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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. . Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3502 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via S. Sebastiano, 14, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Igor Germanà che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in viale Europa, n. 213;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio- Scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/09/2024, , nata a [...] il [...] premetteva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in data 31/10/2013 nel Comune di ES, con
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio dello stato civile presso il detto Comune al numero 185, parte 1, anno 2013;
- che dall'unione era nato, in data 02/02/2014, il figlio Per_1
- che con sentenza n. 14/2018 del 22.12.2017, pubblicata il 02.01.2018, il Tribunale di Messina dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
;
[...] - che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni meglio specificate in ricorso.
Con istanza congiunta del 16/01/2025, e , Parte_1 Controparte_1 tramite il medesimo procuratore legale, chiedevano la trasformazione del divorzio da giudiziale in consensuale, secondo l'accordo accordi dagli stessi sottoscritto e allegato in atti.
All'udienza del 03/02/2025, le parti comparivano personalmente confermando le condizioni di cui alla citata scrittura privata;
il Giudice dava atto dell'accordo raggiunto e, ritenuto, pertanto, non necessario adottare alcun provvedimento provvisorio ed urgente, invitava il procuratore delle parti alla discussione orale, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge
55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 14/2018 del Tribunale di Messina pubblicata il 02/01/2018 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione. Quanto alle condizioni di divorzio, ritiene il collegio che l'accordo delle parti contenuto scrittura allegata alle note del 16/01/2025, sottoscritta personalmente dai coniugi, possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito e della natura della causa nonché della concorde richiesta dei coniugi in tal senso, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 31/10/2013 a Messina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 185 parte 1 anno 2013 da
[...]
, nato a [...] il [...], e da , nata a CP_1 Parte_1
ES (ME) il 23/01/1992, alle condizioni concordate dalle parti contenute nella scrittura depositata in allegato alle note del 16/01/2025, sottoscritta personalmente dai coniugi;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.