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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 17707/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Simone Forte giusta delega in atti, mandato dismesso in data 4.2.2025
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Rampino, giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: cancellazione iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa:
1) in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione di Controparte_1
avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro;
[...]
2) sempre in via preliminare, confermare la competenza del Giudice adito, per le ragione espresse;
2.1) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante ritenesse fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario, nonché di pagina 1 di 7 incompetenza per materia, chiede, ex art. 59 legge 69/2009 di rimettere il presente giudizio alla giurisdizione ritenuta competente;
3) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'Iscrizione Ipotecaria n. rep. 8863/11021 del
22/11/2021, Registro Particolare 8392 - Registro Generale 50430, stante la mancata notifica della medesima nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
4) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'Iscrizione Ipotecaria n. rep. 8863/11021 del
22/11/2021, Registro Particolare 8392 - Registro Generale 50430, stante le motivazioni esposte in atti;
5) in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
Parte convenuta
“a) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice civile in favore di quello tributario per tutte le cartelle di competenza di quest'ultimo;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che la competenza della questione de qua è del Giudice del Lavoro;
c) nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice perché improcedibile ed infondata, data la regolare notifica della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria;
d) nel merito accertare la validità e l'efficacia della iscrizione ipotecaria nonché di tutti gli atti prodromici per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
e) condannare l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto in giudizio Parte_1
l al fine di ottenere la declaratoria di nullità Controparte_2 dell'iscrizione ipotecaria del 22.11.2021 (rectius del 23.11.2021, come da doc. 1 attrice), Reg.
Part. n. 8392, Reg. Gen. n. 50430, eseguita da su alcuni immobili di proprietà CP_2 dell'attrice, lamentando l'omessa notifica dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del
D.P.R. n. 602/1973 e dell'avviso preventivo di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 bis del
D.P.R. n. 602/1973.
pagina 2 di 7 1.2. In data 11.01.2023 si è costituita in giudizio , eccependo, in ragione della natura dei CP_2 crediti, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e il difetto di competenza di questo giudice in favore del giudice del lavoro e contestando, nel merito, le pretese avversarie, allegando la regolare notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, della stessa iscrizione nonché delle prodromiche cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
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2.1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta relativa al difetto di giurisdizione.
Parte attrice ha adito il giudice ordinario sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema
Corte con la pronuncia n.15354/2015, resa a Sezioni Unite, e con l'ordinanza n. 31248/2022, secondo cui “nei casi nei quali vi è stato sgravio da parte dell'amministrazione tributaria la controversia concernente l'imposizione del vincolo, fermo o ipoteca, rientra, viceversa, nella giurisdizione ordinaria e non più di quella del giudice tributario, trattandosi di un indebito oggettivo”.
Le argomentazioni dell'attore sono solo in parte fondate.
La sentenza n. 15354/2015 non appare pertinente, in quanto non contiene statuizioni in materia di giurisdizione, ma risolve un contrasto giurisprudenziale circa la qualificazione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati (e, per analogia, dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973) come strumento di conservazione della garanzia del credito oppure come atto prodromico all'espropriazione forzata ovvero ancora come atto esecutivo, con i conseguenti riflessi circa i modi dell'impugnazione (ad es. ai sensi dell'art. 615 primo o secondo comma c.p.c. ovvero dell'art. 617 c.p.c.) e il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale.
Neppure rileva il richiamo operato all'ordinanza Cass. n. 31248/2022, non essendovi allegazione, nel caso in esame, di alcuno sgravio operato in favore della Parte_2
Occorre piuttosto osservare come con l'ordinanza n. 17111/2017 le Sezioni Unite della
Suprema Corte abbiano chiarito che “ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anzichè separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sè in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in pagina 3 di 7 questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria”.
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria che riguarda anche crediti di natura non tributaria deve essere decisa, per tale parte, dal giudice ordinario” e che “qualora una controversia riguardante il preavviso di iscrizione ipotecaria si riferisca sia a crediti tributari che a crediti non tributari (come sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada), la giurisdizione spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per i crediti non tributari” (Cass. n.
7636/2025; Cass. n. 12397/2024).
Nella fattispecie in esame è incontestato che l'iscrizione ipotecaria sia stata eseguita a fronte di:
1) Ruoli emessi da : - avviso di addebito n. 41020190001194190000 CP_3
2) Ruoli emessi da Dir. Prov. I di Torino:
- cartella di pagamento n. 11020190034476374000
- cartella di pagamento n. 11020190038359330000
Dal momento che nel debito oggetto dell'iscrizione ipotecaria rientrano anche le cartelle di pagamento n. 11020190034476374000 (riguardante la “tassa automobilistica addizionale erariale”) e n. 11020190038359330000 (avente ad oggetto l'IRES), in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, in relazione all'iscrizione ipotecaria relativa a tali cartelle deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo tribunale, in favore del giudice tributario, in forza dell'art.2 del D.Lgs n. 546/1992, secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio […]”.
Con riguardo, invece, al ruolo emesso dall' , va affermata la competenza a decidere di CP_3 questo giudice (Cass. S.U. n. 30752/2018), con la precisazione che “la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio” (Cass. n. 14790/2016; Cass. n. 8905/2015).
2.2. Ciò premesso, va accolta la domanda di parte attrice di annullamento dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione.
pagina 4 di 7 L'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602/73, vigente ratione temporis, dispone che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
E' pacifico il principio che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente all'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973,
l'Amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. L'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento (cfr. ex multis Cass. n. 21151/2024; Cass. n. 26901/2021).
Sostiene di aver regolarmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione CP_2 ipotecaria in data 29.1.2020, producendo a tal fine la copia cartacea scansionata della
“ricevuta di avvenuta consegna” (all.15) ed evidenziando come “nella ricevuta di consegna
(già all.16) relativa alla notifica a mezzo pec del 29.01.2020 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202000000215000 si leggono nell'oggetto l'indicazione della comunicazione e negli allegati i files “daticert.xml; postacert.eml (369 KB)” (cfr. conclusionale, pag.5).
Come tuttavia rilevato dall'attrice, tale documentazione non è sufficiente a provare il corretto perfezionamento della notifica effettuata a mezzo PEC.
La convenuta avrebbe infatti dovuto effettuare la trasmissione telematica della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L.
53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche, che così recita: “5) La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e”.
Solo il deposito telematico permette infatti al giudice di verificare quali documenti siano stati effettivamente notificati, consentendo l'apertura del relativo allegato (come, peraltro, è possibile fare con riguardo ai docc. 19,20 e 21 prodotti da ). CP_2
pagina 5 di 7 Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16189/2023, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che la prova dell'avvenuta notifica debba obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute (cfr. anche, ex multis, Corte di Giustizia Trib. Sicilia
Siracusa, n. 225/2024).
Va infine osservato come , pur dichiarando, in sede di comparsa conclusionale, di voler CP_2 produrre l'allegato n. 22 “notifica pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
n. 11076202000000215000”, non ha poi provveduto a tale deposito;
esso sarebbe stato in ogni caso tardivo, avendo parte attrice contestato sin dall'atto di citazione l'omessa notifica.
In conclusione, in assenza di prova della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602/73, va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria del 22/11/2021, Registro Particolare n. 8392 - Registro Generale n. 50430, limitatamente ai crediti di natura non tributaria relativi all'avviso di addebito n. 41020190001194190000 per ruoli . CP_3
Non può procedersi in questa sede ad emettere il relativo ordine di cancellazione, non essendo stata prodotta la nota di iscrizione ipotecaria (ma solo l'ispezione sub doc. 1).
Quanto sopra assorbe, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti.
3. Tenuto conto della natura della causa e dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese di lite vengono compensate nella misura di un mezzo, con condanna della convenuta a rimborsare a parte attrice il restante mezzo.
Dette spese, in assenza di nota, si liquidano (quanto all'intero) in complessivi € 7.616,00 per compenso, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario relativamente ai crediti di natura tributaria indicati nella cartella di pagamento n.
11020190034476374000 e nella cartella di pagamento n. 11020190038359330000 oggetto di causa;
pagina 6 di 7 dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria del 23/11/2021, Registro Particolare n. 8392 -
Registro Generale n. 50430, limitatamente ai crediti di natura non tributaria relativi all'avviso di addebito n. 41020190001194190000 per ruoli;
CP_3 dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un mezzo;
condanna l a rimborsare a il restante Controparte_4 Parte_1 mezzo delle spese di lite, che si liquidano, quanto alla metà, in € 3.808,00 per compenso ed €
272,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Simone
Forte.
Così deciso in Torino, in data 9.7.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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