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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1458 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carbonara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Altomonte, alla via San Biagio n. 43, in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
pagina 1 di 4 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rende ed elettivamente domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Tommaso Cassanese n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: diritto di prelazione – riscatto agrario.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del proprio diritto di riscatto agrario e CP_1 la dichiarazione della proprietà dei beni immobili di cui all'atto pubblico di compravendita del
13.07.2022, rogato dal Notaio (rep. n. 3916 e racc. n. 2397), avente ad oggetto Persona_1
l'appezzamento di terreno e l'entrostante fabbricato pertinenziale, individuati nel Catasto Terreni del Comune di Altomonte al foglio 14 particelle n. 34, n. 36, n. 37, n. 99 (porzioni AA e AB), n.
100, n. 731 (porzioni AA, AB e AC) e nel Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 14, n.
703, sub 4).
L'attrice deduceva, in particolare, di essere imprenditrice agricola e di non essere stata preventivamente messa a conoscenza della vendita dei terreni suindicati e confinanti con quelli di sua proprietà. Pertanto, esercitando il proprio diritto di prelazione e previo pagamento del prezzo indicato nell'atto di vendita impugnato, chiedeva il trasferimento giudiziale della proprietà di tali beni in proprio favore.
2. Si costituiva in giudizio parte convenuta, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda, in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto, oltre che pretestuosa e non provata.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si rileva che il procuratore di parte attrice, munito di apposita procura speciale, all'udienza del 22.05.2025 ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione e ha chiesto di pagina 2 di 4 dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, eccetto le spese della registrazione del presente provvedimento da porre in capo alla stessa parte attrice.
Parte convenuta ha preso atto della rinuncia all'azione e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, eccetto le spese della registrazione del presente provvedimento da porre in capo all'attrice.
5. Ciò detto, per completezza della decisione, è opportuno evidenziare le differenze tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione.
Ebbene, le due fattispecie, che necessitano della dichiarazione personale delle parti o della procura speciale rilasciata dalla parte al proprio procuratore, si distinguono, in base alla possibilità,
o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda e in base alla necessità di accettazione delle controparti.
Per quanto riguarda la rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., si segnala che la stessa comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione.
Detta rinuncia non richiede di alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Inoltre, la rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo e alla cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo pagina 3 di 4 conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (Cass., sez. I, sent. n.
18255/2004).
6. Per tali motivi va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Si segnala, inoltre, che la cessazione della materia del contendere ben può essere dichiarata dal giudice nei casi in cui il componimento della lite emerga in modo non controverso, come avvenuto nel caso di specie, ove parte attrice ha rinunciato espressamente all'azione.
7. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti anche in merito alle spese di lite, le stesse si compensano, ponendo a carico di parte attrice le sole spese di registrazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione;
2) compensa le spese di lite tra le parti, ponendo a carico di parte attrice le spese di registrazione del presente provvedimento.
Castrovillari, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1458 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carbonara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Altomonte, alla via San Biagio n. 43, in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. , CP_1 C.F._2
pagina 1 di 4 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rende ed elettivamente domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Tommaso Cassanese n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: diritto di prelazione – riscatto agrario.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del proprio diritto di riscatto agrario e CP_1 la dichiarazione della proprietà dei beni immobili di cui all'atto pubblico di compravendita del
13.07.2022, rogato dal Notaio (rep. n. 3916 e racc. n. 2397), avente ad oggetto Persona_1
l'appezzamento di terreno e l'entrostante fabbricato pertinenziale, individuati nel Catasto Terreni del Comune di Altomonte al foglio 14 particelle n. 34, n. 36, n. 37, n. 99 (porzioni AA e AB), n.
100, n. 731 (porzioni AA, AB e AC) e nel Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 14, n.
703, sub 4).
L'attrice deduceva, in particolare, di essere imprenditrice agricola e di non essere stata preventivamente messa a conoscenza della vendita dei terreni suindicati e confinanti con quelli di sua proprietà. Pertanto, esercitando il proprio diritto di prelazione e previo pagamento del prezzo indicato nell'atto di vendita impugnato, chiedeva il trasferimento giudiziale della proprietà di tali beni in proprio favore.
2. Si costituiva in giudizio parte convenuta, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda, in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto, oltre che pretestuosa e non provata.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si rileva che il procuratore di parte attrice, munito di apposita procura speciale, all'udienza del 22.05.2025 ha espressamente dichiarato di rinunciare all'azione e ha chiesto di pagina 2 di 4 dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, eccetto le spese della registrazione del presente provvedimento da porre in capo alla stessa parte attrice.
Parte convenuta ha preso atto della rinuncia all'azione e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, eccetto le spese della registrazione del presente provvedimento da porre in capo all'attrice.
5. Ciò detto, per completezza della decisione, è opportuno evidenziare le differenze tra la rinuncia agli atti e la rinuncia all'azione.
Ebbene, le due fattispecie, che necessitano della dichiarazione personale delle parti o della procura speciale rilasciata dalla parte al proprio procuratore, si distinguono, in base alla possibilità,
o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda e in base alla necessità di accettazione delle controparti.
Per quanto riguarda la rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., si segnala che la stessa comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione.
Detta rinuncia non richiede di alcuna forma particolare e l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio.
La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Inoltre, la rinuncia all'azione, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo e alla cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la disciplina delle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo pagina 3 di 4 conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (Cass., sez. I, sent. n.
18255/2004).
6. Per tali motivi va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Si segnala, inoltre, che la cessazione della materia del contendere ben può essere dichiarata dal giudice nei casi in cui il componimento della lite emerga in modo non controverso, come avvenuto nel caso di specie, ove parte attrice ha rinunciato espressamente all'azione.
7. In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti anche in merito alle spese di lite, le stesse si compensano, ponendo a carico di parte attrice le sole spese di registrazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione;
2) compensa le spese di lite tra le parti, ponendo a carico di parte attrice le spese di registrazione del presente provvedimento.
Castrovillari, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
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