Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05569/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5569 del 2021, proposto da
LV ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianvincenzo Esposito, Danilo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza di ingiunzione di demolizione n. 249/2021, prot. n. 00961 del 07.10.2021 del Comune di Sorrento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’Ordinanza dirigenziale n. 249/2021, oggetto d’impugnativa, il Comune di Sorrento ha ordinato al ricorrente, amministratore della società agricola a r.l . AN ”, di provvedere alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi di opere edili eseguite in assenza di titolo in Sorrento, alla Via Nastro Verde.
L’atto in parola è stato adottato a seguito di due sopralluoghi eseguiti in data 31 luglio 2018 e 20 maggio 2019, allorquando è stata accertata la realizzazione delle opere edilizie descritte nell’ordinanza, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di titolo abilitativo urbanistico nonché in assenza di autorizzazioni paesaggistica ai sensi dell’art 146 D.lgs. n. 42/2004.
2. Con il ricorso in esame è dedotta la illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, il ricorrente ha articolato a fondamento della proposta impugnativa cinque motivi in diritto, così rubricati:
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 31 del d.p.r. n.380/2001. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per manifesta illogicità, per evidente perplessità, per palese incongruità, per assoluta contraddittorietà, per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90”.
L’istruttoria del comune di Sorrento sarebbe stata del tutto carente e approssimativa, non risultando svolti approfonditi e puntuali accertamenti idonei a qualificare le opere controverse come interventi che hanno realizzato: “ un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile”.
Il tecnico comunale, in particolare, avrebbe erroneamente dedotto l’intervenuto sbancamento per il solo fatto che sono state espiantate alcune piante di ulivo, sulla base di rilievi del tutto ipotetici e fondati su presunzioni indimostrate.
Inappropriato sarebbe il richiamo all’art. 31 d.p.r. n. 380/2001, rilevando, invece, nella specie, l’art. 6 DPR n. 380/01 in quanto le attività di espianto rientrerebbero nell’edilizia libera (i.e. “i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”) e ugualmente per la costruzione di un muro di contenimento posto a protezione del fabbricato.
II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 146, 149 e 167 del D.lgs. n.42/2004 e degli artt. 3, 6 e 31 d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per manifesta illogicità, per evidente perplessità, per palese incongruità, per assoluta contraddittorietà, per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90.
Il comune di Sorrento avrebbe comminato la grave sanzione dell’ingiunzione di abbattimento in maniera superficiale, senza alcuna considerazione della natura degli interventi realizzati, della reale configurazione dei luoghi, né delle concrete circostanze di fatto, nonché senza alcun riferimento alla natura dei luoghi né alle specifiche ragioni di fatto e di diritto sottese a siffatte gravissime ed inique sanzioni. Inoltre, avrebbe anche erroneamente ritenuto la natura abusiva della realizzazione, in assenza di titolo urbanistico, delle pavimentazione dei preesistenti viali in terreno con del battuto di cemento ed altri adeguati/leggermente ampliati dimensionalmente, seppur sempre in terra battuta, per costituire la viabilità interna della proprietà, il cui ampliamento rientrerebbe nell’esenzione di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, e non può essere considerato un’opera abusiva.
III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 146, 149 e 167 del D.lgs. n.42/2004 e degli artt. 3, 6 e 31 d.p.r. n.380/2001; Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del RUEC. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per manifesta illogicità, per evidente perplessità, per palese incongruità, per assoluta contraddittorietà, per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90”.
Il ricorrente contesta che gli interventi di cui al paragrafo C punto 3 (muri con struttura in cemento armato e rivestimento esterno in conci di pietrame calcarea) e punto 5 (percorso carrabile all'interno della proprietà con pavimentazione in conglomerato cementizio di ml. 80,00 e larghezza media di m. 2,50) dell’ordinanza gravata: le opere di sistemazione del fondo agricolo e dei terrazzamenti, nonché il parziale sbancamento di terreno finalizzato alla realizzazione di un viale interpoderale sterrato in quanto attività necessarie per la migliore conduzione del fondo rientrerebbero sicuramente nella nozione di attività edilizie libere ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001. Inoltre rientrerebbe nella nozione di attività agricola il bio-lago di circa Mq. 125,00/150,00, mentre la pavimentazione sarebbe riconducibile a quelle attività definite dal RUEC del comune di Sorrento come attività di manutenzione straordinaria (cfr. paragrafo A sub 3 e 4).
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 146, 149 e 167 del D.Lgs. 42/2004: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 31 del d.p.r. n.380/2001: Eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per manifesta illogicità, per evidente perplessità, per palese incongruità, per assoluta contraddittorietà, per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90.
L'amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i volumi tecnici per l’allocazione degli impianti tecnologici connessi con la struttura bio-lago, connessi con la struttura extralberghiera p.lla 184, sono interrati per tre lati e quindi assolutamente non visibili, per cui non avrebbero alcun impatto sull'ambiente esterno, oltre ad essere necessari per le esigenze d’uso ed aventi rapporto di necessaria strumentalità con l’utilizzazione dell’agriturismo. Detti interventi sarebbero anche riconducibili per modalità tipologia e dimensioni alla nozione di manutenzione e/o risanamento o tutt’al più alla nozione di ristrutturazione edilizia ex art. 3 D.P.R. n.380/2001, per cui sarebbero sanabili ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004.
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 31 del d.p.r. n.380/2001; Eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per manifesta illogicità, per evidente perplessità, per palese incongruità, per assoluta contraddittorietà, per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90.
Infine, contesta il ricorrente la grave sanzione dell'abbattimento anche nei confronti della realizzazione di un gazebo (punto 5 del paragrafo B) costituito da quattro pilastrini a sezione quadrata (ancorati al suolo tramite getto in calcestruzzo) e copertura ad ombrello, in quanto aperto su tutti i lati per cui non realizzerebbe nuovi volumi.
2. Si è costituita l’amministrazione comunale di Sorrento che ha difeso la legittimità dell’ordinanza gravata, insistendo per la reiezione del ricorso.
3. All’udienza di smaltimento del 12 marzo 2025 tenuta da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 I motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria in quanto volti a contestare la natura di nuova opera dei singoli interventi realizzati dal deducente su terreno di sua proprietà, onde inferirne la mera natura di opera di edilizia libera, anche riconducibile ad una nozione di attività agricola o silvo - pastorale (movimento terra, realizzazione di un bio-lago), o al più di manutenzione straordinaria, con conseguente illegittimità in tesi dell’ordine demolitorio.
Senonché, da quanto è emerso in atti, il ricorrente ha realizzato nel corso degli anni molteplici abusi edilizi, commessi senza alcun titolo su un’area sottoposta incontestatamente al vincolo ex D.lgs n. 42/2004, come chiarito nella motivazione dell’Ordinanza impugnata.
4.2 Quanto alla consistenza delle opere abusivamente realizzate, oggetto di contestazione, è sufficiente rimarcare che gli abusi posti in essere devono essere valutati nella loro globalità, e non atomisticamente, in modo da apprezzarne l’effettivo impatto sul territorio: la consistenza complessiva delle opere, puntualmente descritte nell’ordinanza demolitoria, anche con rinvio ai due più recenti sopralluoghi del 2018 e 2019, evidenzia trattarsi di interventi richiedenti il previo rilascio di permesso di costruire che, nella specie, è mancato (rileva, in tal senso, la creazione di nuovi volumi, la trasformazione delle caratteristiche del terreno agricolo con ampia attività di sbancamento per la realizzazione di viali in battuto di cemento, oltre agli ulteriori interventi più puntualmente indicati nel provvedimento e innanzi richiamati).
La giurisprudenza, condivisa dal Collegio, in fattispecie analoga ha ritenuto che: “La valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consentirebbe di comprendere l'effettiva portata dell'operazione. In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporre una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. E ciò vieppiù nel caso di opere che vanno ad inserirsi in un contesto territoriale protetto, come nel caso di specie” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03/04/2023, n.2090).
La visione unitaria e sistematica degli abusi costituisce elemento assorbente ogni ulteriore argomentazione e ben corrobora la legittimità della sanzione impressa dall’ente, tenuto conto dell’assenza di legittimazione degli interventi sotto il profilo edilizio e paesaggistico.
Dunque, ponendosi nell’ottica di una valutazione complessiva degli interventi, ne deriva comunque la qualificazione del complesso delle opere nei termini di intervento di “nuova costruzione” con tutte le relative implicazioni sul piano sanzionatorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6191, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 novembre 2019, n. 13055, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 28 agosto 2018, n. 5285).
Va, quindi respinto il tentativo del ricorrente di proporre una considerazione meramente minimale delle varie opere riscontrate nella sua proprietà, avendo correttamente il Comune disposto l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Trattasi, difatti, come è stato più volte puntualizzato in giurisprudenza, di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere il cui impatto paesaggistico e urbanistico deve essere valutato in modo globale e non in termini atomistici. Da ultimo il Consiglio di Stato con sentenza n. 7426 dell’8.11.2021 ha affermato che “… In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 20 luglio 2021, n. 5028). L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato”.
Comunque –ed in via dirimente- i contestati abusi assumono a fortiori una rilevanza antigiuridica di assoluta preminenza, in quanto realizzati su territorio vincolato paesaggisticamente.
In proposito il Collegio richiama la costante giurisprudenza (ribadita anche dal citato precedente del Consiglio di Stato 8.11.2021 n. 7426), secondo la quale in caso di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, con conseguente sanzione demolitoria (come nel caso di specie) in caso di titolo carente, e ciò anche quando trattasi di opere realizzabili mediante d.i.a; infatti in tal caso la misura demolitoria deve riguardare tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (Tar Campania Napoli sez. VI, 11 giugno 2021, n. 3940) a prescindere dalla classificazione e dalla graduazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi.
Non condivisibile si palesa inoltre il richiamo al quinto comma dell’articolo 167 del decreto legislativo 42/04, non essendovi i presupposti per conseguire un parere paesaggistico postumo, per assenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza e riferiti alla realizzazione di abusi minori.
4.3 Dunque, del tutto correttamente la P.A. ha applicato la sanzione ex art.31 D.P.R. n.380/2001 attesa la inequivoca circostanza rappresentata dal fatto che l’intervento edilizio ha configurato “ la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
5. Per tutto sin qui esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO