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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27540/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27540/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Raffaele de Ruvo in sostituzione dell'avv. Parte_1
si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate con il ricorso riportandosi integralmente a quanto già dedotto ai paragrafi I
( punti da 4 a 13 ) IV e V ( punti da 37 a 46 ) nonché da quanto documentato con gli allegati da 1 a 14 e da 37 a 41 ). Si rimette sulla liquidazione delle spese.
Per essuno è presente. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27540/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. e con elezione di domicilio in VIA G.G. PORRO, 15 00197 ROMA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'atto ha concluso come da ricorso in riassunzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato il 26.09.2024 l'Avv. ha Parte_1 riassunto davanti al Tribunale di Milano la causa promossa avanti il Tribunale di Brescia, che si è dichiarato incompetente per territorio, convenendo in giudizio il sig. e CP_1 chiedendo l'accertamento del proprio credito per l'attività professionale svolta nel procedimento r.g. 48073/2016 davanti al Tribunale di Milano e la condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali quantificati nella somma di euro 51.205,00 o in quella diversa accertata pagina 2 di 5 in corso di causa anche in via equitativa oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora o in subordine dalla domanda giudiziale e di euro 463,67 a titolo di spese vive.
Il sig. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
In sintesi l'attore, limitando la domanda spesa avanti il Tribunale di Brescia, allega di aver rappresentato e assistito il convenuto nel procedimento r.g. 48073/2016 di fronte al Tribunale di
Milano avente a oggetto un'azione di responsabilità nei confronti dei soci della società CP_2
[...]
Ha quantificato i propri compensi in ragione del valore della controversia di € 1.395.000,00 ed applicando i parametri medi. Alla cifra di € 36.145,00 così ottenuta ha aggiunto la maggiorazione ex art. 4 co 2 D.M. 55/2014 dovuta alla presenza di 9 convenuti pari a € 15.205,00. In aggiunta ha richiesto il rimborso di € 463,67 a titolo di spese vive (doc. 39 del doc. B fascicolo di parte).
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta provato lo svolgimento dell'attività difensiva dell'Avv.
a favore del sig. Parte_1 CP_1
L'attore ha provato documentalmente (doc. 1 sub. B fascicolo di parte) di aver ricevuto procura alle liti per incardinare il giudizio r.g. 48073/2016, di aver redatto l'atto di citazione, le memorie ai sensi degli articoli 183 c.p.c. , la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art 190
c.p.c. (doc. 1, 4, 5, 6 e 11, 12 doc. B fascicolo di parte) e di aver partecipato alle udienze del
07.02.2017 e 06.06.2017 (doc. 2 e 7 doc. B fascicolo di parte).
Il procedimento si è concluso con la pronuncia della sentenza n. 8960/2018 (doc. 13 doc. B fascicolo di parte) con la quale il Tribunale ha respinto tutte le domande proposte dall'attore.
L'attore ha correttamente parametrato il compenso al valore medio previsto dal D.M. 55/2014 - in vigore al momento dell'assistenza professionale – per lo scaglione corrispondente al valore della controversia di € 1.395.000,00 (scaglione da € 1.000.001,00 - € 2.000.000,00).
Non è dovuta la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 richiesta per avere assistito il resistente nei confronti di nove convenuti.
Sul punto si osserva come l'aumento del compenso non sia automatico e come ai fini della liquidazione del compenso debba tenersi conto di svariati fattori, tra cui i “risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” (art. 4 co 1 D.M. 55/2014).
Nel caso di specie l'Avv. ha assistito il sig. nell'azione di responsabilità Parte_1 CP_1 avverso nove soggetti, tuttavia, la posizione processuale dei convenuti non ha richiesto l'esame di pagina 3 di 5 specifiche e distinte questioni giuridiche, così da giustificare un aumento del compenso professionale, tanto che le domande formulate consistevano, una volta accertato l'ammontare del danno subito dal sig. nella condanna in solido di tutti i soggetti convenuti in giudizio al CP_1 risarcimento del danno. Inoltre il giudizio ha avuto esito negativo per il cliente le cui domande sono state respinte in entrambi i gradi del giudizio
In merito alle spese vive di cui l'Avvocato chiede la condanna al pagamento nel presente giudizio
(doc. 39 doc. B fascicolo di parte) si osserva che la quantificazione operata dal ricorrente pari a €
463,67 prende in considerazioni spese che non ineriscono il giudizio oggetto di causa, trattandosi di spedizioni agli Avv. Vittorio Cristanelli e Francesco Conti che non assistevano alcuna parte nel giudizio r.g. 48073/2016 (cfr. atto di citazione e comparsa di risposta doc. 1 e 3 doc. B fascicolo di parte) nonché di ricevute di spostamenti tramite taxi e treni del 12.09 e
13.09.2016 nelle cui giornate non vi è prova che si sia svolta udienza relativa al procedimento in esame (doc. 18 doc. B fascicolo di parte).
Il computo operato dall'odierno ricorrente va pertanto ridotto a € 250,32, cifra corrispondente alle spese vive effettivamente sostenute in relazione al giudizio il cui compenso è oggetto del presente procedimento, trattandosi di estratti di visure di società e raccomandate inviate ai convenuti del giudizio r.g. 48073/2016.
Alla luce di quanto esposto, i compensi sono dovuti nella misura di € 36.145,00, corrispondenti ai valori medi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, applicabile ratio temporis alle prestazioni rese dal legale per il procedimento avanti il Tribunale di Milano sezione imprese r.g. 48073/2016 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale a cui devono essere aggiunti
€ 250,32 di rimborso per spese vive.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91), le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dei valori medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 26.000/52.000 ), come da D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, per le fasi di studio ed introduttiva e valori ridotti per quella di trattazione e decisionale, in ragione delle peculiarità del rito e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Condanna a pagare in favore dell'Avv. , a CP_1 Parte_1 titolo di compensi professionali, la somma di € 36.145,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e cpa, ed interessi con decorrenza dalla domanda al saldo e di € 250,32 a titolo di spese vive.
2. Condanna altresì a rimborsare all'Avv. le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano, come da domanda, nella somma di euro 5.261,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27540/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Raffaele de Ruvo in sostituzione dell'avv. Parte_1
si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate con il ricorso riportandosi integralmente a quanto già dedotto ai paragrafi I
( punti da 4 a 13 ) IV e V ( punti da 37 a 46 ) nonché da quanto documentato con gli allegati da 1 a 14 e da 37 a 41 ). Si rimette sulla liquidazione delle spese.
Per essuno è presente. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27540/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
ex art. 86 c.p.c. e con elezione di domicilio in VIA G.G. PORRO, 15 00197 ROMA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'atto ha concluso come da ricorso in riassunzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato il 26.09.2024 l'Avv. ha Parte_1 riassunto davanti al Tribunale di Milano la causa promossa avanti il Tribunale di Brescia, che si è dichiarato incompetente per territorio, convenendo in giudizio il sig. e CP_1 chiedendo l'accertamento del proprio credito per l'attività professionale svolta nel procedimento r.g. 48073/2016 davanti al Tribunale di Milano e la condanna del convenuto al pagamento dei compensi professionali quantificati nella somma di euro 51.205,00 o in quella diversa accertata pagina 2 di 5 in corso di causa anche in via equitativa oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora o in subordine dalla domanda giudiziale e di euro 463,67 a titolo di spese vive.
Il sig. non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
In sintesi l'attore, limitando la domanda spesa avanti il Tribunale di Brescia, allega di aver rappresentato e assistito il convenuto nel procedimento r.g. 48073/2016 di fronte al Tribunale di
Milano avente a oggetto un'azione di responsabilità nei confronti dei soci della società CP_2
[...]
Ha quantificato i propri compensi in ragione del valore della controversia di € 1.395.000,00 ed applicando i parametri medi. Alla cifra di € 36.145,00 così ottenuta ha aggiunto la maggiorazione ex art. 4 co 2 D.M. 55/2014 dovuta alla presenza di 9 convenuti pari a € 15.205,00. In aggiunta ha richiesto il rimborso di € 463,67 a titolo di spese vive (doc. 39 del doc. B fascicolo di parte).
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta provato lo svolgimento dell'attività difensiva dell'Avv.
a favore del sig. Parte_1 CP_1
L'attore ha provato documentalmente (doc. 1 sub. B fascicolo di parte) di aver ricevuto procura alle liti per incardinare il giudizio r.g. 48073/2016, di aver redatto l'atto di citazione, le memorie ai sensi degli articoli 183 c.p.c. , la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art 190
c.p.c. (doc. 1, 4, 5, 6 e 11, 12 doc. B fascicolo di parte) e di aver partecipato alle udienze del
07.02.2017 e 06.06.2017 (doc. 2 e 7 doc. B fascicolo di parte).
Il procedimento si è concluso con la pronuncia della sentenza n. 8960/2018 (doc. 13 doc. B fascicolo di parte) con la quale il Tribunale ha respinto tutte le domande proposte dall'attore.
L'attore ha correttamente parametrato il compenso al valore medio previsto dal D.M. 55/2014 - in vigore al momento dell'assistenza professionale – per lo scaglione corrispondente al valore della controversia di € 1.395.000,00 (scaglione da € 1.000.001,00 - € 2.000.000,00).
Non è dovuta la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 richiesta per avere assistito il resistente nei confronti di nove convenuti.
Sul punto si osserva come l'aumento del compenso non sia automatico e come ai fini della liquidazione del compenso debba tenersi conto di svariati fattori, tra cui i “risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” (art. 4 co 1 D.M. 55/2014).
Nel caso di specie l'Avv. ha assistito il sig. nell'azione di responsabilità Parte_1 CP_1 avverso nove soggetti, tuttavia, la posizione processuale dei convenuti non ha richiesto l'esame di pagina 3 di 5 specifiche e distinte questioni giuridiche, così da giustificare un aumento del compenso professionale, tanto che le domande formulate consistevano, una volta accertato l'ammontare del danno subito dal sig. nella condanna in solido di tutti i soggetti convenuti in giudizio al CP_1 risarcimento del danno. Inoltre il giudizio ha avuto esito negativo per il cliente le cui domande sono state respinte in entrambi i gradi del giudizio
In merito alle spese vive di cui l'Avvocato chiede la condanna al pagamento nel presente giudizio
(doc. 39 doc. B fascicolo di parte) si osserva che la quantificazione operata dal ricorrente pari a €
463,67 prende in considerazioni spese che non ineriscono il giudizio oggetto di causa, trattandosi di spedizioni agli Avv. Vittorio Cristanelli e Francesco Conti che non assistevano alcuna parte nel giudizio r.g. 48073/2016 (cfr. atto di citazione e comparsa di risposta doc. 1 e 3 doc. B fascicolo di parte) nonché di ricevute di spostamenti tramite taxi e treni del 12.09 e
13.09.2016 nelle cui giornate non vi è prova che si sia svolta udienza relativa al procedimento in esame (doc. 18 doc. B fascicolo di parte).
Il computo operato dall'odierno ricorrente va pertanto ridotto a € 250,32, cifra corrispondente alle spese vive effettivamente sostenute in relazione al giudizio il cui compenso è oggetto del presente procedimento, trattandosi di estratti di visure di società e raccomandate inviate ai convenuti del giudizio r.g. 48073/2016.
Alla luce di quanto esposto, i compensi sono dovuti nella misura di € 36.145,00, corrispondenti ai valori medi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, applicabile ratio temporis alle prestazioni rese dal legale per il procedimento avanti il Tribunale di Milano sezione imprese r.g. 48073/2016 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale a cui devono essere aggiunti
€ 250,32 di rimborso per spese vive.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91), le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dei valori medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 26.000/52.000 ), come da D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, per le fasi di studio ed introduttiva e valori ridotti per quella di trattazione e decisionale, in ragione delle peculiarità del rito e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Condanna a pagare in favore dell'Avv. , a CP_1 Parte_1 titolo di compensi professionali, la somma di € 36.145,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e cpa, ed interessi con decorrenza dalla domanda al saldo e di € 250,32 a titolo di spese vive.
2. Condanna altresì a rimborsare all'Avv. le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano, come da domanda, nella somma di euro 5.261,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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