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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. SA ER Presidente
dott. IA MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 824/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del tribunale di Pisa n. 59/2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parrini del foro di Parte_1
Pisa; APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Mezzetti del foro di Pisa;
CP_1
APPELLATA
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per <riformare la sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Pisa, indicata Pt_1
in epigrafe, e specificamente: dichiarare che non vi sono i presupposti per la
determinazione di un contributo di mantenimento perequativo per il figlio minore
a carico del padre e, quindi Voglia disporre che i genitori Per_1 Parte_1
provvedano, nei rispettivi tempi di permanenza, al mantenimento diretto del figlio
Con vittoria di spese e di onorari di causa per il primo e secondo grado di Per_1
giudizio>>.
Per <Insiste affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarata CP_1
l'illegittimità, l'inammissibilità e l'inutilizzabilità, delle nuove produzioni effettuate da
con le note ex art.127-ter c.p.c depositate, di cui chiede ordinarsi altresì Parte_1
l'espunzione e, conseguentemente, delle deduzioni, allegazioni ed eccezioni avversarie, di
cui alle suddette note, come sopra meglio specificato, Voglia rigettare l'appello proposto
dal Sig. condannandolo al pagamento delle spese e dei compensi del Parte_1
grado>>.
I FATTI DI CAUSA
Dopo aver pronunciato, il 10.3.2022, la sentenza parziale di separazione personale tra i coniugi indicati in epigraf, il tribunale di Pisa, con sentenza definitiva pubblicata il 19.1.2025, così disponeva:
<1) affida il figlio minore in modo congiunto ad entrambi i genitori;
2) assegna la casa familiare alla sig.ra presso cui sarà collocato e avrà residenza CP_1
anagrafica il figlio Per_1
3) dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé in modo paritario Pt_1 Per_1
rispetto alla madre secondo il seguente calendario:
- Prima settimana con week-end paterno: il lunedì (dall'uscita della scuola e, nel periodo
extra-scolastico dalle ore 18.30) al mercoledì mattina quando il padre accompagnerà il
figlio a scuola oppure, nel periodo extra-scolastico, presso l'abitazione materna Per_1
entro le ore 18.30 ed il venerdì (dall'uscita della scuola e nel periodo extra scolastico dalle
2 ore 18:30) al lunedì mattina quando il padre accompagnerà il figlio a scuola Per_1
oppure, nel periodo extra-scolastico presso l'abitazione materna entro le ore 18:30;
- Seconda settimana con week-end materno: il mercoledì (dall'uscita della scuola e nel
periodo extra-scolastico dalle ore 18:30) al venerdì mattina quando il padre accompagnerà
il figlio a scuola oppure, nel periodo extra-scolastico presso l'abitazione materna Per_1
entro le ore 18:30;
- Per le festività natalizie, disporre che ciascun genitore tenga con sé il figlio minore
una settimana consecutiva (25-31 dicembre;
1° gennaio-7 gennaio) ad anni Per_1
alterni salvo diverso accordo tra i genitori;
- Per le Festività Pasquali, disporre che ciascun genitore tenga con sé per tre Per_1
giorni anche consecutivi, alternando di anno in anno la Pasqua con l'uno e poi a seguire,
con l'altro;
- Il giorno di compleanno di verrà trascorso alternativamente ogni anno con Per_1
l'uno o l'altro genitore, salvo auspicabilmente che i genitori decidano di trascorrerlo
insieme;
- Deroga, se necessaria, al calendario ordinario, in modo tale che il possa Parte_1
trascorrere il giorno della Festa del Papà col figlio e, perimenti la Per_1 CP_1
possa trascorrere la Festa della Mamma, col figlio Per_1
4) Pone a carico del padre, sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
la somma mensile di €. 350,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT da versarsi direttamente alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario;
- Per le vacanze estive, ogni genitore trascorrerà col figlio minore un periodo di 20 (venti)
giorni anche consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
5) Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (rinviando
per la regolamentazione alle Linee guida del CNF) preventivamente concordate e
documentate; il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo
3 all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro
genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio
consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a
mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la
spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla
presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
6. Dichiara compensate le spese di lite>>.
Con ricorso depositato il 30.4.2025 proponeva appello Parte_1
per un unico motivo con il quale lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'imposizione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre,
determinato dal primo giudice in € 350 mensili. Faceva rilevare che, se da un lato il reddito di esso appellante (ingegnere libero professionista) era migliorato (ma in via transitoria, poiché detto miglioramento era connesso alle pratiche del c.d.
super bonus), era pure stabilmente migliorato anche quello della CP_1
(impiegata di banca), la quale aveva goduto di un avanzamento di carriera che le aveva consentito di passare da un reddito di € 28.070 nel 2019 agli attuali € 34.121
annui. Cosicché la sperequazione tra i redditi dei coniugi si riduceva a circa 4.400
annui ed era ampiamente compensata dall'assegnazione della casa familiare
(villa con giardino avente un valore locativo di circa € 1.000 mensili), per la quale i coniugi pagavano a metà il mutuo (€ 350 mensili per ciascuno), ma di cui esso era proprietario al 75% e la per il residuo 25%. In tal modo la Pt_1 CP_1 CP_1
oltre a percepire un reddito mensile di circa € 2.850, disponeva altresì della metà
dell'assegno unico (€ 100 mensili), fruiva gratuitamente dell'alloggio, per cui era ingiustificata l'imposizione a carico del padre dell'assegno per il mantenimento del minore di € 350 mensili. Infatti, esso con una retribuzione media Pt_1
4 mensile di € 3.200 doveva provvedere al pagamento delle rate di due mutui (uno per l'acquisto della casa coniugale e l'altro per la ristrutturazione della casa ove era andato a vivere con la nuova compagna), oltre alla rata di leasing per l'auto,
per complessivi € 1.035,93 mensili. Né il primo giudice aveva tenuto conto del progressivo aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre che provvedeva al mantenimento diretto di . Concludeva per la revoca del Per_1
contributo di mantenimento per il figlio posto a suo carico dal primo giudice, col favore delle spese.
Si costituiva evidenziando che la separazione era stata CP_1
determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta già in costanza di matrimonio dal marito con quella che era poi divenuta la sua attuale compagna.
Chiedeva il rigetto dell'appello, attesa sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti, il miglioramento delle condizioni reddituali del il quale, come Pt_1
libero professionista disponeva di introiti anche superiori a quelli dichiarati, e le aumentate esigenze di mantenimento del minore. Concludeva per il rigetto dell'appello, col favore delle spese, eccependo l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in questo grado del giudizio con le memorie ex art. 127 ter cod.
proc. civ..
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa nulla opponendo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.10.2025, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni – come trascritte in epigrafe – e la causa era trattenuta in decisione dal Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello, che viene esaminato con riguardo ai documenti già prodotti dal in primo grado, è fondato nei limiti di seguito precisati. Pt_1
5 (cl. 1975) e (cl. 1979) si sono sposati nel 2011 Parte_1 CP_1
e, nel corso di questo giudizio, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale del 10.3.2022. Dalla loro unione, il 28.10.2018, è nato che attualmente ha sette anni. Per_1
è ingegnere, libero professionista, e dalle dichiarazioni Parte_1
dei redditi esibite nel corso del giudizio di primo grado risulta che egli guadagna circa 3.300 euro mensili netti con i quali fare fronte, oltre che al proprio sostentamento, anche al pagamento della rata del mutuo per la casa familiare assegnata alla (circa 350 euro mensili). Ha recentemente contratto un altro CP_1
mutuo per contribuire alla ristrutturazione della casa di abitazione intestata alla sua attuale compagna (circa 250 euro mensili), ove anch'egli risiede, ed un ulteriore finanziamento per l'acquisto di una autovettura (circa 433 euro mensili).
Quanto al mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione dell'attuale compagna, reputa questa Corte di dover disattendere le allegazioni sostenute dalla parte appellata (secondo cui l'esborso sarebbe fittizio) sia perché
non vi sono elementi obiettivi che riscontrino l'assunto difensivo della sia CP_1
perché è plausibile ritenere che il avendo eliminato il canone di locazione Pt_1
che prima sosteneva per provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, abbia in tal modo inteso contribuire alle spese derivanti dal nuovo
ménage, che, allo stato, è sfociato in una stabile convivenza.
Al reddito derivante dall'attività professionale tale reddito va aggiunto il guadagno di circa 350 euro annue (v. CU in atti), pari a circa 30 euro mensili,
derivante dall'attività sportiva svolta dall'appellante.
Non constano entrate in nero, peraltro genericamente allegate dalla CP_1
ovvero proventi dell'attività professionale che non siano stati dichiarati dal neppure con riguardo alle risultanze degli estratti conto esibiti in atti, Pt_1
rispetto ai quali la non ha preso posizione specifica. CP_1
6 Detratti i ratei mensili dei mutui e dei finanziamenti, il reddito concretamente disponibile del è pari a circa € 2.200 euro mensili. Pt_1
è impiegata di banca. CP_1
In base alle dichiarazioni dei redditi esibite in atti emerge che essa percepisce uno stipendio mensile di circa 2.750 euro (v. dichiarazioni dei redditi
2024, relativa all'anno 2023, da cui si rileva un reddito da lavoro dipendente di €
38.596 al lordo delle imposte: Irpef netta € 4.475, oltre all'addizionale regionale di € 577 e all'addizionale comunale di € 262).
Con tale stipendio essa deve far fronte a svariati ratei dei finanziamenti assunti (per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare, dell'autovettura ed altro) che lo stesso appellante ammette essere complessivamente pari a circa
819 euro mensili.
Al netto dei ratei mensili che deve sostenere, il reddito concretamente disponibile della può indicarsi in circa € 1.900. CP_1
La dispone, insieme al figlio, della casa coniugale( intestata per il CP_1
75% al e per il 25% alla parte appellata), pur essendo la rata del mutuo (o Pt_1
meglio, dei mutui) suddivisa a metà.
Va inoltre tenuto conto del fatto che il minore, affidato ad entrambi i genitori e collocato nella casa familiare insieme alla madre, ha un regime di frequentazione dei genitori del tutto paritetico ed entrambi contribuiscono in modo diretto al suo mantenimento per i tempi di rispettiva permanenza.
Ciò posto ritiene questa Corte che il divario patrimoniale tra le parti non sia così importante da giustificare l'imposizione a carico del di un Pt_1
assegno di € 350 mensili, come determinato dal primo giudice, e che esso possa essere equamente riequilibrato, tenuto conto del fatto che il padre contribuisce al mantenimento indiretto del figlio anche attraverso il pagamento della metà del
7 mutuo sulla casa familiare, attraverso l'attribuzione alla dell'assegno unico CP_1
per intero che, sinora, è stato suddiviso a metà tra i due genitori.
Né vengono in rilievo le aumentate esigenze di mantenimento del minore,
posto che di esse entrambi i genitori si fanno carico in misura sostanzialmente paritaria, sia attraverso il mantenimento diretto nei tempi paritetici di permanenza del figlio presso ciascun genitore, sia attraverso la suddivisione delle spese straordinarie già disposta dal primo giudice in ragione del 50%
ciascuno sia, il solo mediante il mantenimento indiretto del figlio Pt_1
assicurato attraverso il pagamento dei ratei del mutuo.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio e disposto che l'assegno unico sia interamente goduto dalla madre, Per_1
presso la quale il figlio è collocato. La sentenza impugnata va confermata per le restanti statuizione, con particolare riguardo alla suddivisione a metà tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e con l'intervento necessario del Procuratore Generale della Repubblica
[...]
presso questa Corte d'Appello, con ricorso depositato il 30.4.2025, avverso la sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 17.1.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata:
8 a) - revoca il contributo di € 350 mensili che deve Parte_1
corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore ; Per_1
b) – dispone che l'assegno unico per il figlio sia interamente percepito da
CP_1
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
IA MI
La Presidente
SA ER
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. SA ER Presidente
dott. IA MI Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 824/2025 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del tribunale di Pisa n. 59/2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parrini del foro di Parte_1
Pisa; APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Mezzetti del foro di Pisa;
CP_1
APPELLATA
e nei confronti
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per <riformare la sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Pisa, indicata Pt_1
in epigrafe, e specificamente: dichiarare che non vi sono i presupposti per la
determinazione di un contributo di mantenimento perequativo per il figlio minore
a carico del padre e, quindi Voglia disporre che i genitori Per_1 Parte_1
provvedano, nei rispettivi tempi di permanenza, al mantenimento diretto del figlio
Con vittoria di spese e di onorari di causa per il primo e secondo grado di Per_1
giudizio>>.
Per <Insiste affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarata CP_1
l'illegittimità, l'inammissibilità e l'inutilizzabilità, delle nuove produzioni effettuate da
con le note ex art.127-ter c.p.c depositate, di cui chiede ordinarsi altresì Parte_1
l'espunzione e, conseguentemente, delle deduzioni, allegazioni ed eccezioni avversarie, di
cui alle suddette note, come sopra meglio specificato, Voglia rigettare l'appello proposto
dal Sig. condannandolo al pagamento delle spese e dei compensi del Parte_1
grado>>.
I FATTI DI CAUSA
Dopo aver pronunciato, il 10.3.2022, la sentenza parziale di separazione personale tra i coniugi indicati in epigraf, il tribunale di Pisa, con sentenza definitiva pubblicata il 19.1.2025, così disponeva:
<1) affida il figlio minore in modo congiunto ad entrambi i genitori;
2) assegna la casa familiare alla sig.ra presso cui sarà collocato e avrà residenza CP_1
anagrafica il figlio Per_1
3) dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé in modo paritario Pt_1 Per_1
rispetto alla madre secondo il seguente calendario:
- Prima settimana con week-end paterno: il lunedì (dall'uscita della scuola e, nel periodo
extra-scolastico dalle ore 18.30) al mercoledì mattina quando il padre accompagnerà il
figlio a scuola oppure, nel periodo extra-scolastico, presso l'abitazione materna Per_1
entro le ore 18.30 ed il venerdì (dall'uscita della scuola e nel periodo extra scolastico dalle
2 ore 18:30) al lunedì mattina quando il padre accompagnerà il figlio a scuola Per_1
oppure, nel periodo extra-scolastico presso l'abitazione materna entro le ore 18:30;
- Seconda settimana con week-end materno: il mercoledì (dall'uscita della scuola e nel
periodo extra-scolastico dalle ore 18:30) al venerdì mattina quando il padre accompagnerà
il figlio a scuola oppure, nel periodo extra-scolastico presso l'abitazione materna Per_1
entro le ore 18:30;
- Per le festività natalizie, disporre che ciascun genitore tenga con sé il figlio minore
una settimana consecutiva (25-31 dicembre;
1° gennaio-7 gennaio) ad anni Per_1
alterni salvo diverso accordo tra i genitori;
- Per le Festività Pasquali, disporre che ciascun genitore tenga con sé per tre Per_1
giorni anche consecutivi, alternando di anno in anno la Pasqua con l'uno e poi a seguire,
con l'altro;
- Il giorno di compleanno di verrà trascorso alternativamente ogni anno con Per_1
l'uno o l'altro genitore, salvo auspicabilmente che i genitori decidano di trascorrerlo
insieme;
- Deroga, se necessaria, al calendario ordinario, in modo tale che il possa Parte_1
trascorrere il giorno della Festa del Papà col figlio e, perimenti la Per_1 CP_1
possa trascorrere la Festa della Mamma, col figlio Per_1
4) Pone a carico del padre, sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
la somma mensile di €. 350,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT da versarsi direttamente alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario;
- Per le vacanze estive, ogni genitore trascorrerà col figlio minore un periodo di 20 (venti)
giorni anche consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
5) Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (rinviando
per la regolamentazione alle Linee guida del CNF) preventivamente concordate e
documentate; il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo
3 all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro
genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio
consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a
mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la
spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla
presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
6. Dichiara compensate le spese di lite>>.
Con ricorso depositato il 30.4.2025 proponeva appello Parte_1
per un unico motivo con il quale lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'imposizione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre,
determinato dal primo giudice in € 350 mensili. Faceva rilevare che, se da un lato il reddito di esso appellante (ingegnere libero professionista) era migliorato (ma in via transitoria, poiché detto miglioramento era connesso alle pratiche del c.d.
super bonus), era pure stabilmente migliorato anche quello della CP_1
(impiegata di banca), la quale aveva goduto di un avanzamento di carriera che le aveva consentito di passare da un reddito di € 28.070 nel 2019 agli attuali € 34.121
annui. Cosicché la sperequazione tra i redditi dei coniugi si riduceva a circa 4.400
annui ed era ampiamente compensata dall'assegnazione della casa familiare
(villa con giardino avente un valore locativo di circa € 1.000 mensili), per la quale i coniugi pagavano a metà il mutuo (€ 350 mensili per ciascuno), ma di cui esso era proprietario al 75% e la per il residuo 25%. In tal modo la Pt_1 CP_1 CP_1
oltre a percepire un reddito mensile di circa € 2.850, disponeva altresì della metà
dell'assegno unico (€ 100 mensili), fruiva gratuitamente dell'alloggio, per cui era ingiustificata l'imposizione a carico del padre dell'assegno per il mantenimento del minore di € 350 mensili. Infatti, esso con una retribuzione media Pt_1
4 mensile di € 3.200 doveva provvedere al pagamento delle rate di due mutui (uno per l'acquisto della casa coniugale e l'altro per la ristrutturazione della casa ove era andato a vivere con la nuova compagna), oltre alla rata di leasing per l'auto,
per complessivi € 1.035,93 mensili. Né il primo giudice aveva tenuto conto del progressivo aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre che provvedeva al mantenimento diretto di . Concludeva per la revoca del Per_1
contributo di mantenimento per il figlio posto a suo carico dal primo giudice, col favore delle spese.
Si costituiva evidenziando che la separazione era stata CP_1
determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta già in costanza di matrimonio dal marito con quella che era poi divenuta la sua attuale compagna.
Chiedeva il rigetto dell'appello, attesa sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti, il miglioramento delle condizioni reddituali del il quale, come Pt_1
libero professionista disponeva di introiti anche superiori a quelli dichiarati, e le aumentate esigenze di mantenimento del minore. Concludeva per il rigetto dell'appello, col favore delle spese, eccependo l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in questo grado del giudizio con le memorie ex art. 127 ter cod.
proc. civ..
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa nulla opponendo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.10.2025, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni – come trascritte in epigrafe – e la causa era trattenuta in decisione dal Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello, che viene esaminato con riguardo ai documenti già prodotti dal in primo grado, è fondato nei limiti di seguito precisati. Pt_1
5 (cl. 1975) e (cl. 1979) si sono sposati nel 2011 Parte_1 CP_1
e, nel corso di questo giudizio, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale del 10.3.2022. Dalla loro unione, il 28.10.2018, è nato che attualmente ha sette anni. Per_1
è ingegnere, libero professionista, e dalle dichiarazioni Parte_1
dei redditi esibite nel corso del giudizio di primo grado risulta che egli guadagna circa 3.300 euro mensili netti con i quali fare fronte, oltre che al proprio sostentamento, anche al pagamento della rata del mutuo per la casa familiare assegnata alla (circa 350 euro mensili). Ha recentemente contratto un altro CP_1
mutuo per contribuire alla ristrutturazione della casa di abitazione intestata alla sua attuale compagna (circa 250 euro mensili), ove anch'egli risiede, ed un ulteriore finanziamento per l'acquisto di una autovettura (circa 433 euro mensili).
Quanto al mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione dell'attuale compagna, reputa questa Corte di dover disattendere le allegazioni sostenute dalla parte appellata (secondo cui l'esborso sarebbe fittizio) sia perché
non vi sono elementi obiettivi che riscontrino l'assunto difensivo della sia CP_1
perché è plausibile ritenere che il avendo eliminato il canone di locazione Pt_1
che prima sosteneva per provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, abbia in tal modo inteso contribuire alle spese derivanti dal nuovo
ménage, che, allo stato, è sfociato in una stabile convivenza.
Al reddito derivante dall'attività professionale tale reddito va aggiunto il guadagno di circa 350 euro annue (v. CU in atti), pari a circa 30 euro mensili,
derivante dall'attività sportiva svolta dall'appellante.
Non constano entrate in nero, peraltro genericamente allegate dalla CP_1
ovvero proventi dell'attività professionale che non siano stati dichiarati dal neppure con riguardo alle risultanze degli estratti conto esibiti in atti, Pt_1
rispetto ai quali la non ha preso posizione specifica. CP_1
6 Detratti i ratei mensili dei mutui e dei finanziamenti, il reddito concretamente disponibile del è pari a circa € 2.200 euro mensili. Pt_1
è impiegata di banca. CP_1
In base alle dichiarazioni dei redditi esibite in atti emerge che essa percepisce uno stipendio mensile di circa 2.750 euro (v. dichiarazioni dei redditi
2024, relativa all'anno 2023, da cui si rileva un reddito da lavoro dipendente di €
38.596 al lordo delle imposte: Irpef netta € 4.475, oltre all'addizionale regionale di € 577 e all'addizionale comunale di € 262).
Con tale stipendio essa deve far fronte a svariati ratei dei finanziamenti assunti (per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare, dell'autovettura ed altro) che lo stesso appellante ammette essere complessivamente pari a circa
819 euro mensili.
Al netto dei ratei mensili che deve sostenere, il reddito concretamente disponibile della può indicarsi in circa € 1.900. CP_1
La dispone, insieme al figlio, della casa coniugale( intestata per il CP_1
75% al e per il 25% alla parte appellata), pur essendo la rata del mutuo (o Pt_1
meglio, dei mutui) suddivisa a metà.
Va inoltre tenuto conto del fatto che il minore, affidato ad entrambi i genitori e collocato nella casa familiare insieme alla madre, ha un regime di frequentazione dei genitori del tutto paritetico ed entrambi contribuiscono in modo diretto al suo mantenimento per i tempi di rispettiva permanenza.
Ciò posto ritiene questa Corte che il divario patrimoniale tra le parti non sia così importante da giustificare l'imposizione a carico del di un Pt_1
assegno di € 350 mensili, come determinato dal primo giudice, e che esso possa essere equamente riequilibrato, tenuto conto del fatto che il padre contribuisce al mantenimento indiretto del figlio anche attraverso il pagamento della metà del
7 mutuo sulla casa familiare, attraverso l'attribuzione alla dell'assegno unico CP_1
per intero che, sinora, è stato suddiviso a metà tra i due genitori.
Né vengono in rilievo le aumentate esigenze di mantenimento del minore,
posto che di esse entrambi i genitori si fanno carico in misura sostanzialmente paritaria, sia attraverso il mantenimento diretto nei tempi paritetici di permanenza del figlio presso ciascun genitore, sia attraverso la suddivisione delle spese straordinarie già disposta dal primo giudice in ragione del 50%
ciascuno sia, il solo mediante il mantenimento indiretto del figlio Pt_1
assicurato attraverso il pagamento dei ratei del mutuo.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio e disposto che l'assegno unico sia interamente goduto dalla madre, Per_1
presso la quale il figlio è collocato. La sentenza impugnata va confermata per le restanti statuizione, con particolare riguardo alla suddivisione a metà tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e con l'intervento necessario del Procuratore Generale della Repubblica
[...]
presso questa Corte d'Appello, con ricorso depositato il 30.4.2025, avverso la sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 17.1.2025, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata:
8 a) - revoca il contributo di € 350 mensili che deve Parte_1
corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore ; Per_1
b) – dispone che l'assegno unico per il figlio sia interamente percepito da
CP_1
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
IA MI
La Presidente
SA ER
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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