e riaccompagnandolo a casa della madre o della nonna materna, con impegno di accompagnarlo alla scuola di calcio;
ogni mercoledì dalle h. 16,30 al giovedì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
ogni venerdì dalle h. 13,00 alle h. 20,00. In tali momenti, e durante tutti i periodi di frequentazione padre-figlio, la SIa e i di lei parenti CP_1 non potranno presentarsi e/o frequentare i luoghi ove si troverà con il padre. Salvo Per_1 particolari urgenze, la SIa potrà conferire telefonicamente con con una CP_1 Per_1 telefonata giornaliera, in orario serale, come attualmente concesso al padre. Le vacanze estive andranno concordate entro il 31 di maggio di ciascun anno con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, in cui starà con il padre, da usufruirsi da metà giugno a fine agosto, e salve Per_1 le ulteriori frequentazioni, quando sarà a casa da scuola. Vacanze Pasquali alternate, Per_1 con attribuzione di Pasqua 2024 al padre. Vacanze di Natale da suddividersi tra i genitori, attribuendo all'uno o all'altro il giorno della Vigilia o il 25 dicembre, con divisione del restante periodo, dal 26 dicembre alla ripresa della scuola, in parti uguali. Giorno di Natale 2023 con il padre. Il giorno del compleanno del SI (14 luglio), potrà stare per la cena Pt_1 Per_1 con lo stesso, che poi lo riaccompagnerà entro le h. 21,00. Il giorno del compleanno di Per_1
(24 settembre) ad anni alterni, starà con l'uno o l'altro genitore con decorrenza dal 2024 Per_1 insieme al padre.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre oneri di legge.
In via istruttoria: - Si chiede CTU atta alla verifica della situazione abitativa e di collocamento di presso la nonna materna SIa e il di lei compagno SI Per_1 Persona_2 Per_3
domiciliati in via Bologna 42 – Taino (VA), nonché della situazione psicologica del
[...] minore e sulla capacità e sull'attitudine genitoriale dei SIi e con particolare Pt_1 CP_1 riguardo, alle possibili interferenze che la madre, stante la propria professione, abbia utilizzato ed utilizzi nei confronti del minore. - disporre l'acquisizione d'ufficio della sentenza di condanna n. 2540/16 Reg. sent. emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione penale in composizione monocratica, nei confronti della SI.ra . - Disporre indagine a mezzo della Polizia Tributaria ex Persona_2 art. 473 bis 2 c.p.c. sul reddito, il patrimonio e l'effettivo tenore di vita della SI.ra CP_1 della SI.ra , del SI. e del SI. - Ordinare ex Persona_2 Persona_3 Parte_2 art. 473 bis 2 c.p.c. la produzione della documentazione relativa al/i conto/i corrente/i dal/i quale/i provengono tutti i “GIROFONDI ORD. DOTTORESSA che risultano dagli e/c CP_1 Cont bancari della allegati dalla resistente. - Ordinare alla SI.ra ex art. 473 bis 2 CP_1
pagina 2 di 14 c.p.c. l'esibizione di un resoconto dettagliato di come è stata spesa nell'interesse del minore la somma di Euro 39.047,04= versata dal SI. nel periodo dal 07/12/2020 al 07/11/2023 Pt_1
(oltre versamenti successivi). Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per parte resistente:
“Voglia il Tribunale respinta ogni altra domanda ed eccezione contraria,
In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile la domanda formulata da parte ricorrente volta alla modifica dei punti 3-5-6 dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito in via principale:
2. Confermare, per quanto occorrer possa, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
3. Confermare, per quanto occorrer possa, il collocamento Per_1 prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, di presso la casa materna;
4. Per_1
Disporre, alla luce delle chiare risultanze della Consulenza Tecnica, che il padre possa vedere e tenere con sé a) ogni mercoledì prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni Per_1 RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 16:30 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 20:30; b) per una giornata, durante tutti i fine settimana, alternando di settimana in settimana il sabato con la domenica, prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 11:30 e riportandolo presso la casa materna o la casa dei nonni RN (come previsto dall'accordo di divorzio) alle ore 18:30; c) durante le vacanze natalizie, negli anni con cifra finale dispari il giorno della Vigilia di Natale e il 31 dicembre;
negli anni con cifra finale pari il giorno di Natale e il 1° gennaio, con sospensione del calendario ordinario sub lett. a) e b) che precedono;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni con cifra finale pari la giornata della domenica di Pasqua e, negli anni con cifra finale dispari, la giornata del Lunedì dell'Angelo, con sospensione del calendario ordinario sub lett. a) e b) che precedono;
e) durante i periodi di vacanza estiva del minore con la madre (4 settimane durante il periodo estivo, di cui due consecutive nel mese di agosto) periodi che saranno comunicati dalla madre al padre entro il 31 maggio di ogni anno, il calendario ordinario rimarrà sospeso;
5. Rigettare integralmente la domanda di riduzione dell'assegno perequativo, per difetto dei presupposti ex art. 473-bis.29 c.p.c., confermando la statuizione di cui all'accordo di divorzio e, per l'effetto, porre a carico, con decorrenza della data della domanda, di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio: a) versando alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile pari ad € 1.175,00 (importo di cui all'accordo di divorzio rivalutato al mese di dicembre 2024) con rivalutazione annuale ex indici ISTAT, prima rivalutazione dicembre 2025, base dicembre 2024; b) tenendo a proprio carico ovvero rimborsando alla madre in caso di anticipazione il 60% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'appello di Milano del mese di giugno 2025; 6. Condannare, tenendo conto dell'esclusivo criterio della soccombenza, alla rifusione integrale delle spese di lite.” Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/10/2023 chiedeva nei confronti di Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione CP_1 assistita sottoscritto tra le parti in data 26/07/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica di pagina 3 di 14 Varese in data 6/08/2021. Nello specifico il ricorrente, dopo aver lamentato un drastico peggioramento della propria situazione reddituale e la mancata introduzione del pernotto del figlio a partire dal 01/01/2003 come previsto negli accordi di negoziazione assistita, chiedeva la Per_1 riduzione del contributo al mantenimento, previsto in sede di divorzio come pari a €. 1.000= mensili, a €. 250= nonchè un regime di frequentazioni che prevedesse il diritto al recupero e la permanenza del figlio minore presso la sua abitazione a settimane alterne il sabato dalle 14:00 alla domenica 18:00, oltre ad un pomeriggio alla settimana dalle 16:30 alla mattina successiva con riaccompagno a scuola e il pomeriggio del venerdì dalle 13:00 alle 20:00; formulava ulteriori richieste sulle modalità di svolgimento delle frequentazioni, da regolamentare anche con riferimento alle vacanze estive e alle festività.
In via istruttoria avanzava richiesta di CTU atta a verificare la situazione abitativa e di collocamento del figlio presso la nonna materna nonché la situazione psicologica del minore e dei Per_1 genitori in particolare della madre. Articolava infine alcuni capitoli di prova per testi.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 30/12/2023, si costituiva CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso stante la mancanza di sopraggiunti giustificati motivi a fondamento della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio. Sotto il profilo economico, lamentava la mancanza di prova del sopravvenuto peggioramento economico del padre rispetto alle condizioni valutate in sede di divorzio, anzi ritenendo che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente la situazione economica del ricorrente appariva in realtà migliorata. Quanto al diritto di visita del ricorrente la signora, dopo aver evidenziato il mancato rispetto da parte del padre degli accordi stabiliti in sede di divorzio, dava atto di non essersi mai opposta ai pernottamenti del bambino presso il padre ma di aver semplicemente assecondato il volere del figlio che, per il momento, aveva espresso di non sentirsi pronto per tale cambiamento. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e formulando istanze istruttorie.
Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza del 30/01/2024 venivano sentite liberamente le parti presenti;
quindi, il Giudice formulava una proposta conciliativa della controversia a fronte della quale le parti chiedevano un rinvio per trattative.
La causa proseguiva nel tentativo di trovare un accordo sulle questioni economiche, di agevolare il dialogo tra le parti nonché di sostenere nell'auspicato passaggio all'introduzione del Per_1 pernotto presso il padre.
Non essendo stata raggiunta alcuna intesa conciliativa, con ordinanza in data 12/06/2024 il giudice confermava le condizioni di divorzio ad eccezione dell'ammontare del contributo al mantenimento pagina 4 di 14 di a carico del padre che riduceva a €. 800= a partire dalla data della domanda. Dato atto Per_1 dell'adesione espressa dalle parti ad intraprendere un percorso di CO.GE., il giudice provvedeva a nominare il professionista e rinviava la causa per un aggiornamento sul percorso intrapreso e sulle frequentazioni tra il padre il minore. In data 25/11/2024 veniva depositata relazione da parte del coordinatore genitoriale che dava atto dell'attività espletata e della volontà comunicata dalla signora di interporre il percorso. CP_1
Fallito il percorso CO.GE., con decreto del 13/12/2024, il Giudice, accogliendo la richiesta avanzata da entrambi i procuratori delle parti, disponeva la CTU, nominando quale consulente tecnico la dott.ssa la quale depositava la relazione peritale in data 4/05/2025. Persona_4
All'udienza del 17/06/2025, dopo ampia discussione in merito all'esito della CTU e alla questione economica-patrimoniale delle parti, il Giudice fissava udienza per la rimessione della causa al
Collegio per la decisione, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e per aggiornare la situazione patrimoniale delle parti.
Espletato l'incombente, la causa è stata rimessa al Collegio e discussa per la decisione.
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Preliminarmente il Collegio conferma il rigetto delle richieste istruttorie di parte ricorrente (che ha reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni), in quanto irrilevanti ai fini del decidere e riguardanti indagini su soggetti estranei al presente giudizio. Le questioni controverse devono essere decise sulla base di quanto emerso in giudizio e sulla base della documentazione prodotta.
L'eccezione preliminare di tardività della costituzione non ha alcuna concreta rilevanza dal momento che nel presente giudizio si discute di diritti indisponibili riguardanti un minore per i quali non sono previste decadenze.
La presente procedura contenziosa ha ad oggetto la richiesta di modifica degli accordi di negoziazione assistita raggiunti dalle parti in sede divorzile sia relativamente al regime di frequentazione tra il padre e il figlio minore (non essendo mai, ad oggi, stato introdotto il Per_1 pernotto del figlio presso il padre, come da previsione di cui ai punti 13 e 14 a partire dal 1 gennaio
2023), sia relativamente alle previsioni economiche circa l'ammontare del contributo al mantenimento a carico del padre, nonché circa una serie di obblighi contenuti ai punti 3, 5 e 6 dell'accordo (concernenti l'impegno di destinare a il 10% del ricavato in caso di vendita Per_1 della casa ex coniugale, il mantenimento del figlio quale beneficiario della polizza vita e sanitaria e l'impegno a pagare il 60% della polizza sanitaria EMAPI). Con riferimento a quest'ultima domanda, occorre da subito dare atto che la richiesta modifica è inammissibile posto che i punti 3, 5 e 6
pagina 5 di 14 introducono pattuizioni liberamente concordate e assunte dalle parti al momento del divorzio che non sono direttamente collegate al rapporto matrimoniale ma che sono espressione della autonomia contrattuale degli ex coniugi, come tali soggette alle regole ordinarie del codice civile e non discutibili nel presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
Sulle facoltà di visita a favore del genitore non collocatario
Nessuna domanda è stata formulata dalle parti al fine di modificare il regime di affidamento del figlio minore che pertanto resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori non Per_1 sussistendo elementi che impongano una deroga al regime di legge, sebbene si renda necessario sollecitare entrambi i genitori, nell'interesse esclusivo di loro figlio, ad un maggior dialogo e collaborazione, oltre che a lavorare per migliorare le proprie capacità genitoriali che presentano le criticità/limitazioni dettagliatamente esposte nelle ultime 4 pagine della relazione peritale (cui si rimanda).
Neppure risultano dubbi in ordine al fatto che debba rimanere collocato presso Per_1
l'abitazione materna, genitore che da sempre rappresenta il principale punto di riferimento, sia pratico che emotivo, per il bambino.
Ciò che è stato discusso/approfondito/indagato nel corso del presente giudizio è il regime di frequentazioni a favore dell'avv. posto che l'accordo siglato tra i genitori (che prevedeva Pt_1
l'introduzione del pernotto a far data dal 1/1/2023) non ha mai avuto in concreto attuazione;
in particolare l'indagine ha cercato di verificare se la regolamentazione che era stata prevista possa essere attuabile oppure se sia in contrasto con lo stato emotivo del minore che da sempre rifiuta di pernottare presso il padre, nonostante quest'ultimo abbia il desiderio di trattenere presso la propria abitazione il figlio a weekend alternati dal sabato alla domenica, oltre che per un pernotto infrasettimanale, oltre che nei periodi di vacanza.
Constatato che i tentativi sollecitati dal Giudice per sostenere il minore a vincere la ritrosia a rimanere presso il padre non hanno dato l'esito sperato, in corso di causa è stata disposta CTU sul nucleo familiare al fine di verificare, tra l'altro, quali siano le cause dell'atteggiamento espresso dal minore dal momento che il padre, in alcuni passaggi dei propri scritti difensivi, ha sollevato il dubbio che la madre, anche alla luce della propria professione di psicologa e psicoterapeuta, possa aver in qualche modo influenzato/manipolato il figlio al fine di emarginare la figura paterna e ostacolare lo sviluppo di un sano rapporto padre-figlio.
pagina 6 di 14 Espletati gli accertamenti del caso e sostenuti una serie di colloqui con il padre, la madre e il piccolo se da una parte il consulente ha escluso una qualsiasi forma di “alienazione Per_1 parentale” o screditamento diretto della figura paterna da parte della dott. dall'altra ha CP_1 evidenziato la difficoltà della madre ad accettare eventuali mancanze o disattenzioni del padre riportate dal bambino, al quale tende a sostituirsi al fine di trovare strategie per risolvere tali situazioni. Su questo punto la CTU ha affermato che “…E' importante che la signora comprenda che il piccolo può imparare a rapportarsi con un padre tanto diverso da sè, tollerarne le Per_1 eventuali mancanze o disattenzioni (vistane l'entità ad oggi non distruttiva delle stesse) senza rimanerne sopraffatto o danneggiato, ma semplicemente trovando un proprio e personale modo di entrare in contatto col padre”.
Per quanto riguarda il sig. la CTU ha dato atto che egli prova “…un autentico affetto nei Pt_1 confronti del figlio ma ad oggi il loro rapporto risulta altamente problematico...”. Tale Per_1 situazione è stata determinata da una serie di atteggiamenti e condotte tenute in passato dal ricorrente che possono aver generato disagio nel figlio (allontanamento subito dopo la separazione per un certo periodo di tempo, omettendo di far visita al figlio;
presentazione della nuova compagna poi divenuta moglie senza adeguata preparazione, ecc.), oltre che da una scarsa empatia e capacità di comprendere i bisogni del minore. La consulente ha comunque sottolineato che l'atteggiamento del ricorrente è mutato nel corso dell'indagine peritale, “…da un iniziale atteggiamento di critica incondizionata rispetto alla signora, ad oggi sembra maggiormente disposto ad intraprendere una riflessione circa le proprie personali criticità…”.
Per quanto riguarda la CTU ha concluso il proprio elaborato esponendo che “ è Per_1 Per_1 un bel bambino di 10 anni, composto, educato, con dei modi garbati talvolta persino inusuali per
l'età; come dicono le sue insegnanti, un “piccolo gentleman”. Il bambino non ha mai fatto mistero di venire malvolentieri agli incontri, di far fatica di parlare del padre e della storia familiare ma soprattutto è parso timoroso che io lo spingessi a pernottare presso il padre contro il suo volere.
Chiarito che non sarebbe stata mia intenzione obbligarlo in nessun modo si è via via aperto rispetto ai propri vissuti ed emozioni. Dal punto di vista intellettivo appare un bambino Per_1 brillante e ben stimolato, l'eloquio è accurato e ricco, comprendendo anche una buona esposizione del mondo interno. Il rapporto con l'adulto risulta adeguato e positivo.
In rapporto alla madre: rintraccia nella madre il principale punto di riferimento, sia Per_1 pratico che emotivo;
il rapporto è molto intimo, intenso e per entrambi appagante, ricco di scambi affettivi ed estrema confidenza. Nella sua crescita ha sempre vissuto la madre come il Per_1 genitore prevalente, rivolgendosi a lei anche per la gestione delle criticità che riscontrava nel pagina 7 di 14 rapporto col padre. Ad oggi il bambino sembra sentirsi “al sicuro” solamente nel contesto familiare materno, mal tollerando o in certi casi rifiutando i contatti esclusivi col padre.
In rapporto al padre: Ad oggi dichiara di non sentirsi a proprio agio in compagnia del Per_1 padre non tenendo neanche in considerazione l'idea di sperimentare i pernotti presso di lui. Le motivazioni riportate sono svariate: 1) Ricordi di episodi in cui il bambino si è sentito accusato, non creduto e non compreso. Tale motivazione è comprensibile se si pensa al periodo successivo alla separazione;
ad oggi il padre appare decisamente più contenitivo e dialogico con 2) Per_1
Paura delle reazioni aggressive del padre. Tale motivazione non ha trovato riscontro nell'indagine peritale: infatti non è apparso impaurito né timoroso, bensì oppositivo ed arrabbiato col Per_1 padre. Inoltre lo stesso sig. è apparso talvolta poco empatico nei confronti del figlio, ma Pt_1 mai aggressivo. 3) Presenza dell'attuale moglie del sig. Si ritiene comprensibile in tal Pt_1 senso il disagio del bambino, non tanto per la persona della sig.ra , che è apparsa donna di Pt_3 buon senso, sensibilità e coerenza;
bensì per un cambiamento (matrimonio del padre) a cui il bambino non era affatto pronto, né da un punto di vista logico-razionale, né tantomeno da un punto di vista emotivo.
Da un punto di vista squisitamente psicodinamico è bene ricordare che si trova a vivere Per_1 il periodo della “fase edipica”, fase in cui persiste l'intimo desiderio di possedere “l'oggetto
d'amore” (la madre) sottraendola al rivale (il padre): in tale fase, fisiologica per qualunque bambino, persiste un'ambivalenza verso la figura paterna, al contempo “odiata” (poiché in competizione per l'affetto materno) e “ammirata” (poiché amata dalla madre). Tale circostanza porta il bambino a sperimentare una prima fase “schizoparanoide” (ambivalenza emotiva) ed una seconda “depressiva” (perdita del rapporto esclusivo con l'oggetto d'amore/madre); grazie a tali passaggi il Complesso di viene elaborato e risolto per lasciare spazio alla possibilità di Per_5 rapporto affettivo con entrambi i genitori. Ma in una situazione di separazione in cui il “rivale” non è più tale il bambino è impossibilitato a sperimentare le due fasi suddette, rischiando una fissazione alla fase edipica che può ledere il sano sviluppo psicoevolutivo.
E' importante, pertanto, che venga aiutato a non rimanere “incastrato” in un rapporto Per_1 col materno totalizzante ma che si apra anche alla relazione col papà. Si ritiene infatti che il bambino possa giovarsi sia del contenimento materno, rassicurante ed affettuoso, che della stimolazione paterna, certamente più “sfidante” e meno rassicurante, ma utile per accedere ad un codice paterno/maschile indispensabile alla creazione della propria identità di futuro uomo.”.
pagina 8 di 14 Alla luce di quanto ricostruito circa le vicende del nucleo familiare e di quanto osservato sullo stato emotivo del minore, tenuto conto del fatto che nel caso di specie non si sta intervenendo su una situazione di totale rifiuto del minore a vedere e a frequentare il padre ma semplicemente di una incapacità di di “lasciarsi andare” alla relazione con il padre accettando il suo carattere Per_1
(ben diverso da quello della madre, sicuramente meno empatico e capace di dedicargli in maniera proficua del tempo, limiti sui quali l'avv. dovrà lavorare ma che non appaiono Pt_1 insuperabili) e quindi di permanere presso di lui anche con tempistiche più ampie (tenuto conto dell'età di le tipiche difficoltà dei bambini a modificare le proprie abitudini di vita con Per_1
l'introduzione dei pernotti a week end alternati o durante le vacanze avrebbero dovuto essere già superate); richiamata la giurisprudenza nazionale e sovranazionale che sottolinea come nella determinazione delle modalità di frequentazioni dei minori con i genitori deve essere tenuta in considerazione la loro volontà e perseguito il loro interesse, nonché che non esiste un diritto assoluto del genitore alla frequentazione del figlio dovendo essere ogni scelta parametrata all'interesse del minore e alla valutazione delle capacità genitoriale del genitore stesso;
ritiene il
Collegio di non poter certo imporre a di permanere presso l'abitazione del padre a Per_1 pernottare (peraltro, alla luce di quanto emerso, lo stesso avv. all'ultima udienza ha Pt_1 dichiarato: “Non voglio costringere a stare da me anche se il mio desiderio è quello di Per_1 stare il più possibile con lui e di migliorare la nostra relazione”) sebbene dall'indagine peritale espletata non siano emersi elementi che possano mettere in discussione che gli accordi che erano stati presi all'epoca del divorzio (e che prevedevano una gradualità a tutela del bambino) siano positivi e vantaggiosi per il minore il quale ha diritto di vivere la bigenitorialità ma che necessita di essere accompagnato e aiutato ad accettare la persona del padre.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il collegio che alcuna modifica della regolamentazione debba essere introdotta ma, semplicemente, che debba essere accordato ulteriore tempo a per Per_1 elaborare ed accettare la richiesta paterna di trascorrere un tempo maggiore con lui. Per addivenire a questo risultato è necessario: 1) non forzare il bambino ma sostenerlo nel progetto/prospettiva di vivere positivamente il rapporto e il tempo trascorso con il padre e di poter ricevere da tale relazione vantaggi di cui necessita per la sua crescita (la CTU sollecita che il bambino “..venga aiutato a non rimanere “incastrato” in un rapporto col materno totalizzante ma che si apra anche alla relazione col papà. Si ritiene infatti che il bambino possa giovarsi sia del contenimento materno, rassicurante ed affettuoso, che della stimolazione paterna, certamente più “sfidante” e meno rassicurante, ma utile per accedere ad un codice paterno/maschile indispensabile alla creazione della propria identità di futuro uomo…”); 2) disciplinare, nelle more, le frequentazioni secondo le indicazioni date dalla CTU non solo circa la tempistica ma anche circa la qualità degli pagina 9 di 14 incontri e la necessità che il padre e il figlio “si ritaglino” momenti per rinfrancare il loro rapporto;
3) sollecitare le parti a intraprendere i percorsi indicati nella relazione per superare aspetti critici del loro ruolo genitoriale e cioè: quanto all'avv. percorso psicoeducativo finalizzato al Pt_1 rafforzamento delle capacità genitoriali, quanto alla dott.ssa percorso psicologico in atto. Il CP_1
CTU ha altresì auspicato l'avvio di una terapia familiare con un esperto che dovrà rapportarsi con i professionisti che seguono individualmente i genitori, con il compito di graduare la frequentazione padre-figlio con l'obiettivo finale di introdurre i pernotti.
Alla luce di quanto sin qui esposto, in via transitoria, sollecitate le parti a supportare il minore nel trovare “…un proprio personale modo di entrare in contatto col padre…” e nell'imparare “…a rapportarsi con un padre tanto diverso da sé, tollerarne le eventuali mancanze o disattenzione
(vista nell'entità ad oggi non distruttiva delle stesse) senza rimanere sopraffatto o danneggiato…”, in attesa che superi l'attuale situazione di “stallo” e che si possa addivenire a quella che il Per_1 consulente definisce “frequentazione standard” (e che il Collegio ritiene possa essere quella disciplinata nell'accordo di divorzio), le facoltà di visita a favore dell'avv. vengono così Pt_1 disciplinate:
a) ogni mercoledì prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 16:30 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 20:30;
b) per una giornata, durante tutti i fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato o, in caso di mancato accordo, alternando di settimana in settimana il sabato con la domenica, prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 10 e riportandolo presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 18:30; c) durante le vacanze natalizie, negli anni con cifra finale dispari il giorno della Vigilia di Natale e il 31 dicembre;
negli anni con cifra finale pari il giorno di Natale e il 1° gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni con cifra finale pari la giornata della domenica di Pasqua e, negli anni con cifra finale dispari, la giornata del Lunedì dell'Angelo; e) durante i periodi di vacanza estiva del minore la madre dovrà comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno, la programmazione delle proprie ferie avendo cura di non assentarsi per periodi superiori alle 2 settimane (salvo diverso accordo); il padre potrà programmare una settimana delle proprie ferie da trascorrere con il figlio, andando ogni giorno a prelevarlo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 9:00 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 22; il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
Si sollecita la madre a mettere in pratica l'indicazione data dal CTU secondo cui ogni attività di nel tempo di pertinenza del padre, dovrà essere gestita unicamente dallo stesso, in Per_1
pagina 10 di 14 assenza della madre;
a sua volta si sollecita il padre a trascorrere parte della giornata del sabato (o della domenica) in esclusività col figlio, al fine di cementare e fortificare il legame, in assenza di terze figure.
Da ultimo ritiene il Collegio di dover prevedere la possibilità per l'avv. di recuperare la Pt_1 frequentazione con il figlio – nel successivo arco temporale massimo di 3 settimane - nella giornata del venerdì (secondo l'orario del mercoledì) ogni qual volta la mancata visita sia stata determinata da impedimento del figlio o da proprie comprovate ragioni di lavoro o di malattia;
per quanto concerne la richiesta di limitare la madre a effettuare una sola telefonata al giorno, dato atto che la richiesta appare non attuale tenuto conto che permane con il padre secondo un orario Per_1 limitato, si sollecita la madre a garantire che il poco tempo concesso al padre possa essere trascorso senza interferenze o comunque a limitarle per lo stretto necessario.
Sul contributo al mantenimento del minore
Il ricorrente ha chiesto una considerevole riduzione del contributo al Parte_1 mantenimento del figlio allegando un peggioramento della propria situazione economica. Sebbene egli non abbia subito una riduzione dei propri redditi (che, anzi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte, risultano essere addirittura aumentati), la minor disponibilità economica deriverebbe dagli oneri debitori ai quali mensilmente egli deve far fronte.
La situazione economica reddituale delle parti è così compendiabile:
- la dott.ssa lavora come psicologa/psicoterapeuta/CTU del Tribunale di Milano. Ella CP_1 ha prodotto la dichiarazione reddituale/patrimoniale che riporta un reddito di € 21.459,00 (anno
2020), di € 32.423,00 (anno 2021), di € 53.104,00 (anno 2022) e di € 55.017,00= per il 2023. La resistente nel corso del libero interrogatorio ha dichiarato: “sono psicologa/ psicoterapeuta/ CTU del Tribunale di Milano. Il mio reddito mensile netto è di circa €. 3.500/3.700=, cifra ovviamente variabile perché sono una libera professionista. Vivo in casa condotta in locazione con un canone mensile di €. 1.000=”.
Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che la dottoressa ha negli anni incrementato i propri redditi;
se si confrontano i suoi redditi percepiti nell'anno 2021 e quelli del
2023, l'incremento è stato del 69,68%.
- l'avv. lavora come Avvocato a Milano in uno studio in affitto di cui è titolare. Parte_1
Egli ha prodotto la dichiarazione reddituale/patrimoniale che riporta un reddito di €. 75.179,00= anno 2019, di € 69.531,00 = anno 2020, di € 80.373,00= anno 2021, di € 95.176,00 per il 2022 e di
€ 92.514,00 per il 2023. Il ricorrente ha dichiarato “attualmente il mio reddito mensile netto è mediamente di circa €. 4.500/4.600= al mese, anche se il calcolo è approssimativo. All'epoca del pagina 11 di 14 divorzio il mio reddito era più o meno il medesimo, non ci sono state differenze rilevanti. E' cambiato il fatto che le spese sono aumentate (ad esempio la rata di mutuo, aumentata nell'ultimo periodo, è arrivata a circa €.
1.700 a luglio, prima era inferiore ai €. 1.000=. Ho dovuto rinegoziare il mutuo e ora, da settembre, è pari a €. 1.200= a tasso fisso. Ho dovuto però allungare
l'impegno per altri 5 anni). Nel dicembre 2022 ho fatto un incidente e ho dovuto acquistare un'auto usata con finanziamento e rate mensili di circa €. 350 al mese. Il finanziamento Cofidis è stato da me indicato nella modulistica sulla mia situazione reddituale che ho depositato. Mi è anche aumentata l'assicurazione dell'auto. Ho delle pendenze sia con la cassa forense che con AER;
sono in corso delle dilazioni dei debiti già accertati. Ho già pagato le prime rate, a AER la rata trimestrale di gennaio era di €. 1.700= e varia ogni volta, alla la rata mensile e sarà CP_3 di circa €. 340=, anche se verrà pagata una tantum una volta all'anno. Ho pagato questo mese un acconto di €. 5.000= per accedere alla dilazione.”.
Anche i redditi dell'avvocato sono aumentati;
se si confrontano i redditi percepiti nell'anno 2021 e quelli del 2023, l'incremento è stato del 15,15%.
Osserva il Collegio che, se da una parte entrambi gli ex coniugi hanno aumentato i propri redditi, dall'altra la situazione della disponibilità economica dell'avv. è sicuramente peggiorata, Pt_1 ciò che impone al Tribunale di rivalutare l'ammontare del contributo al mantenimento a carico del padre a favore di confrontando la situazione di partenza (cioè quella valutata nel 2021) Per_1 con quella attuale. E' indubbio che l'avv. – il quale all'epoca del divorzio era onerato dal Pt_1 pagamento del mutuo, stava accumulando debiti ma non aveva ancora ricevuto avvisi di accertamento contributivi o fiscali - si trova oggi a dover far fronte ad una situazione di elevata esposizione debitoria, soprattutto nei confronti della cassa forense e di AER, oltre che a seguito di finanziamenti contratti negli ultimi anni. Tale situazione deve essere tenuta in considerazione, a prescindere da valutazioni circa i motivi che hanno condotto il professionista a non onerare i propri debiti con AER e fino al punto da faticare ora a farvi fronte. A ciò deve aggiungersi CP_3 che risultano in corso finanziamenti, oltre che il debito relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa ove egli abita, con pagamento di una rata che negli anni è aumentata non essendo fissa. I saldi di conto corrente risultano in passivo e il ricorrente ha documentato di aver ricevuto comunicazioni di insolvenza nel pagamento delle rate mensili.
Alla luce di quanto evidenziato, considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, dato atto delle considerevoli esposizioni debitorie cui il ricorrente deve mensilmente far fronte, tenuto conto che i redditi della dott.ssa sono aumentati nel corso degli anni in CP_1 percentuale superiore rispetto al miglioramento registrato dall'avv. il Collegio ritiene Pt_1 congruo confermare la previsione di cui ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e pertanto ridurre pagina 12 di 14 parzialmente il contributo inizialmente pattuito e stabilire che il genitore non collocatario a titolo di concorso al mantenimento del figlio versi alla madre, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 800=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'analisi delle capacità reddituali di entrambe le parti induce il Collegio a parificare la quota di spese straordinarie a carico dei genitori, da stabilire dalla data della presente decisione nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Varese.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale essendosi reso necessario l'approfondimento peritale per meglio chiarire la situazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto tra le parti in data
26/07/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Varese in data 6/08/2021, come segue: nel rispetto della volontà del minore e sino a quanto il figlio non inizierà a pernottare Per_1 presso il padre, il ricorrente potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) ogni mercoledì prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 16:30 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 20:30;
b) per una giornata, durante tutti i fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato o, in caso di mancato accordo, alternando di settimana in settimana il sabato con la domenica, prelevandolo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 10 e riportandolo presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 18:30; c) durante le vacanze natalizie, negli anni con cifra finale dispari il giorno della Vigilia di Natale e il 31 dicembre;
negli anni con cifra finale pari il giorno di Natale e il 1° gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni con cifra finale pari la giornata della domenica di Pasqua e, negli anni con cifra finale dispari, la giornata del Lunedì dell'Angelo; e) durante i periodi di vacanza estiva del minore la madre dovrà comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno, la programmazione delle proprie ferie avendo cura di non assentarsi per periodi superiori alle 2 settimane (salvo diverso accordo); il
pagina 13 di 14 padre potrà programmare una settimana delle proprie ferie da trascorrere con il figlio, andando ogni giorno a prelevarlo dalla casa materna o dalla casa dei nonni RN alle ore 9:00 e riportandolo, dopo cena, presso la casa materna o la casa dei nonni RN alle ore 22; il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
allorquando il figlio esprimerà la volontà di restare anche per il pernotto presso l'abitazione paterna, verranno gradualmente reintrodotte le previsioni a suo tempo concordate tra le parti in sede di divorzio;
2) modifica le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto tra le parti in data
26/07/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Varese in data 6/08/2021, come segue: il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre è determinato in €. 800= dalla data della domanda, oltre aggiornamento Istat;
le spese straordinarie, a far data dalla presente decisione, verranno suddivise al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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