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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/09/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. 110/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Carrea e dall'Avv. Luca
Perdomi, presso il quale è elettivamente domiciliato,
- parte attrice contro
, C.F. , nata a [...] il _1 C.F._2
2/10/1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Dufour,
- parte convenuta
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, all'occorrenza previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e non accolte, ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, per quanto occorre possa - stante l'accertamento già intervenuto in sede penale - dichiarare la Signora _1
, c.f. , responsabile da fatto illecito nei
[...] CodiceFiscale_3 confronti dell'attore per i fatti storici, anche processualmente acclarati in sede penale, riportati in narrativa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni come appresso indicati, oltre interessi legali dal dì del fatto a quello del deposito della domanda giudiziale ed interessi moratori dal dì del deposito della domanda giudiziale a quello dell'effettiva corresponsione:
- € 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno morale da reato;
- € 65.217,50 (sessantacinquemiladuecentodiciassette/50) ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia a titolo di danno biologico;
- € 8.866,62 (ottomilaottocentosessantasei/62) ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno da lesione del diritto alla genitorialità;
- € 21.058,00 (ventunomilacinquantotto/00) ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali per spese vive documentate per sedute di psicoterapia;
- € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di risarcimento dei danni consistiti nella forzata rinuncia ad occasioni lavorative e a maggiori guadagni (lucro cessante);
- € 610,00 (seicentodieci/00), per la redazione della perizia tecnica a firma del
Dottor Persona_1 per l'ammontare totale di € 150.752,12 (centocinquantamilasettecentocinquantadue/12) - o comunque secondo l'eventuale diversa quantificazione che verrà ritenuta di giustizia (eventualmente anche maggiore), secondo le risultanze di causa, il tutto con
pagina 2 di 24 maggiorazione di interessi come sopra (ovvero in subordine legali), rivalutazione ed accessori come per legge.
Sempre vinte le spese e gli onorari di causa ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali, nonché ulteriori spese tecniche eventualmente resesi necessarie;
Si insta, inoltre, affinché l'Ill.mo Giudice Voglia disporre, ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione dell'espressione sconveniente ed offensiva inserita da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta di seguito ritrascritta: “lungi dall'aver subito alcuna lesione, il diritto alla genitorialità dell'Ing. usciva dunque addirittura rafforzato da questo periodo, Pt_1 avendo egli ottenuto il risultato sempre desiderato, ossia sottrarre alla Sig.a
la collocazione della figlia””. _1
Per parte convenuta:
“ Nell'interesse della Sig.a (i) rilevando che il CTU non ha _1 adeguatamente risposto ai quesiti e a fronte della richiesta di chiarimenti del 11/12/2024 – senza rispettare i termini fissati dal Giudice e soltanto a seguito di solleciti - si è limitato a confermare le conclusioni della relazione peritale;
(ii) previo richiamo di tutte le contestazioni già svolte nei confronti della CTU del dott. e richiamo delle note tecniche del CTP Dott. si Per_2 Per_3 chiede il rinnovo delle operazioni peritali con incarico ad altro Consulente Tecnico d'Ufficio; (iii) ribadita l'accettazione della Sig.a alla _1 proposta del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. Si precisano le seguenti
CONCLUSIONI “Piaccia al Tribunale Ill.mo In via principale, respingere tutte le domande risarcitorie proposte dall'Ing. in quanto Parte_1 infondate e non provate. In subordine, se ritenuto a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, accertare la minor somma eventualmente spettante a titolo risarcitorio all'attore. In considerazione della sproporzione della somma richiesta con l'atto di citazione (pari ad euro 150.752,12) e dell'assenza di prove al riguardo, condannare l'attore al risarcimento in favore della convenuta del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite, incluse le spese tecniche di Ctu e i costi dei Consulenti Tecnici di Parte eventualmente nominati”.
pagina 3 di 24 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2022,
[...]
conveniva in giudizio per vederla condannare al Pt_1 _1
risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti al reato di calunnia aggravata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 2059 c.c., e 2043 c.c., a fronte dell'accertamento del reato in sede penale con sentenza passata in giudicato.
Con comparsa di risposta del 7.3.2023, si costituiva _1
contestando tutti gli assunti avversari, anche sotto il profilo del quantum. La convenuta instava per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione delle pretese a quanto emerso all'esito della ctu, con vittoria delle spese di lite. In considerazione della asserita sproporzione della somma richiesta rispetto alle prove offerte, parte convenuta chiedeva il risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A seguito della concessione dei termini per le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., con ordinanza istruttoria 5.12.2023 sono stati ammessi i testi dedotti da parte attrice ed è stata licenziata consulenza tecnica d'ufficio, con nomina del dott. Per_2
All'udienze del 6.3.2024 sono stati esaminati i testi di parte attrice
(assistente sociale) e . Parte_2 Parte_3
Prorogati i termini, la relazione del ctu è stata depositata in data 18.8.2024.
Con ordinanza emessa ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice formulava una proposta conciliativa, che veniva accettata da parte convenuta, ma rifiutata da parte attrice. Veniva quindi accolta la richiesta di chiarimenti al ctu, come chiesti da parte convenuta;
ed i chiarimenti venivano depositati in data 11.4.2025.
pagina 4 di 24 All'udienza del 20.05.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
***
2.1. In fatto, L'attore espone, fra l'altro, che l'ex convivente _1 sapendolo innocente, l'aveva incolpato del reato di violenza sessuale aggravata ex artt. 609 bis e ter c.p. perpetrato nei confronti della loro figlia minore . Persona_4
Con sentenza n. 538/2019, la Corte di Appello di Genova aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo responsabile del delitto di _1 calunnia aggravata ex art. 368 commi 1 e 2 c.p., così condannandola mediante giudizio abbreviato alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Parte_1
da liquidarsi in separato giudizio civile.
La sentenza di condanna, passata in giudicato, trae origine dai fatti che così esposti in atto di citazione:
- a seguito dell'interruzione della convivenza, in data 30.5.2013 nel procedimento di fronte al Tribunale per i Minorenni, instaurato per l'affidamento e il mantenimento della minore (nata il [...]), Per_4 aveva sostenuto che la figlia le avrebbe confidato di aver _1
subito abusi sessuali da parte del padre in plurime occasioni (cfr. verbale sub doc. 4 parte attrice), ribadendo quanto già dichiarato agli operatori sanitari dell'Ospedale Gaslini dai quali aveva portato la bambina per una visita ginecologica il giorno 5.5.2013;
pagina 5 di 24 - a seguito di tali dichiarazioni, era stato instaurato un procedimento penale a carico di per violenza sessuale aggravata ex artt. 609 bis e Parte_1 ter c.p. a danno della figlia;
Per_4
- il P.M. aveva richiesto in data 17.9.2013 l'archiviazione della notizia di reato a carico di;
in pendenza di tale richiesta di archiviazione, Pt_1
aveva reiterato le calunnie nei confronti dell'ex convivente e, _1
conseguentemente, il Tribunale per i Minorenni aveva deciso di affidare “la minore al Servizio Sociale del Comune di Genova al fine di individuare il regime di affidamento della minore che meglio risponda al suo interesse e che le consenta di fruire di rapporti adeguati con entrambi i genitori”, disponendo altresì “che la minore resti collocata presso la madre” (cfr. decreto del
14.4.2014 sub doc. n. 10 parte attrice);
- aveva continuato a ribadire le accuse di abusi sessuali nei _1 confronti dell'ex compagno;
- in data 20.01.2014 il procedimento penale a carico di si Parte_1
era concluso con l'archiviazione della notizia di reato per “infondatezza della notitia criminis alla luce delle risultanze delle indagini, valutandosi altresì superfluo, in sintonia con il PM, ogni altro accertamento di indagine in sede penale che veda direttamente coinvolta la minore”;
- con provvedimento del 6.11.2015, il Tribunale per i Minorenni aveva revocato l'affidamento di al Comune di Genova, con contestuale affido Per_4 condiviso e collocazione presso il padre (cfr. decreto sub doc 11 parte attrice).
Secondo parte attrice, la condotta delittuosa posta in essere dalla convenuta ha cagionato molteplici e gravissimi danni, avendo l'attore vissuto _1
l'angosciante paura di perdere l'affido della bambina e di poter essere ingiustamente reputato colpevole di un reato infamante, oltre alla pagina 6 di 24 consapevolezza dell'esposizione della figlia minore ad un'esperienza traumatica. In particolare:
- il danno biologico non patrimoniale patito in conseguenza della calunnia risulterebbe quantificabile – sulla base delle Tabelle di Milano – in euro
65.217,50 (inclusa la massima personalizzazione), avendo il trauma patito in conseguenza del reato determinato l'insorgenza di un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti espressivo di una condizione di invalidità permanente del 15%, oltre ad un'invalidità temporanea”, come stimato nella relazione tecnica dal CTP dott. (cfr. Per_1 doc.15 attore);
- il danno morale da reato conseguente a una condotta di tale gravità dovrebbe essere calcolato in maniera separata ed autonoma rispetto al danno biologico, nell'importo di 50.000,00€, dovendosi fare riferimento ai criteri formulati con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, stante la assimilabilità di tale reato alla calunnia, ma tenendosi in conto la reiterazione della condotta, l'intensità del dolo, le conseguenze sulla vita e sull'attività professionale del danneggiato;
- il danno da lesione del diritto alla genitorialità (derivante dal fatto che il diritto a coltivare il rapporto con la figlia ed a partecipare alla vita della medesima è stato gravemente compromesso per oltre 2 anni e, segnatamente, dal mese di giugno 2013 al mese di novembre 2015, ovverosia dalla prima dichiarazione calunniosa dell'odierna convenuta alla cessazione dell'affidamento cautelare della minore ai servizi sociali e l'archiviazione della procedura pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni), ammonterebbe a euro 8.866,62;
pagina 7 di 24 - il danno patrimoniale per gli importi corrisposti dall'attore alla propria psicoterapeuta Dott.ssa pari a euro 21.058,00, per il mancato Per_5 guadagno per aver dovuto rinunciare a occasioni lavorative (quantificabile in euro 5.000,00), nonché per le spese relative alla perizia tecnica del CTP (€
500,00 oltre Iva).
***
2.2. Parte convenuta, in fatto, ha contestato che:
- l'attore avrebbe fornito una propria personale ricostruzione dei fatti, avulsa dalla ricostruzione operata in sede penale, al fine di mettere in cattiva luce e ottenere un risarcimento ingiusto, “sconfinante nella _1
temerarietà”;
- la condanna per calunnia, da cui scaturisce il presente giudizio risarcitorio, trarrebbe origine non da quanto accaduto in seguito alla visita al Gaslini, bensì dalle dichiarazioni rese dalla Sig.a nel corso dell'udienza del _1
6/11/2013;
- il giudice penale avrebbe errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di calunnia, dal momento che la convenuta non aveva sporto denuncia nei confronti di , ed aveva più volte precisato di Pt_1
nutrire dubbi sulle affermazioni della bambina, avendo reso dichiarazioni impulsive a causa dello stato di stress emotivo dovuto alla fine della convivenza ed a dolorose vicende personali (perdita del padre e perdita del figlio concepito con il nuovo compagno);
- la scelta del TM di affidare la bambina ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre non sarebbe stata determinata dalle insinuazioni formulate dalla stessa nei confronti del padre, bensì dall'elevata conflittualità tra i genitori e dalle accuse reciproche.
pagina 8 di 24 Secondo parte convenuta, dunque, non sarebbe stata raggiunta la prova né della sussistenza del danno lamentato, né del nesso eziologico con la condotta della convenuta. Inoltre, sotto il profilo del quantum, l'attore avrebbe operato un'indebita duplicazione delle voci risarcitorie.
***
3. La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
3.1. Oggetto del presente procedimento è la richiesta del risarcimento del danno subito dall'attore a seguito della calunnia aggravata posta in essere da parte della convenuta (“... perché nel corso dell'udienza del 6.11.2013 nanti il
Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Genova, Dott. Giovanni
Lenti, nell'ambito del procedimento n. 610/12 VG, sapendolo innocente, incolpava l'ex convivente, , padre della minore Parte_1 Per_4
, del reato di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e 609 ter
[...]
perpetrato nei confronti della figlia: in particolare la sig.ra _1 falsamente asseriva che la sera precedente la figlia minore le avrebbe Per_4
confidato che quando si trovava a letto con il padre questi le avrebbe “toccato la patatina” e che “non si trattava di un gioco”), così come già accertata in sede penale con sentenza n. 539 del 13.2.2019, emessa dalla Corte d'appello di
Genova e passata in giudicato, che ha altresì condannato l'imputata al risarcimento del danno in separato giudizio civile.
La citata sentenza, emessa all'esito di rito abbreviato, vale agli effetti di cui all'art. 651 cpc.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale con la quale è stata accertata l'esistenza del reato e pronunciata condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione al giudice civile, non può essere rimessa in pagina 9 di 24 discussione nel relativo giudizio civile, in cui ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
il giudicato penale di condanna spiega, quindi, effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.c.. In presenza della sentenza irrevocabile di condanna, il giudice civile è pertanto vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato devoluto in sede civile quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria;
l'imputato, conseguentemente, non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma solo l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile (Cfr. Cass. Civ. n. 23633/2014).
Nel giudizio civile dovranno quindi essere oggetto di riscontro i danni che la vittima dell'illecito ha subito, atteso che: "Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. ord.
n. 8421/2011, Cass. civ. n. 3289/2018).
***
3.2. Nel caso di specie, dalla lettura della motivazione della sentenza si legge
(pagg. 5 ss.): “A è contestato il reato di calunnia, nei _1 termini enucleati in imputazione, in relazione alle dichiarazioni della stessa rese nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi al GO del tribunale per i minorenni di Genova in data 06/11/2013. Il contenuto delle dichiarazioni e pacifico, in quanto cristallizzato nel verbale acquisito. In tale ambito la
ha riferito al giudice procedente di aver appreso dalla figlia _1
minore confidenza in relazione al comportamento ottenuto dal padre. Secondo
l'odierna imputata la bambina le avrebbe detto: “Sai che papà l'altro giorno
pagina 10 di 24 mi ha toccato la patatina quando eravamo a letto?”. Ancora, rispondendo alla sollecitazione della madre: “ma forse scherzava”, la bambina avrebbe risposto decisa “no, no, no”. riferiva poi, a sostegno della _1
veridicità delle accuse formulate dalla bambina nei confronti del padre, della ritrosia manifestata dalla stessa nel riferire la circostanza. Nell'impossibilità oggettiva di stabilire se le frasi attribuite dalla alla figlia minore _1
fossero o meno effettivamente pronunciate, al fine di valutare il grado di attendibilità della fonte propalante e di sondarne il reale atteggiamento volitivo, non può che effettuarsi un'analisi delle dichiarazioni rese , contestualizzandole nell'ambito dei rapporti fra le parti, tenuto conto- in un rigoroso ambito logico valutativo- dell'atteggiamento assunto dalla
nei confronti del , sia anteriormente al fatto oggi in _1 Pt_1 contestazione che successivamente. Tale procedimento ermeneutico è stato svolto dal primo giudice, ad avviso di questa Corte, in modo rigoroso ed approfondito, attraverso un percorso argomentativo immune da vizi logici e dunque pienamente condivisibile. La volontà calunniosa della _1 risulta anzitutto dimostrata dal fatto che, se davvero le frasi attribuite dall'odierno imputato alla figlia fossero state effettivamente pronunciate e se fossero state da lei considerate attendibili, sarebbe stato logicamente esigibile un suo ben diverso comportamento. È infatti del tutto naturale aspettarsi che una madre, dopo aver appreso fatti tanto gravi, commessi in danno della propria figlia, si precipiti a denunciare il fatto all'autorità competente - competente non solo e non tanto per esigere la punizione del colpevole, quanto per tutelare la minore- e non aspetti per rivelarle l'occasione fornitagli dalla fissazione di un'udienza dinanzi al tribunale per i minorenni, propalando così surrettiziamente accuse infamanti nei confronti della
pagina 11 di 24 controparte processuale (oltretutto riferite non in limine, bensì in una fase avanzata del contraddittorio, in clima di aperta conflittualità, manifestando così in modo evidente la natura strumentale calunniosa delle stesse). Appare poi estremamente significativa la “tempistica” di tale dichiarazione, intervenuta allorquando il tribunale per i minorenni non aveva assunto alcun provvedimento volto ad impedire o limitare i contatti fra il e la Pt_1
figlia; si manifesta così l'evidente intento della di condizionare _1
Par negativamente le decisioni della in ordine alla modalità di frequentazione dell'ex convivente con la minore. Che tale interpretazione del comportamento della sia corretta lo si può desumere da numerosi ulteriori _1
elementi fattuali-logicamente interpretabili solo in senso conforme all'ipotesi accusatoria- ricavabili dai costituti processuali. Già in precedenza la
aveva presentato denuncia nei confronti dell'ex convivente per _1
presunti abusi sessuali nei confronti della figlia. Il procedimento si era concluso con l'archiviazione essendo emersa l'assoluta infondatezza dell'accusa a carico del . Le indagini svolte nell'ambito del Pt_1 predetto procedimento avevano infatti permesso di escludere (attraverso accertamenti specialistici medico ginecologici) la presenza di segni riconducibili ad abusi sessuali ed anche gli accertamenti psicologici effettuati sulla minore avevano escluso la radicalmente la ricorrenza di abusi. La stessa
si era risolta ad escludere la verosimiglianza delle ipotesi _1 accusatorie nei confronti dell'ex convivente (Avendo la stessa addirittura riconosciuto di non aver mai dato credito alle rivelazioni asseritamente fattele dalla bambina) e dunque davvero non si comprende -se non in un'ottica ritorsiva e calunniosa- le ragioni che l'avrebbero spinta, in sede di udienza
pagina 12 di 24 dinanzi al tribunale per i minorenni, ad accusare nuovamente il SERVENTE, pur sapendolo innocente.
L'uso strumentale ricattatorio di tali nuove accuse in relazione alle vicende giudiziarie che vedevano l'odierna imputata contrapposta all'ex convivente emerge in maniera inequivoca anche dalle conversazioni telefoniche intercorse fra i due (registrate dal SERVENTE e prodotte in atti). Nel corso di tali conversazioni possono essere estrapolati numerosi passaggi nei quali la
con tono allusivo e ricattatorio, ventila all'interlocutore di essere _1
in possesso di elementi che potrebbero danneggiarlo [...] Il complesso dei comportamenti descritti dimostrano in modo inequivoco, da un lato, la strumentalità delle accuse della nei confronti dell'ex convivente e, _1 dall'altro, la sua piena consapevolezza dell'innocenza del SERVENTE [...]”.
Come emerge dal capo di imputazione (e come osservato anche nell'ambito della sentenza penale di primo grado) i fatti su cui si è formato il giudicato comprendono unicamente le dichiarazioni rese dall'imputata nel corso dell'udienza del 6.11.2013, rimanendo pertanto escluse le precedenti analoghe condotte di denuncia da parte dell'odierna convenuta esaminate nel procedimento a carico dell'odierno attore, poi archiviato.
Tuttavia, l'analisi dei precedenti fatti e delle circostanze emerse in relazione alle precedenti denunce sono state ritenute essenziali dal giudice penale per l'accertamento della calunnia aggravata descritta nel capo di imputazione
(tanto che nel giudizio penale di primo grado è stata disposta d'ufficio l'acquisizione del fascicolo integrale del precedente procedimento instaurato a carico di servente per violenza sessuale aggravata e poi archiviato).
***
pagina 13 di 24 4. Danno non patrimoniale.
4.1. Per quanto concerne la liquidazione del danno, la pertinente giurisprudenza della Suprema Corte rimarca che la condanna generica del giudice penale al risarcimento dei danni dichiara "solo la potenziale lesività del fatto dannoso" e l'esistenza, secondo un criterio di semplice probabilità
(cfr. d'altronde, in generale, S.U. 29862/2022, che insegna che per l'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente provare la colpa e il nesso causale e che l'esistenza del danno sia anche soltanto probabile), del nesso causale tra il fatto e il lamentato danno, solo al giudice civile spettando l'accertamento dell'an in concreto e del quantum. Dunque, se la condanna generica copre soltanto la lesività potenziale, valutando la sussistenza di pregiudizio in termini di mera probabilità-possibilità, la concreta individuazione del potenziale conseguente danno, se sussiste, compete al giudice civile - il quale nell'accertamento della connessione tra il fatto e i danni lamentati non deve applicare il criterio penale dell'"oltre il ragionevole dubbio", bensì quello civile del "più probabile che non" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/07/2024, n. 21361).
Quanto alla dimensione probatoria, qualificandosi il danno non patrimoniale come un pregiudizio che investe la sfera soggettiva, derivando dalla lesione dei diritti della persona che non hanno una rilevanza in termini economici, le difficoltà di esteriorizzazione e di prova delle sofferenze psico-fisiche di cui si chiede il ristoro -acutizzate ogniqualvolta il danno non patrimoniale si atteggi come danno morale- consentono di ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo.
Come affermato dalla Suprema Corte, nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva pagina 14 di 24 necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (Cass. civ. n. 14762/2019), essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto.
***
4.2. Nel caso di specie, la condotta calunniosa è stata certamente tale da causare all'odierno attore un pregiudizio di natura psicologica e morale- sofferenziale (come peraltro ritenuto anche in sede penale, cfr. pag. 10 della sentenza del GIP), risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 185
c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c., tenuto conto della offensività del fatto (in ragione della natura del reato oggetto di falsa incolpazione) e della sua dannosità per la vittima (anche tenuto conto della tenerissima età della figlia).
Rispetto alle voci di danno indicate nella causa petendi di cui all'atto di citazione (danno biologico, danno morale da reato, danno da lesione del diritto alla genitorialità) deve considerarsi che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua pagina 15 di 24 forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Come ribadito anche di recente (Cass. civ., n. 20393/2024), la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva (e può essere effettuata applicandosi le tabelle di Milano) e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione, pur sottolineandosi che sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile.
Non può quindi essere avallata la proposta liquidatoria sostenuta da parte attrice (che propone distinte modalità di quantificazione per ogni voce di danno), ma deve procedersi ad una valutazione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, dovendosi tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendosi ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
pagina 16 di 24 ***
4.3. In quest'ottica, la liquidazione equitativa può essere impostata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (versione vigente), con riferimento alla complessiva considerazione, tanto del danno dinamico-relazionale, quanto di quello morale ricompreso nelle previsioni tabellari applicate.
A tale riguardo, la ctu medico-legale svolta in corso di giudizio consente di ritenere provato il ricorrere di conseguenze dannose eziologicamente legate alla condotta patita dall'attore.
In particolare, la ctu medico legale svolta in corso di causa ha permesso di evidenziare che, in seguito alla vicenda per cui è causa, l'attore ha sofferto un grave disturbo dell'adattamento acuto che ha necessitato presa in carico e cure specialistiche. Nonostante tali trattamenti, si è cronicizzato un disturbo dell'adattamento con umore depresso causalmente correlato ai fatti per i quali
è causa.
Sulla base della documentazione disponibile, il ctu ha ritenuto correlati al trauma psichico complessivi giorni 120 prima della stabilizzazione permanente del quadro clinico (con - inabilità parziale al 25% 60 giorni;
- inabilità parziale al 15% 60 giorni).
I postumi permanenti secondari allo stress legato alla esposizione al percorso giudiziario ed alle limitazioni del ruolo genitoriale, rappresentati da un disturbo dell'adattamento con umore depresso di grado moderato, sono stati quantificati nella misura del 10%, con la precisazione che il pregiudizio psichico causalmente correlato ai fatti oggetto di causa interferisce in misura pari con le attività non lavorative e con la vita di relazione.
Tali conclusioni sono state condivise dal consulente di parte attrice, dott.
Per_1
pagina 17 di 24 Con riferimento, invece, alle osservazioni del consulente di parte convenuta, dott. il c.t.u. ha replicato che: - “il fatto che dal punto di vista clinico Per_6 il quadro disadattativo non sia complicato da sintomi ad alta intensità disfunzionale è la ragione che ha condotto a parametrare il range valutativo nella fascia inferiore. Viceversa, l'impatto invalidante sarebbe stato ovviamente superiore al 10%. - “ lo scrivente ha avuto modo di analizzare quanto certificato dal Dr. relativamente alla presa in carico per Per_7 sindrome depressiva in epoca antecedente ai fatti per i quali è causa e ritenendo tale sintomatologia reattiva al contenzioso nanti al Tribunale per i
Minorenni, non è stata ritenuta causalmente correlata alla vicenda penale foriera del disturbo dell'adattamento. In ogni caso, qualora il Giudice ritenesse di voler utilizzare un approccio “differenziale” a fronte della citata pre-esistenza si precisa quanto segue: il disturbo depressivo minore (distimia) secondo i barèmes in uso nella forma “lieve” - che risulta essere quella sussumibile nel caso in questione - è valutato tra il 16 ed il 20% di I.P. con mediana del 18%. Dunque, il quid pluris del 10% relativo al disturbo dell'adattamento reattivo alla vicenda penale andrebbe a collocarsi nella fascia percentuale successiva, id est dal percentile 19 al percentile 28. Lo scrivente ritiene tuttavia maggiormente aderente alla realtà medico-legale una valorizzazione del solo disturbo dell'adattamento e quindi il 10% dal punto 1 al 10. 2.3: Le fatture computate nella spesa complessiva di euro
21.058 riguardano esclusivamente i trattamenti psicoterapici svolti sul p. dalla Dr.ssa in merito a quanto dalla stessa certificato. La Per_5 specificità è dunque documentata. Le spese di cura computate sono tutte dal
2013 a seguire e non relative al 2012. La fattura 77 della Dr.ssa di Per_8
euro 500 non è stata inclusa nella cifra complessiva sopra riportata. - “in
pagina 18 di 24 realtà, il procedimento penale conclusosi con la condanna per calunnie della odierna convenuta riguarda quanto dichiarato dalla stessa nell'udienza del
6.11.13. Quanto occorso in precedenza (Proc. pe. 6572/23 R.G.P.M.) è causalmente connesso ai fatti oggetto del giudicato penale, come evidentemente acclarato nella sentenza della Dr.ssa Bossi e poi confermata in
Appello. Peraltro, le ripercussioni penali hanno avuto effetti anche nel contenzioso civilistico, alimentando la conflittualità (cfr. Decreti 14.4.14 e
6.11.15 del T.M.). In merito alle “limitazioni al ruolo genitoriale” si fa riferimento al vissuto identitario di padre ingiustamente accusato di comportamenti aberranti”. Le conclusioni sono state ulteriormente argomentate nei chiarimenti resi, ove il c.t.u. ha replicato alle osservazioni del nuovo consulente di parte convenuta, dr. Per_3
***
4.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, e in applicazione dei criteri di liquidazione individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano, in relazione a soggetto che al momento della stabilizzazione dei postumi aveva
43 anni, possono essere calcolati i seguenti importi per invalidità permanente:
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Danno biologico risarcibile € 20.638,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.004,00
Con personalizzazione massima (49% del danno
€ 36.117,00 biologico)
Totale con personalizzazione massima € 36.117,00
pagina 19 di 24 Quanto all'invalidità temporanea, l'importo giornaliero base è stato indicato in
99,00 € nei conteggi proposti da parte attrice a pag. 21 della memoria conclusionale. In tale limite, tenuto conto delle percentuali indicate dal c.t.u.,
l'invalidità temporanea può essere riconosciuta per ulteriori € 2.760,00.
La personalizzazione con riferimento all'invalidità permanente viene riconosciuta nella misura massima, tenuto conto non solo della intrinseca natura delle condotte dolose penalmente rilevanti, ma anche degli accertamenti tecnici svolti in causa e delle presumibili conseguenze che ne sono derivate in termini dinamico-relazionali, anche nei rapporti con la figlia minore (in ciò dovendosi così ritenere assorbito il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale).
Così come in misura massima viene riconosciuta la sofferenza soggettiva, considerata ancora la gravità della condotta dolosa (come accertata nel giudicato), che deve presumersi abbia ingenerato nell'attore sentimenti di sofferenza interiore, angoscia e paura, valutata anche la contemporanea pendenza del procedimento civile e la volontà della convenuta di addebitare un reato di particolare gravità in capo all'attore (pur sapendolo innocente), per un “evidente fine strumentale di pervenire ad un risultato a lei favorevole nelle controversie giudiziali in corso con l'ex convivente concernenti essenzialmente gli obblighi di mantenimento della figlia minore” (così a pag.
5 della sentenza di primo grado); attraverso una “proterva volontà calunniosa, avento ella perserverato nel disseminare sospetti sull'ex convivente (ad onta delle evidenze contrarie)” (così pag. 8 della sentenza d'appello), in assenza di concrete manifestazioni di resipiscenza da parte della convenuta (così, nel bilanciamneto delle circostanze, a pag. 9 della sentenza d'appello).
pagina 20 di 24 In conclusione, una valutazione unitaria della condotta dolosa della conveuta giustifica una liquidazione del danno unitaria, in applicazione dei valori massimi tabellati.
Ne segue che il danno non patrimoniale può essere quantificato (attraverso l'applicazione delle tabelle di Milano) nell'importo complessivo di €
38.877,00. In via incidentale, deve osservarsi che l'importo del danno non patrimoniale così calcolato in applicazione delle tabelle di Milano 2024 è pressoché sovrapponibile a quello che risulterebbe quantificabile utilizzando, quale parametro equitativo di riferimento, la tabella unica nazionale 2025
(dPR n. 12 del 13/01/2025), attraverso l'applicazione di analoghi criteri liquidatori (ovverosia massimo aumento per sofferenza soggettiva sull'invalidità permanente, massimo aumento per personalizzazione), e che ammonterebbe ad euro € 37.157,75.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella milanese in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro, mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a pagina 21 di 24 far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cass. n. 10303/2012;
Cass. n. 3806/2004).
***
5. Quanto al danno patrimoniale, il c.t.u. ha osservato che sono documentate spese sanitarie per complessivi euro € 21.058,00 (produzioni attore sub doc.
18) ed ulteriore spesa a carattere medico-legale di € 610,00, per consulenza di parte prima del giudizio (produzioni attore sub doc. 19).
Le spese mediche sostenute sono state considerate dal c.t.u. congrue e pertinenti e devono, pertanto, essere riconosciute poiché “necessarie quale trattamento congruo ad un disturbo reattivo ad eventi stressanti” (cfr. relazione del c.t.u., pag. 20). A seguito delle osservazioni di parte convenuta, nei chiarimenti chiesti al c.t.u. successivamente alla formulazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., allo scopo di chiarire (con specifico riferimento alla quantificazione delle preesistenze e all'individuazione dell'IP totale all'esito della valutazione differenziale) la congruità delle spese sostenute per il percorso di psicoterapia individuale, dal giugno 2013 al dicembre 2019, il ctu ha ribadito di ritenere preferibile una valorizzazione del solo disturbo dell'adattamento (e quindi il 10% dal punto 1 al 10) in quanto secondario ai fatti per i quali è causa, in assenza di una preesistenza stabile, ma reattiva ad altro procedimento giudiziario. Il c.t.u. ha quindi precisato che le fatture computate nella spesa complessiva di € 21.058,00 riguardano esclusivamente i trattamenti psicoterapici svolti sull'attore dalla Dr.ssa in merito a Per_5 quanto dalla stessa certificato, ribadendo così che tali spese trovano la loro necessarietà in quanto trattamento congruo con un disturbo reattivo ad eventi stressanti. Nonostante le contestazioni reiterate da parte convenuta anche nelle pagina 22 di 24 difese finali, le considerazioni del c.t.u. possono essere condivise, in quanto congruamente motivate sotto il profilo tecnico: anche tali importi vanno quindi riconosciuti e su di essi spettano rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto, invece, con particolare riferimento al mancato guadagno per la perdita di occasioni lavorative richiesto dall'attore, in quanto il relativo danno, genericamente allegato nell'atto introduttivo, non è stato oggetto di idonea offerta di prova. L'attore ha, infatti, sostenuto la forzata rinuncia ad opportunità di crescita professionale, derivante dal timore di allontanarsi dalla figlia, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio a sostegno di tale tesi.
***
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento al decisum e quindi allo scaglione 52.000,00-260.000,00 €, importi medi per ciascuna fase (in assenza di nota spese).
Le spese di c.t.u., già liquidate in istruttoria, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
La domanda di parte convenuta di risarcimento per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. (formulata sul presupposto della sproporzione della somma richiesta in atto di citazione) deve essere rigettata, dal momento che l'accoglimento della domanda in misura inferiore a quanto azionato non pare configurare di per sé un abuso dello strumento processuale.
La richiesta attorea di cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell'espressione contenuta nella comparsa di costituzione non può essere accolta, considerato che l'espressione utilizzata non pare potersi qualificare come del tutto avulsa pagina 23 di 24 dall'esercizio del diritto di difesa né estranea all'oggetto della lite (cfr. Cass. n.
16844/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1. condanna la convenuta al risarcimento dei danni cagionati _1
all'attore che liquida in € 38.877,00 per danno non Parte_1 patrimoniale e in € 21.668,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese _1 processuali che liquida in € 14.103,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA, come per legge, oltre esborsi come documentati;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come già liquidate in istruttoria.
Genova, 19/09/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Carrea e dall'Avv. Luca
Perdomi, presso il quale è elettivamente domiciliato,
- parte attrice contro
, C.F. , nata a [...] il _1 C.F._2
2/10/1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Dufour,
- parte convenuta
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, all'occorrenza previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e non accolte, ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, per quanto occorre possa - stante l'accertamento già intervenuto in sede penale - dichiarare la Signora _1
, c.f. , responsabile da fatto illecito nei
[...] CodiceFiscale_3 confronti dell'attore per i fatti storici, anche processualmente acclarati in sede penale, riportati in narrativa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni come appresso indicati, oltre interessi legali dal dì del fatto a quello del deposito della domanda giudiziale ed interessi moratori dal dì del deposito della domanda giudiziale a quello dell'effettiva corresponsione:
- € 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno morale da reato;
- € 65.217,50 (sessantacinquemiladuecentodiciassette/50) ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia a titolo di danno biologico;
- € 8.866,62 (ottomilaottocentosessantasei/62) ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia, eventualmente da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno da lesione del diritto alla genitorialità;
- € 21.058,00 (ventunomilacinquantotto/00) ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali per spese vive documentate per sedute di psicoterapia;
- € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di risarcimento dei danni consistiti nella forzata rinuncia ad occasioni lavorative e a maggiori guadagni (lucro cessante);
- € 610,00 (seicentodieci/00), per la redazione della perizia tecnica a firma del
Dottor Persona_1 per l'ammontare totale di € 150.752,12 (centocinquantamilasettecentocinquantadue/12) - o comunque secondo l'eventuale diversa quantificazione che verrà ritenuta di giustizia (eventualmente anche maggiore), secondo le risultanze di causa, il tutto con
pagina 2 di 24 maggiorazione di interessi come sopra (ovvero in subordine legali), rivalutazione ed accessori come per legge.
Sempre vinte le spese e gli onorari di causa ovvero la diversa somma (anche maggiore) ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali, nonché ulteriori spese tecniche eventualmente resesi necessarie;
Si insta, inoltre, affinché l'Ill.mo Giudice Voglia disporre, ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione dell'espressione sconveniente ed offensiva inserita da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta di seguito ritrascritta: “lungi dall'aver subito alcuna lesione, il diritto alla genitorialità dell'Ing. usciva dunque addirittura rafforzato da questo periodo, Pt_1 avendo egli ottenuto il risultato sempre desiderato, ossia sottrarre alla Sig.a
la collocazione della figlia””. _1
Per parte convenuta:
“ Nell'interesse della Sig.a (i) rilevando che il CTU non ha _1 adeguatamente risposto ai quesiti e a fronte della richiesta di chiarimenti del 11/12/2024 – senza rispettare i termini fissati dal Giudice e soltanto a seguito di solleciti - si è limitato a confermare le conclusioni della relazione peritale;
(ii) previo richiamo di tutte le contestazioni già svolte nei confronti della CTU del dott. e richiamo delle note tecniche del CTP Dott. si Per_2 Per_3 chiede il rinnovo delle operazioni peritali con incarico ad altro Consulente Tecnico d'Ufficio; (iii) ribadita l'accettazione della Sig.a alla _1 proposta del Giudice ex art. 185 bis c.p.c. Si precisano le seguenti
CONCLUSIONI “Piaccia al Tribunale Ill.mo In via principale, respingere tutte le domande risarcitorie proposte dall'Ing. in quanto Parte_1 infondate e non provate. In subordine, se ritenuto a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, accertare la minor somma eventualmente spettante a titolo risarcitorio all'attore. In considerazione della sproporzione della somma richiesta con l'atto di citazione (pari ad euro 150.752,12) e dell'assenza di prove al riguardo, condannare l'attore al risarcimento in favore della convenuta del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite, incluse le spese tecniche di Ctu e i costi dei Consulenti Tecnici di Parte eventualmente nominati”.
pagina 3 di 24 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2022,
[...]
conveniva in giudizio per vederla condannare al Pt_1 _1
risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti al reato di calunnia aggravata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 2059 c.c., e 2043 c.c., a fronte dell'accertamento del reato in sede penale con sentenza passata in giudicato.
Con comparsa di risposta del 7.3.2023, si costituiva _1
contestando tutti gli assunti avversari, anche sotto il profilo del quantum. La convenuta instava per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione delle pretese a quanto emerso all'esito della ctu, con vittoria delle spese di lite. In considerazione della asserita sproporzione della somma richiesta rispetto alle prove offerte, parte convenuta chiedeva il risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A seguito della concessione dei termini per le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., con ordinanza istruttoria 5.12.2023 sono stati ammessi i testi dedotti da parte attrice ed è stata licenziata consulenza tecnica d'ufficio, con nomina del dott. Per_2
All'udienze del 6.3.2024 sono stati esaminati i testi di parte attrice
(assistente sociale) e . Parte_2 Parte_3
Prorogati i termini, la relazione del ctu è stata depositata in data 18.8.2024.
Con ordinanza emessa ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice formulava una proposta conciliativa, che veniva accettata da parte convenuta, ma rifiutata da parte attrice. Veniva quindi accolta la richiesta di chiarimenti al ctu, come chiesti da parte convenuta;
ed i chiarimenti venivano depositati in data 11.4.2025.
pagina 4 di 24 All'udienza del 20.05.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
***
2.1. In fatto, L'attore espone, fra l'altro, che l'ex convivente _1 sapendolo innocente, l'aveva incolpato del reato di violenza sessuale aggravata ex artt. 609 bis e ter c.p. perpetrato nei confronti della loro figlia minore . Persona_4
Con sentenza n. 538/2019, la Corte di Appello di Genova aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo responsabile del delitto di _1 calunnia aggravata ex art. 368 commi 1 e 2 c.p., così condannandola mediante giudizio abbreviato alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Parte_1
da liquidarsi in separato giudizio civile.
La sentenza di condanna, passata in giudicato, trae origine dai fatti che così esposti in atto di citazione:
- a seguito dell'interruzione della convivenza, in data 30.5.2013 nel procedimento di fronte al Tribunale per i Minorenni, instaurato per l'affidamento e il mantenimento della minore (nata il [...]), Per_4 aveva sostenuto che la figlia le avrebbe confidato di aver _1
subito abusi sessuali da parte del padre in plurime occasioni (cfr. verbale sub doc. 4 parte attrice), ribadendo quanto già dichiarato agli operatori sanitari dell'Ospedale Gaslini dai quali aveva portato la bambina per una visita ginecologica il giorno 5.5.2013;
pagina 5 di 24 - a seguito di tali dichiarazioni, era stato instaurato un procedimento penale a carico di per violenza sessuale aggravata ex artt. 609 bis e Parte_1 ter c.p. a danno della figlia;
Per_4
- il P.M. aveva richiesto in data 17.9.2013 l'archiviazione della notizia di reato a carico di;
in pendenza di tale richiesta di archiviazione, Pt_1
aveva reiterato le calunnie nei confronti dell'ex convivente e, _1
conseguentemente, il Tribunale per i Minorenni aveva deciso di affidare “la minore al Servizio Sociale del Comune di Genova al fine di individuare il regime di affidamento della minore che meglio risponda al suo interesse e che le consenta di fruire di rapporti adeguati con entrambi i genitori”, disponendo altresì “che la minore resti collocata presso la madre” (cfr. decreto del
14.4.2014 sub doc. n. 10 parte attrice);
- aveva continuato a ribadire le accuse di abusi sessuali nei _1 confronti dell'ex compagno;
- in data 20.01.2014 il procedimento penale a carico di si Parte_1
era concluso con l'archiviazione della notizia di reato per “infondatezza della notitia criminis alla luce delle risultanze delle indagini, valutandosi altresì superfluo, in sintonia con il PM, ogni altro accertamento di indagine in sede penale che veda direttamente coinvolta la minore”;
- con provvedimento del 6.11.2015, il Tribunale per i Minorenni aveva revocato l'affidamento di al Comune di Genova, con contestuale affido Per_4 condiviso e collocazione presso il padre (cfr. decreto sub doc 11 parte attrice).
Secondo parte attrice, la condotta delittuosa posta in essere dalla convenuta ha cagionato molteplici e gravissimi danni, avendo l'attore vissuto _1
l'angosciante paura di perdere l'affido della bambina e di poter essere ingiustamente reputato colpevole di un reato infamante, oltre alla pagina 6 di 24 consapevolezza dell'esposizione della figlia minore ad un'esperienza traumatica. In particolare:
- il danno biologico non patrimoniale patito in conseguenza della calunnia risulterebbe quantificabile – sulla base delle Tabelle di Milano – in euro
65.217,50 (inclusa la massima personalizzazione), avendo il trauma patito in conseguenza del reato determinato l'insorgenza di un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti espressivo di una condizione di invalidità permanente del 15%, oltre ad un'invalidità temporanea”, come stimato nella relazione tecnica dal CTP dott. (cfr. Per_1 doc.15 attore);
- il danno morale da reato conseguente a una condotta di tale gravità dovrebbe essere calcolato in maniera separata ed autonoma rispetto al danno biologico, nell'importo di 50.000,00€, dovendosi fare riferimento ai criteri formulati con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, stante la assimilabilità di tale reato alla calunnia, ma tenendosi in conto la reiterazione della condotta, l'intensità del dolo, le conseguenze sulla vita e sull'attività professionale del danneggiato;
- il danno da lesione del diritto alla genitorialità (derivante dal fatto che il diritto a coltivare il rapporto con la figlia ed a partecipare alla vita della medesima è stato gravemente compromesso per oltre 2 anni e, segnatamente, dal mese di giugno 2013 al mese di novembre 2015, ovverosia dalla prima dichiarazione calunniosa dell'odierna convenuta alla cessazione dell'affidamento cautelare della minore ai servizi sociali e l'archiviazione della procedura pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni), ammonterebbe a euro 8.866,62;
pagina 7 di 24 - il danno patrimoniale per gli importi corrisposti dall'attore alla propria psicoterapeuta Dott.ssa pari a euro 21.058,00, per il mancato Per_5 guadagno per aver dovuto rinunciare a occasioni lavorative (quantificabile in euro 5.000,00), nonché per le spese relative alla perizia tecnica del CTP (€
500,00 oltre Iva).
***
2.2. Parte convenuta, in fatto, ha contestato che:
- l'attore avrebbe fornito una propria personale ricostruzione dei fatti, avulsa dalla ricostruzione operata in sede penale, al fine di mettere in cattiva luce e ottenere un risarcimento ingiusto, “sconfinante nella _1
temerarietà”;
- la condanna per calunnia, da cui scaturisce il presente giudizio risarcitorio, trarrebbe origine non da quanto accaduto in seguito alla visita al Gaslini, bensì dalle dichiarazioni rese dalla Sig.a nel corso dell'udienza del _1
6/11/2013;
- il giudice penale avrebbe errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di calunnia, dal momento che la convenuta non aveva sporto denuncia nei confronti di , ed aveva più volte precisato di Pt_1
nutrire dubbi sulle affermazioni della bambina, avendo reso dichiarazioni impulsive a causa dello stato di stress emotivo dovuto alla fine della convivenza ed a dolorose vicende personali (perdita del padre e perdita del figlio concepito con il nuovo compagno);
- la scelta del TM di affidare la bambina ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre non sarebbe stata determinata dalle insinuazioni formulate dalla stessa nei confronti del padre, bensì dall'elevata conflittualità tra i genitori e dalle accuse reciproche.
pagina 8 di 24 Secondo parte convenuta, dunque, non sarebbe stata raggiunta la prova né della sussistenza del danno lamentato, né del nesso eziologico con la condotta della convenuta. Inoltre, sotto il profilo del quantum, l'attore avrebbe operato un'indebita duplicazione delle voci risarcitorie.
***
3. La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
3.1. Oggetto del presente procedimento è la richiesta del risarcimento del danno subito dall'attore a seguito della calunnia aggravata posta in essere da parte della convenuta (“... perché nel corso dell'udienza del 6.11.2013 nanti il
Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Genova, Dott. Giovanni
Lenti, nell'ambito del procedimento n. 610/12 VG, sapendolo innocente, incolpava l'ex convivente, , padre della minore Parte_1 Per_4
, del reato di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e 609 ter
[...]
perpetrato nei confronti della figlia: in particolare la sig.ra _1 falsamente asseriva che la sera precedente la figlia minore le avrebbe Per_4
confidato che quando si trovava a letto con il padre questi le avrebbe “toccato la patatina” e che “non si trattava di un gioco”), così come già accertata in sede penale con sentenza n. 539 del 13.2.2019, emessa dalla Corte d'appello di
Genova e passata in giudicato, che ha altresì condannato l'imputata al risarcimento del danno in separato giudizio civile.
La citata sentenza, emessa all'esito di rito abbreviato, vale agli effetti di cui all'art. 651 cpc.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale con la quale è stata accertata l'esistenza del reato e pronunciata condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione al giudice civile, non può essere rimessa in pagina 9 di 24 discussione nel relativo giudizio civile, in cui ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
il giudicato penale di condanna spiega, quindi, effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.c.. In presenza della sentenza irrevocabile di condanna, il giudice civile è pertanto vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato devoluto in sede civile quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria;
l'imputato, conseguentemente, non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma solo l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile (Cfr. Cass. Civ. n. 23633/2014).
Nel giudizio civile dovranno quindi essere oggetto di riscontro i danni che la vittima dell'illecito ha subito, atteso che: "Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. ord.
n. 8421/2011, Cass. civ. n. 3289/2018).
***
3.2. Nel caso di specie, dalla lettura della motivazione della sentenza si legge
(pagg. 5 ss.): “A è contestato il reato di calunnia, nei _1 termini enucleati in imputazione, in relazione alle dichiarazioni della stessa rese nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi al GO del tribunale per i minorenni di Genova in data 06/11/2013. Il contenuto delle dichiarazioni e pacifico, in quanto cristallizzato nel verbale acquisito. In tale ambito la
ha riferito al giudice procedente di aver appreso dalla figlia _1
minore confidenza in relazione al comportamento ottenuto dal padre. Secondo
l'odierna imputata la bambina le avrebbe detto: “Sai che papà l'altro giorno
pagina 10 di 24 mi ha toccato la patatina quando eravamo a letto?”. Ancora, rispondendo alla sollecitazione della madre: “ma forse scherzava”, la bambina avrebbe risposto decisa “no, no, no”. riferiva poi, a sostegno della _1
veridicità delle accuse formulate dalla bambina nei confronti del padre, della ritrosia manifestata dalla stessa nel riferire la circostanza. Nell'impossibilità oggettiva di stabilire se le frasi attribuite dalla alla figlia minore _1
fossero o meno effettivamente pronunciate, al fine di valutare il grado di attendibilità della fonte propalante e di sondarne il reale atteggiamento volitivo, non può che effettuarsi un'analisi delle dichiarazioni rese , contestualizzandole nell'ambito dei rapporti fra le parti, tenuto conto- in un rigoroso ambito logico valutativo- dell'atteggiamento assunto dalla
nei confronti del , sia anteriormente al fatto oggi in _1 Pt_1 contestazione che successivamente. Tale procedimento ermeneutico è stato svolto dal primo giudice, ad avviso di questa Corte, in modo rigoroso ed approfondito, attraverso un percorso argomentativo immune da vizi logici e dunque pienamente condivisibile. La volontà calunniosa della _1 risulta anzitutto dimostrata dal fatto che, se davvero le frasi attribuite dall'odierno imputato alla figlia fossero state effettivamente pronunciate e se fossero state da lei considerate attendibili, sarebbe stato logicamente esigibile un suo ben diverso comportamento. È infatti del tutto naturale aspettarsi che una madre, dopo aver appreso fatti tanto gravi, commessi in danno della propria figlia, si precipiti a denunciare il fatto all'autorità competente - competente non solo e non tanto per esigere la punizione del colpevole, quanto per tutelare la minore- e non aspetti per rivelarle l'occasione fornitagli dalla fissazione di un'udienza dinanzi al tribunale per i minorenni, propalando così surrettiziamente accuse infamanti nei confronti della
pagina 11 di 24 controparte processuale (oltretutto riferite non in limine, bensì in una fase avanzata del contraddittorio, in clima di aperta conflittualità, manifestando così in modo evidente la natura strumentale calunniosa delle stesse). Appare poi estremamente significativa la “tempistica” di tale dichiarazione, intervenuta allorquando il tribunale per i minorenni non aveva assunto alcun provvedimento volto ad impedire o limitare i contatti fra il e la Pt_1
figlia; si manifesta così l'evidente intento della di condizionare _1
Par negativamente le decisioni della in ordine alla modalità di frequentazione dell'ex convivente con la minore. Che tale interpretazione del comportamento della sia corretta lo si può desumere da numerosi ulteriori _1
elementi fattuali-logicamente interpretabili solo in senso conforme all'ipotesi accusatoria- ricavabili dai costituti processuali. Già in precedenza la
aveva presentato denuncia nei confronti dell'ex convivente per _1
presunti abusi sessuali nei confronti della figlia. Il procedimento si era concluso con l'archiviazione essendo emersa l'assoluta infondatezza dell'accusa a carico del . Le indagini svolte nell'ambito del Pt_1 predetto procedimento avevano infatti permesso di escludere (attraverso accertamenti specialistici medico ginecologici) la presenza di segni riconducibili ad abusi sessuali ed anche gli accertamenti psicologici effettuati sulla minore avevano escluso la radicalmente la ricorrenza di abusi. La stessa
si era risolta ad escludere la verosimiglianza delle ipotesi _1 accusatorie nei confronti dell'ex convivente (Avendo la stessa addirittura riconosciuto di non aver mai dato credito alle rivelazioni asseritamente fattele dalla bambina) e dunque davvero non si comprende -se non in un'ottica ritorsiva e calunniosa- le ragioni che l'avrebbero spinta, in sede di udienza
pagina 12 di 24 dinanzi al tribunale per i minorenni, ad accusare nuovamente il SERVENTE, pur sapendolo innocente.
L'uso strumentale ricattatorio di tali nuove accuse in relazione alle vicende giudiziarie che vedevano l'odierna imputata contrapposta all'ex convivente emerge in maniera inequivoca anche dalle conversazioni telefoniche intercorse fra i due (registrate dal SERVENTE e prodotte in atti). Nel corso di tali conversazioni possono essere estrapolati numerosi passaggi nei quali la
con tono allusivo e ricattatorio, ventila all'interlocutore di essere _1
in possesso di elementi che potrebbero danneggiarlo [...] Il complesso dei comportamenti descritti dimostrano in modo inequivoco, da un lato, la strumentalità delle accuse della nei confronti dell'ex convivente e, _1 dall'altro, la sua piena consapevolezza dell'innocenza del SERVENTE [...]”.
Come emerge dal capo di imputazione (e come osservato anche nell'ambito della sentenza penale di primo grado) i fatti su cui si è formato il giudicato comprendono unicamente le dichiarazioni rese dall'imputata nel corso dell'udienza del 6.11.2013, rimanendo pertanto escluse le precedenti analoghe condotte di denuncia da parte dell'odierna convenuta esaminate nel procedimento a carico dell'odierno attore, poi archiviato.
Tuttavia, l'analisi dei precedenti fatti e delle circostanze emerse in relazione alle precedenti denunce sono state ritenute essenziali dal giudice penale per l'accertamento della calunnia aggravata descritta nel capo di imputazione
(tanto che nel giudizio penale di primo grado è stata disposta d'ufficio l'acquisizione del fascicolo integrale del precedente procedimento instaurato a carico di servente per violenza sessuale aggravata e poi archiviato).
***
pagina 13 di 24 4. Danno non patrimoniale.
4.1. Per quanto concerne la liquidazione del danno, la pertinente giurisprudenza della Suprema Corte rimarca che la condanna generica del giudice penale al risarcimento dei danni dichiara "solo la potenziale lesività del fatto dannoso" e l'esistenza, secondo un criterio di semplice probabilità
(cfr. d'altronde, in generale, S.U. 29862/2022, che insegna che per l'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente provare la colpa e il nesso causale e che l'esistenza del danno sia anche soltanto probabile), del nesso causale tra il fatto e il lamentato danno, solo al giudice civile spettando l'accertamento dell'an in concreto e del quantum. Dunque, se la condanna generica copre soltanto la lesività potenziale, valutando la sussistenza di pregiudizio in termini di mera probabilità-possibilità, la concreta individuazione del potenziale conseguente danno, se sussiste, compete al giudice civile - il quale nell'accertamento della connessione tra il fatto e i danni lamentati non deve applicare il criterio penale dell'"oltre il ragionevole dubbio", bensì quello civile del "più probabile che non" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/07/2024, n. 21361).
Quanto alla dimensione probatoria, qualificandosi il danno non patrimoniale come un pregiudizio che investe la sfera soggettiva, derivando dalla lesione dei diritti della persona che non hanno una rilevanza in termini economici, le difficoltà di esteriorizzazione e di prova delle sofferenze psico-fisiche di cui si chiede il ristoro -acutizzate ogniqualvolta il danno non patrimoniale si atteggi come danno morale- consentono di ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo.
Come affermato dalla Suprema Corte, nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva pagina 14 di 24 necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (Cass. civ. n. 14762/2019), essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto.
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4.2. Nel caso di specie, la condotta calunniosa è stata certamente tale da causare all'odierno attore un pregiudizio di natura psicologica e morale- sofferenziale (come peraltro ritenuto anche in sede penale, cfr. pag. 10 della sentenza del GIP), risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 185
c.p., 2043 c.c. e 2059 c.c., tenuto conto della offensività del fatto (in ragione della natura del reato oggetto di falsa incolpazione) e della sua dannosità per la vittima (anche tenuto conto della tenerissima età della figlia).
Rispetto alle voci di danno indicate nella causa petendi di cui all'atto di citazione (danno biologico, danno morale da reato, danno da lesione del diritto alla genitorialità) deve considerarsi che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua pagina 15 di 24 forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Come ribadito anche di recente (Cass. civ., n. 20393/2024), la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva (e può essere effettuata applicandosi le tabelle di Milano) e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione, pur sottolineandosi che sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile.
Non può quindi essere avallata la proposta liquidatoria sostenuta da parte attrice (che propone distinte modalità di quantificazione per ogni voce di danno), ma deve procedersi ad una valutazione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, dovendosi tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendosi ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
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4.3. In quest'ottica, la liquidazione equitativa può essere impostata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (versione vigente), con riferimento alla complessiva considerazione, tanto del danno dinamico-relazionale, quanto di quello morale ricompreso nelle previsioni tabellari applicate.
A tale riguardo, la ctu medico-legale svolta in corso di giudizio consente di ritenere provato il ricorrere di conseguenze dannose eziologicamente legate alla condotta patita dall'attore.
In particolare, la ctu medico legale svolta in corso di causa ha permesso di evidenziare che, in seguito alla vicenda per cui è causa, l'attore ha sofferto un grave disturbo dell'adattamento acuto che ha necessitato presa in carico e cure specialistiche. Nonostante tali trattamenti, si è cronicizzato un disturbo dell'adattamento con umore depresso causalmente correlato ai fatti per i quali
è causa.
Sulla base della documentazione disponibile, il ctu ha ritenuto correlati al trauma psichico complessivi giorni 120 prima della stabilizzazione permanente del quadro clinico (con - inabilità parziale al 25% 60 giorni;
- inabilità parziale al 15% 60 giorni).
I postumi permanenti secondari allo stress legato alla esposizione al percorso giudiziario ed alle limitazioni del ruolo genitoriale, rappresentati da un disturbo dell'adattamento con umore depresso di grado moderato, sono stati quantificati nella misura del 10%, con la precisazione che il pregiudizio psichico causalmente correlato ai fatti oggetto di causa interferisce in misura pari con le attività non lavorative e con la vita di relazione.
Tali conclusioni sono state condivise dal consulente di parte attrice, dott.
Per_1
pagina 17 di 24 Con riferimento, invece, alle osservazioni del consulente di parte convenuta, dott. il c.t.u. ha replicato che: - “il fatto che dal punto di vista clinico Per_6 il quadro disadattativo non sia complicato da sintomi ad alta intensità disfunzionale è la ragione che ha condotto a parametrare il range valutativo nella fascia inferiore. Viceversa, l'impatto invalidante sarebbe stato ovviamente superiore al 10%. - “ lo scrivente ha avuto modo di analizzare quanto certificato dal Dr. relativamente alla presa in carico per Per_7 sindrome depressiva in epoca antecedente ai fatti per i quali è causa e ritenendo tale sintomatologia reattiva al contenzioso nanti al Tribunale per i
Minorenni, non è stata ritenuta causalmente correlata alla vicenda penale foriera del disturbo dell'adattamento. In ogni caso, qualora il Giudice ritenesse di voler utilizzare un approccio “differenziale” a fronte della citata pre-esistenza si precisa quanto segue: il disturbo depressivo minore (distimia) secondo i barèmes in uso nella forma “lieve” - che risulta essere quella sussumibile nel caso in questione - è valutato tra il 16 ed il 20% di I.P. con mediana del 18%. Dunque, il quid pluris del 10% relativo al disturbo dell'adattamento reattivo alla vicenda penale andrebbe a collocarsi nella fascia percentuale successiva, id est dal percentile 19 al percentile 28. Lo scrivente ritiene tuttavia maggiormente aderente alla realtà medico-legale una valorizzazione del solo disturbo dell'adattamento e quindi il 10% dal punto 1 al 10. 2.3: Le fatture computate nella spesa complessiva di euro
21.058 riguardano esclusivamente i trattamenti psicoterapici svolti sul p. dalla Dr.ssa in merito a quanto dalla stessa certificato. La Per_5 specificità è dunque documentata. Le spese di cura computate sono tutte dal
2013 a seguire e non relative al 2012. La fattura 77 della Dr.ssa di Per_8
euro 500 non è stata inclusa nella cifra complessiva sopra riportata. - “in
pagina 18 di 24 realtà, il procedimento penale conclusosi con la condanna per calunnie della odierna convenuta riguarda quanto dichiarato dalla stessa nell'udienza del
6.11.13. Quanto occorso in precedenza (Proc. pe. 6572/23 R.G.P.M.) è causalmente connesso ai fatti oggetto del giudicato penale, come evidentemente acclarato nella sentenza della Dr.ssa Bossi e poi confermata in
Appello. Peraltro, le ripercussioni penali hanno avuto effetti anche nel contenzioso civilistico, alimentando la conflittualità (cfr. Decreti 14.4.14 e
6.11.15 del T.M.). In merito alle “limitazioni al ruolo genitoriale” si fa riferimento al vissuto identitario di padre ingiustamente accusato di comportamenti aberranti”. Le conclusioni sono state ulteriormente argomentate nei chiarimenti resi, ove il c.t.u. ha replicato alle osservazioni del nuovo consulente di parte convenuta, dr. Per_3
***
4.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, e in applicazione dei criteri di liquidazione individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano, in relazione a soggetto che al momento della stabilizzazione dei postumi aveva
43 anni, possono essere calcolati i seguenti importi per invalidità permanente:
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Danno biologico risarcibile € 20.638,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.004,00
Con personalizzazione massima (49% del danno
€ 36.117,00 biologico)
Totale con personalizzazione massima € 36.117,00
pagina 19 di 24 Quanto all'invalidità temporanea, l'importo giornaliero base è stato indicato in
99,00 € nei conteggi proposti da parte attrice a pag. 21 della memoria conclusionale. In tale limite, tenuto conto delle percentuali indicate dal c.t.u.,
l'invalidità temporanea può essere riconosciuta per ulteriori € 2.760,00.
La personalizzazione con riferimento all'invalidità permanente viene riconosciuta nella misura massima, tenuto conto non solo della intrinseca natura delle condotte dolose penalmente rilevanti, ma anche degli accertamenti tecnici svolti in causa e delle presumibili conseguenze che ne sono derivate in termini dinamico-relazionali, anche nei rapporti con la figlia minore (in ciò dovendosi così ritenere assorbito il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale).
Così come in misura massima viene riconosciuta la sofferenza soggettiva, considerata ancora la gravità della condotta dolosa (come accertata nel giudicato), che deve presumersi abbia ingenerato nell'attore sentimenti di sofferenza interiore, angoscia e paura, valutata anche la contemporanea pendenza del procedimento civile e la volontà della convenuta di addebitare un reato di particolare gravità in capo all'attore (pur sapendolo innocente), per un “evidente fine strumentale di pervenire ad un risultato a lei favorevole nelle controversie giudiziali in corso con l'ex convivente concernenti essenzialmente gli obblighi di mantenimento della figlia minore” (così a pag.
5 della sentenza di primo grado); attraverso una “proterva volontà calunniosa, avento ella perserverato nel disseminare sospetti sull'ex convivente (ad onta delle evidenze contrarie)” (così pag. 8 della sentenza d'appello), in assenza di concrete manifestazioni di resipiscenza da parte della convenuta (così, nel bilanciamneto delle circostanze, a pag. 9 della sentenza d'appello).
pagina 20 di 24 In conclusione, una valutazione unitaria della condotta dolosa della conveuta giustifica una liquidazione del danno unitaria, in applicazione dei valori massimi tabellati.
Ne segue che il danno non patrimoniale può essere quantificato (attraverso l'applicazione delle tabelle di Milano) nell'importo complessivo di €
38.877,00. In via incidentale, deve osservarsi che l'importo del danno non patrimoniale così calcolato in applicazione delle tabelle di Milano 2024 è pressoché sovrapponibile a quello che risulterebbe quantificabile utilizzando, quale parametro equitativo di riferimento, la tabella unica nazionale 2025
(dPR n. 12 del 13/01/2025), attraverso l'applicazione di analoghi criteri liquidatori (ovverosia massimo aumento per sofferenza soggettiva sull'invalidità permanente, massimo aumento per personalizzazione), e che ammonterebbe ad euro € 37.157,75.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella milanese in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro, mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a pagina 21 di 24 far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cass. n. 10303/2012;
Cass. n. 3806/2004).
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5. Quanto al danno patrimoniale, il c.t.u. ha osservato che sono documentate spese sanitarie per complessivi euro € 21.058,00 (produzioni attore sub doc.
18) ed ulteriore spesa a carattere medico-legale di € 610,00, per consulenza di parte prima del giudizio (produzioni attore sub doc. 19).
Le spese mediche sostenute sono state considerate dal c.t.u. congrue e pertinenti e devono, pertanto, essere riconosciute poiché “necessarie quale trattamento congruo ad un disturbo reattivo ad eventi stressanti” (cfr. relazione del c.t.u., pag. 20). A seguito delle osservazioni di parte convenuta, nei chiarimenti chiesti al c.t.u. successivamente alla formulazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., allo scopo di chiarire (con specifico riferimento alla quantificazione delle preesistenze e all'individuazione dell'IP totale all'esito della valutazione differenziale) la congruità delle spese sostenute per il percorso di psicoterapia individuale, dal giugno 2013 al dicembre 2019, il ctu ha ribadito di ritenere preferibile una valorizzazione del solo disturbo dell'adattamento (e quindi il 10% dal punto 1 al 10) in quanto secondario ai fatti per i quali è causa, in assenza di una preesistenza stabile, ma reattiva ad altro procedimento giudiziario. Il c.t.u. ha quindi precisato che le fatture computate nella spesa complessiva di € 21.058,00 riguardano esclusivamente i trattamenti psicoterapici svolti sull'attore dalla Dr.ssa in merito a Per_5 quanto dalla stessa certificato, ribadendo così che tali spese trovano la loro necessarietà in quanto trattamento congruo con un disturbo reattivo ad eventi stressanti. Nonostante le contestazioni reiterate da parte convenuta anche nelle pagina 22 di 24 difese finali, le considerazioni del c.t.u. possono essere condivise, in quanto congruamente motivate sotto il profilo tecnico: anche tali importi vanno quindi riconosciuti e su di essi spettano rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto, invece, con particolare riferimento al mancato guadagno per la perdita di occasioni lavorative richiesto dall'attore, in quanto il relativo danno, genericamente allegato nell'atto introduttivo, non è stato oggetto di idonea offerta di prova. L'attore ha, infatti, sostenuto la forzata rinuncia ad opportunità di crescita professionale, derivante dal timore di allontanarsi dalla figlia, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio a sostegno di tale tesi.
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6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento al decisum e quindi allo scaglione 52.000,00-260.000,00 €, importi medi per ciascuna fase (in assenza di nota spese).
Le spese di c.t.u., già liquidate in istruttoria, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
La domanda di parte convenuta di risarcimento per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. (formulata sul presupposto della sproporzione della somma richiesta in atto di citazione) deve essere rigettata, dal momento che l'accoglimento della domanda in misura inferiore a quanto azionato non pare configurare di per sé un abuso dello strumento processuale.
La richiesta attorea di cancellazione ex art. 89 c.p.c. dell'espressione contenuta nella comparsa di costituzione non può essere accolta, considerato che l'espressione utilizzata non pare potersi qualificare come del tutto avulsa pagina 23 di 24 dall'esercizio del diritto di difesa né estranea all'oggetto della lite (cfr. Cass. n.
16844/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1. condanna la convenuta al risarcimento dei danni cagionati _1
all'attore che liquida in € 38.877,00 per danno non Parte_1 patrimoniale e in € 21.668,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese _1 processuali che liquida in € 14.103,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA, come per legge, oltre esborsi come documentati;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come già liquidate in istruttoria.
Genova, 19/09/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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