Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 22805/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22805 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F.Parte 1 Codice Fiscale 1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Claudio
Caruso, presso il cui studio sito in Caivano (Na) alla Via Marzano n. 33 elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...], il [...] C.F. C.F. 2 1) elett.te dom.to in CP 1
Milano, alla via V. Archimede, 118, presso lo Studio dell'Avv. Arianna BARBAZZA del Foro di
Milano, che lo rappresenta ed assiste in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 chiedeva: "disporre, in Con ricorso depositato in data 8.11.2023 modifica dei provvedimenti adottati in sede di Scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra Parte_2 l'affidamento esclusivo rafforzato delle Parte 1 e minori Per 1 e Per 2 in favore della madre, essendo opportuno e necessario che anche le decisioni di maggiore interesse per le stesse possano essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore, stante il disinteresse, la lontananza e l'indisponibilità dello stesso”. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che con sentenza n. 4838/2017 del
05.04.2017, il Tribunale di Milano, nel pronunciare il divorzio tra le parti a seguito della proposizione di ricorso congiunto da parte dei coniugi, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a Napoli, disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre. Lamentava che il resistente fosse assente nella vita delle figlie, delegando a lei qualsiasi adempimento;
che tra le parti non vi era alcun dialogo;
che la distanza dalle figlie e il disinteresse del padre recava pregiudizio alla crescita delle stesse.
CP 1 si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed evidenziando che al momento del divorzio la moglie gli comunicava l'intenzione di trasferirsi a Napoli con le figlie e con il suo nuovo compagno;
che egli accettava tale trasferimento con estrema sofferenza;
che la
Parte 1 nel corso di questi anni non aveva rispettato le condizioni sottoscritte in sede di divorzio, omettendo di accompagnare le figlie dal padre a Milano in occasione delle festività e anzi ostacolando il rapporto tra il padre e le figlie che, anche quando si erano recate a Milano dai nonni materni, non lo avevano chiamato;
che egli non era mai venuto meno rispetto alle necessità per le figlie;
che la ricorrente aveva iniziato una vera e propria guerra nei suoi confronti proponendo ben tre querele dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli. In conclusione il ricorrente chiedeva il rigetto del ricorso.
Sentite le parti, disposta un'indagine indagine socioambientale da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e calendarizzati degli incontri, concordati dalle parti, per consentire una ripresa dei rapporti padre- figlie, veniva disposto l'ascolto delle minori a seguito del quale il procedimento veniva rinviato per cercare di trovare una soluzione transattiva a cui però le parti non addivenivano.
La domanda è infondata e va rigettata. Il presente procedimento verte esclusivamente sulla richiesta formulata dalla ricorrente di affido esclusivo delle figlie minori, Per 1 nata il [...] e Per 2 nata il [...].
In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, 1, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore. Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
E' stato poi affermato come il trasferimento del genitore anche all'estero non comporta l'inidoneità ad avere l'affidamento dei figli (Cass. n. 9633/2015; Cass. n. 21054/2022).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori. Nel caso di specie, non è emersa nei confronti del padre, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per le minori. Certamente è emerso che gli incontri tra il padre e le figlie sono stati piuttosto radi, probabilmente in ragione della distanza geografica, posto che il primo vive a Milano e le seconde a Napoli, e pertanto, come già fatto in corso di causa, le parti vanno senza dubbio esortate ad incrementarli, innanzitutto attenendosi a quanto previsto in sede di divorzio, dove le parti stesse hanno previsto un'alternanza nell'accompagnamento delle minori nei viaggi per e da Milano e in ogni caso concordandone di ulteriori tenuto conto dell'età ormai raggiunta dalle ragazze, che ben possono avvalersi del servizio di accompagnamento sul treno. In questi anni la lontananza e le difficoltà comunicative tra le parti hanno inciso sulla continuità dei rapporti tra il padre e le figlie e sulla mancanza di familiarità tra loro, come riscontrato attraverso l'ascolto delle ragazze, ma non ha determinato alcun concreto pregiudizio per le minori, per vero neanche dedotto dalla ricorrente. Le ragazze, del resto, non hanno mostrato alcun disagio ad incontrare nuovamente il padre, infatti nel corso del giudizio il padre, da marzo a giugno 2024, è venuto a Napoli una volta al mese per stare con loro. Senza dubbio anche dall'ascolto delle minori è emerso un eccessivo coinvolgimento nelle questioni riguardanti i genitori, per il futuro assolutamente da evitare, sol che si consideri che _1 si è manifestata rammaricata perché quando da Milano sono venute a Napoli, il padre non avrebbe trovato una casa per loro, laddove era stata una scelta della madre andare a vivere in un'altra città.
Deve poi evidenziarsi che la riscontrata discontinuità nei rapporti tra il padre e le figlie in questi anni non può ritenersi esclusivamente imputabile al primo, dal momento che la ricorrete ha apertamente riconosciuto che successivamente al divorzio e quindi al trasferimento a Napoli, non è mai salita a Milano a portare le figlie dal padre. Ad un atteggiamento certamente pigro del padre, che sostanzialmente è sceso a Napoli per incontrare le figlie solo per i primi due anni, quindi fino al
2019, e poi non più, fino a quando l'anno scorso, su sollecitazione del Tribunale ha ripreso nuovamente a venire, si è accompagnata una condotta non meno biasimevole della ricorrente che è venuta meno al suo compito, quale genitore collocatario delle minori, di agevolare l'accesso all'altro genitore. In tale quadro le parti non possono che essere richiamate entrambe al rispetto della bigenitorialità che si traduca in un esercizio effettivo della responsabilità condivisa.
Non essendo dunque emerso alcun concreto elemento per ritenere l'affido delle minori ad entrambi i genitori contrario all'interesse delle stesse, il ricorso va rigettato.
Venendo alle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Parte 1 così Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso proposto da provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti