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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3645/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3645/2019 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COGORNI PROIETTI ELENA e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Umberto I, 2 06059 Todi presso il difensore avv. COGORNI PROIETTI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBONI Controparte_2
MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMPO BATTAGLIA 9 06123 PERUGIApresso il difensore avv. BARBONI MARCELLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25/05/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
La società Parte_1
ha citato in giudizio la (poi fusa con
[...] Controparte_1 Controparte_2
) in relazione a tre contratti di mutuo stipulati con la stessa, ossia:
[...]
1) mutuo ipotecario n. rep. 83521 del 05.06.2000, in forza del quale la Banca ha erogato alla soc. esponente l'importo di euro 309.874,14;
2) mutuo ipotecario n. rep. 86274 del 25.09.2001, in forza del quale la Banca ha erogato alla soc. esponente l'importo di euro 206.582,76;
3) mutuo ipotecario n. rep. 27866 del 17.02.2010, in forza del quale la Banca ha erogato alla soc. esponente l'importo di euro 350.000.
Deduce, per tutti i rapporti sopra indicati, l'usurarietà degli interessi pattuiti e chiede, pertanto, la restituzione di tutti gli interessi versati, sostenendo la gratuità del mutuo ex art. 1815 cc.. Chiede, inoltre, il risarcimento dei danni conseguenti.
Sostiene anche, sempre a fini restitutori, per i mutui di cui ai nn. 1 e 2, la mancata indicazione dell' , con conseguente indeterminatezza della pattuizione degli interessi e violazione dei Pt_2
doveri di trasparenza ex art. 117 TUB.
Il – nelle more della costituzione fusa con Controparte_2 [...]
– si è costituita chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
La causa viene oggi in decisione, dopo lo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'attrice, infatti, sostiene la pretesa usurarietà dei contratti di mutuo con argomenti non condivisibili.
Va innanzitutto precisato che per i primi due contratti la cliente si è avvalsa della possibilità di estinzione anticipata.
pagina 2 di 5 Appare utile sottolineare anche che né l'attrice né la banca accennano a ritardi nei pagamenti, per nessuno dei tre contratti di mutuo, né – infatti – risulta dalle rispettive allegazioni l'applicazione di interessi moratori.
Ciò posto si può osservare che:
- E' orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche in questo Tribunale, quello secondo cui gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell'usura, ma vanno autonomamente considerati sia perché si tratta di grandezze disomogenee - data la diversa funzione tra i due, laddove hanno finalità corrispettiva, i primi, mentre hanno funzione risarcitoria ed eventuale, i secondi - sia perché l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo.
- E' altrettanto consolidato l'orientamento per cui l'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora comporta che tali interessi non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti in applicazione dell'art. 1224, c. I, c.c.. Dunque,
l'eventuale accertamento degli interessi moratori non determina la trasformazione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito con diritto del mutuatario di restituire il solo capitale ricevuto. Nel caso di specie, come precisato sopra, non risultano versati (o chiesti) interessi di mora, sicchè appare superfluo indagare ulteriormente il superamento del tasso soglia per gli interessi di mora, non potendo comunque avere effetto un eventuale riscontro positivo rispetto alle domande introdotte nel presente giudizio.
- Riguardo all'indicazione dell'ISC e TAEG si deve rilevare che i due contratti di mutuo indicati dall'attrice sono antecedenti alla delibera c.i.c.r. 10688/03, che ha introdotto l'obbligo di indicazione di tali indici. A prescindere da ogni ulteriore valutazione, quindi, si deve ritenere che i contratti fossero legittimi sotto tale profilo.
- Per il terzo contratto di mutuo, la discordanza tra ISC indicato e ISC ricalcolato dal cliente – che pure è di una differenza infinitesimale – è solo accennato in via generica e non viene spiegato come l'attrice perviene al diverso indice. Ad ogni modo, anche qualora vi fosse una significativa differenza (non presente nel caso di specie) si ritiene che l'erronea indicazione
Par dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo, eventualmente e qualora sussistano i necessari pagina 3 di 5 presupposti, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. Più precisamente, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117 comma 6 TUB secondo cui “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Il TAEG/ISC non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula
Par stabilita dalla Banca d'Italia. Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito,
l'ISC/TAEG non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. L'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. Ne consegue che l'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo non comporta la sanzione della nullità di cui all'art. 117 comma 6 TUB, né quindi risulta applicabile il successivo comma 7 che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato. Sotto altro profilo, nella specie, non può nemmeno trovare applicazione l'art. 125 bis TUB che, invece, prevede espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di errata o omessa indicazione del TAEG/ISC. La predetta disciplina, infatti, è specificatamente circoscritta alla clientela consumatrice, non pertinente al caso di specie.
La domanda, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna Parte_1
a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3645/2019 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COGORNI PROIETTI ELENA e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Piazza Umberto I, 2 06059 Todi presso il difensore avv. COGORNI PROIETTI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBONI Controparte_2
MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMPO BATTAGLIA 9 06123 PERUGIApresso il difensore avv. BARBONI MARCELLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25/05/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
La società Parte_1
ha citato in giudizio la (poi fusa con
[...] Controparte_1 Controparte_2
) in relazione a tre contratti di mutuo stipulati con la stessa, ossia:
[...]
1) mutuo ipotecario n. rep. 83521 del 05.06.2000, in forza del quale la Banca ha erogato alla soc. esponente l'importo di euro 309.874,14;
2) mutuo ipotecario n. rep. 86274 del 25.09.2001, in forza del quale la Banca ha erogato alla soc. esponente l'importo di euro 206.582,76;
3) mutuo ipotecario n. rep. 27866 del 17.02.2010, in forza del quale la Banca ha erogato alla soc. esponente l'importo di euro 350.000.
Deduce, per tutti i rapporti sopra indicati, l'usurarietà degli interessi pattuiti e chiede, pertanto, la restituzione di tutti gli interessi versati, sostenendo la gratuità del mutuo ex art. 1815 cc.. Chiede, inoltre, il risarcimento dei danni conseguenti.
Sostiene anche, sempre a fini restitutori, per i mutui di cui ai nn. 1 e 2, la mancata indicazione dell' , con conseguente indeterminatezza della pattuizione degli interessi e violazione dei Pt_2
doveri di trasparenza ex art. 117 TUB.
Il – nelle more della costituzione fusa con Controparte_2 [...]
– si è costituita chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
La causa viene oggi in decisione, dopo lo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'attrice, infatti, sostiene la pretesa usurarietà dei contratti di mutuo con argomenti non condivisibili.
Va innanzitutto precisato che per i primi due contratti la cliente si è avvalsa della possibilità di estinzione anticipata.
pagina 2 di 5 Appare utile sottolineare anche che né l'attrice né la banca accennano a ritardi nei pagamenti, per nessuno dei tre contratti di mutuo, né – infatti – risulta dalle rispettive allegazioni l'applicazione di interessi moratori.
Ciò posto si può osservare che:
- E' orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche in questo Tribunale, quello secondo cui gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell'usura, ma vanno autonomamente considerati sia perché si tratta di grandezze disomogenee - data la diversa funzione tra i due, laddove hanno finalità corrispettiva, i primi, mentre hanno funzione risarcitoria ed eventuale, i secondi - sia perché l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo.
- E' altrettanto consolidato l'orientamento per cui l'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora comporta che tali interessi non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti in applicazione dell'art. 1224, c. I, c.c.. Dunque,
l'eventuale accertamento degli interessi moratori non determina la trasformazione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito con diritto del mutuatario di restituire il solo capitale ricevuto. Nel caso di specie, come precisato sopra, non risultano versati (o chiesti) interessi di mora, sicchè appare superfluo indagare ulteriormente il superamento del tasso soglia per gli interessi di mora, non potendo comunque avere effetto un eventuale riscontro positivo rispetto alle domande introdotte nel presente giudizio.
- Riguardo all'indicazione dell'ISC e TAEG si deve rilevare che i due contratti di mutuo indicati dall'attrice sono antecedenti alla delibera c.i.c.r. 10688/03, che ha introdotto l'obbligo di indicazione di tali indici. A prescindere da ogni ulteriore valutazione, quindi, si deve ritenere che i contratti fossero legittimi sotto tale profilo.
- Per il terzo contratto di mutuo, la discordanza tra ISC indicato e ISC ricalcolato dal cliente – che pure è di una differenza infinitesimale – è solo accennato in via generica e non viene spiegato come l'attrice perviene al diverso indice. Ad ogni modo, anche qualora vi fosse una significativa differenza (non presente nel caso di specie) si ritiene che l'erronea indicazione
Par dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo, eventualmente e qualora sussistano i necessari pagina 3 di 5 presupposti, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. Più precisamente, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117 comma 6 TUB secondo cui “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Il TAEG/ISC non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula
Par stabilita dalla Banca d'Italia. Né può ritenersi che l' rientri nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito,
l'ISC/TAEG non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. L'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. Ne consegue che l'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo non comporta la sanzione della nullità di cui all'art. 117 comma 6 TUB, né quindi risulta applicabile il successivo comma 7 che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato. Sotto altro profilo, nella specie, non può nemmeno trovare applicazione l'art. 125 bis TUB che, invece, prevede espressamente la sanzione della nullità per l'ipotesi di errata o omessa indicazione del TAEG/ISC. La predetta disciplina, infatti, è specificatamente circoscritta alla clientela consumatrice, non pertinente al caso di specie.
La domanda, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna Parte_1
a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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