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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3597/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 11.07.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa tra
- Parte_1
e
- CP_1 nonché
- ; Controparte_2
Hanno depositato note scritte:
Per il , l'Avv. CRISTIANI FRANCESCO che conclude per il Parte_1 rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori;
per , gli Avv.ti Torre, Nunzi e BI, che concludono chiedendo CP_1 dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
per il , Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato che conclude per il difetto di giurisdizione ovvero, in subordine, per il rigetto della domanda.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 3597/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3597/2024 r.g.a.c.
TRA
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 1 (c.f.: ) elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 P.IVA_1 via Terenzio, n.10 00193 Roma, presso lo studio dell'Avv. CRISTIANI
FRANCESCO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Torre Bettino, Avv. CP_1 P.IVA_2
PP BI e Avv. Maria Letizia Nunzi, con cui elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Basilicata, in Potenza, alla Rampa Pascoli angolo Via Rossini, come da procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO
46 POTENZA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA dalla quale è rappresentato e difeso ope legis,
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_1
giudizio l' ed il per sentir accolte le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni:
“in via preliminare, sospendere in via cautelare l'efficacia della nota prot. CP_1
n. .60003.20/02/2024.0001021, con la quale l' ha disposto CP_4 CP_1
l'archiviazione dell'iniziativa del nonché, in parte qua, del Parte_1
decreto del del 25 giugno 2024 con la quale Controparte_3
è stato disposto che “le economie derivanti dalle 27 iniziative archiviate dall' di cui all'Allegato A del presente decreto, pari a € 133.789.705,09, CP_1 sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall' (…)”, relativamente alla sola posizione CP_1
del ; Parte_1
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 2 nel merito, accertare e dichiarare che alcun inadempimento è imputabile al
relativamente alla presentazione del progetto esecutivo e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare che il ha diritto ad ottenere il finanziamento per cui Parte_1
è stato ammesso ed indicato nell'Allegato A del decreto ministeriale del 25 giugno
2024 per la realizzazione di una scuola innovativa di cui all'art.1, commi 153 e
158 della legge 13 luglio 2015, n.107;
[... dichiarare nulli/annullare o revocare i provvedimenti comunicati al Pt_1
dall' il 20 febbraio 2024 e dal Pt_1 CP_1 Controparte_3
il 25 giugno 2024.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre iva e cpa”.
A tal fine deduceva che:
- Che con decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sono stati destinati fino a cento milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, nell'àmbito degli investimenti immobiliari dell' previsti CP_1 dal piano dei fondi disponibili di cui all'art.65 della legge 30 aprile 1969,
n.153;
- Che l'art.1, comma 153, della legge n.107, del 13 luglio 2015, ha previsto di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantisco, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzata dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;
- Che la legge 28 dicembre 2015, n.208, all'art.1, comma 717 e s.m.i., ha previsto che l' , nell'àmbito degli investimenti immobiliari previsti CP_1 dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art.65 della citata legge
30 aprile 1969, n.153, destinasse ulteriori cinquanta milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art.18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'art.1, comma 153, della legge 13 luglio
2015, n.107;
3597.2024 r.g.a.c. Pag.
3 - Che nell'àmbito di tale complesso normativo, il Controparte_2
ha individuato e trasmesso all' n.56 iniziative meritevoli di ottenere CP_1
gli investimenti/finanziamenti sopra indicati, tra cui quella del Parte_1
;
[...]
- Che l' , con comunicazioni rispettivamente del 29 maggio 2019 e del CP_1
19 ottobre 2018, ha avviato le relative istruttorie finalizzate alla realizzazione delle scuole innovative;
- Che l' in risposta alla nota ministeriale prot. DGFIESD n.2546, del 6 CP_1
maggio 2024, con nota prot. 2572, del 10 maggio 2024, ha comunicato che,
“numero n.6 iniziative sono in corso di realizzazione (Allegato C), che nei termini, sono stati consegnati n.23 progetti (Allegato B) e che sono state archiviate n.27 iniziative (Allegato A) per un importo pari a €
133.789.705,09”.
- Che le n.27 iniziative, secondo quanto sostenuto dall' , sono state CP_1
archiviate “perché non rispondenti alle caratteristiche del bando o perché non hanno presentato il progetto esecutivo entro il termine del 31 dicembre
2023”, tra cui quella del Comune di;
Pt_1
- Che l' , infatti, con precedente nota (prot. CP_1
n.60003.20/02/2024.0001021, del 20 febbraio 2024) dopo aver rappresentato che “Con nota del 17 gennaio u.s., codesto Comune ha trasmesso un progetto definitivo, peraltro sprovvisto dei pareri propedeutici alla sua approvazione, mail livello progettuale richiesto, quello esecutivo, non risulta ancora predisposto”, ha comunicato all'attore che, “in considerazione del mancato rispetto della tempistica chiaramente indicata per tutti gli investimenti ricompresi nel Programma di investimenti in oggetto”, l'archiviazione dell'iniziativa (doc.1);
- Di aver comunicato all' , in riscontro a suddetta nota, con pec del 21 CP_1
febbraio 2024, di aver “acquisito il progetto definitivo relativo alla scuola innovativa, redatto dalla Mascolo Ingegneria srl, aggiudicataria dei correlati servizi tecnici di architettura e ingegneria, nel mese di aprile
2023”, pari a complessivi € 9.152.617,33, aggiornato alle tariffe di riferimento del 2023 (doc.2).
3597.2024 r.g.a.c. Pag.
4 - Che, nella medesima lettera di riscontro, inoltre, veniva rappresentato all' che, già con nota del 3 maggio 2023 inviata al MIUR, la cifra CP_1
sopra indicata non sarebbe stata sufficiente rispetto all'originario finanziamento di € 5.084.000,00, nel contempo chiedendo quale fosse l'iter amministrativo per la prosecuzione del procedimento in considerazione del notevole aumento della spesa necessaria alla realizzazione dell'intervento;
- Di aver indetto, in data 15 novembre 2023, con nota comunicata anche agli enti convenuti (doc. 3) una conferenza di servizi asincrona finalizzata ad ottenere i pareri propedeutici all'approvazione tecnica del progetto definitivo e che, in data 17 gennaio 2024, con nota prot. n.1228 (doc.4), era stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in questione;
- Di aver, dunque, chiesto la revoca del provvedimento di archiviazione comunicato dall' il 20 febbraio 2024, con nota CP_1 prot.n.60003.20/02/2024.0001021;
- Che, ciononostante, con nota prot. n.13793, del 25 giugno 2024, il ha decretato che “le n.27 iniziative Controparte_3 sono state archiviate perché non rispondenti alle caratteristiche del bando
o perché non hanno presentato il progetto esecutivo entro il termine del 31 dicembre 2023” e che, di conseguenza, le suddette “economie derivanti dalle 27 iniziative archiviate dall' di cui all'allegato A del presente CP_1 decreto, pari a € 133.789.705,09, sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall' – individuati dallo stesso tra quelli inseriti all'allegato B del CP_1 presente decreto – per i quali gli appalti dei lavori non sono stati avviati alla data di pubblicazione del presente decreto” (doc.5).
Sulla base di tali premesse impugnava, tanto il provvedimento di archiviazione dell' del 20.02.2024, quanto il decreto ministeriale di destinazione delle CP_1 risorse ad altre finalità del 25.06.2024.
Entrambi i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo e, su tale questione, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., trattandosi di questione preliminare idonea a definire il giudizio.
***
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 5 L'eccezione preliminare sollevata dai convenuti è fondata e va accolta, con conseguente declinatoria della giurisdizione del Tribunale adito.
Come noto, in tema di sovvenzioni e finanziamenti pubblici, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'individuazione del giudice munito di giurisdizione va effettuata alla stregua del generale criterio fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio per cui: “a) nella fase in cui
l'amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa
l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo;
del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;
b) dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12/11/2020, n. 25577; id.
10/11/2020, n. 25213; id. 1/2/2019, n. 3166).
Orbene, nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che la posizione vantata dal vada qualificata in termini di interesse legittimo, e non di diritto Parte_1 soggettivo, atteso che l'archiviazione della pratica da parte dell' (e la CP_1
conseguente ridestinazione delle risorse da parte del ), per il mancato CP_2 rispetto del termine fissato per il deposito della documentazione progettuale, è avvenuta ancor prima del riconoscimento al del contributo, né può Pt_1 ritenersi che tale riconoscimento dipendesse dall'esercizio di un'attività meramente vincolata della Pubblica Amministrazione, sulla base di parametri normativamente fissati (per cui, accolte le ulteriori argomentazioni dell'attore sul mancato rispetto del termine da parte del conseguirebbe Pt_1
automaticamente per quest'ultimo il riconoscimento del diritto al conseguimento del contributo).
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 6 Infatti, secondo quanto argomentato e documentalmente provato dall' la CP_1 presentazione tempestiva del progetto esecutivo, corredato dai pareri propedeutici, non avrebbe determinato, automaticamente, la concessione del contributo, essendo quest'ultima subordinata alla validazione del progetto esecutivo da parte del RUP designato dall' e alla successiva valutazione, da parte di una commissione CP_1
appositamente nominata, delle proposte da finanziare tra tutte quelle tempestivamente presentate.
Si riporta, in particolare, quanto chiarito dall' a pagina 15 della comparsa CP_1 dove osserva che “pur se le risorse da impiegare per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 153, della legge n. 107/2015 provengono dai fondi destinati agli investimenti immobiliari dell' , in linea di principio regolati da CP_1 norme di natura privatistica - nel caso di specie si è tuttavia in presenza di una procedura comparativa regolata dal D.M. 7 agosto 2015 che prevede la fissazione di criteri affidati alla valutazione di un'apposita commissione per la relativa selezione, mediante l'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale, delle manifestazioni di interesse meritevoli di essere sostenute, sicché il coinvolgimento dell' resta comunque sempre assoggettato a vincoli CP_5
pubblicistici e la situazione giuridica degli enti locali aspiranti si atteggia ad interesse legittimo”.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, atteso che i provvedimenti impugnati insistono sulla fase antecedente alla erogazione del contributo, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, per cui la posizione dell'ente al conseguimento del beneficio non può che qualificarsi in termini di interesse legittimo.
La definizione in rito, il particolare oggetto del giudizio e la natura pubblica di tutti i soggetti coinvolti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 7 1) Dichiara il difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la presente controversia ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 16/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 8
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 11.07.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa tra
- Parte_1
e
- CP_1 nonché
- ; Controparte_2
Hanno depositato note scritte:
Per il , l'Avv. CRISTIANI FRANCESCO che conclude per il Parte_1 rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori;
per , gli Avv.ti Torre, Nunzi e BI, che concludono chiedendo CP_1 dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
per il , Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato che conclude per il difetto di giurisdizione ovvero, in subordine, per il rigetto della domanda.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 3597/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3597/2024 r.g.a.c.
TRA
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 1 (c.f.: ) elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 P.IVA_1 via Terenzio, n.10 00193 Roma, presso lo studio dell'Avv. CRISTIANI
FRANCESCO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Torre Bettino, Avv. CP_1 P.IVA_2
PP BI e Avv. Maria Letizia Nunzi, con cui elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Basilicata, in Potenza, alla Rampa Pascoli angolo Via Rossini, come da procura speciale in allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO
46 POTENZA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA dalla quale è rappresentato e difeso ope legis,
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_1
giudizio l' ed il per sentir accolte le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni:
“in via preliminare, sospendere in via cautelare l'efficacia della nota prot. CP_1
n. .60003.20/02/2024.0001021, con la quale l' ha disposto CP_4 CP_1
l'archiviazione dell'iniziativa del nonché, in parte qua, del Parte_1
decreto del del 25 giugno 2024 con la quale Controparte_3
è stato disposto che “le economie derivanti dalle 27 iniziative archiviate dall' di cui all'Allegato A del presente decreto, pari a € 133.789.705,09, CP_1 sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall' (…)”, relativamente alla sola posizione CP_1
del ; Parte_1
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 2 nel merito, accertare e dichiarare che alcun inadempimento è imputabile al
relativamente alla presentazione del progetto esecutivo e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare che il ha diritto ad ottenere il finanziamento per cui Parte_1
è stato ammesso ed indicato nell'Allegato A del decreto ministeriale del 25 giugno
2024 per la realizzazione di una scuola innovativa di cui all'art.1, commi 153 e
158 della legge 13 luglio 2015, n.107;
[... dichiarare nulli/annullare o revocare i provvedimenti comunicati al Pt_1
dall' il 20 febbraio 2024 e dal Pt_1 CP_1 Controparte_3
il 25 giugno 2024.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, oltre iva e cpa”.
A tal fine deduceva che:
- Che con decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sono stati destinati fino a cento milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, nell'àmbito degli investimenti immobiliari dell' previsti CP_1 dal piano dei fondi disponibili di cui all'art.65 della legge 30 aprile 1969,
n.153;
- Che l'art.1, comma 153, della legge n.107, del 13 luglio 2015, ha previsto di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantisco, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzata dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;
- Che la legge 28 dicembre 2015, n.208, all'art.1, comma 717 e s.m.i., ha previsto che l' , nell'àmbito degli investimenti immobiliari previsti CP_1 dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art.65 della citata legge
30 aprile 1969, n.153, destinasse ulteriori cinquanta milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art.18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'art.1, comma 153, della legge 13 luglio
2015, n.107;
3597.2024 r.g.a.c. Pag.
3 - Che nell'àmbito di tale complesso normativo, il Controparte_2
ha individuato e trasmesso all' n.56 iniziative meritevoli di ottenere CP_1
gli investimenti/finanziamenti sopra indicati, tra cui quella del Parte_1
;
[...]
- Che l' , con comunicazioni rispettivamente del 29 maggio 2019 e del CP_1
19 ottobre 2018, ha avviato le relative istruttorie finalizzate alla realizzazione delle scuole innovative;
- Che l' in risposta alla nota ministeriale prot. DGFIESD n.2546, del 6 CP_1
maggio 2024, con nota prot. 2572, del 10 maggio 2024, ha comunicato che,
“numero n.6 iniziative sono in corso di realizzazione (Allegato C), che nei termini, sono stati consegnati n.23 progetti (Allegato B) e che sono state archiviate n.27 iniziative (Allegato A) per un importo pari a €
133.789.705,09”.
- Che le n.27 iniziative, secondo quanto sostenuto dall' , sono state CP_1
archiviate “perché non rispondenti alle caratteristiche del bando o perché non hanno presentato il progetto esecutivo entro il termine del 31 dicembre
2023”, tra cui quella del Comune di;
Pt_1
- Che l' , infatti, con precedente nota (prot. CP_1
n.60003.20/02/2024.0001021, del 20 febbraio 2024) dopo aver rappresentato che “Con nota del 17 gennaio u.s., codesto Comune ha trasmesso un progetto definitivo, peraltro sprovvisto dei pareri propedeutici alla sua approvazione, mail livello progettuale richiesto, quello esecutivo, non risulta ancora predisposto”, ha comunicato all'attore che, “in considerazione del mancato rispetto della tempistica chiaramente indicata per tutti gli investimenti ricompresi nel Programma di investimenti in oggetto”, l'archiviazione dell'iniziativa (doc.1);
- Di aver comunicato all' , in riscontro a suddetta nota, con pec del 21 CP_1
febbraio 2024, di aver “acquisito il progetto definitivo relativo alla scuola innovativa, redatto dalla Mascolo Ingegneria srl, aggiudicataria dei correlati servizi tecnici di architettura e ingegneria, nel mese di aprile
2023”, pari a complessivi € 9.152.617,33, aggiornato alle tariffe di riferimento del 2023 (doc.2).
3597.2024 r.g.a.c. Pag.
4 - Che, nella medesima lettera di riscontro, inoltre, veniva rappresentato all' che, già con nota del 3 maggio 2023 inviata al MIUR, la cifra CP_1
sopra indicata non sarebbe stata sufficiente rispetto all'originario finanziamento di € 5.084.000,00, nel contempo chiedendo quale fosse l'iter amministrativo per la prosecuzione del procedimento in considerazione del notevole aumento della spesa necessaria alla realizzazione dell'intervento;
- Di aver indetto, in data 15 novembre 2023, con nota comunicata anche agli enti convenuti (doc. 3) una conferenza di servizi asincrona finalizzata ad ottenere i pareri propedeutici all'approvazione tecnica del progetto definitivo e che, in data 17 gennaio 2024, con nota prot. n.1228 (doc.4), era stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in questione;
- Di aver, dunque, chiesto la revoca del provvedimento di archiviazione comunicato dall' il 20 febbraio 2024, con nota CP_1 prot.n.60003.20/02/2024.0001021;
- Che, ciononostante, con nota prot. n.13793, del 25 giugno 2024, il ha decretato che “le n.27 iniziative Controparte_3 sono state archiviate perché non rispondenti alle caratteristiche del bando
o perché non hanno presentato il progetto esecutivo entro il termine del 31 dicembre 2023” e che, di conseguenza, le suddette “economie derivanti dalle 27 iniziative archiviate dall' di cui all'allegato A del presente CP_1 decreto, pari a € 133.789.705,09, sono utilizzate per far fronte agli incrementi dei quadri economici dei progetti esecutivi verificati e validati dall' – individuati dallo stesso tra quelli inseriti all'allegato B del CP_1 presente decreto – per i quali gli appalti dei lavori non sono stati avviati alla data di pubblicazione del presente decreto” (doc.5).
Sulla base di tali premesse impugnava, tanto il provvedimento di archiviazione dell' del 20.02.2024, quanto il decreto ministeriale di destinazione delle CP_1 risorse ad altre finalità del 25.06.2024.
Entrambi i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo e, su tale questione, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., trattandosi di questione preliminare idonea a definire il giudizio.
***
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 5 L'eccezione preliminare sollevata dai convenuti è fondata e va accolta, con conseguente declinatoria della giurisdizione del Tribunale adito.
Come noto, in tema di sovvenzioni e finanziamenti pubblici, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'individuazione del giudice munito di giurisdizione va effettuata alla stregua del generale criterio fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio per cui: “a) nella fase in cui
l'amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa
l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo;
del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;
b) dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12/11/2020, n. 25577; id.
10/11/2020, n. 25213; id. 1/2/2019, n. 3166).
Orbene, nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che la posizione vantata dal vada qualificata in termini di interesse legittimo, e non di diritto Parte_1 soggettivo, atteso che l'archiviazione della pratica da parte dell' (e la CP_1
conseguente ridestinazione delle risorse da parte del ), per il mancato CP_2 rispetto del termine fissato per il deposito della documentazione progettuale, è avvenuta ancor prima del riconoscimento al del contributo, né può Pt_1 ritenersi che tale riconoscimento dipendesse dall'esercizio di un'attività meramente vincolata della Pubblica Amministrazione, sulla base di parametri normativamente fissati (per cui, accolte le ulteriori argomentazioni dell'attore sul mancato rispetto del termine da parte del conseguirebbe Pt_1
automaticamente per quest'ultimo il riconoscimento del diritto al conseguimento del contributo).
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 6 Infatti, secondo quanto argomentato e documentalmente provato dall' la CP_1 presentazione tempestiva del progetto esecutivo, corredato dai pareri propedeutici, non avrebbe determinato, automaticamente, la concessione del contributo, essendo quest'ultima subordinata alla validazione del progetto esecutivo da parte del RUP designato dall' e alla successiva valutazione, da parte di una commissione CP_1
appositamente nominata, delle proposte da finanziare tra tutte quelle tempestivamente presentate.
Si riporta, in particolare, quanto chiarito dall' a pagina 15 della comparsa CP_1 dove osserva che “pur se le risorse da impiegare per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 153, della legge n. 107/2015 provengono dai fondi destinati agli investimenti immobiliari dell' , in linea di principio regolati da CP_1 norme di natura privatistica - nel caso di specie si è tuttavia in presenza di una procedura comparativa regolata dal D.M. 7 agosto 2015 che prevede la fissazione di criteri affidati alla valutazione di un'apposita commissione per la relativa selezione, mediante l'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale, delle manifestazioni di interesse meritevoli di essere sostenute, sicché il coinvolgimento dell' resta comunque sempre assoggettato a vincoli CP_5
pubblicistici e la situazione giuridica degli enti locali aspiranti si atteggia ad interesse legittimo”.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, atteso che i provvedimenti impugnati insistono sulla fase antecedente alla erogazione del contributo, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, per cui la posizione dell'ente al conseguimento del beneficio non può che qualificarsi in termini di interesse legittimo.
La definizione in rito, il particolare oggetto del giudizio e la natura pubblica di tutti i soggetti coinvolti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
3597.2024 r.g.a.c. Pag. 7 1) Dichiara il difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la presente controversia ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 16/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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