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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 916/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. FR FA Presidente
Dott. Andrea FR Pirola Consigliere
Dott.ssa CO SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
C.F. , in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di
[...] C.F._1
P.IVA , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano, Via C.F._2
Chiossetto n. 18, pec: in forza di procura alle liti in atti;
Email_1
ATTRICI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. - P.IVA , Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Pisani (C.F.
), pec: elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 Email_2
Studio in Cosenza, Viale degli Alimena n. 99, in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 P.IVA_5 difeso dall'Avv. Andrea Facco (C.F. ), pec: C.F._4 Email_3 pagina 1 di 28 e dall'Avv. Laura Donatella Moltani (C.F. ), pec: . C.F._5 Email_4 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, Via Assarotti n. Email_5
4, in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: responsabilità da esercizio di attività pericolose.
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, premesse le declaratorie del caso, in ossequio e nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinanza n. 32928 del 17.12.2024 della Corte di cassazione, sez. III, est.
, che ha cassato parzialmente la sentenza n. 2030/2023 della Corte di Appello di Milano Parte_3 emessa all'esito del giudizio R.G. n. 352/2023
IN VIA PRINCIPALE
Fermo il diritto di ad agire in surroga nei confronti dei responsabili odierni Parte_1 convenuti in riassunzione e l'assenza di un concorso colposo di nel verificarsi del Parte_4 sinistro del 12/09/2015, accertati e passati in giudicato, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell' e del nel verificarsi del sinistro del 12/09/2015 occorso alla Controparte_5 Controparte_3 signora e, per l'effetto, condannare e il , Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 in via solidale tra loro, a rifondere ad la somma di € 45.492,37, oltre interessi Parte_1 compensativi e legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
IN SUBORDINE
Fermo il diritto di ad agire in surroga nei confronti dei responsabili odierni Parte_1 convenuti in riassunzione e l'assenza di un concorso colposo di nel verificarsi del Parte_4 sinistro del 12/09/2015, accertati e passati in giudicato, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di prime cure, accertate le quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili a CP_5 Controparte_3 ed e e, dunque, individuata in capo a e Controparte_1 Parte_2 Controparte_1
una responsabilità nella causazione del sinistro occorso alla signora Parte_2 Parte_5 complessivamente non superiore a quanto già statuito dal Giudice di prime cure, condannare Gruppo
pagina 2 di 28 e il a rifondere ad anche in via solidale Controparte_6 Controparte_3 Parte_1 tra loro, la somma corrispondente alla quota di responsabilità loro ascrivibile, oltre interessi maturati
e maturandi e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO
- condannare l' e il al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3 Parte_1
ed di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1 espletati, ivi incluse, previa loro quantificazione e conseguente liquidazione, le spese del giudizio di legittimità, come da statuizione dalla Suprema Corte n. 32928/2024, nonché del rimborso dei CU pagati, ponendo definitivamente a loro carico anche le spese di CTU;
- condannare l' e il al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3 Parte_1
ed di spese, diritti e onorari relativi al presente grado
[...] Parte_2 Controparte_1 di giudizio, nonché del rimborso del CU versato;
- condannare il a restituire quanto versato a Esso comune da Controparte_3 Parte_1
anche quale assicuratore di ed in esecuzione della
[...] Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 151/2023 emessa il 10/1/2023 e pubblicata in data 11/1/2023 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio iscritto al numero di RG 39618/2018, nonché della sentenza emessa e pubblicata in data 20/6/2023 dalla Corte d'Appello di Milano, sez. II civile, all'esito del giudizio iscritto al numero di RG 352/2023, per complessivi € 33.894,33= oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- porre in capo a e al gli importi relativi alle imposte di registro delle sentenze CP_5 Controparte_3
Trib. Milano n. 151/2023, CA Milano n. 2030/2023, Corte Cass. ord. n. 32928 del 17.12.2024, condannandoli al rimborso di quanto anche quale assicuratore di Parte_1 [...]
e del sig. , ha pagato e/o pagherà in merito a dette imposte”. CP_1 Parte_2
Per Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in ossequio e nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinanza n. 32928 del 17.12.2024 della Corte di cassazione, sez. III, che ha cassato parzialmente la sentenza n. 2030/2023 della Corte di Appello di Milano emessa all'esito del giudizio R.G. n. 352/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione, deduzione e difesa:
- In via principale, dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande proposte in primo grado da poichè infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1 dichiarando che nulla è dovuto dall' Controparte_2
- Nel merito, in via gradata, accertare la responsabilità concorrente del , del sig. Controparte_3
e di nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare il Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 28 , il sig. ed anche in solido tra loro, a Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 corrispondere ad la somma di euro 45.492,37 quantificata in sentenza di I Parte_1 grado, dichiarando per l'effetto che non è dovuta alcuna somma da parte dell' Controparte_2
[...]
- Ancora in via gradata, accertare il concorso di colpa della sig.ra nella causazione Parte_4 del sinistro ex art. 1227, comma n.1, c.c. e per l'effetto ridurre l'importo disposto a titolo di regresso nella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà di giustizia.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di parziale responsabilità in capo al
[...] rideterminare le percentuali di colpa nella misura del 10 % in capo al Controparte_2 Controparte_2
del 45 % in capo al e del 45 % ad ed al sig.
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
, o nella diversa misura che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà di giustizia;
[...]
- Per l'effetto, in accoglimento dell'appello, revocare la condanna alle spese legali nonché alle spese di
CTU inflitta con sentenza di I grado;
- Condannare , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 alle spese di tutti i gradi di giudizio espletati, ivi incluse, previa loro quantificazione e conseguente liquidazione, le spese del giudizio di legittimità, con attribuzione al sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta-: in via principale: confermare la statuizione della sentenza n. 2030/2023 comportante il rigetto della domanda risarcitoria della e del nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, con ogni consequenziale pronunzia;
Controparte_3 in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualche (cor)responsabilità in capo al in ordine all'evento di cui è causa, (1) contenere un tale accoglimento alle Controparte_3 sole categorie di danni effettivamente riconosciute come liquidabili con riferimento all'evento dedotto in giudizio e nei limiti di quelli effettivamente patiti dalla signora e Parte_4 compiutamente provati in corso di causa e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o corrispondende in favore di quest'ultima da Enti assicurativi e/o previdenziali pubblici o privati in relazione all'evento di cui in premesse, (2) accertare e dichiarare le eventuali concorrenti quote di corresponsabilità a carico di e quindi in Controparte_7 Parte_2 via solidale anche della x art. 2054, terzo comma, cod. civ., (3) contenere Controparte_1 la condanna del nei limiti della quota di propria eventuale corresponsabilità e quindi il CP_3
pagina 4 di 28 risarcimento da esso dovuto nei limiti di tale quota, in misura inferiore o uguale e, comunque, non superiore a quanto statuito dal Giudice di prime cure, e comunque ed infine, (4) nella denegata ipotesi di (4.1) accoglimento delle domande di anche nei confronti del Parte_1 CP_3
e di (4.2) integrale pagamento del totale eventualmente dovuto all'attore per capitale, interessi, rivalutazione e spese solo da parte di esso per effetto della responsabilità solidale, dichiarare CP_3
il signor Controparte_7 Controparte_1 Parte_2 tenuti, secondo le rispettive quote di corresponsabilità e, quindi, condannare questi ultimi ex art. 2055, comma secondo, cod. civ., a pagare ad esso la parte di risarcimento corrispondente alle CP_3 rispettive quote di corresponsabilità.
Con vittoria di spese o in subordine compensare integralmente tra le parti -ovvero parzialmente nella misura meglio vista- le spese di causa per tutti i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1
ed convenivano in giudizio innanzi a Parte_2 Controparte_1 questa Corte il , per la Controparte_2 Controparte_3 riassunzione del giudizio, ex art. 392 c.p.c., a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 32928 del 17.12.2024. Le riassumenti chiedevano di accertare e dichiarare la corresponsabilità dell' e del nel verificarsi del sinistro del Controparte_5 Controparte_3
12/09/2015 occorso alla signora e, per l'effetto, condannare Parte_6 Controparte_2
( e il , in via solidale tra loro, a rifondere ad la CP_5 Controparte_3 Parte_1 somma di € 45.492,37, oltre interessi compensativi e legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
in subordine, chiedevano di accertare, comunque, le quote rispettive di responsabilità ascrivibili a , e . CP_5 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
Si costituivano nel presente giudizio e il Controparte_2 CP_3 opponendosi alle richieste avversarie e contestando la propria corresponsabilità nell'evento
[...] dannoso occorso alla signora Pt_4
All'esito della prima udienza del 8.7.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino pagina 5 di 28 alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 25.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del
3.12.2025.
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, è così sintetizzata nella sentenza rescindente: “Il 12/09/2015, durante una sfilata di carrozze d'epoca, nel Parco Sempione e nel piazzale del castello Sforzesco di Milano, si verificò l'imbizzarrimento di cavalli trainanti una carrozza.
Due spettatori riportarono lesioni a seguito dell'occorso e una delle due persone ottenne il risarcimento dei danni da parte dell' d'ora e in seguito , Controparte_2 CP_8 che corrispose a la somma di settantamila euro. Parte_4
L' quale assicuratrice della proprietaria della Parte_1 Controparte_1 carrozza alla quale erano attaccati i cavalli imbizzarritisi, propose quindi, quale assicuratrice che aveva coperto l'indennizzo in favore della detta società a responsabilità limitata, azione in surroga nei confronti dell' e nei confronti del , quali rispettivamente ente organizzatore e CP_8 Controparte_3 patrocinatore della manifestazione Milano in Carrozza – Expo 2015.
Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio, contestando ciascuno sotto diversi profili la propria responsabilità.
Il Tribunale di Milano istruì la causa con prova per testi e consulenza medico legale d'ufficio sulla persona dell'infortuna Pt_4
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con la sentenza n. 151 del 12/01/2023, condannò in solido
l' , il e la ripartendo la responsabilità rispettivamente CP_8 Controparte_3 Controparte_1 in ragione del sessanta, del dieci e del trenta per cento ciascuno, condannandoli alla corresponsione in favore della compagnia assicuratrice della complessiva somma di oltre quarantacinquemila euro (€
45.492,37) euro.
Avverso la sentenza di primo grado propose appello l' . CP_8
In sede di impugnazione si costituirono il in proprio e, con un unico atto, a Controparte_3 ministero del medesimo difensore, la e in proprio e quale Parte_1 Parte_2 legale rappresentante della Controparte_1
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2030 del 20/06/2023 ha escluso la responsabilità nell'occorso del e ritenuto la concorrente responsabilità, nella percentuale del Controparte_3 cinquanta per cento ciascuno, dell' e della CP_8 Controparte_1
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l . CP_8
pagina 6 di 28 Il risponde con controricorso. Controparte_3
L' e la e rispondono con proprio Parte_1 Controparte_1 Parte_2 controricorso e propongono ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La compagnia assicuratrice ha depositato memoria per l'adunanza camerale del 7/10/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione”.
In particolare, i ricorrenti in Cassazione lamentavano l'erronea esclusione della responsabilità del nella determinazione causale dell'evento per cui è causa (cfr secondo motivo del Controparte_3
Part ricorso principale di e il primo motivo di ricorso incidentale di . CP_8
La Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, accoglieva i motivi concernenti l'erronea esclusione di una corresponsabilità del , rigettando le restanti censure del ricorso Controparte_3 principale;
cassava quindi la sentenza in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione evidenziava che “la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza da parte dell'Associazione Sportiva e lo scarrocciamento della carrozza della non furono la causa esclusiva della corsa incontrollata dei cavalli in quanto non Controparte_1 vi erano, invero, come pacificamente ritenuto dai giudici di merito, che hanno tratto da quanto accertato diverse conclusioni, transenne e personale del corpo dei vigli urbano o comunque appartenente a corpi di polizia locale o nazionale lungo il percorso. Dall'istruttoria è risultato, inoltre, che la pavimentazione di alcuni tratti del percorso era sdrucciolevole. La predisposizione di transenne e la sorveglianza sull'adeguatezza del percorso in termini di scurezza per la pubblica incolumità incombevano, invero, sull'ente pubblico territoriale, alla stregua della legislazione vigente”.
La Corte ha precisato che, in conformità a consolidati principi giurisprudenziali e alle fonti normative di rango primario sul tema, ricorre “l'obbligo dell'ente pubblico territoriale in caso di occasioni ludiche e di manifestazioni tenute «in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico» ossia
«rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli» individuandole negli artt. 68, 69, 81 e 82 del testo unico di pubblica sicurezza PS (si veda v. Cass.
n. 3951 del 13/03/2012 Rv. 622079 - 01)” di organizzare le attività in questione previa autorizzazione del questore. In particolare, “la legge n. 773 del 1931, art. 68 (T.U. 1926, art. 67) stabilisce: «senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.». pagina 7 di 28 L'art. 69 prevede «senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto». L'art. 81 (T.U.
1926, art. 79), specifica: «l'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni». L'art. 82 (T.U. 1926, art. 80) recita: «Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo».
La suddetta normativa – ha specificato la Corte di Cassazione – è “diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici e prescrive una serie di accertamenti - preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte, nonché l'osservanza delle norme e delle cautele imposte dalla speciale commissione tecnica all'uopo prevista per il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo luogo.
Le funzioni inerenti ai pubblici spettacoli, per effetto del D.P.R. n. 616 del 1977, sono state assegnate ai
Comuni, conformemente ai suoi fini istituzionali di promozione turistico culturale per lo sviluppo economico - sociale della comunità locale. Dunque, alla luce della normativa e dei principi suesposti il giudice di merito deve accertare se il ha osservato i suddetti obblighi specifici e cogenti e quello CP_3 generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione all , sia CP_8 nella successiva fase dell'attuazione della sfilata con le carrozze d'epoca, al fine di evitare episodi di deviazione dal percorso e comunque pregiudizievoli per la pubblica incolumità. Nel caso di specie il
, autorità di pubblica sicurezza, sulla base della delega di cui al d.P.R. n. 616 del Controparte_3
1977, si è limitato ad affermare, in tutte le fasi di merito e finanche in questa sede di legittimità che su di esso non incombeva alcun specifico obbligo o dovere, in quanto la sicurezza della sfilata delle carrozze era stata assunta dall' L'assunto, sebbene Parte_7 condiviso dalla Corte territoriale, non è adeguatamente supportato dalle sopra richiamate disposizioni normative, di rango primario. La sentenza impugnata ha, nell'escludere qualsivoglia responsabilità dell'ente pubblico territoriale, fatto non corretta applicazione della normativa di cui al PS, in ordine
pagina 8 di 28 alle attribuzioni che sono state delegate, in forza del d.P.R. n. 616 del 1977, giusta quanto sopra già scritto all'ente pubblico territoriale, e prima ancora, dell'art. 2043 c.c.”.
Sulla base della menzionata pronuncia e in applicazione dei principi enucleati,
[...]
ed hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_1 agito in riassunzione deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto - ex art. 360 n. 3)
c.p.c. - per omessa applicazione del D.P.R. n. 616/1977, della l. n. 773/1931 e dell'art. 54 TUEL e, in ogni caso, degli artt. 40-41 c.p. letti in combinato disposto con l'art. 2 Cost.; deducono altresì l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 in relazione alla esclusione, da parte della sentenza cassata, di ogni responsabilità in capo al e in Controparte_3 particolare dell'obbligo giuridico di attivarsi per impedire l'evento di cui è causa. Ad avviso dei giudici di appello, una volta rilasciata l'autorizzazione per l'evento del 12/09/2015 - facente parte della Rassegna
Expo 2015 e patrocinato dallo stesso – l'Amministrazione avrebbe dismesso qualsiasi Controparte_3 posizione di garanzia, potendosi limitare “a confidare nella competenza dell'Associazione organizzatrice dell'evento e in quella dei proprietari e conducenti delle vetture”. Soltanto qualora si fosse trattato di
“manifestazione sportiva” e non di “pubblico spettacolo”, ad avviso della Corte di merito, questo avrebbe dovuto mettere in allarme il che, solo allora, si sarebbe dovuto attivare adottando le opportune CP_3 misure a protezione degli astanti. Secondo gli attori in riassunzione, tuttavia, in applicazione dei principi enunciati dal giudice a quo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere sussistente l'obbligo del CP_3 di attivarsi per la prevenzione dell'evento e, di conseguenza, accertare se quest'ultimo aveva osservato i suddetti obblighi specifici, nonché quello generale del neminem laedere, “adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco da parte degli spettatori”. Peraltro, laddove non si ritenesse applicabile il D.P.R. 616/1977, l'obbligo giuridico in capo al Comune dovrebbe essere individuato nell'art. 54 del TUEL, disciplinante le attribuzione del sindaco quale ufficiale del
Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica.
I riassumenti evidenziano poi che il in qualità di organizzatore della Controparte_2 manifestazione, non ha adottato le misure di sicurezza necessarie per garantire l'incolumità del pubblico;
il percorso della sfilata non era transennato né delimitato, permettendo al pubblico di avvicinarsi pericolosamente ai cavalli e alle carrozze;
i soggetti incaricati dal non avevano compiti di CP_5 sicurezza ma solo di assistenza equestre e comunque il non aveva richiesto la chiusura al traffico, CP_5 né l'ausilio della Polizia Locale per garantire la sicurezza. La manifestazione si era svolta anche in aree pagina 9 di 28 non autorizzate, come l'area pedonale di Piazza Castello, dove si è verificato l'incidente, senza che il
G.I.A. effettuasse controlli preventivi sulle condizioni delle carrozze e dei cavalli partecipanti alla sfilata. Parte Infine, non avrebbe rispettato le prescrizioni della che raccomandavano di prevenire il CP_5 contatto diretto tra pubblico e cavalli e di adottare barriere e protezioni.
Secondo i rassumenti, oltre alla responsabilità di emergerebbe anche quella del CP_5 CP_3 che non poteva esimersi dal controllare l'operato dell'organizzatore, stante gli obblighi di sicurezza- prevenzione gravanti sull'ente in forza della normativa di settore, nonché in forza di “quella situazione di fatto che, in ossequio al principio ex art. 2 Cost., imputano a carico del soggetto garante doveri e regole di azione” dalla cui violazione discende responsabilità (richiama al riguardo Cass. n. 22344/2014).
L'Amministrazione comunale, quale proprietario e conoscitore del centro cittadino, oltre che quale ente patrocinatore, avrebbe potuto prevedere i rischi connessi all'evento; sarebbe stato onere dell'amministrazione verificare, quindi, che le manifestazioni venissero svolte senza pericolo per i partecipanti e per gli spettatori, a maggior ragione perché aventi luogo in aree aperte al pubblico. Ciò avrebbe richiesto un maggior controllo delle modalità organizzative sia in fase di ricezione delle domande avanzate dagli organizzatori di eventi, sia nella fase di allestimento della manifestazione, sia nella fase del pieno svolgimento al fine di appurare il rispetto da parte degli organizzatori delle misure di prevenzione di possibili incidenti, come evidenziato dalla Suprema Corte. Nel caso di specie non risulta, invece, che il abbia posto in essere alcuna delle attività di cui sopra, con Controparte_3 conseguente responsabilità per quanto accaduto alla signora Dalla documentazione agli atti e Pt_4 dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che il non ha osservato i suddetti obblighi CP_3 specifici e cogenti a quello generale del neminem laedere; non avrebbe adottato, cioè, tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione al G.I.A., sia nella successiva fase dell'attuazione della sfilata con le carrozze d'epoca, al fine di evitare episodi di deviazione dal percorso e comunque pregiudizievoli per la pubblica incolumità. Come si evince infatti dalla comunicazione mail del 10.09.2015 prodotta sub. doc. 23, lo Sportello Manifestazioni del Comune si sarebbe limitato a rilevare che “nulla osta allo svolgimento dell'evento”.
In ogni caso, le attrici in riassunzione denunciano la falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia in relazione all'errata applicazione dell'art. 2055 c.c. e all'omessa declaratoria di una residuale responsabilità di ed a fronte della preponderante responsabilità di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 nella causazione del sinistro del 12/9/2015. Attesa che il relativo motivo è stato ritenuto
[...] assorbito dalla Corte di Cassazione con l'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, si pagina 10 di 28 ribadisce in questa sede che la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2055, comma
3, c.c. allorché ha ripartito in maniera egualitaria la responsabilità tra da un lato, e CP_5 Parte_2
ed dall'altro. Le omissioni dell'ente organizzatore dell'evento e
[...] Controparte_1 dell'Amministrazione comunale avrebbero, infatti, inciso grandemente sulla dinamica del sinistro e sullo schiacciamento della sig.ra vista l'estrema vicinanza del pubblico alla carrozza. Tali elementi Pt_4 avrebbero dovuto essere posti a fondamento della conferma di una responsabilità del proprietario e del conducente della carrozza in misura non superiore al 30%, accertando una responsabilità preponderante di nella causazione del sinistro del 12/09/2015, tenuto conto dei plurimi fatti sopra dedotti in CP_5 merito alla gravità della colpa dell'organizzatore dell'evento.
costituendosi nel presente giudizio, ha dedotto di aver Controparte_9 organizzato la manifestazione di cui è causa previo nulla osta del , sul quale gravava Controparte_3 in via esclusiva un obbligo di prevenzione e predisposizione di misure per la gestione del traffico e della viabilità. Il nonostante tale obbligo, non aveva tuttavia predisposto alcun servizio d'ordine CP_3 mediante l'utilizzo della Polizia Municipale durante lo svolgimento della sfilata. Un corretto adempimento dei doveri di sicurezza e prevenzione avrebbe imposto il controllo delle modalità organizzative da parte dell'Amministrazione, sia in fase di ricezione delle domande di autorizzazione avanzate dagli organizzatori di eventi, sia in quella di allestimento della manifestazione e durante il suo svolgimento, al fine di appurare il rispetto da parte degli organizzatori delle misure di contenimento di possibili incidenti. Quanto a invece, sulla base dell'approvazione dell'Autorità pubblica, che nulla CP_5 aveva eccepito al riguardo, si era perfezionato un affidamento sulla regolarità dell'esecuzione della manifestazione. Per il principio di esigibilità, non si sarebbe potuto richiedere quindi al G.I.A. di adottare alcuna altra misura non prescritta, né si poteva sostenere a carico di n dovere giuridico legalmente CP_5 sanzionato di impedire l'evento di cui è causa. Per queste ragioni, l'associazione rileva che il
[...]
abbia avuto una responsabilità – quanto meno concorrente – nella causazione del sinistro, CP_3 mentre non sussisterebbe alcuna responsabilità omissiva a suo carico, stante l'assenza di una posizione di garanzia rivestita da e l'assenza di norme di legge che imponessero obblighi di prevenzione in CP_5 capo a quest'ultima.
L'ente organizzatore evidenzia, altresì, la responsabilità principale del sinistro di Parte_2
e della società rilevando negligenze nella manutenzione della carrozza e nella Controparte_1 gestione dei cavalli. In particolare, sottolinea come la rottura della tromba del timone della carrozza, causata da una saldatura inadeguata, e l'assenza di cordone di sicurezza, fossero imputabili ai soggetti in questione – oltreché al concorso di colpa della danneggiata richiamando a tale scopo Parte_4
l'art. 1227, comma 1, c.c. pagina 11 di 28 Chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado, che ha attribuito una responsabilità concorrente al nella misura del 50%, sostenendo che tale conclusione sia immotivata, laddove CP_5 emergerebbe, al più, una responsabilità limitata e residuale dell'ente – stimata al 10% a fronte di un restante 90% imputabile al , a e a Controparte_3 Parte_2 Controparte_1
Il , costituendosi, ha eccepito che il sinistro non veniva causato dal suolo di Controparte_3 proprietà dell'Amministrazione, ma da omissioni dell'organizzatore dell'evento, Controparte_2
e dal conducente della carrozza . Non vi sarebbe prova, quindi, che il danno
[...] Parte_2 sia derivato dalla res in custodia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. Difetterebbe inoltre ogni responsabilità dell'Amministrazione ex art. 2043 c.c. Il afferma infatti di aver impartito specifiche prescrizioni CP_3 di sicurezza agli organizzatori, che sono rimaste inosservate, come il limite di utilizzo di due cavalli per carrozza, la supervisione degli animali e la prevenzione di situazioni di stress per i cavalli. La mancata osservanza di tali prescrizioni da parte del escluderebbe, dunque, la Controparte_2 responsabilità del Inoltre, l'organizzatore aveva deciso di affidare la sicurezza dell'evento a un CP_3 gruppo di volontari -le c.d. giacche verdi- senza richiedere la presenza della Polizia Locale o la chiusura al traffico delle aree interessate;
la società organizzatrice dell'evento si assumeva, quindi, l'onere di garantire la sicurezza e l'incolumità degli spettatori e di predisporre gli adeguati presidi e le adeguate misure di sicurezza.
Il Comune rileva, altresì, la responsabilità del conducente della carrozza, , e della Parte_2 società proprietaria del mezzo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., per negligenza nella Controparte_1 custodia degli animali e nella manutenzione del veicolo.
Conclude deducendo l'assenza di una posizione di garanzia e di obblighi specifici di prevenzione in capo all'Amministrazione; in subordine, chiede l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità ex art. 2055 c.c., con condanna degli altri convenuti al rimborso al di quanto versato in CP_3 eccedenza della quota di quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL FATTO
Dagli atti di causa è emerso che, in data 12.9.2015, intorno alle ore 11,00, in occasione di una manifestazione di carrozze d'epoca organizzata da nel Comune di Milano, in prossimità di Largo CP_5
Cairoli, davanti al Castello Sforzesco, i cavalli del mezzo condotto da si imbizzarrivano Parte_2 sfuggendo al controllo del conducente.
La carrozza in questione risultava trainata da cinque cavalli, tutti muniti di paraocchi. Ad un certo punto alcuni passanti si avvicinavano al mezzo condotto dal per effettuare fotografie e Pt_2
pagina 12 di 28 videoriprese da vicino e ciò provocava una improvvisa reazione degli animali. Il tirava con forza Pt_2 le redini per arrestare la carrozza. I due cavalli dietro al timone scivolavano a terra con le zampe posteriori e i cavalli davanti iniziavano una corsa, protrattasi per pochi metri, perché fermati dai due groom e dallo stesso . La frenata della carrozza determinava la rottura della tromba del timone, con l'effetto che Pt_2
i cavalli non potevano essere più controllati tramite le redini. All'esito due persone risultavano ferite, vuoi per l'impatto con i cavalli e la carrozza, vuoi per il movimento di folla conseguente all'accaduto.
Sul tragitto delle carrozze è pacifico che non erano presenti transenne, né vi erano altre protezioni per il pubblico nel luogo dove si verificava il sinistro, ossia all'uscita della porta del , che è la Pt_9 porta del Castello Sforzesco che si affaccia su Largo Cairoli. Erano presenti, tuttavia, in loco i volontari incaricati dall'associazione denominati “giacche verdi”, con compiti di assistenza. CP_5
ORDINANZA DI RINVIO E POSIZIONI DI GARANZIA
Come emerge dai principi espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, in un simile contesto doveva ritenersi sussistere un obbligo di impedire l'evento lesivo tanto in capo all'organizzatore dell'evento, quanto in capo al CP_3
In particolare, la fonte della posizione di garanzia di deve ritenersi Controparte_2 riconducibile al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., a fronte dell'impegno assunto di organizzare la manifestazione, da cui derivava l'obbligo di predisporre strutture e luoghi adeguati e di vigilare sullo svolgimento dell'evento al fine di impedire il verificarsi di danni ai presenti. Sul punto la
Suprema Corte, in occasioni analoghe, ha affermato che “pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (Cass. sentenza n. 22344/2014). Si è precisato, infatti, che può sussistere “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” e in generale che vi sono “situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (Cass. civ. n. 3876/2012).
La fonte della posizione giuridica del deve rinvenirsi, invece, come stabilito Controparte_3 chiaramente dall'ordinanza di rinvio della Cassazione, nell'attribuzione ai comuni di funzioni di pubblica sicurezza anche nell'ambito di manifestazioni fieristiche, di mercato o di intrattenimento in ambito pagina 13 di 28 locale, sulla scorta della normativa vigente e, in particolare, degli artt. 68, 69, 81 e 82 PS, nell'art. 19 del DPR n. 616/1977 e dell'art. 54 TUEL, sopra menzionati.
Ciò premesso, in linea con i principi indicati dalla Corte remittente e in accoglimento della domanda in riassunzione, deve riconoscersi una responsabilità omissiva nella causazione dell'illecito tanto in capo a quanto in capo al , le cui responsabilità, unitamente a quelle CP_5 Controparte_3 della proprietaria e del conducente della carrozza investitrice, vanno graduate tenendo conto del diverso apporto che ciascun soggetto coinvolto ha dato alla realizzazione dell'evento lesivo.
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI RESPONSABILITA'
Come noto, l'art. 2055 c.c. impone di tener conto della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Di seguito si valuteranno, pertanto, i profili di responsabilità ascrivibili a ciascun soggetto coinvolto.
G.I.A.
Quanto all'associazione organizzatrice, la Corte osserva che, nella gestione della manifestazione,
è pacifico che abbia omesso di predisporre transenne o nastri per delimitare il percorso delle CP_5 carrozze partecipanti alla sfilata. Tali presidi avrebbero avuto, senz'altro, l'utilità di separare il pubblico dal tragitto delle carrozze, evitando, come invece accaduto, che taluni spettatori si parassero davanti ai cavalli, per scattare delle fotografie, innervosendoli e innescando la serie causale che ha determinato l'evento lesivo.
Si pensi che, in manifestazioni di questo tipo, è comune la presenza nel pubblico anche di famiglie con bambini, che potrebbero avere anche propri animali al seguito, ad esempio cagnolini, e quindi, già ex ante, l'organizzatrice avrebbero dovuto avvedersi dell'opportunità di delimitare gli spazi destinati al pubblico, quantomeno con appositi nastri.
Inoltre, per quanto anomalo, neppure non può dirsi del tutto imprevedibile il comportamento di chi
-peraltro nel caso di specie adulti e non minori- in assenza di limiti fisici, si avvicini eccessivamente ai cavalli, ponendosi davanti agli stessi, allo scopo di effettuare delle riprese.
Tali condotte, sicuramente imprudenti, avrebbero potuto essere efficacemente prevenute delimitando le zone destinate al pubblico rispetto al percorso delle carrozze.
E' noto, infatti, che, di norma -come accaduto anche nel caso di specie- i cavalli sono dotati di paraocchi proprio per ridurne il campo visivo ed evitare distrazioni o situazioni che possano spaventarli, innervosirli o comunque creare loro stress, con rischio di reazioni brusche e improvvise. Sotto tale profilo
è evidente che la mancata delimitazione del percorso delle carrozze, consentendo agli astanti anche di pagina 14 di 28 pararsi di fronte ai cavalli, vanificava la stessa funzione dei paraocchi applicati agli stessi, posto che tale mezzo limita evidentemente solo la visione laterale e non certo quella frontale.
Vero è – come obietta G.I.A. – che il transennamento dell'intero percorso della sfilata non sempre
è misura necessaria o applicata nella prassi. Tuttavia, se non su tutto il percorso, la previsione di nastri o transenne appare necessaria quantomeno nei tratti più critici.
Nel caso di specie, un punto delicato era proprio il passaggio dalla porta del Castello alla piazza antistante. Come emerge dalle fotografie in atti e dalle deposizioni dei testimoni assunti, si passa da una strettoia, lunga alcuni metri e in ombra, ad una piazza ampia e luminosa. Il cambio di luce è già di per sé un potenziale elemento di disturbo per i cavalli, che può incidere sul loro comportamento, unitamente ad altri fattori. Inoltre, il passaggio di carrozze su una piazza è sicuramente più delicato per la gestione del pubblico: si tratta di uno spazio ampio e aperto, più difficile da controllare rispetto a un tratto lineare di strada, in cui il percorso è obbligato e la gente si dispone, istintivamente, sui due lati. Su una piazza, invece, il pubblico può distribuirsi in modo decisamente più disordinato, se non opportunamente guidato. E' inoltre evidente che in una piazza si possono raccogliere potenzialmente molte più persone rispetto a quanti possono effettivamente sostare lungo i bordi di una strada e che la gestione è sicuramente più faticosa e difficile se rimessa solo a dei sorveglianti. E' noto, infatti, che le masse di persone non si governano facilmente solo impartendo istruzioni verbali e che sospingere indietro un numero considerevole di donne, uomini e bambini ammassati in un luogo può essere pericoloso, oltre che di difficile realizzazione. Sulla folla presente in piazza il giorno del sinistro così riferiva il teste all'udienza del 10.3.201: “… all'uscita dai cortili del Castello Testimone_1 immettendoci nella Piazza, c'era un ammasso di gente e non c'erano transenne o altro, per cui i passanti si paravano davanti alla carrozza e ho visto il sig. tirare per rallentare i cavalli a.d.r. anzi Pt_2 preciso che lo vidi tirare per fermare i cavalli a.d.r. ha tirato le redini”. Il teste , Testimone_2
a sua volta, dichiarava: “Io ero a cassetta, quindi in alto rispetto ai cavalli e vedevo molto bene quello che accadeva davanti. Ho visto che il sig. ha dovuto frenare i cavalli perché c'erano delle Pt_2 persone che avevano invaso il percorso tra quella che sarebbe stata l'uscita del castello e la fontana.
Ciò avvenne nel tratto in discesa che c'è subito all'uscita dal cortile del Castello, andando verso la fontana […] c'erano persone che attraversavano il percorso e ho visto il frenare”. Pt_2
Con riferimento alle criticità del percorso in esame, altro aspetto che avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione è che il tratto che dalla porta del Castello conduceva alla fontana in mezzo alla piazza è in lieve discesa e pavimentato con materiale liscio, dunque insidioso per i cavalli, i cui zoccoli ferrati possono facilmente scivolare su terreni non porosi. Non a caso, è emerso che i due cavalli posteriori, a detta dei testimoni, sono “scivolati” (cfr testi Testimone_3 Testimone_1 Tes_2
pagina 15 di 28 ). Se è vero che non è stata la pavimentazione il fattore che ha innescato l'evento in Testimone_4 discussione, deve tuttavia rilevarsi che la stessa, per sua pendenza e conformazione, sicuramente ha contribuito allo scivolamento degli animali.
Tutti questi elementi critici, complessivamente valutati, avrebbero dovuto condurre l'organizzatore, quantomeno nel tratto antistante la Porta del Filarete, in cui si è verificato il sinistro, ad approntare una serie di misure di protezione adeguate, fissando un percorso prestabilito per le carrozze - visibile distintamente dal pubblico presente- delimitato in maniera efficace con transenne o almeno nastri colorati. Questo avrebbe impedito che alcune persone occupassero lo spazio antistante le carrozze in movimento e si parassero dinnanzi alla carrozza del , innervosendone i cavalli. Pt_2
A ciò va sommata la carenza dell'organizzatore nello stimare l'entità del pubblico prevedibile.
Infatti, il numero di persone attese appare di gran lunga sottostimato nella richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della parata, in cui G.I.A. indicava 60 persone (cfr doc. 10 GIA p. 2: “Affluenza prevista: n. persone 60”). Tale stima appare assolutamente incongrua, se si considera che l'evento fu organizzato un sabato di settembre, in centro, alle 11.00 del mattino, in occasione dell'Expo 2015, che da mesi attirava turisti da tutto il mondo. Il mese di settembre, caratterizzato normalmente da un clima mite, la data, fissata nel weekend, nonché l'orario in tarda mattinata, che dunque non esigeva un risveglio particolarmente mattutino, e la collocazione nel centro del capoluogo lombardo, densamente abitato, erano tutti elementi che deponevano per l'affluenza di un significativo numero di persone all'evento.
Tale errore di valutazione depone per una carenza organizzativa e quindi una negligenza di che, CP_5 sottostimando la presenza delle persone, non ha, di conseguenza, adottato presidi idonei all'occasione.
È altresì emerso che nella richiesta di autorizzazione al Comune della sfilata, aveva indicato CP_5 come non richiesto l'intervento della polizia locale, scegliendo di avvalersi di propri volontari per la sicurezza della manifestazione, individuati nelle c.d. “giubbe verdi”. Tale scelta si è rivelata del tutto inadeguata, sia per il numero delle persone ingaggiate, sia per le istruzioni evidentemente non chiare impartite alle stesse in ordine ai compiti da svolgere nel corso della sfilata.
Proprio tenuto conto dell'assenza di transenne o nastri delimitatori del pubblico, è evidente, infatti, che il personale presente in loco, con funzioni di sorveglianza della sicurezza dei presenti, avrebbe dovuto contare una quantità di addetti che tenesse conto del numero delle carrozze partecipanti all'evento, del numero dei cavalli coinvolti e della consistenza del pubblico atteso. Le carrozze erano nove (cfr teste e i cavalli autorizzati quaranta, come si legge nel “Parere sanitario per detenzione animali” Tes_2 allegato al nulla osta del Comune (doc. 9 GIA).
Il sig. che era il responsabile delle giubbe verdi impegnate nella manifestazione Testimone_3 il giorno del sinistro (cfr sit 15.9.2015 di , l.r. di , sentito a S.I.T. nel procedimento CP_10 CP_5
pagina 16 di 28 penale collegato in data 14.9.2015 (quindi due giorni dopo l'evento), dichiarava che in loco erano presenti cinque volontari in tutto, di cui, al momento del sinistro, tre erano ancora nei cortili interni al castello, come previsto dall'organizzazione; lo stesso non si trovava vicino alla carrozza condotta dal Tes_3
, ma vicino a quella davanti, mentre un altro volontario precedeva le prime sei carrozze uscite Pt_2 sulla piazza (doc. 3 . CP_5
Da tali dichiarazioni emerge che il rapporto fra volontari e carrozze non era nemmeno di uno a uno e che comunque l'organizzazione aveva previsto che, delle cinque giubbe verdi ingaggiate, solo due stazionavano in piazza al momento dell'incidente, nonostante in Largo Cairoli fossero già arrivate sei carrozze e ne stessero sopraggiungendo altre due.
E' poi lo stesso che, nel medesimo verbale di sommarie informazioni, precisava che il Tes_3 compito delle Giubbe verdi non era quello di garantire la sicurezza;
così infatti lo stesso affermava nel verbale di sommarie informazioni del 14.9.2015: “Tengo a precisare che noi non ci occupiamo di sicurezza ma solo di assistenza equestre perché competenti in materia”.
Il sentito come testimone all'udienza del 15.6.2021 nel presente procedimento, sul punto, Tes_3 rettificando parzialmente le dichiarazioni rese nell'immediatezza, ha poi dichiarato: “Primo compito era quello di controllare che i cavalli non circolassero nel parco al di fuori delle zone assegnate. Inoltre dovevamo collaborare nella coreografia del posizionamento delle carrozze nella zona in prossimità della torre del e nelle altre zone. A.d.r. confermo che come ho detto prima eravamo preposti anche Pt_9 all'assistenza durante il passaggio delle carrozze, segnalando alle persone di spostarsi” (cfr verbale dell'udienza del 15.6.2021 deposizione del teste . Testimone_3
Le dichiarazioni del manifestano, pertanto, quantomeno una certa confusione e scarsa Tes_3 chiarezza in ordine alle funzioni svolte dalle a cui evidentemente non era stato Parte_10 adeguatamente chiarito che funzione prioritaria e fondamentale delle stesse avrebbe dovuto essere proprio garantire la sicurezza degli astanti, tenuto conto dell'assenza alla manifestazione della polizia locale per richiesta della stessa CP_5
Dalle risultanze di causa emerge, dunque, che non aveva predisposto mezzi e persone CP_5 sufficienti per evitare potenziali danni o pericoli derivanti dalla sfilata, né aveva adeguatamente istruito il personale ingaggiato, peraltro reclutato in numero certamente non sufficiente.
Altro elemento che può essere imputato a è il mancato controllo della sicurezza delle CP_5 carrozze, quantomeno per gli aspetti rilevabili ictu oculi, tenuto anche conto della sicura pregressa esperienza di tale associazione in eventi simili e della competenza qualificata in materia del suo legale rappresentante e degli associati sentiti come testi ( “sono associato all'associazione CP_11 sportiva amatoriale a.d.r. sono esperto di organizzazione di sfilate di carrozze Controparte_2
pagina 17 di 28 e in particolare organizzo annualmente da oltre 30 anni la sfilata che si svolge a Verona città
(organizzato da Fiera Cavalli di Verona). Organizzo in particolare quella sfilata che poi non è una sola ma possono essere anche tre o 4 nell'arco delle giornate della Fiera”; “Sono…socio Testimone_5 del Gruppo Italiano Attacchi a.d.r. sono giudice internazionale di Attacchi di tradizione a.d.r. non ero presente alla manifestazione in piazza Castello nel settembre 2015 a.d.r. organizzo annualmente la manifestazione delle carrozze di Ivrea a cui partecipano circa 90 carrozze”; Testimone_6
“Sono…socio del Gruppo italiano Attacchi sono appassionato e studioso di carrozze e cavalli”. Tes_7
“sono associato al Gruppo Italiano Attacchi… confermo di essere esperto di carrozze e in
[...] particolare di tiri a quattro… nella mia esperienza ho fatto tantissime sfilate e manifestazioni. Per circa trent'anni. Ad esempio il Gran Galà serale della Fiera di Verona per circa vent'anni. Se dovessi dire un numero direi 200 sfilate o più”). E' pure emerso che in passato si era verificato analogo incidente in una Part sfilata organizzata da (doc. 24 . CP_5
Quanto al controllo delle carrozze, se non era sicuramente esigibile dall'organizzatore un controllo della meccanica delle singole carrozze e quindi dell'efficienza di ciascun veicolo, tuttavia sarebbe stata senz'altro opportuna e doverosa quantomeno una supervisione dei mezzi potenzialmente più pericolosi, almeno per gli aspetti rilevabili facilmente e in modo immediato.
Il riferimento è alla carrozza condotta dal , trainata da ben cinque cavalli, che la stessa Pt_2 CP_5 segnala come non comune, proprio in relazione al numero degli animali coinvolti nella locomozione del mezzo.
Anche prescindendo da cognizioni tecniche particolari è del tutto agevole intuire che la potenza di cinque cavalli sia valutabile come fonte di un pericolo maggiore rispetto ad una carrozza trainata da uno o due animali. Per ciò solo, dunque, tale veicolo richiedeva un'attenzione particolare. Nel caso specifico aveva, inoltre, esperienza precedente in sfilate di carrozze d'epoca e possedeva anche cognizioni CP_5 specifiche in materia. Costituendosi in giudizio, avanti al Tribunale, ha allegato che “l'attacco a CP_5 cinque cavalli è sempre stato un attacco molto raro in Europa, salvo che in Ungheria, dalla quale oggi prende il nome (“Attacco all'ungherese”)[…] . In tutti i casi di attacchi a cinque cavalli bisogna collegare la bilancia che sostiene i tre bilancini dei cavalli di volata all'assale anteriore della carrozza mediante una corda che ha la funzione di trainare direttamente la pesante carrozza in caso di rottura della tromba, così da poter eliminare il rischio di perdita del controllo dei cavalli e della direzione della carrozza, proprio perché anche in caso di rottura del timone i cavalli rimarrebbero attaccati alla carrozza senza possibilità di disallineamento e/o libera fuga in avanti” (cfr comparsa cost. GIA
Tribunale p. 7).
pagina 18 di 28 Il riferimento è al c.d. cordone di sicurezza, di cui hanno parlato anche i testi assunti nel presente giudizio.
Così si è espresso il teste dirigente e socio di che ha dichiarato di Testimone_5 CP_5 organizzare annualmente sfilate tipo quella oggetto di causa: “Il cordone di sicurezza è una sicurezza che si ha in più quando vengono utilizzati più cavalli, in particolare quando vengono utilizzati tre o più cavalli di volata. A.d.r. presa visione della foto sub doc. 4B fascicolo posso dire che con una Pt_2 carrozza di quel tipo, sarebbe preferibile l'utilizzo del cordone e che normalmente viene utilizzato. Presa visione della foto sub doc. 5 allegata alla relazione sub doc. 6 fascicolo Controparte_2 confermo che nella foto si vede il cordone che normalmente viene utilizzato come sicurezza, proprio per il caso che si dovesse rompere il timone. Non è solo una sicurezza ma fa sì che in caso di necessità i cavalli di volata possano trainare la carrozza senza forzare sulla tromba del timone. A.d.r. ha una doppia funzione, cioè serve ad evitare una eccessiva sollecitazione del timone, inoltre ad evitare nel caso in cui il timone si spezzi che i cavalli si stacchino, infine serve a sorreggere la bilancia che in caso di rottura del timone non vada contro le gambe dei cavalli davanti spaventandoli. a.d.r. non sono stato presente alla manifestazione per cui è causa. A.d.r. ho partecipato ad altre manifestazioni e posso dire che il cordone benchè non obbligatorio è abbastanza utilizzato e consigliato in particolare per questi tipi di carrozze particolarmente pesanti” (cfr. verbale dell'udienza del 10.3.2021).
La foto mostrata al teste e inserita nella perizia di parte depositata da evidenzia un cordone CP_5 facilmente individuabile, che collega i cavalli di volata alla carrozza, come spiegato in detta perizia. La verifica della presenza del cordone in esame non esigeva dunque verifiche indaginose e complesse, ma era di immediato riscontro. Si ribadisce che è soggetto esperto in Controparte_12 materia di “attacchi” e dunque di carrozze trainate da cavalli.
Può dunque ritenersi che, quantomeno per la carrozza trainata da ben cinque cavalli - potenzialmente più pericolosa anche agli occhi di persona non esperta e nota nell'ambiente specializzato come rara e bisognosa di cautele aggiuntive- poteva esigersi che il controllo dell'organizzatore avesse ad oggetto anche una supervisione dei veicoli con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza più adeguate, finalizzate ad evitare la perdita del controllo dei cavalli in mezzo al pubblico, come effettivamente accaduto nel caso di specie.
Controparte_13
Quanto al conducente della carrozza, , e alla società proprietaria del mezzo, di cui Parte_2 il è legale rappresentante, la Corte condivide la decisione del Tribunale di considerare Pt_2 unitariamente detti soggetti ai fini della ripartizione della responsabilità per il sinistro verificatosi. pagina 19 di 28 In applicazione dell'art. 2054 c.c., in quanto proprietaria della carrozza, era tenuta a CP_1 mettere in strada un veicolo idoneo alla circolazione e risponde in solido dei danni prodotti dal conducente, mentre , conducendo il mezzo, risponde dei danni provocati se non prova Parte_2 di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi che entrambi rispondono dei profili di inadeguatezza del veicolo emersi in sede istruttoria e, quindi, per l'omessa previsione del cordone di sicurezza, tenuto conto della inconsueta trazione a cinque cavalli, di cui si è detto sopra, nonché per la non corretta realizzazione della tromba, emersa dalla perizia affidata dal PM all'ing. nel Per_1 procedimento penale originato dagli eventi per cui è causa.
Di tali profili risponde la società proprietaria della carrozza, ma anche lo stesso conducente Pt_2
, che, in quanto persona esperta, avrebbe dovuto rilevare tali aspetti nel momento in cui si è
[...] messo alla guida della carrozza e avrebbe potuto valutare l'opportunità di utilizzare il cordone di sicurezza, specie verificando che l'organizzatore non aveva predisposto la presenza di transenne o di altre protezioni per il pubblico.
Della funzione del cordone di sicurezza si è già detto. La sua presenza non era obbligatoria, ma è ritenuta opportuna nel caso di carrozza trainata da tre o più cavalli in volata.
Quanto alla realizzazione della tromba, nella perizia del PM si legge, con riferimento alla carrozza condotta dal , che “le modalità di esecuzione della tromba sono inaccettabili dal punto di vista Pt_2 della resistenza meccanica”. In ordine alla ricostruzione del sinistro, il tecnico nominato dal pubblico ministero così ha concluso: “L'incidente si è verificato per un probabile improvviso arresto della carrozza che ha sollecitato meccanicamente la tromba causandone la rottura e il conseguente disallineamento dei cavalli sulle due file. Il timone di legno, libero, ha infastidito il trio anteriore scompaginandone l'andatura e rendendo, di fato la carrozza ingovernabile. La carrozza, senza più controllo, ha proseguito la corsa in modo disordinato travolgendo le persone del pubblico che, senza alcun tipo di protezione, stavano assistendo alla manifestazione e tra queste il sig. e la Testimone_8 signora La perdita di controllo, da parte del conducente sig. , è stata Parte_11 Parte_2 causata dalla rottura della “tromba” realizzata in modo inaccettabile dal punto di vista meccanico.
Questa soluzione poteva essere “accettabile” per una carrozza in esposizione, ma non per un mezzo circolante in una pubblica via”.
Le testimonianze di , di e hanno consentito, Testimone_9 Tes_10 Testimone_1 invece, di appurare che la tromba del timone era in acciaio e che il timone in legno era nuovo. Entrambi erano integri prima della sfilata e la rottura si è verificata al momento del sinistro. Non sono quindi ravvisabili una incuria o una trascuratezza sotto tale profilo. pagina 20 di 28 Dalle testimonianze è emerso che la rottura della tromba, in assenza del cordone di sicurezza, ha determinato l'ingovernabilità della carrozza, perché in tal caso le redini non erano più in grado di controllare i cavalli. Questi ultimi sono stati, tuttavia, quasi immediatamente fermati dal pronto intervento dei due groom a terra e dello stesso . Pt_2
Dall'istruttoria svolta si evince, dunque, che tromba e timone erano integri e funzionanti prima della sfilata, ma che la non corretta conformazione della tromba avrebbe contribuito alla sua rottura nel momento in cui il conducente è stato costretto ad una manovra di emergenza perché alcune persone si erano parate davanti ai cavalli per fotografarli. Al contempo, l'omessa predisposizione del cordone di sicurezza, non obbligatorio ma fortemente consigliato nel caso di trazione a più di tre cavalli, ha impedito di poter governare la carrozza nonostante la rottura della tromba.
COMUNE DI MILANO
La responsabilità del è per molti aspetti speculare a quella sopra Controparte_3 tratteggiata di CP_5
Il Comune non risulta, infatti, aver svolto adeguati controlli preventivi e successivi sull'operato dell'organizzatore, che invece il caso specifico esigeva.
Nel momento in cui ella richiesta di autorizzazione della manifestazione non ha domandato CP_5
l'intervento della polizia locale e non ha previsto la predisposizione di transenne o altre protezioni, il tenuto conto della presenza di ben quaranta cavalli tra il pubblico, avrebbe dovuto chiedere CP_3 chiarimenti e svolgere approfondimenti in ordine al personale di sorveglianza previsto, al numero degli addetti ingaggiati e in genere alle cautele previste e, se ritenute le misure adottate inidonee, o comunque insufficienti, avrebbe potuto subordinare il rilascio del nulla osta a prescrizione precise e, in ogni caso, prevedere la presenza della polizia locale in loco, a maggiore tutela della pubblica incolumità.
Talune prescrizioni sono rinvenibili nel “parere sanitario per detenzione animali a scopo di manifestazione”, allegato al nulla osta rilasciato dal Comune, ma si tratta di precetti astratti, valevoli per ogni manifestazione analoga, non legati al caso specifico e che non hanno riguardo al percorso della sfilata per cui è causa, né alle sue specifiche modalità organizzative;
peraltro detto parere sanitario, conformemente alla sua natura, pur facendo riferimento alla tutela della pubblica incolumità, pare più volto a salvaguardare il benessere degli animali coinvolti nella manifestazione che a prescrivere misure concrete di sicurezza per il pubblico. Inoltre non risultano adottate cautele volte a garantire effettivamente l'attuazione delle prescrizioni astratte contenute in detto parere. Il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione locale non prescriveva, ad esempio, un numero minimo di sorveglianti o pagina 21 di 28 l'adozione di strumenti di tutela delle persone presenti alla manifestazione, come transenne o nastri di delimitazione, quantomeno in determinati tratti critici del percorso previsto per le carrozze.
Il in quanto conoscitore dei luoghi in cui si svolgeva la sfilata e in quanto avente CP_3 competenze specifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica, era senz'altro in grado di rilevare che lo sbocco dalla porta del Castello Sforzesco su Largo Cairoli era un tratto delicato per il corteo, sia per la pavimentazione liscia e in pendenza, sicuramente insidiosa per i cavalli, sia per la difficoltà di gestire un pubblico informe nella piazza, senza una chiara delimitazione del percorso delle carrozze, rimettendosi solo alle istruzioni di non meglio precisati sorveglianti, sul cui numero e sulle cui funzioni non ha svolto approfondimenti.
Anche l'esperienza del per i vari eventi legati all'Expo 2015, che si sono succeduti da CP_3 maggio 2015, nonché le circostanze di luogo e di tempo sopra descritte in cui si è tenuta la sfilata per cui
è causa, avrebbero agevolmente consentito all'Amministrazione di rilevare che il numero di 60 persone previsto da come affluenza, nella richiesta di autorizzazione, era del tutto incongruo. Si è già detto CP_5 che l'evento si è tenuto in pieno centro a Milano, nella tarda mattinata di un sabato di settembre e dunque in circostanze che, per stagione, orario e collocazione nel weekend rendevano verosimile l'attrazione di un numero significativo di persone. Sotto tale profilo l'affluenza sottostimata del pubblico sicuramente non ha contribuito alla previsione di misure di sicurezza congrue.
Non pare invece imputabile al la confusione che si è riscontrata in ordine ai compiti CP_3 assegnati alle giubbe verdi, dal momento che, dal punto di vista dell'Ente territoriale, il fatto che CP_5 fosse ricorsa a tali volontari, in alternativa alla polizia locale, rendeva del tutto plausibile che a tali soggetti fossero stati affidati compiti inerenti alla sicurezza dei cittadini.
Neppure può imputarsi al l'omesso controllo sull'efficienza e adeguatezza delle carrozze, CP_3 trattandosi di profili che presuppongono competenze specifiche riguardanti veicoli d'epoca, che non paiono esigibili dall'ente territoriale e che più propriamente competevano all'organizzatore e ai proprietari o conducenti dei mezzi.
Conclusivamente, dovendo distribuire le quote di responsabilità tra i soggetti coinvolti, ritiene alla
Corte che a possono imputarsi: CP_5
a) l'omessa predisposizione, quantomeno nei tratti più critici, di transenne o nastri di delimitazione;
b) la mancata predisposizione di un numero adeguato di sorveglianti in relazione al numero delle carrozze e all'affluenza di pubblico prevedibile;
pagina 22 di 28 c) l'inadeguata preparazione delle giubbe verdi sotto il profilo dei compiti che erano chiamati a svolgere;
d) l'inadeguata valutazione del percorso, che includeva un tratto in lieve discesa e su pavimentazione liscia all'uscita della porta del castello, potenzialmente insidioso per i cavalli;
e) la sottovalutazione del numero di persone che avrebbero potuto assistere alla sfilata;
f) il mancato controllo della sicurezza delle carrozze, quantomeno per quelle trainate da cinque cavalli, sotto il profilo della mancanza del cordone di sicurezza.
Al possono imputarsi i punti a), b), d), e) sopra elencati, fermo restando che, nella CP_3 graduazione della colpa, la censura che può muoversi all'Amministrazione locale è quello di non aver approfondito e verificato che tali aspetti fossero adeguatamente organizzati da CP_5
Non possono invece imputarsi al il punto c), ascrivibile solo a G.I.A, e f), trattandosi di CP_3 aspetto che prevedeva specifiche competenze meccaniche in materia di carrozze d'epoca, non di competenza dell'amministrazione locale.
Infine, a conducente della carrozza investitrice, e a Parte_2 Controparte_1 proprietaria del veicolo, possono rimproverarsi l'inefficienza della carrozza sotto il profilo dell'inidoneo fissaggio della tromba e la mancata predisposizione del cordone di sicurezza, non obbligatorio, ma opportuno, dato il numero dei cavalli agganciati al mezzo.
Alla luce delle considerazioni che precedono e valutati i diversi profili di colpa di ciascuna parte, la Corte ritiene congruo riconoscere in capo a una quota preponderante di responsabilità, pari al CP_5
50%. A e alla società proprietaria della carrozza investitrice appare adeguato ascrivere una quota Pt_2 di responsabilità del 30%,tenuto conto dei profili tecnici inerenti alla carrozza sopra evidenziati. Infine, la quota di responsabilità del può essere determinata nella misura del 20%, dal momento che lo CP_3 stesso condivide solo taluni dei profili di responsabilità di e non può essere chiamato a rispondere CP_5 anche dell'omesso controllo dell'efficienza delle carrozze.
REGRESSO DEL Controparte_3
Part Il ha svolto azione di regresso verso le altre parti nel caso di pagamento ad di un CP_3 importo superiore alla propria quota interna di responsabilità. Part Sotto tale profilo, deve stabilirsi che, in caso di versamento da parte del ad Controparte_3 di una quota superiore al 20% di quanto liquidato dal Tribunale, Controparte_14
, ed devono essere condannati a restituire
[...] Parte_2 Controparte_1 al convenuto quanto versato in eccedenza, ma nei limiti della rispettiva accertata quota di CP_3 responsabilità. pagina 23 di 28 .
SPESE DI LITE
Come noto, “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. n.
29056 dell'11.11.2024). Infatti “l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento dell'ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio” (Cass. n. 3069 del 6.2.2017). In particolare, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite”
(Cass. SU n. 32906 dell'8.11.2022; Cass. n. 9448 del 6.4.2023).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello,
e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 28698/2019; Cass. n.
15506/2018; Cass. n. 7243/2006; Cass. 9690/2003).
Nel caso di specie, l'esito finale del giudizio comporta una riforma della sentenza di primo grado e Part vede vittoriosa rispetto alla domanda azionata in surroga, per cui la stessa ha diritto al rimborso delle spese di lite da parte delle altre parti. Part Tuttavia, deve tenersi presente che nei gradi successivi al primo, si è costituita unitamente a e a ritenuti qui corresponsabili del sinistro. Parte_2 Controparte_1
Part Pertanto, avrà diritto al rimborso integrale delle spese di lite di primo grado e solo alla metà delle spese dei gradi successivi, dovendosi presumere che metà dei compensi del suo difensore siano da imputarsi alle altre due parti assistite, che tra di loro hanno posizioni sovrapponibili. pagina 24 di 28 Part Dunque GIA e devono essere condannate in solido a pagare ad per intero le Controparte_3 spese di primo grado e per metà quelle dei gradi successivi. Part Quanto allo scaglione delle spese liquidabili ad può farsi riferimento al decisum del Tribunale, non messo in discussione nei successivi gradi del giudizio, e pari a euro 66.702,77, calcolando rivalutazione e interessi sino alla data di pubblicazione della sentenza. Part Le spese di lite sopportate da tenuto conto dello scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro, dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornati dal dm 147/22, dell'attività difensiva effettivamente svolta, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria nei gradi successivi al primo, si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.103, di cui euro 2.552 per studio, euro
1.628 per fase introduttiva, euro 5.670 per istruttoria, euro 4.253 per fase decisionale;
- per l'originario giudizio di appello in complessivi euro 9.991, di cui euro 2.977 per studio, euro
1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale;
- per il giudizio di legittimità in complessivi euro 7.655, di cui euro 3.402 per studio, euro 2.478 per fase introduttiva, euro 1.775 per fase decisionale;
- per l'attuale procedimento di appello in complessivi euro 9.991, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale;
e il devono essere condannati al pagamento integrale delle spese di lite di CP_5 Controparte_3
Part sopra liquidate per il primo grado e a metà di quelle determinate per i gradi successivi, oltre al contributo unificato, il 15% per spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Per quanto concerne la domanda di manleva avanzata dal nei confronti delle altre parti, che CP_3 viene qui accolta, appare congruo prevedere, tenuto conto delle diverse quote di responsabilità, una compensazione tra e il nella misura di un terzo, con condanna di a CP_5 Controparte_3 CP_5 rifondere in favore del i restanti due terzi delle spese. In questo caso lo scaglione, ai Controparte_3 fini della liquidazione delle spese del tiene conto dell'importo che è tenuta a pagare pro CP_3 CP_5 quota (quindi il 50% di euro 66.702,77), pari ad euro 33.351,38, per cui si applicherà lo scaglione tra
26.000 a 52.000 euro.
Ciò premesso, le spese di lite sopportate dal , ai fini della rivalsa contro si Controparte_3 CP_5 liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.616, di cui euro 1.701 per studio, euro 1.204 per fase introduttiva, euro 1.806 per istruttoria, euro 2.905 per fase decisionale;
- per l'originario giudizio di appello in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro
1.418 per fase introduttiva, euro 3.470 per fase decisionale;
pagina 25 di 28 - per il giudizio di legittimità in complessivi euro 5.513, di cui euro 2.336 per studio, euro 1.969 per fase introduttiva, euro 1.208 per fase decisionale;
- per l'attuale procedimento di appello in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro
1.418 per fase introduttiva, euro 3.470 per fase decisionale.
Pertanto due terzi di tali importi sono posti a carico di , oltre al 15% per rimborso spese CP_5 forfettario e accessori come per legge.
Un terzo delle spese di lite sopportate dal Comune di Milano è invece posto a carico di Pt_2
e in ragione dell'accoglimento della rivalsa del Comune nei loro
[...] Controparte_1 confronti. In questo caso lo scaglione terrà conto dell'importo posto a carico di e in Pt_2 CP_1 forza della quota di corresponsabilità ascritta a detti soggetti. In particolare, stabilita la quota del 30%,
l'importo a carico di ed è pari ad euro 20.010,83, per cui lo scaglione, ai fini della Pt_2 CP_1 liquidazione delle spese del per l'azione di rivalsa, è quello sino a 26.000 euro. CP_3
Ciò premesso, le spese di lite sopportate dal , in ragione della rivalsa verso Controparte_3 Pt_2
e si liquidano: CP_1
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077, di cui euro 919 per studio, euro 777 per fase introduttiva, euro 1.680 per istruttoria, euro 1.701 per fase decisionale;
- per l'originario giudizio di appello in complessivi euro 3.966, di cui euro 1.134 per studio, euro
921 per fase introduttiva, euro 1.911 per fase decisionale;
- per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082, di cui euro 1.276 per studio, euro 1.134 per fase introduttiva, euro 672 per fase decisionale;
- per l'attuale procedimento di appello in complessivi euro 3.966, di cui euro 1.134 per studio, euro
921 per fase introduttiva, euro 1.911 per fase decisionale.
Pertanto, un terzo degli importi sopra liquidati sono posti a carico di ed Pt_2 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio promosso da
- in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore di così provvede: Controparte_1
1. accerta la responsabilità concorrente di Controparte_14
, del , di ed nella determinazione
[...] Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 del sinistro per cui è causa, occorso a il 12.9.2015, nella misura del 50% per G.I.A., Parte_4 del 20% per il di Milano e del 30% per ed CP_3 Parte_2 Controparte_1
2. in caso di versamento da parte del ad di una quota Controparte_3 Parte_1 superiore al 20% di quanto liquidato dalla sentenza di primo grado, condanna Controparte_2
pagina 26 di 28 , ed a restituire al Controparte_14 Parte_2 Controparte_1 CP_3 convenuto quanto versato in eccedenza, nei limiti della rispettiva quota di responsabilità;
3. conferma le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla determinazione dei danni;
4. condanna e il Comune di Milano, in CP_2 Controparte_14 solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute da , come di seguito: Parte_1
- in euro 14.103,00 per il primo grado, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.995,50 per l'appello originario, oltre a contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 3.827,50 per il giudizio di Cassazione, oltre a due terzi del contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.995,50 per il presente grado di appello, oltre a due terzi del contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. compensate tra e il Controparte_14 CP_3
le spese di lite nella misura di un terzo, condanna
[...] Controparte_14
a rifondere in favore del i restanti due terzi delle spese di lite, da
[...] Controparte_3 quest'ultimo sostenute, che si liquidano per tale quota:
- in euro 5.077,33 per il primo grado, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.630,66 per l'appello originario, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 3.675,33 per il giudizio di Cassazione, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.630,66 per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. compensate tra il e e le spese di lite Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 nella misura di due terzi, condanna e a rifondere in favore del Parte_2 Controparte_1
il restante terzo delle spese di lite, dal sostenute, che si liquidano per tale Controparte_3 CP_3 quota:
- in euro 1.692,33 per il primo grado, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 1.322,00 per l'appello originario, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 27 di 28 - in euro 1.027,33 per il giudizio di Cassazione, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 1.322,00 per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. pone definitivamente a carico di , del Controparte_14
, nonché di ed le spese di CTU nella misura Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO SO FR FA
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. FR FA Presidente
Dott. Andrea FR Pirola Consigliere
Dott.ssa CO SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
C.F. , in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di
[...] C.F._1
P.IVA , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Milano, Via C.F._2
Chiossetto n. 18, pec: in forza di procura alle liti in atti;
Email_1
ATTRICI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. - P.IVA , Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Pisani (C.F.
), pec: elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 Email_2
Studio in Cosenza, Viale degli Alimena n. 99, in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 P.IVA_5 difeso dall'Avv. Andrea Facco (C.F. ), pec: C.F._4 Email_3 pagina 1 di 28 e dall'Avv. Laura Donatella Moltani (C.F. ), pec: . C.F._5 Email_4 [...]
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, Via Assarotti n. Email_5
4, in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: responsabilità da esercizio di attività pericolose.
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, premesse le declaratorie del caso, in ossequio e nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinanza n. 32928 del 17.12.2024 della Corte di cassazione, sez. III, est.
, che ha cassato parzialmente la sentenza n. 2030/2023 della Corte di Appello di Milano Parte_3 emessa all'esito del giudizio R.G. n. 352/2023
IN VIA PRINCIPALE
Fermo il diritto di ad agire in surroga nei confronti dei responsabili odierni Parte_1 convenuti in riassunzione e l'assenza di un concorso colposo di nel verificarsi del Parte_4 sinistro del 12/09/2015, accertati e passati in giudicato, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell' e del nel verificarsi del sinistro del 12/09/2015 occorso alla Controparte_5 Controparte_3 signora e, per l'effetto, condannare e il , Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 in via solidale tra loro, a rifondere ad la somma di € 45.492,37, oltre interessi Parte_1 compensativi e legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
IN SUBORDINE
Fermo il diritto di ad agire in surroga nei confronti dei responsabili odierni Parte_1 convenuti in riassunzione e l'assenza di un concorso colposo di nel verificarsi del Parte_4 sinistro del 12/09/2015, accertati e passati in giudicato, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di prime cure, accertate le quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili a CP_5 Controparte_3 ed e e, dunque, individuata in capo a e Controparte_1 Parte_2 Controparte_1
una responsabilità nella causazione del sinistro occorso alla signora Parte_2 Parte_5 complessivamente non superiore a quanto già statuito dal Giudice di prime cure, condannare Gruppo
pagina 2 di 28 e il a rifondere ad anche in via solidale Controparte_6 Controparte_3 Parte_1 tra loro, la somma corrispondente alla quota di responsabilità loro ascrivibile, oltre interessi maturati
e maturandi e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO
- condannare l' e il al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3 Parte_1
ed di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1 espletati, ivi incluse, previa loro quantificazione e conseguente liquidazione, le spese del giudizio di legittimità, come da statuizione dalla Suprema Corte n. 32928/2024, nonché del rimborso dei CU pagati, ponendo definitivamente a loro carico anche le spese di CTU;
- condannare l' e il al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3 Parte_1
ed di spese, diritti e onorari relativi al presente grado
[...] Parte_2 Controparte_1 di giudizio, nonché del rimborso del CU versato;
- condannare il a restituire quanto versato a Esso comune da Controparte_3 Parte_1
anche quale assicuratore di ed in esecuzione della
[...] Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 151/2023 emessa il 10/1/2023 e pubblicata in data 11/1/2023 dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio iscritto al numero di RG 39618/2018, nonché della sentenza emessa e pubblicata in data 20/6/2023 dalla Corte d'Appello di Milano, sez. II civile, all'esito del giudizio iscritto al numero di RG 352/2023, per complessivi € 33.894,33= oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- porre in capo a e al gli importi relativi alle imposte di registro delle sentenze CP_5 Controparte_3
Trib. Milano n. 151/2023, CA Milano n. 2030/2023, Corte Cass. ord. n. 32928 del 17.12.2024, condannandoli al rimborso di quanto anche quale assicuratore di Parte_1 [...]
e del sig. , ha pagato e/o pagherà in merito a dette imposte”. CP_1 Parte_2
Per Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in ossequio e nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinanza n. 32928 del 17.12.2024 della Corte di cassazione, sez. III, che ha cassato parzialmente la sentenza n. 2030/2023 della Corte di Appello di Milano emessa all'esito del giudizio R.G. n. 352/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione, deduzione e difesa:
- In via principale, dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande proposte in primo grado da poichè infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1 dichiarando che nulla è dovuto dall' Controparte_2
- Nel merito, in via gradata, accertare la responsabilità concorrente del , del sig. Controparte_3
e di nel sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare il Parte_2 Controparte_1
pagina 3 di 28 , il sig. ed anche in solido tra loro, a Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 corrispondere ad la somma di euro 45.492,37 quantificata in sentenza di I Parte_1 grado, dichiarando per l'effetto che non è dovuta alcuna somma da parte dell' Controparte_2
[...]
- Ancora in via gradata, accertare il concorso di colpa della sig.ra nella causazione Parte_4 del sinistro ex art. 1227, comma n.1, c.c. e per l'effetto ridurre l'importo disposto a titolo di regresso nella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà di giustizia.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di parziale responsabilità in capo al
[...] rideterminare le percentuali di colpa nella misura del 10 % in capo al Controparte_2 Controparte_2
del 45 % in capo al e del 45 % ad ed al sig.
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
, o nella diversa misura che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà di giustizia;
[...]
- Per l'effetto, in accoglimento dell'appello, revocare la condanna alle spese legali nonché alle spese di
CTU inflitta con sentenza di I grado;
- Condannare , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2 alle spese di tutti i gradi di giudizio espletati, ivi incluse, previa loro quantificazione e conseguente liquidazione, le spese del giudizio di legittimità, con attribuzione al sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta-: in via principale: confermare la statuizione della sentenza n. 2030/2023 comportante il rigetto della domanda risarcitoria della e del nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, con ogni consequenziale pronunzia;
Controparte_3 in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di una qualche (cor)responsabilità in capo al in ordine all'evento di cui è causa, (1) contenere un tale accoglimento alle Controparte_3 sole categorie di danni effettivamente riconosciute come liquidabili con riferimento all'evento dedotto in giudizio e nei limiti di quelli effettivamente patiti dalla signora e Parte_4 compiutamente provati in corso di causa e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte o corrispondende in favore di quest'ultima da Enti assicurativi e/o previdenziali pubblici o privati in relazione all'evento di cui in premesse, (2) accertare e dichiarare le eventuali concorrenti quote di corresponsabilità a carico di e quindi in Controparte_7 Parte_2 via solidale anche della x art. 2054, terzo comma, cod. civ., (3) contenere Controparte_1 la condanna del nei limiti della quota di propria eventuale corresponsabilità e quindi il CP_3
pagina 4 di 28 risarcimento da esso dovuto nei limiti di tale quota, in misura inferiore o uguale e, comunque, non superiore a quanto statuito dal Giudice di prime cure, e comunque ed infine, (4) nella denegata ipotesi di (4.1) accoglimento delle domande di anche nei confronti del Parte_1 CP_3
e di (4.2) integrale pagamento del totale eventualmente dovuto all'attore per capitale, interessi, rivalutazione e spese solo da parte di esso per effetto della responsabilità solidale, dichiarare CP_3
il signor Controparte_7 Controparte_1 Parte_2 tenuti, secondo le rispettive quote di corresponsabilità e, quindi, condannare questi ultimi ex art. 2055, comma secondo, cod. civ., a pagare ad esso la parte di risarcimento corrispondente alle CP_3 rispettive quote di corresponsabilità.
Con vittoria di spese o in subordine compensare integralmente tra le parti -ovvero parzialmente nella misura meglio vista- le spese di causa per tutti i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1
ed convenivano in giudizio innanzi a Parte_2 Controparte_1 questa Corte il , per la Controparte_2 Controparte_3 riassunzione del giudizio, ex art. 392 c.p.c., a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 32928 del 17.12.2024. Le riassumenti chiedevano di accertare e dichiarare la corresponsabilità dell' e del nel verificarsi del sinistro del Controparte_5 Controparte_3
12/09/2015 occorso alla signora e, per l'effetto, condannare Parte_6 Controparte_2
( e il , in via solidale tra loro, a rifondere ad la CP_5 Controparte_3 Parte_1 somma di € 45.492,37, oltre interessi compensativi e legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria;
in subordine, chiedevano di accertare, comunque, le quote rispettive di responsabilità ascrivibili a , e . CP_5 Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
Si costituivano nel presente giudizio e il Controparte_2 CP_3 opponendosi alle richieste avversarie e contestando la propria corresponsabilità nell'evento
[...] dannoso occorso alla signora Pt_4
All'esito della prima udienza del 8.7.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino pagina 5 di 28 alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 25.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del
3.12.2025.
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, è così sintetizzata nella sentenza rescindente: “Il 12/09/2015, durante una sfilata di carrozze d'epoca, nel Parco Sempione e nel piazzale del castello Sforzesco di Milano, si verificò l'imbizzarrimento di cavalli trainanti una carrozza.
Due spettatori riportarono lesioni a seguito dell'occorso e una delle due persone ottenne il risarcimento dei danni da parte dell' d'ora e in seguito , Controparte_2 CP_8 che corrispose a la somma di settantamila euro. Parte_4
L' quale assicuratrice della proprietaria della Parte_1 Controparte_1 carrozza alla quale erano attaccati i cavalli imbizzarritisi, propose quindi, quale assicuratrice che aveva coperto l'indennizzo in favore della detta società a responsabilità limitata, azione in surroga nei confronti dell' e nei confronti del , quali rispettivamente ente organizzatore e CP_8 Controparte_3 patrocinatore della manifestazione Milano in Carrozza – Expo 2015.
Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio, contestando ciascuno sotto diversi profili la propria responsabilità.
Il Tribunale di Milano istruì la causa con prova per testi e consulenza medico legale d'ufficio sulla persona dell'infortuna Pt_4
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con la sentenza n. 151 del 12/01/2023, condannò in solido
l' , il e la ripartendo la responsabilità rispettivamente CP_8 Controparte_3 Controparte_1 in ragione del sessanta, del dieci e del trenta per cento ciascuno, condannandoli alla corresponsione in favore della compagnia assicuratrice della complessiva somma di oltre quarantacinquemila euro (€
45.492,37) euro.
Avverso la sentenza di primo grado propose appello l' . CP_8
In sede di impugnazione si costituirono il in proprio e, con un unico atto, a Controparte_3 ministero del medesimo difensore, la e in proprio e quale Parte_1 Parte_2 legale rappresentante della Controparte_1
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2030 del 20/06/2023 ha escluso la responsabilità nell'occorso del e ritenuto la concorrente responsabilità, nella percentuale del Controparte_3 cinquanta per cento ciascuno, dell' e della CP_8 Controparte_1
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l . CP_8
pagina 6 di 28 Il risponde con controricorso. Controparte_3
L' e la e rispondono con proprio Parte_1 Controparte_1 Parte_2 controricorso e propongono ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La compagnia assicuratrice ha depositato memoria per l'adunanza camerale del 7/10/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione”.
In particolare, i ricorrenti in Cassazione lamentavano l'erronea esclusione della responsabilità del nella determinazione causale dell'evento per cui è causa (cfr secondo motivo del Controparte_3
Part ricorso principale di e il primo motivo di ricorso incidentale di . CP_8
La Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, accoglieva i motivi concernenti l'erronea esclusione di una corresponsabilità del , rigettando le restanti censure del ricorso Controparte_3 principale;
cassava quindi la sentenza in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione evidenziava che “la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza da parte dell'Associazione Sportiva e lo scarrocciamento della carrozza della non furono la causa esclusiva della corsa incontrollata dei cavalli in quanto non Controparte_1 vi erano, invero, come pacificamente ritenuto dai giudici di merito, che hanno tratto da quanto accertato diverse conclusioni, transenne e personale del corpo dei vigli urbano o comunque appartenente a corpi di polizia locale o nazionale lungo il percorso. Dall'istruttoria è risultato, inoltre, che la pavimentazione di alcuni tratti del percorso era sdrucciolevole. La predisposizione di transenne e la sorveglianza sull'adeguatezza del percorso in termini di scurezza per la pubblica incolumità incombevano, invero, sull'ente pubblico territoriale, alla stregua della legislazione vigente”.
La Corte ha precisato che, in conformità a consolidati principi giurisprudenziali e alle fonti normative di rango primario sul tema, ricorre “l'obbligo dell'ente pubblico territoriale in caso di occasioni ludiche e di manifestazioni tenute «in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico» ossia
«rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli» individuandole negli artt. 68, 69, 81 e 82 del testo unico di pubblica sicurezza PS (si veda v. Cass.
n. 3951 del 13/03/2012 Rv. 622079 - 01)” di organizzare le attività in questione previa autorizzazione del questore. In particolare, “la legge n. 773 del 1931, art. 68 (T.U. 1926, art. 67) stabilisce: «senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.». pagina 7 di 28 L'art. 69 prevede «senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto». L'art. 81 (T.U.
1926, art. 79), specifica: «l'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni». L'art. 82 (T.U. 1926, art. 80) recita: «Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo».
La suddetta normativa – ha specificato la Corte di Cassazione – è “diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici e prescrive una serie di accertamenti - preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte, nonché l'osservanza delle norme e delle cautele imposte dalla speciale commissione tecnica all'uopo prevista per il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo luogo.
Le funzioni inerenti ai pubblici spettacoli, per effetto del D.P.R. n. 616 del 1977, sono state assegnate ai
Comuni, conformemente ai suoi fini istituzionali di promozione turistico culturale per lo sviluppo economico - sociale della comunità locale. Dunque, alla luce della normativa e dei principi suesposti il giudice di merito deve accertare se il ha osservato i suddetti obblighi specifici e cogenti e quello CP_3 generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione all , sia CP_8 nella successiva fase dell'attuazione della sfilata con le carrozze d'epoca, al fine di evitare episodi di deviazione dal percorso e comunque pregiudizievoli per la pubblica incolumità. Nel caso di specie il
, autorità di pubblica sicurezza, sulla base della delega di cui al d.P.R. n. 616 del Controparte_3
1977, si è limitato ad affermare, in tutte le fasi di merito e finanche in questa sede di legittimità che su di esso non incombeva alcun specifico obbligo o dovere, in quanto la sicurezza della sfilata delle carrozze era stata assunta dall' L'assunto, sebbene Parte_7 condiviso dalla Corte territoriale, non è adeguatamente supportato dalle sopra richiamate disposizioni normative, di rango primario. La sentenza impugnata ha, nell'escludere qualsivoglia responsabilità dell'ente pubblico territoriale, fatto non corretta applicazione della normativa di cui al PS, in ordine
pagina 8 di 28 alle attribuzioni che sono state delegate, in forza del d.P.R. n. 616 del 1977, giusta quanto sopra già scritto all'ente pubblico territoriale, e prima ancora, dell'art. 2043 c.c.”.
Sulla base della menzionata pronuncia e in applicazione dei principi enucleati,
[...]
ed hanno Parte_1 Parte_2 Controparte_1 agito in riassunzione deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto - ex art. 360 n. 3)
c.p.c. - per omessa applicazione del D.P.R. n. 616/1977, della l. n. 773/1931 e dell'art. 54 TUEL e, in ogni caso, degli artt. 40-41 c.p. letti in combinato disposto con l'art. 2 Cost.; deducono altresì l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 in relazione alla esclusione, da parte della sentenza cassata, di ogni responsabilità in capo al e in Controparte_3 particolare dell'obbligo giuridico di attivarsi per impedire l'evento di cui è causa. Ad avviso dei giudici di appello, una volta rilasciata l'autorizzazione per l'evento del 12/09/2015 - facente parte della Rassegna
Expo 2015 e patrocinato dallo stesso – l'Amministrazione avrebbe dismesso qualsiasi Controparte_3 posizione di garanzia, potendosi limitare “a confidare nella competenza dell'Associazione organizzatrice dell'evento e in quella dei proprietari e conducenti delle vetture”. Soltanto qualora si fosse trattato di
“manifestazione sportiva” e non di “pubblico spettacolo”, ad avviso della Corte di merito, questo avrebbe dovuto mettere in allarme il che, solo allora, si sarebbe dovuto attivare adottando le opportune CP_3 misure a protezione degli astanti. Secondo gli attori in riassunzione, tuttavia, in applicazione dei principi enunciati dal giudice a quo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere sussistente l'obbligo del CP_3 di attivarsi per la prevenzione dell'evento e, di conseguenza, accertare se quest'ultimo aveva osservato i suddetti obblighi specifici, nonché quello generale del neminem laedere, “adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco da parte degli spettatori”. Peraltro, laddove non si ritenesse applicabile il D.P.R. 616/1977, l'obbligo giuridico in capo al Comune dovrebbe essere individuato nell'art. 54 del TUEL, disciplinante le attribuzione del sindaco quale ufficiale del
Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica.
I riassumenti evidenziano poi che il in qualità di organizzatore della Controparte_2 manifestazione, non ha adottato le misure di sicurezza necessarie per garantire l'incolumità del pubblico;
il percorso della sfilata non era transennato né delimitato, permettendo al pubblico di avvicinarsi pericolosamente ai cavalli e alle carrozze;
i soggetti incaricati dal non avevano compiti di CP_5 sicurezza ma solo di assistenza equestre e comunque il non aveva richiesto la chiusura al traffico, CP_5 né l'ausilio della Polizia Locale per garantire la sicurezza. La manifestazione si era svolta anche in aree pagina 9 di 28 non autorizzate, come l'area pedonale di Piazza Castello, dove si è verificato l'incidente, senza che il
G.I.A. effettuasse controlli preventivi sulle condizioni delle carrozze e dei cavalli partecipanti alla sfilata. Parte Infine, non avrebbe rispettato le prescrizioni della che raccomandavano di prevenire il CP_5 contatto diretto tra pubblico e cavalli e di adottare barriere e protezioni.
Secondo i rassumenti, oltre alla responsabilità di emergerebbe anche quella del CP_5 CP_3 che non poteva esimersi dal controllare l'operato dell'organizzatore, stante gli obblighi di sicurezza- prevenzione gravanti sull'ente in forza della normativa di settore, nonché in forza di “quella situazione di fatto che, in ossequio al principio ex art. 2 Cost., imputano a carico del soggetto garante doveri e regole di azione” dalla cui violazione discende responsabilità (richiama al riguardo Cass. n. 22344/2014).
L'Amministrazione comunale, quale proprietario e conoscitore del centro cittadino, oltre che quale ente patrocinatore, avrebbe potuto prevedere i rischi connessi all'evento; sarebbe stato onere dell'amministrazione verificare, quindi, che le manifestazioni venissero svolte senza pericolo per i partecipanti e per gli spettatori, a maggior ragione perché aventi luogo in aree aperte al pubblico. Ciò avrebbe richiesto un maggior controllo delle modalità organizzative sia in fase di ricezione delle domande avanzate dagli organizzatori di eventi, sia nella fase di allestimento della manifestazione, sia nella fase del pieno svolgimento al fine di appurare il rispetto da parte degli organizzatori delle misure di prevenzione di possibili incidenti, come evidenziato dalla Suprema Corte. Nel caso di specie non risulta, invece, che il abbia posto in essere alcuna delle attività di cui sopra, con Controparte_3 conseguente responsabilità per quanto accaduto alla signora Dalla documentazione agli atti e Pt_4 dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che il non ha osservato i suddetti obblighi CP_3 specifici e cogenti a quello generale del neminem laedere; non avrebbe adottato, cioè, tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione al G.I.A., sia nella successiva fase dell'attuazione della sfilata con le carrozze d'epoca, al fine di evitare episodi di deviazione dal percorso e comunque pregiudizievoli per la pubblica incolumità. Come si evince infatti dalla comunicazione mail del 10.09.2015 prodotta sub. doc. 23, lo Sportello Manifestazioni del Comune si sarebbe limitato a rilevare che “nulla osta allo svolgimento dell'evento”.
In ogni caso, le attrici in riassunzione denunciano la falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia in relazione all'errata applicazione dell'art. 2055 c.c. e all'omessa declaratoria di una residuale responsabilità di ed a fronte della preponderante responsabilità di Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 nella causazione del sinistro del 12/9/2015. Attesa che il relativo motivo è stato ritenuto
[...] assorbito dalla Corte di Cassazione con l'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, si pagina 10 di 28 ribadisce in questa sede che la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2055, comma
3, c.c. allorché ha ripartito in maniera egualitaria la responsabilità tra da un lato, e CP_5 Parte_2
ed dall'altro. Le omissioni dell'ente organizzatore dell'evento e
[...] Controparte_1 dell'Amministrazione comunale avrebbero, infatti, inciso grandemente sulla dinamica del sinistro e sullo schiacciamento della sig.ra vista l'estrema vicinanza del pubblico alla carrozza. Tali elementi Pt_4 avrebbero dovuto essere posti a fondamento della conferma di una responsabilità del proprietario e del conducente della carrozza in misura non superiore al 30%, accertando una responsabilità preponderante di nella causazione del sinistro del 12/09/2015, tenuto conto dei plurimi fatti sopra dedotti in CP_5 merito alla gravità della colpa dell'organizzatore dell'evento.
costituendosi nel presente giudizio, ha dedotto di aver Controparte_9 organizzato la manifestazione di cui è causa previo nulla osta del , sul quale gravava Controparte_3 in via esclusiva un obbligo di prevenzione e predisposizione di misure per la gestione del traffico e della viabilità. Il nonostante tale obbligo, non aveva tuttavia predisposto alcun servizio d'ordine CP_3 mediante l'utilizzo della Polizia Municipale durante lo svolgimento della sfilata. Un corretto adempimento dei doveri di sicurezza e prevenzione avrebbe imposto il controllo delle modalità organizzative da parte dell'Amministrazione, sia in fase di ricezione delle domande di autorizzazione avanzate dagli organizzatori di eventi, sia in quella di allestimento della manifestazione e durante il suo svolgimento, al fine di appurare il rispetto da parte degli organizzatori delle misure di contenimento di possibili incidenti. Quanto a invece, sulla base dell'approvazione dell'Autorità pubblica, che nulla CP_5 aveva eccepito al riguardo, si era perfezionato un affidamento sulla regolarità dell'esecuzione della manifestazione. Per il principio di esigibilità, non si sarebbe potuto richiedere quindi al G.I.A. di adottare alcuna altra misura non prescritta, né si poteva sostenere a carico di n dovere giuridico legalmente CP_5 sanzionato di impedire l'evento di cui è causa. Per queste ragioni, l'associazione rileva che il
[...]
abbia avuto una responsabilità – quanto meno concorrente – nella causazione del sinistro, CP_3 mentre non sussisterebbe alcuna responsabilità omissiva a suo carico, stante l'assenza di una posizione di garanzia rivestita da e l'assenza di norme di legge che imponessero obblighi di prevenzione in CP_5 capo a quest'ultima.
L'ente organizzatore evidenzia, altresì, la responsabilità principale del sinistro di Parte_2
e della società rilevando negligenze nella manutenzione della carrozza e nella Controparte_1 gestione dei cavalli. In particolare, sottolinea come la rottura della tromba del timone della carrozza, causata da una saldatura inadeguata, e l'assenza di cordone di sicurezza, fossero imputabili ai soggetti in questione – oltreché al concorso di colpa della danneggiata richiamando a tale scopo Parte_4
l'art. 1227, comma 1, c.c. pagina 11 di 28 Chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado, che ha attribuito una responsabilità concorrente al nella misura del 50%, sostenendo che tale conclusione sia immotivata, laddove CP_5 emergerebbe, al più, una responsabilità limitata e residuale dell'ente – stimata al 10% a fronte di un restante 90% imputabile al , a e a Controparte_3 Parte_2 Controparte_1
Il , costituendosi, ha eccepito che il sinistro non veniva causato dal suolo di Controparte_3 proprietà dell'Amministrazione, ma da omissioni dell'organizzatore dell'evento, Controparte_2
e dal conducente della carrozza . Non vi sarebbe prova, quindi, che il danno
[...] Parte_2 sia derivato dalla res in custodia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. Difetterebbe inoltre ogni responsabilità dell'Amministrazione ex art. 2043 c.c. Il afferma infatti di aver impartito specifiche prescrizioni CP_3 di sicurezza agli organizzatori, che sono rimaste inosservate, come il limite di utilizzo di due cavalli per carrozza, la supervisione degli animali e la prevenzione di situazioni di stress per i cavalli. La mancata osservanza di tali prescrizioni da parte del escluderebbe, dunque, la Controparte_2 responsabilità del Inoltre, l'organizzatore aveva deciso di affidare la sicurezza dell'evento a un CP_3 gruppo di volontari -le c.d. giacche verdi- senza richiedere la presenza della Polizia Locale o la chiusura al traffico delle aree interessate;
la società organizzatrice dell'evento si assumeva, quindi, l'onere di garantire la sicurezza e l'incolumità degli spettatori e di predisporre gli adeguati presidi e le adeguate misure di sicurezza.
Il Comune rileva, altresì, la responsabilità del conducente della carrozza, , e della Parte_2 società proprietaria del mezzo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., per negligenza nella Controparte_1 custodia degli animali e nella manutenzione del veicolo.
Conclude deducendo l'assenza di una posizione di garanzia e di obblighi specifici di prevenzione in capo all'Amministrazione; in subordine, chiede l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità ex art. 2055 c.c., con condanna degli altri convenuti al rimborso al di quanto versato in CP_3 eccedenza della quota di quest'ultimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL FATTO
Dagli atti di causa è emerso che, in data 12.9.2015, intorno alle ore 11,00, in occasione di una manifestazione di carrozze d'epoca organizzata da nel Comune di Milano, in prossimità di Largo CP_5
Cairoli, davanti al Castello Sforzesco, i cavalli del mezzo condotto da si imbizzarrivano Parte_2 sfuggendo al controllo del conducente.
La carrozza in questione risultava trainata da cinque cavalli, tutti muniti di paraocchi. Ad un certo punto alcuni passanti si avvicinavano al mezzo condotto dal per effettuare fotografie e Pt_2
pagina 12 di 28 videoriprese da vicino e ciò provocava una improvvisa reazione degli animali. Il tirava con forza Pt_2 le redini per arrestare la carrozza. I due cavalli dietro al timone scivolavano a terra con le zampe posteriori e i cavalli davanti iniziavano una corsa, protrattasi per pochi metri, perché fermati dai due groom e dallo stesso . La frenata della carrozza determinava la rottura della tromba del timone, con l'effetto che Pt_2
i cavalli non potevano essere più controllati tramite le redini. All'esito due persone risultavano ferite, vuoi per l'impatto con i cavalli e la carrozza, vuoi per il movimento di folla conseguente all'accaduto.
Sul tragitto delle carrozze è pacifico che non erano presenti transenne, né vi erano altre protezioni per il pubblico nel luogo dove si verificava il sinistro, ossia all'uscita della porta del , che è la Pt_9 porta del Castello Sforzesco che si affaccia su Largo Cairoli. Erano presenti, tuttavia, in loco i volontari incaricati dall'associazione denominati “giacche verdi”, con compiti di assistenza. CP_5
ORDINANZA DI RINVIO E POSIZIONI DI GARANZIA
Come emerge dai principi espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, in un simile contesto doveva ritenersi sussistere un obbligo di impedire l'evento lesivo tanto in capo all'organizzatore dell'evento, quanto in capo al CP_3
In particolare, la fonte della posizione di garanzia di deve ritenersi Controparte_2 riconducibile al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., a fronte dell'impegno assunto di organizzare la manifestazione, da cui derivava l'obbligo di predisporre strutture e luoghi adeguati e di vigilare sullo svolgimento dell'evento al fine di impedire il verificarsi di danni ai presenti. Sul punto la
Suprema Corte, in occasioni analoghe, ha affermato che “pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (Cass. sentenza n. 22344/2014). Si è precisato, infatti, che può sussistere “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” e in generale che vi sono “situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (Cass. civ. n. 3876/2012).
La fonte della posizione giuridica del deve rinvenirsi, invece, come stabilito Controparte_3 chiaramente dall'ordinanza di rinvio della Cassazione, nell'attribuzione ai comuni di funzioni di pubblica sicurezza anche nell'ambito di manifestazioni fieristiche, di mercato o di intrattenimento in ambito pagina 13 di 28 locale, sulla scorta della normativa vigente e, in particolare, degli artt. 68, 69, 81 e 82 PS, nell'art. 19 del DPR n. 616/1977 e dell'art. 54 TUEL, sopra menzionati.
Ciò premesso, in linea con i principi indicati dalla Corte remittente e in accoglimento della domanda in riassunzione, deve riconoscersi una responsabilità omissiva nella causazione dell'illecito tanto in capo a quanto in capo al , le cui responsabilità, unitamente a quelle CP_5 Controparte_3 della proprietaria e del conducente della carrozza investitrice, vanno graduate tenendo conto del diverso apporto che ciascun soggetto coinvolto ha dato alla realizzazione dell'evento lesivo.
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI RESPONSABILITA'
Come noto, l'art. 2055 c.c. impone di tener conto della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Di seguito si valuteranno, pertanto, i profili di responsabilità ascrivibili a ciascun soggetto coinvolto.
G.I.A.
Quanto all'associazione organizzatrice, la Corte osserva che, nella gestione della manifestazione,
è pacifico che abbia omesso di predisporre transenne o nastri per delimitare il percorso delle CP_5 carrozze partecipanti alla sfilata. Tali presidi avrebbero avuto, senz'altro, l'utilità di separare il pubblico dal tragitto delle carrozze, evitando, come invece accaduto, che taluni spettatori si parassero davanti ai cavalli, per scattare delle fotografie, innervosendoli e innescando la serie causale che ha determinato l'evento lesivo.
Si pensi che, in manifestazioni di questo tipo, è comune la presenza nel pubblico anche di famiglie con bambini, che potrebbero avere anche propri animali al seguito, ad esempio cagnolini, e quindi, già ex ante, l'organizzatrice avrebbero dovuto avvedersi dell'opportunità di delimitare gli spazi destinati al pubblico, quantomeno con appositi nastri.
Inoltre, per quanto anomalo, neppure non può dirsi del tutto imprevedibile il comportamento di chi
-peraltro nel caso di specie adulti e non minori- in assenza di limiti fisici, si avvicini eccessivamente ai cavalli, ponendosi davanti agli stessi, allo scopo di effettuare delle riprese.
Tali condotte, sicuramente imprudenti, avrebbero potuto essere efficacemente prevenute delimitando le zone destinate al pubblico rispetto al percorso delle carrozze.
E' noto, infatti, che, di norma -come accaduto anche nel caso di specie- i cavalli sono dotati di paraocchi proprio per ridurne il campo visivo ed evitare distrazioni o situazioni che possano spaventarli, innervosirli o comunque creare loro stress, con rischio di reazioni brusche e improvvise. Sotto tale profilo
è evidente che la mancata delimitazione del percorso delle carrozze, consentendo agli astanti anche di pagina 14 di 28 pararsi di fronte ai cavalli, vanificava la stessa funzione dei paraocchi applicati agli stessi, posto che tale mezzo limita evidentemente solo la visione laterale e non certo quella frontale.
Vero è – come obietta G.I.A. – che il transennamento dell'intero percorso della sfilata non sempre
è misura necessaria o applicata nella prassi. Tuttavia, se non su tutto il percorso, la previsione di nastri o transenne appare necessaria quantomeno nei tratti più critici.
Nel caso di specie, un punto delicato era proprio il passaggio dalla porta del Castello alla piazza antistante. Come emerge dalle fotografie in atti e dalle deposizioni dei testimoni assunti, si passa da una strettoia, lunga alcuni metri e in ombra, ad una piazza ampia e luminosa. Il cambio di luce è già di per sé un potenziale elemento di disturbo per i cavalli, che può incidere sul loro comportamento, unitamente ad altri fattori. Inoltre, il passaggio di carrozze su una piazza è sicuramente più delicato per la gestione del pubblico: si tratta di uno spazio ampio e aperto, più difficile da controllare rispetto a un tratto lineare di strada, in cui il percorso è obbligato e la gente si dispone, istintivamente, sui due lati. Su una piazza, invece, il pubblico può distribuirsi in modo decisamente più disordinato, se non opportunamente guidato. E' inoltre evidente che in una piazza si possono raccogliere potenzialmente molte più persone rispetto a quanti possono effettivamente sostare lungo i bordi di una strada e che la gestione è sicuramente più faticosa e difficile se rimessa solo a dei sorveglianti. E' noto, infatti, che le masse di persone non si governano facilmente solo impartendo istruzioni verbali e che sospingere indietro un numero considerevole di donne, uomini e bambini ammassati in un luogo può essere pericoloso, oltre che di difficile realizzazione. Sulla folla presente in piazza il giorno del sinistro così riferiva il teste all'udienza del 10.3.201: “… all'uscita dai cortili del Castello Testimone_1 immettendoci nella Piazza, c'era un ammasso di gente e non c'erano transenne o altro, per cui i passanti si paravano davanti alla carrozza e ho visto il sig. tirare per rallentare i cavalli a.d.r. anzi Pt_2 preciso che lo vidi tirare per fermare i cavalli a.d.r. ha tirato le redini”. Il teste , Testimone_2
a sua volta, dichiarava: “Io ero a cassetta, quindi in alto rispetto ai cavalli e vedevo molto bene quello che accadeva davanti. Ho visto che il sig. ha dovuto frenare i cavalli perché c'erano delle Pt_2 persone che avevano invaso il percorso tra quella che sarebbe stata l'uscita del castello e la fontana.
Ciò avvenne nel tratto in discesa che c'è subito all'uscita dal cortile del Castello, andando verso la fontana […] c'erano persone che attraversavano il percorso e ho visto il frenare”. Pt_2
Con riferimento alle criticità del percorso in esame, altro aspetto che avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione è che il tratto che dalla porta del Castello conduceva alla fontana in mezzo alla piazza è in lieve discesa e pavimentato con materiale liscio, dunque insidioso per i cavalli, i cui zoccoli ferrati possono facilmente scivolare su terreni non porosi. Non a caso, è emerso che i due cavalli posteriori, a detta dei testimoni, sono “scivolati” (cfr testi Testimone_3 Testimone_1 Tes_2
pagina 15 di 28 ). Se è vero che non è stata la pavimentazione il fattore che ha innescato l'evento in Testimone_4 discussione, deve tuttavia rilevarsi che la stessa, per sua pendenza e conformazione, sicuramente ha contribuito allo scivolamento degli animali.
Tutti questi elementi critici, complessivamente valutati, avrebbero dovuto condurre l'organizzatore, quantomeno nel tratto antistante la Porta del Filarete, in cui si è verificato il sinistro, ad approntare una serie di misure di protezione adeguate, fissando un percorso prestabilito per le carrozze - visibile distintamente dal pubblico presente- delimitato in maniera efficace con transenne o almeno nastri colorati. Questo avrebbe impedito che alcune persone occupassero lo spazio antistante le carrozze in movimento e si parassero dinnanzi alla carrozza del , innervosendone i cavalli. Pt_2
A ciò va sommata la carenza dell'organizzatore nello stimare l'entità del pubblico prevedibile.
Infatti, il numero di persone attese appare di gran lunga sottostimato nella richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della parata, in cui G.I.A. indicava 60 persone (cfr doc. 10 GIA p. 2: “Affluenza prevista: n. persone 60”). Tale stima appare assolutamente incongrua, se si considera che l'evento fu organizzato un sabato di settembre, in centro, alle 11.00 del mattino, in occasione dell'Expo 2015, che da mesi attirava turisti da tutto il mondo. Il mese di settembre, caratterizzato normalmente da un clima mite, la data, fissata nel weekend, nonché l'orario in tarda mattinata, che dunque non esigeva un risveglio particolarmente mattutino, e la collocazione nel centro del capoluogo lombardo, densamente abitato, erano tutti elementi che deponevano per l'affluenza di un significativo numero di persone all'evento.
Tale errore di valutazione depone per una carenza organizzativa e quindi una negligenza di che, CP_5 sottostimando la presenza delle persone, non ha, di conseguenza, adottato presidi idonei all'occasione.
È altresì emerso che nella richiesta di autorizzazione al Comune della sfilata, aveva indicato CP_5 come non richiesto l'intervento della polizia locale, scegliendo di avvalersi di propri volontari per la sicurezza della manifestazione, individuati nelle c.d. “giubbe verdi”. Tale scelta si è rivelata del tutto inadeguata, sia per il numero delle persone ingaggiate, sia per le istruzioni evidentemente non chiare impartite alle stesse in ordine ai compiti da svolgere nel corso della sfilata.
Proprio tenuto conto dell'assenza di transenne o nastri delimitatori del pubblico, è evidente, infatti, che il personale presente in loco, con funzioni di sorveglianza della sicurezza dei presenti, avrebbe dovuto contare una quantità di addetti che tenesse conto del numero delle carrozze partecipanti all'evento, del numero dei cavalli coinvolti e della consistenza del pubblico atteso. Le carrozze erano nove (cfr teste e i cavalli autorizzati quaranta, come si legge nel “Parere sanitario per detenzione animali” Tes_2 allegato al nulla osta del Comune (doc. 9 GIA).
Il sig. che era il responsabile delle giubbe verdi impegnate nella manifestazione Testimone_3 il giorno del sinistro (cfr sit 15.9.2015 di , l.r. di , sentito a S.I.T. nel procedimento CP_10 CP_5
pagina 16 di 28 penale collegato in data 14.9.2015 (quindi due giorni dopo l'evento), dichiarava che in loco erano presenti cinque volontari in tutto, di cui, al momento del sinistro, tre erano ancora nei cortili interni al castello, come previsto dall'organizzazione; lo stesso non si trovava vicino alla carrozza condotta dal Tes_3
, ma vicino a quella davanti, mentre un altro volontario precedeva le prime sei carrozze uscite Pt_2 sulla piazza (doc. 3 . CP_5
Da tali dichiarazioni emerge che il rapporto fra volontari e carrozze non era nemmeno di uno a uno e che comunque l'organizzazione aveva previsto che, delle cinque giubbe verdi ingaggiate, solo due stazionavano in piazza al momento dell'incidente, nonostante in Largo Cairoli fossero già arrivate sei carrozze e ne stessero sopraggiungendo altre due.
E' poi lo stesso che, nel medesimo verbale di sommarie informazioni, precisava che il Tes_3 compito delle Giubbe verdi non era quello di garantire la sicurezza;
così infatti lo stesso affermava nel verbale di sommarie informazioni del 14.9.2015: “Tengo a precisare che noi non ci occupiamo di sicurezza ma solo di assistenza equestre perché competenti in materia”.
Il sentito come testimone all'udienza del 15.6.2021 nel presente procedimento, sul punto, Tes_3 rettificando parzialmente le dichiarazioni rese nell'immediatezza, ha poi dichiarato: “Primo compito era quello di controllare che i cavalli non circolassero nel parco al di fuori delle zone assegnate. Inoltre dovevamo collaborare nella coreografia del posizionamento delle carrozze nella zona in prossimità della torre del e nelle altre zone. A.d.r. confermo che come ho detto prima eravamo preposti anche Pt_9 all'assistenza durante il passaggio delle carrozze, segnalando alle persone di spostarsi” (cfr verbale dell'udienza del 15.6.2021 deposizione del teste . Testimone_3
Le dichiarazioni del manifestano, pertanto, quantomeno una certa confusione e scarsa Tes_3 chiarezza in ordine alle funzioni svolte dalle a cui evidentemente non era stato Parte_10 adeguatamente chiarito che funzione prioritaria e fondamentale delle stesse avrebbe dovuto essere proprio garantire la sicurezza degli astanti, tenuto conto dell'assenza alla manifestazione della polizia locale per richiesta della stessa CP_5
Dalle risultanze di causa emerge, dunque, che non aveva predisposto mezzi e persone CP_5 sufficienti per evitare potenziali danni o pericoli derivanti dalla sfilata, né aveva adeguatamente istruito il personale ingaggiato, peraltro reclutato in numero certamente non sufficiente.
Altro elemento che può essere imputato a è il mancato controllo della sicurezza delle CP_5 carrozze, quantomeno per gli aspetti rilevabili ictu oculi, tenuto anche conto della sicura pregressa esperienza di tale associazione in eventi simili e della competenza qualificata in materia del suo legale rappresentante e degli associati sentiti come testi ( “sono associato all'associazione CP_11 sportiva amatoriale a.d.r. sono esperto di organizzazione di sfilate di carrozze Controparte_2
pagina 17 di 28 e in particolare organizzo annualmente da oltre 30 anni la sfilata che si svolge a Verona città
(organizzato da Fiera Cavalli di Verona). Organizzo in particolare quella sfilata che poi non è una sola ma possono essere anche tre o 4 nell'arco delle giornate della Fiera”; “Sono…socio Testimone_5 del Gruppo Italiano Attacchi a.d.r. sono giudice internazionale di Attacchi di tradizione a.d.r. non ero presente alla manifestazione in piazza Castello nel settembre 2015 a.d.r. organizzo annualmente la manifestazione delle carrozze di Ivrea a cui partecipano circa 90 carrozze”; Testimone_6
“Sono…socio del Gruppo italiano Attacchi sono appassionato e studioso di carrozze e cavalli”. Tes_7
“sono associato al Gruppo Italiano Attacchi… confermo di essere esperto di carrozze e in
[...] particolare di tiri a quattro… nella mia esperienza ho fatto tantissime sfilate e manifestazioni. Per circa trent'anni. Ad esempio il Gran Galà serale della Fiera di Verona per circa vent'anni. Se dovessi dire un numero direi 200 sfilate o più”). E' pure emerso che in passato si era verificato analogo incidente in una Part sfilata organizzata da (doc. 24 . CP_5
Quanto al controllo delle carrozze, se non era sicuramente esigibile dall'organizzatore un controllo della meccanica delle singole carrozze e quindi dell'efficienza di ciascun veicolo, tuttavia sarebbe stata senz'altro opportuna e doverosa quantomeno una supervisione dei mezzi potenzialmente più pericolosi, almeno per gli aspetti rilevabili facilmente e in modo immediato.
Il riferimento è alla carrozza condotta dal , trainata da ben cinque cavalli, che la stessa Pt_2 CP_5 segnala come non comune, proprio in relazione al numero degli animali coinvolti nella locomozione del mezzo.
Anche prescindendo da cognizioni tecniche particolari è del tutto agevole intuire che la potenza di cinque cavalli sia valutabile come fonte di un pericolo maggiore rispetto ad una carrozza trainata da uno o due animali. Per ciò solo, dunque, tale veicolo richiedeva un'attenzione particolare. Nel caso specifico aveva, inoltre, esperienza precedente in sfilate di carrozze d'epoca e possedeva anche cognizioni CP_5 specifiche in materia. Costituendosi in giudizio, avanti al Tribunale, ha allegato che “l'attacco a CP_5 cinque cavalli è sempre stato un attacco molto raro in Europa, salvo che in Ungheria, dalla quale oggi prende il nome (“Attacco all'ungherese”)[…] . In tutti i casi di attacchi a cinque cavalli bisogna collegare la bilancia che sostiene i tre bilancini dei cavalli di volata all'assale anteriore della carrozza mediante una corda che ha la funzione di trainare direttamente la pesante carrozza in caso di rottura della tromba, così da poter eliminare il rischio di perdita del controllo dei cavalli e della direzione della carrozza, proprio perché anche in caso di rottura del timone i cavalli rimarrebbero attaccati alla carrozza senza possibilità di disallineamento e/o libera fuga in avanti” (cfr comparsa cost. GIA
Tribunale p. 7).
pagina 18 di 28 Il riferimento è al c.d. cordone di sicurezza, di cui hanno parlato anche i testi assunti nel presente giudizio.
Così si è espresso il teste dirigente e socio di che ha dichiarato di Testimone_5 CP_5 organizzare annualmente sfilate tipo quella oggetto di causa: “Il cordone di sicurezza è una sicurezza che si ha in più quando vengono utilizzati più cavalli, in particolare quando vengono utilizzati tre o più cavalli di volata. A.d.r. presa visione della foto sub doc. 4B fascicolo posso dire che con una Pt_2 carrozza di quel tipo, sarebbe preferibile l'utilizzo del cordone e che normalmente viene utilizzato. Presa visione della foto sub doc. 5 allegata alla relazione sub doc. 6 fascicolo Controparte_2 confermo che nella foto si vede il cordone che normalmente viene utilizzato come sicurezza, proprio per il caso che si dovesse rompere il timone. Non è solo una sicurezza ma fa sì che in caso di necessità i cavalli di volata possano trainare la carrozza senza forzare sulla tromba del timone. A.d.r. ha una doppia funzione, cioè serve ad evitare una eccessiva sollecitazione del timone, inoltre ad evitare nel caso in cui il timone si spezzi che i cavalli si stacchino, infine serve a sorreggere la bilancia che in caso di rottura del timone non vada contro le gambe dei cavalli davanti spaventandoli. a.d.r. non sono stato presente alla manifestazione per cui è causa. A.d.r. ho partecipato ad altre manifestazioni e posso dire che il cordone benchè non obbligatorio è abbastanza utilizzato e consigliato in particolare per questi tipi di carrozze particolarmente pesanti” (cfr. verbale dell'udienza del 10.3.2021).
La foto mostrata al teste e inserita nella perizia di parte depositata da evidenzia un cordone CP_5 facilmente individuabile, che collega i cavalli di volata alla carrozza, come spiegato in detta perizia. La verifica della presenza del cordone in esame non esigeva dunque verifiche indaginose e complesse, ma era di immediato riscontro. Si ribadisce che è soggetto esperto in Controparte_12 materia di “attacchi” e dunque di carrozze trainate da cavalli.
Può dunque ritenersi che, quantomeno per la carrozza trainata da ben cinque cavalli - potenzialmente più pericolosa anche agli occhi di persona non esperta e nota nell'ambiente specializzato come rara e bisognosa di cautele aggiuntive- poteva esigersi che il controllo dell'organizzatore avesse ad oggetto anche una supervisione dei veicoli con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza più adeguate, finalizzate ad evitare la perdita del controllo dei cavalli in mezzo al pubblico, come effettivamente accaduto nel caso di specie.
Controparte_13
Quanto al conducente della carrozza, , e alla società proprietaria del mezzo, di cui Parte_2 il è legale rappresentante, la Corte condivide la decisione del Tribunale di considerare Pt_2 unitariamente detti soggetti ai fini della ripartizione della responsabilità per il sinistro verificatosi. pagina 19 di 28 In applicazione dell'art. 2054 c.c., in quanto proprietaria della carrozza, era tenuta a CP_1 mettere in strada un veicolo idoneo alla circolazione e risponde in solido dei danni prodotti dal conducente, mentre , conducendo il mezzo, risponde dei danni provocati se non prova Parte_2 di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi che entrambi rispondono dei profili di inadeguatezza del veicolo emersi in sede istruttoria e, quindi, per l'omessa previsione del cordone di sicurezza, tenuto conto della inconsueta trazione a cinque cavalli, di cui si è detto sopra, nonché per la non corretta realizzazione della tromba, emersa dalla perizia affidata dal PM all'ing. nel Per_1 procedimento penale originato dagli eventi per cui è causa.
Di tali profili risponde la società proprietaria della carrozza, ma anche lo stesso conducente Pt_2
, che, in quanto persona esperta, avrebbe dovuto rilevare tali aspetti nel momento in cui si è
[...] messo alla guida della carrozza e avrebbe potuto valutare l'opportunità di utilizzare il cordone di sicurezza, specie verificando che l'organizzatore non aveva predisposto la presenza di transenne o di altre protezioni per il pubblico.
Della funzione del cordone di sicurezza si è già detto. La sua presenza non era obbligatoria, ma è ritenuta opportuna nel caso di carrozza trainata da tre o più cavalli in volata.
Quanto alla realizzazione della tromba, nella perizia del PM si legge, con riferimento alla carrozza condotta dal , che “le modalità di esecuzione della tromba sono inaccettabili dal punto di vista Pt_2 della resistenza meccanica”. In ordine alla ricostruzione del sinistro, il tecnico nominato dal pubblico ministero così ha concluso: “L'incidente si è verificato per un probabile improvviso arresto della carrozza che ha sollecitato meccanicamente la tromba causandone la rottura e il conseguente disallineamento dei cavalli sulle due file. Il timone di legno, libero, ha infastidito il trio anteriore scompaginandone l'andatura e rendendo, di fato la carrozza ingovernabile. La carrozza, senza più controllo, ha proseguito la corsa in modo disordinato travolgendo le persone del pubblico che, senza alcun tipo di protezione, stavano assistendo alla manifestazione e tra queste il sig. e la Testimone_8 signora La perdita di controllo, da parte del conducente sig. , è stata Parte_11 Parte_2 causata dalla rottura della “tromba” realizzata in modo inaccettabile dal punto di vista meccanico.
Questa soluzione poteva essere “accettabile” per una carrozza in esposizione, ma non per un mezzo circolante in una pubblica via”.
Le testimonianze di , di e hanno consentito, Testimone_9 Tes_10 Testimone_1 invece, di appurare che la tromba del timone era in acciaio e che il timone in legno era nuovo. Entrambi erano integri prima della sfilata e la rottura si è verificata al momento del sinistro. Non sono quindi ravvisabili una incuria o una trascuratezza sotto tale profilo. pagina 20 di 28 Dalle testimonianze è emerso che la rottura della tromba, in assenza del cordone di sicurezza, ha determinato l'ingovernabilità della carrozza, perché in tal caso le redini non erano più in grado di controllare i cavalli. Questi ultimi sono stati, tuttavia, quasi immediatamente fermati dal pronto intervento dei due groom a terra e dello stesso . Pt_2
Dall'istruttoria svolta si evince, dunque, che tromba e timone erano integri e funzionanti prima della sfilata, ma che la non corretta conformazione della tromba avrebbe contribuito alla sua rottura nel momento in cui il conducente è stato costretto ad una manovra di emergenza perché alcune persone si erano parate davanti ai cavalli per fotografarli. Al contempo, l'omessa predisposizione del cordone di sicurezza, non obbligatorio ma fortemente consigliato nel caso di trazione a più di tre cavalli, ha impedito di poter governare la carrozza nonostante la rottura della tromba.
COMUNE DI MILANO
La responsabilità del è per molti aspetti speculare a quella sopra Controparte_3 tratteggiata di CP_5
Il Comune non risulta, infatti, aver svolto adeguati controlli preventivi e successivi sull'operato dell'organizzatore, che invece il caso specifico esigeva.
Nel momento in cui ella richiesta di autorizzazione della manifestazione non ha domandato CP_5
l'intervento della polizia locale e non ha previsto la predisposizione di transenne o altre protezioni, il tenuto conto della presenza di ben quaranta cavalli tra il pubblico, avrebbe dovuto chiedere CP_3 chiarimenti e svolgere approfondimenti in ordine al personale di sorveglianza previsto, al numero degli addetti ingaggiati e in genere alle cautele previste e, se ritenute le misure adottate inidonee, o comunque insufficienti, avrebbe potuto subordinare il rilascio del nulla osta a prescrizione precise e, in ogni caso, prevedere la presenza della polizia locale in loco, a maggiore tutela della pubblica incolumità.
Talune prescrizioni sono rinvenibili nel “parere sanitario per detenzione animali a scopo di manifestazione”, allegato al nulla osta rilasciato dal Comune, ma si tratta di precetti astratti, valevoli per ogni manifestazione analoga, non legati al caso specifico e che non hanno riguardo al percorso della sfilata per cui è causa, né alle sue specifiche modalità organizzative;
peraltro detto parere sanitario, conformemente alla sua natura, pur facendo riferimento alla tutela della pubblica incolumità, pare più volto a salvaguardare il benessere degli animali coinvolti nella manifestazione che a prescrivere misure concrete di sicurezza per il pubblico. Inoltre non risultano adottate cautele volte a garantire effettivamente l'attuazione delle prescrizioni astratte contenute in detto parere. Il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione locale non prescriveva, ad esempio, un numero minimo di sorveglianti o pagina 21 di 28 l'adozione di strumenti di tutela delle persone presenti alla manifestazione, come transenne o nastri di delimitazione, quantomeno in determinati tratti critici del percorso previsto per le carrozze.
Il in quanto conoscitore dei luoghi in cui si svolgeva la sfilata e in quanto avente CP_3 competenze specifiche in tema di ordine e sicurezza pubblica, era senz'altro in grado di rilevare che lo sbocco dalla porta del Castello Sforzesco su Largo Cairoli era un tratto delicato per il corteo, sia per la pavimentazione liscia e in pendenza, sicuramente insidiosa per i cavalli, sia per la difficoltà di gestire un pubblico informe nella piazza, senza una chiara delimitazione del percorso delle carrozze, rimettendosi solo alle istruzioni di non meglio precisati sorveglianti, sul cui numero e sulle cui funzioni non ha svolto approfondimenti.
Anche l'esperienza del per i vari eventi legati all'Expo 2015, che si sono succeduti da CP_3 maggio 2015, nonché le circostanze di luogo e di tempo sopra descritte in cui si è tenuta la sfilata per cui
è causa, avrebbero agevolmente consentito all'Amministrazione di rilevare che il numero di 60 persone previsto da come affluenza, nella richiesta di autorizzazione, era del tutto incongruo. Si è già detto CP_5 che l'evento si è tenuto in pieno centro a Milano, nella tarda mattinata di un sabato di settembre e dunque in circostanze che, per stagione, orario e collocazione nel weekend rendevano verosimile l'attrazione di un numero significativo di persone. Sotto tale profilo l'affluenza sottostimata del pubblico sicuramente non ha contribuito alla previsione di misure di sicurezza congrue.
Non pare invece imputabile al la confusione che si è riscontrata in ordine ai compiti CP_3 assegnati alle giubbe verdi, dal momento che, dal punto di vista dell'Ente territoriale, il fatto che CP_5 fosse ricorsa a tali volontari, in alternativa alla polizia locale, rendeva del tutto plausibile che a tali soggetti fossero stati affidati compiti inerenti alla sicurezza dei cittadini.
Neppure può imputarsi al l'omesso controllo sull'efficienza e adeguatezza delle carrozze, CP_3 trattandosi di profili che presuppongono competenze specifiche riguardanti veicoli d'epoca, che non paiono esigibili dall'ente territoriale e che più propriamente competevano all'organizzatore e ai proprietari o conducenti dei mezzi.
Conclusivamente, dovendo distribuire le quote di responsabilità tra i soggetti coinvolti, ritiene alla
Corte che a possono imputarsi: CP_5
a) l'omessa predisposizione, quantomeno nei tratti più critici, di transenne o nastri di delimitazione;
b) la mancata predisposizione di un numero adeguato di sorveglianti in relazione al numero delle carrozze e all'affluenza di pubblico prevedibile;
pagina 22 di 28 c) l'inadeguata preparazione delle giubbe verdi sotto il profilo dei compiti che erano chiamati a svolgere;
d) l'inadeguata valutazione del percorso, che includeva un tratto in lieve discesa e su pavimentazione liscia all'uscita della porta del castello, potenzialmente insidioso per i cavalli;
e) la sottovalutazione del numero di persone che avrebbero potuto assistere alla sfilata;
f) il mancato controllo della sicurezza delle carrozze, quantomeno per quelle trainate da cinque cavalli, sotto il profilo della mancanza del cordone di sicurezza.
Al possono imputarsi i punti a), b), d), e) sopra elencati, fermo restando che, nella CP_3 graduazione della colpa, la censura che può muoversi all'Amministrazione locale è quello di non aver approfondito e verificato che tali aspetti fossero adeguatamente organizzati da CP_5
Non possono invece imputarsi al il punto c), ascrivibile solo a G.I.A, e f), trattandosi di CP_3 aspetto che prevedeva specifiche competenze meccaniche in materia di carrozze d'epoca, non di competenza dell'amministrazione locale.
Infine, a conducente della carrozza investitrice, e a Parte_2 Controparte_1 proprietaria del veicolo, possono rimproverarsi l'inefficienza della carrozza sotto il profilo dell'inidoneo fissaggio della tromba e la mancata predisposizione del cordone di sicurezza, non obbligatorio, ma opportuno, dato il numero dei cavalli agganciati al mezzo.
Alla luce delle considerazioni che precedono e valutati i diversi profili di colpa di ciascuna parte, la Corte ritiene congruo riconoscere in capo a una quota preponderante di responsabilità, pari al CP_5
50%. A e alla società proprietaria della carrozza investitrice appare adeguato ascrivere una quota Pt_2 di responsabilità del 30%,tenuto conto dei profili tecnici inerenti alla carrozza sopra evidenziati. Infine, la quota di responsabilità del può essere determinata nella misura del 20%, dal momento che lo CP_3 stesso condivide solo taluni dei profili di responsabilità di e non può essere chiamato a rispondere CP_5 anche dell'omesso controllo dell'efficienza delle carrozze.
REGRESSO DEL Controparte_3
Part Il ha svolto azione di regresso verso le altre parti nel caso di pagamento ad di un CP_3 importo superiore alla propria quota interna di responsabilità. Part Sotto tale profilo, deve stabilirsi che, in caso di versamento da parte del ad Controparte_3 di una quota superiore al 20% di quanto liquidato dal Tribunale, Controparte_14
, ed devono essere condannati a restituire
[...] Parte_2 Controparte_1 al convenuto quanto versato in eccedenza, ma nei limiti della rispettiva accertata quota di CP_3 responsabilità. pagina 23 di 28 .
SPESE DI LITE
Come noto, “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. n.
29056 dell'11.11.2024). Infatti “l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento dell'ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio” (Cass. n. 3069 del 6.2.2017). In particolare, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite”
(Cass. SU n. 32906 dell'8.11.2022; Cass. n. 9448 del 6.4.2023).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello,
e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 28698/2019; Cass. n.
15506/2018; Cass. n. 7243/2006; Cass. 9690/2003).
Nel caso di specie, l'esito finale del giudizio comporta una riforma della sentenza di primo grado e Part vede vittoriosa rispetto alla domanda azionata in surroga, per cui la stessa ha diritto al rimborso delle spese di lite da parte delle altre parti. Part Tuttavia, deve tenersi presente che nei gradi successivi al primo, si è costituita unitamente a e a ritenuti qui corresponsabili del sinistro. Parte_2 Controparte_1
Part Pertanto, avrà diritto al rimborso integrale delle spese di lite di primo grado e solo alla metà delle spese dei gradi successivi, dovendosi presumere che metà dei compensi del suo difensore siano da imputarsi alle altre due parti assistite, che tra di loro hanno posizioni sovrapponibili. pagina 24 di 28 Part Dunque GIA e devono essere condannate in solido a pagare ad per intero le Controparte_3 spese di primo grado e per metà quelle dei gradi successivi. Part Quanto allo scaglione delle spese liquidabili ad può farsi riferimento al decisum del Tribunale, non messo in discussione nei successivi gradi del giudizio, e pari a euro 66.702,77, calcolando rivalutazione e interessi sino alla data di pubblicazione della sentenza. Part Le spese di lite sopportate da tenuto conto dello scaglione di valore da 52.000 a 260.000 euro, dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornati dal dm 147/22, dell'attività difensiva effettivamente svolta, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria nei gradi successivi al primo, si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.103, di cui euro 2.552 per studio, euro
1.628 per fase introduttiva, euro 5.670 per istruttoria, euro 4.253 per fase decisionale;
- per l'originario giudizio di appello in complessivi euro 9.991, di cui euro 2.977 per studio, euro
1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale;
- per il giudizio di legittimità in complessivi euro 7.655, di cui euro 3.402 per studio, euro 2.478 per fase introduttiva, euro 1.775 per fase decisionale;
- per l'attuale procedimento di appello in complessivi euro 9.991, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale;
e il devono essere condannati al pagamento integrale delle spese di lite di CP_5 Controparte_3
Part sopra liquidate per il primo grado e a metà di quelle determinate per i gradi successivi, oltre al contributo unificato, il 15% per spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Per quanto concerne la domanda di manleva avanzata dal nei confronti delle altre parti, che CP_3 viene qui accolta, appare congruo prevedere, tenuto conto delle diverse quote di responsabilità, una compensazione tra e il nella misura di un terzo, con condanna di a CP_5 Controparte_3 CP_5 rifondere in favore del i restanti due terzi delle spese. In questo caso lo scaglione, ai Controparte_3 fini della liquidazione delle spese del tiene conto dell'importo che è tenuta a pagare pro CP_3 CP_5 quota (quindi il 50% di euro 66.702,77), pari ad euro 33.351,38, per cui si applicherà lo scaglione tra
26.000 a 52.000 euro.
Ciò premesso, le spese di lite sopportate dal , ai fini della rivalsa contro si Controparte_3 CP_5 liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.616, di cui euro 1.701 per studio, euro 1.204 per fase introduttiva, euro 1.806 per istruttoria, euro 2.905 per fase decisionale;
- per l'originario giudizio di appello in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro
1.418 per fase introduttiva, euro 3.470 per fase decisionale;
pagina 25 di 28 - per il giudizio di legittimità in complessivi euro 5.513, di cui euro 2.336 per studio, euro 1.969 per fase introduttiva, euro 1.208 per fase decisionale;
- per l'attuale procedimento di appello in complessivi euro 6.946, di cui euro 2.058 per studio, euro
1.418 per fase introduttiva, euro 3.470 per fase decisionale.
Pertanto due terzi di tali importi sono posti a carico di , oltre al 15% per rimborso spese CP_5 forfettario e accessori come per legge.
Un terzo delle spese di lite sopportate dal Comune di Milano è invece posto a carico di Pt_2
e in ragione dell'accoglimento della rivalsa del Comune nei loro
[...] Controparte_1 confronti. In questo caso lo scaglione terrà conto dell'importo posto a carico di e in Pt_2 CP_1 forza della quota di corresponsabilità ascritta a detti soggetti. In particolare, stabilita la quota del 30%,
l'importo a carico di ed è pari ad euro 20.010,83, per cui lo scaglione, ai fini della Pt_2 CP_1 liquidazione delle spese del per l'azione di rivalsa, è quello sino a 26.000 euro. CP_3
Ciò premesso, le spese di lite sopportate dal , in ragione della rivalsa verso Controparte_3 Pt_2
e si liquidano: CP_1
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077, di cui euro 919 per studio, euro 777 per fase introduttiva, euro 1.680 per istruttoria, euro 1.701 per fase decisionale;
- per l'originario giudizio di appello in complessivi euro 3.966, di cui euro 1.134 per studio, euro
921 per fase introduttiva, euro 1.911 per fase decisionale;
- per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082, di cui euro 1.276 per studio, euro 1.134 per fase introduttiva, euro 672 per fase decisionale;
- per l'attuale procedimento di appello in complessivi euro 3.966, di cui euro 1.134 per studio, euro
921 per fase introduttiva, euro 1.911 per fase decisionale.
Pertanto, un terzo degli importi sopra liquidati sono posti a carico di ed Pt_2 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio promosso da
- in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore di così provvede: Controparte_1
1. accerta la responsabilità concorrente di Controparte_14
, del , di ed nella determinazione
[...] Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 del sinistro per cui è causa, occorso a il 12.9.2015, nella misura del 50% per G.I.A., Parte_4 del 20% per il di Milano e del 30% per ed CP_3 Parte_2 Controparte_1
2. in caso di versamento da parte del ad di una quota Controparte_3 Parte_1 superiore al 20% di quanto liquidato dalla sentenza di primo grado, condanna Controparte_2
pagina 26 di 28 , ed a restituire al Controparte_14 Parte_2 Controparte_1 CP_3 convenuto quanto versato in eccedenza, nei limiti della rispettiva quota di responsabilità;
3. conferma le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla determinazione dei danni;
4. condanna e il Comune di Milano, in CP_2 Controparte_14 solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute da , come di seguito: Parte_1
- in euro 14.103,00 per il primo grado, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.995,50 per l'appello originario, oltre a contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 3.827,50 per il giudizio di Cassazione, oltre a due terzi del contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.995,50 per il presente grado di appello, oltre a due terzi del contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. compensate tra e il Controparte_14 CP_3
le spese di lite nella misura di un terzo, condanna
[...] Controparte_14
a rifondere in favore del i restanti due terzi delle spese di lite, da
[...] Controparte_3 quest'ultimo sostenute, che si liquidano per tale quota:
- in euro 5.077,33 per il primo grado, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.630,66 per l'appello originario, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 3.675,33 per il giudizio di Cassazione, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 4.630,66 per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6. compensate tra il e e le spese di lite Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 nella misura di due terzi, condanna e a rifondere in favore del Parte_2 Controparte_1
il restante terzo delle spese di lite, dal sostenute, che si liquidano per tale Controparte_3 CP_3 quota:
- in euro 1.692,33 per il primo grado, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 1.322,00 per l'appello originario, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 27 di 28 - in euro 1.027,33 per il giudizio di Cassazione, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in euro 1.322,00 per il presente grado di appello, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7. pone definitivamente a carico di , del Controparte_14
, nonché di ed le spese di CTU nella misura Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 di 1/3 ciascuno.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO SO FR FA
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