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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/07/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 870/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 870/2021 tra:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Lubrano (c.f. – PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (c.f. ), con l'Avv. CP_1 C.F._3
LE CE (c.f. – PEC ) C.F._4 Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 7.4.2021
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2021, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il signor celebrato in CP_1
Colleferro il 3.8.1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.24, parte
II, serie A, anno 1997, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nati due figli (n. Persona_1
a Colleferro il 18.1.2001) ed (n. a Colleferro il 18.1.2010), il primo maggiorenne ma non Persona_2
pagina 1 di 4 economicamente autosufficiente e la seconda ancora minorenne. Esponeva sulla continuità della separazione tra i coniugi dal decreto di omologa della separazione dinanzi a questo Tribunale del
31/03/2017, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Chiedeva, altresì,
l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in punto di affidamento, collocamento, tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento dei figli.
2. Si costituiva in giudizio il signor aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili ex CP_1 adverso spiegata, contestando sotto vari profili le ulteriori domande di parte ricorrente.
3. Con sentenza non definitiva n. 351/2022 pubbl. il 18/02/2022, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio provvedendo, con separata ordinanza, a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni pendenti.
4. Nelle more del giudizio le parti chiedevano numerosi rinvii per trattative volte al componimento bonario della crisi coniugale e, all'udienza del 2.7.2025, queste dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria di tutte le questioni giudiziali e stragiudiziali fra loro pendenti ed esistenti, alle seguenti condizioni: “1) Il signor si obbliga a trasferire alla signora CP_1 la propria quota indivisa di 1/2 della casa già coniugale e familiare sita in Comune Parte_1 di Gavignano, distinta in Catasto del medesimo comune al foglio 1, mapp. 87, Contrada Colle delle
Torce snc, piano S1-T1, cat. A/7, classe 1, vani 8, R.C. euro 661,06, nonché la quota indivisa di 1/2 del terreno circostante l'abitazione, dunque parimenti sito in comune di Gavignano, distinto in catasto
Terreni come Terreno seminativo, CL. 2, consistenza 4.881 mq, foglio 1, part. 69, R.D. euro 35,29, R. A. euro 13,86, in Contrada Colle delle Torce snc. 2) Il trasferimento avverrà con successivo atto pubblico davanti al notaio scelto dalla signora entro e non oltre il termine di 30 giorni dal Parte_1 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, fatti salvi eventuali ritardi dipendenti da fatto di terzi.
Spese del rogito a carico della parte acquirente. 3) Le parti stabiliscono, quale corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà del sulle porzioni immobiliari sopradescritte, la somma
CP_1 di euro 15.000,00 (quindicimila/00), che sarà corrisposta al momento del rogito mediante assegno circolare intestato al 4) La signora si impegna altresì all'accollo del mutuo residuo
CP_1 Pt_1 gravante sugli immobili acceso su Banca Intesa San Paolo S.p.A. 5) Al buon esito del trasferimento dell'immobile, e dunque solo successivamente subordinatamente al passaggio della proprietà dal alla quest'ultima si impegna a liberare il dal debito sino oggi contratto, a
CP_1 Pt_1 CP_1 far data dalla separazione, per il mancato pagamento della sua quota parte del mutuo. 6) Parimenti al buon esito del trasferimento dell'immobile e dunque solo successivamente subordinatamente al passaggio della proprietà dell'immobile dal alla si procederà alla sistemazione del
CP_1 Pt_1
pagina 2 di 4 debito contratto dal per il mantenimento dei figli, non corrisposto a far data dalla separazione. CP_1
7) Nell'ambito dell'accordo transattivo complessivo, al buon esito di tutte le condizioni e pattuizioni oggi sottoscritte, la signora rimetterà la querela sporta in data 10.4.2024 nei confronti del Pt_1 CP_1 per violazione degli obblighi familiari. Contestualmente il signor si impegna a tenere un CP_1 comportamento rispettoso di tali obblighi. 8) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento. I tempi di permanenza presso ciascun genitore potranno essere stabiliti in via preventiva come già concordato dalle parti in sede di separazione. Per il figlio maggiore di età non saranno ovviamente stabiliti i Per_1 tempi di permanenza presso i genitori, potendo decidere autonomamente. 9) Il signor verserà CP_1 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli (essendo maggiore di età ma non ma non Per_1 autosufficiente economicamente) la somma mensile complessiva di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cioè a dire euro 125,00 (centoventicinque/00) per ciascuno dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie note al intestate alla signora Resta inteso che, come per legge, il CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli sarà versato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi. 10) Entrambi i genitori parteciperanno in misura paritaria alle spese straordinarie di natura medico- sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa necessarie per i figli, nel rispetto delle linee guida del C.N.F. del 29.11. 2017”. Precisate le conclusioni come sopra, le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Con successiva istanza congiunta del 3 luglio 2025, le parti del presente giudizio hanno chiesto di integrare il punto 1 delle prefate condizioni di divorzio come segue: “Le parti intendono dirimere definitivamente i contrasti tra loro insorti mediante il seguente accordo patrimoniale, da individuarsi come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Agenzia
Entrate, circolare n. 27/E del 21 giugno 2012), accordo che costituisce l'unica soluzione adottabile per la definizione della controversia”. Pertanto, ferme restando le altre pattuizioni, il punto 1) del verbale di conciliazione, integrato con la dichiarazione omessa è stato così sostituito: “Le parti intendono dirimere definitivamente i contrasti tra loro insorti mediante il seguente accordo patrimoniale, da individuarsi come elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(Agenzia Entrate, circolare n. 27/E del 21 giugno 2012), accordo che costituisce l'unica soluzione adottabile per la definizione della controversia. Il signor si obbliga a trasferire alla CP_1 signora la propria quota indivisa di 1/2 della casa già coniugale e familiare sita in Parte_1
Comune di Gavignano, distinta in Catasto del medesimo comune al foglio 1, mapp. 87, Contrada Colle delle Torce snc, piano S1-T1, cat. A/7, classe 1, vani 8, R.C. euro 661,06, nonché la quota indivisa di 1/2 del terreno circostante l'abitazione, dunque parimenti sito in comune di Gavignano, distinto in catasto pagina 3 di 4 Terreni come Terreno seminativo, CL. 2, consistenza 4.881 mq, foglio 1, part. 69, R.D. euro 35,29, R. A. euro 13,86, in Contrada Colle delle Torce snc. Tale pattuizione è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale”.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda congiunta possa essere accolta e che le condizioni concordate, corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
7. In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto che con sentenza non definitiva n. 351/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Colleferro il
03/08/1997 dai signori e definitivamente Parte_1 CP_1 pronunciando, così provvede:
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 870/2021 tra:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Lubrano (c.f. – PEC C.F._2
Email_1
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (c.f. ), con l'Avv. CP_1 C.F._3
LE CE (c.f. – PEC ) C.F._4 Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 7.4.2021
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2021, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il signor celebrato in CP_1
Colleferro il 3.8.1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.24, parte
II, serie A, anno 1997, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nati due figli (n. Persona_1
a Colleferro il 18.1.2001) ed (n. a Colleferro il 18.1.2010), il primo maggiorenne ma non Persona_2
pagina 1 di 4 economicamente autosufficiente e la seconda ancora minorenne. Esponeva sulla continuità della separazione tra i coniugi dal decreto di omologa della separazione dinanzi a questo Tribunale del
31/03/2017, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Chiedeva, altresì,
l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in punto di affidamento, collocamento, tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento dei figli.
2. Si costituiva in giudizio il signor aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili ex CP_1 adverso spiegata, contestando sotto vari profili le ulteriori domande di parte ricorrente.
3. Con sentenza non definitiva n. 351/2022 pubbl. il 18/02/2022, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio provvedendo, con separata ordinanza, a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni pendenti.
4. Nelle more del giudizio le parti chiedevano numerosi rinvii per trattative volte al componimento bonario della crisi coniugale e, all'udienza del 2.7.2025, queste dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria di tutte le questioni giudiziali e stragiudiziali fra loro pendenti ed esistenti, alle seguenti condizioni: “1) Il signor si obbliga a trasferire alla signora CP_1 la propria quota indivisa di 1/2 della casa già coniugale e familiare sita in Comune Parte_1 di Gavignano, distinta in Catasto del medesimo comune al foglio 1, mapp. 87, Contrada Colle delle
Torce snc, piano S1-T1, cat. A/7, classe 1, vani 8, R.C. euro 661,06, nonché la quota indivisa di 1/2 del terreno circostante l'abitazione, dunque parimenti sito in comune di Gavignano, distinto in catasto
Terreni come Terreno seminativo, CL. 2, consistenza 4.881 mq, foglio 1, part. 69, R.D. euro 35,29, R. A. euro 13,86, in Contrada Colle delle Torce snc. 2) Il trasferimento avverrà con successivo atto pubblico davanti al notaio scelto dalla signora entro e non oltre il termine di 30 giorni dal Parte_1 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, fatti salvi eventuali ritardi dipendenti da fatto di terzi.
Spese del rogito a carico della parte acquirente. 3) Le parti stabiliscono, quale corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà del sulle porzioni immobiliari sopradescritte, la somma
CP_1 di euro 15.000,00 (quindicimila/00), che sarà corrisposta al momento del rogito mediante assegno circolare intestato al 4) La signora si impegna altresì all'accollo del mutuo residuo
CP_1 Pt_1 gravante sugli immobili acceso su Banca Intesa San Paolo S.p.A. 5) Al buon esito del trasferimento dell'immobile, e dunque solo successivamente subordinatamente al passaggio della proprietà dal alla quest'ultima si impegna a liberare il dal debito sino oggi contratto, a
CP_1 Pt_1 CP_1 far data dalla separazione, per il mancato pagamento della sua quota parte del mutuo. 6) Parimenti al buon esito del trasferimento dell'immobile e dunque solo successivamente subordinatamente al passaggio della proprietà dell'immobile dal alla si procederà alla sistemazione del
CP_1 Pt_1
pagina 2 di 4 debito contratto dal per il mantenimento dei figli, non corrisposto a far data dalla separazione. CP_1
7) Nell'ambito dell'accordo transattivo complessivo, al buon esito di tutte le condizioni e pattuizioni oggi sottoscritte, la signora rimetterà la querela sporta in data 10.4.2024 nei confronti del Pt_1 CP_1 per violazione degli obblighi familiari. Contestualmente il signor si impegna a tenere un CP_1 comportamento rispettoso di tali obblighi. 8) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento. I tempi di permanenza presso ciascun genitore potranno essere stabiliti in via preventiva come già concordato dalle parti in sede di separazione. Per il figlio maggiore di età non saranno ovviamente stabiliti i Per_1 tempi di permanenza presso i genitori, potendo decidere autonomamente. 9) Il signor verserà CP_1 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli (essendo maggiore di età ma non ma non Per_1 autosufficiente economicamente) la somma mensile complessiva di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cioè a dire euro 125,00 (centoventicinque/00) per ciascuno dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie note al intestate alla signora Resta inteso che, come per legge, il CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli sarà versato fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi. 10) Entrambi i genitori parteciperanno in misura paritaria alle spese straordinarie di natura medico- sanitaria, scolastica, sportiva e ricreativa necessarie per i figli, nel rispetto delle linee guida del C.N.F. del 29.11. 2017”. Precisate le conclusioni come sopra, le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Con successiva istanza congiunta del 3 luglio 2025, le parti del presente giudizio hanno chiesto di integrare il punto 1 delle prefate condizioni di divorzio come segue: “Le parti intendono dirimere definitivamente i contrasti tra loro insorti mediante il seguente accordo patrimoniale, da individuarsi come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Agenzia
Entrate, circolare n. 27/E del 21 giugno 2012), accordo che costituisce l'unica soluzione adottabile per la definizione della controversia”. Pertanto, ferme restando le altre pattuizioni, il punto 1) del verbale di conciliazione, integrato con la dichiarazione omessa è stato così sostituito: “Le parti intendono dirimere definitivamente i contrasti tra loro insorti mediante il seguente accordo patrimoniale, da individuarsi come elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
(Agenzia Entrate, circolare n. 27/E del 21 giugno 2012), accordo che costituisce l'unica soluzione adottabile per la definizione della controversia. Il signor si obbliga a trasferire alla CP_1 signora la propria quota indivisa di 1/2 della casa già coniugale e familiare sita in Parte_1
Comune di Gavignano, distinta in Catasto del medesimo comune al foglio 1, mapp. 87, Contrada Colle delle Torce snc, piano S1-T1, cat. A/7, classe 1, vani 8, R.C. euro 661,06, nonché la quota indivisa di 1/2 del terreno circostante l'abitazione, dunque parimenti sito in comune di Gavignano, distinto in catasto pagina 3 di 4 Terreni come Terreno seminativo, CL. 2, consistenza 4.881 mq, foglio 1, part. 69, R.D. euro 35,29, R. A. euro 13,86, in Contrada Colle delle Torce snc. Tale pattuizione è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale”.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda congiunta possa essere accolta e che le condizioni concordate, corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
7. In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto che con sentenza non definitiva n. 351/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Colleferro il
03/08/1997 dai signori e definitivamente Parte_1 CP_1 pronunciando, così provvede:
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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