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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2024, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N. 5754/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfè Giudice dott.ssa Giulia Busti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 5754/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CARMONE Parte_1 C.F._1
RITA, presso il cui studio in Manfredonia alla Via Campanile n. 49, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to NOBILE ANGELA Controparte_1 C.F._2
ANNA, presso il cui studio in Manfredonia alla Via Delle Antiche Mura n. 66/F, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.11.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni coma da “note di trattazione scritta”, in atti.
Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole espresso in data 13.12.2023.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.10.2020, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Manfredonia in data 30.08.2000 con , da cui si era separata Controparte_1 consensualmente con omologa del 02.10.2018, depositata in data 03.10.2018, del Tribunale di Foggia e che dalla loro unione erano nati i figli (nt. il 21.06.2001), maggiorenne economicamente non Persona_1 indipendente e (nt. il 04.05.2005) – ha chiesto all'intestato Tribunale: di pronunciare la Persona_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
[...
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno rimesso alla libertà delle parti salvo regolamentazione in caso di contrasti;
di porre a carico del marito un assegno mensile di €
800,00 per il mantenimento dei figli (€ 400,00 in favore di ciascun figlio), da versarsi in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto all'uopo la che entrambi i coniugi sono dotati di un proprio reddito: in particolare, Parte_1 la ricorrente è professoressa e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.600,00 euro, mentre il resistente lavora alle dipendenze come geometra e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.800,00 euro.
Il resistente , costituendosi in giudizio ha aderito alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, nonché alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore avanzata dalla ricorrente, mentre ha contestato la ricostruzione della propria condizione economica e lavorativa.
Ha dedotto, infatti, il resistente di essersi trasferito a dove lavora come operaio presso la CP_2 Org_1 con un contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato fino al 31.05.2021, ed una retribuzione
[...] mensile pari ad euro 1.000,00, gravata da diversi esborsi per il suo sostentamento.
Pertanto, il resistente nel rendersi disponibile al pagamento del mantenimento in favore dei figli, ha chiesto la determinazione dell'assegno di mantenimento in misura non superiore ad euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie. pagina 2 di 7 All'udienza del 29.04.2021 il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli;
ha nominato il Giudice Istruttore ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti davanti a questo, disponendo trasmettersi gli atti al P.M.
In data 2.11.2021, con sentenza non definitiva sullo status (n. 2540/2021), il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente ha disposto per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24.11.2023, previa acquisizione del parere del P.M., espresso il 13.12.2023, e concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Collegio non resta che decidere sulle ulteriori domande proposte.
Preliminarmente, va rilevato che nulla deve disporsi, in questa sede, in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita dei genitori per il figlio , in quanto è divenuto maggiorenne nel corso del Persona_2 giudizio.
1. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figl . Persona_1 Persona_2
Con riferimento alla richiesta di mantenimento in favore dei figli e , Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal resistente con la memoria 183 n. 2 c.p.c. nonché da ultimo con il deposito della comparsa conclusionale, in quanto il figlio non sarebbe più convivente con la madre. Persona_1
A tal riguardo, il Collegio evidenzia che il genitore convivente può ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
(a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento); (b) non autosufficienza economica del figlio, o comunque non autosufficienza determinata da circostanze estranee e non imputabili al figlio, che si siano verificate nonostante il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
pagina 3 di 7 Quanto al primo profilo, è stato in particolare sostenuto che il coniuge separato o divorziato è legittimato
“iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento) ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, qualora quest'ultimo sia con lo stesso convivente (così Cass. civ., sez. I, 14/12/2018, n. 32529).
La legittimazione iure proprio sussiste anche quando il figlio maggiorenne e non indipendente economicamente si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, a patto che la casa continui a rimanere in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno (cfr. ex multis: Cass.
Civ., sez. I, sent. 29977 del 31/12/2020).
Ora, con riferimento al caso di specie, va osservato che il certificato di residenza datato 16/12/2021 non è di per sé sufficiente a dimostrare che sia venuto meno il collegamento con la casa genitoriale in cui vive la madre, atteso che all'udienza del 09/12/2022 ha precisato: “Io dimoro abitualmente a Cesena. Persona_1
Ho un contratto di locazione per una camera singola sita in via Niccolò Macchiavelli, n. 250, per un importo pari ad Euro
293,00 mensili. Torno a Foggia circa una/due volte al mese. Quando torno a Foggia, dimoro a casa di mia madre, dove ho anche la residenza”.
Può, pertanto, affermarsi che, facendo costantemente ritorno presso l'abitazione della madre, Per_1
–attualmente impegnato negli studi post diploma in Cesena e, quindi, ivi verosimilmente dimorante
[...] in via transitoria- continua a mantenere un collegamento stabile con la casa familiare, presso la quale si reca in maniera periodica una/due volte al mese.
Alla luce di quanto evidenziato, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal resistente deve essere rigettata.
Inoltre, osserva il Collegio che non può farsi seguito alla richiesta formulata sempre dal resistente di disporre il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , posto Persona_1 che quest'ultimo non ha avanzato espressa domanda in tal senso, ricordandosi, in proposito, che unici legittimati attivi a domandare il versamento diretto sono i figli maggiorenni stessi.
Per quanto concerne il quantum del mantenimento, non essendo in contestazione tra le parti il mancato raggiungimento della indipendenza economica di entrambi i figli, va evidenziato che parte resistente conclude rendendosi disponibile ad accettare la proposta conciliativa formulata con l'ordinanza pagina 4 di 7 presidenziale, mentre parte ricorrente conclude chiedendo 800,00 euro di mantenimento in favore dei figli giustificando tale richiesta in virtù delle aumentate esigenze di vita dei figli in quanto è Persona_1 uno studente universitario fuori sede, mentre frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori. Persona_2
Al riguardo, si ricorda che l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori dei figli maggiorenni non sussiste per un tempo indefinito, ma va limitato a specifiche esigenze;
è sicuramente sussistente tale obbligo se il figlio, dopo la maggiore età, si sia proficuamente impegnato in un corso di studi o in un apprendistato prodromico allo svolgimento di una professione consona all'educazione impartitagli dalla famiglia, alle sue naturali inclinazioni ed al contesto sociale di appartenenza (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 4555, 22 marzo
2012; Cass Civ. Sez. I, sentenza n. 5174, 30 marzo 2012); diversamente, dovrà decretarsi la liberazione del genitore dall'obbligo in questione ove il figlio abbia effettivamente iniziato a svolgere una attività anche prodromica al lavoro propriamente inteso (es. contratto di formazione specialistica pluriennale) che gli fornisca un reddito consono e corrispondente al livello medio del settore dove è previsto l'inserimento lavorativo definitivo (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 11414, 22 maggio 2014), oppure nei confronti del figlio che, pur avendo iniziato a svolgere attività lavorativa, l'abbia successivamente cessata per licenziamento, dimissioni o altra causa (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 12309, 19 maggio 2010), così dimostrando di aver comunque raggiunto un'attitudine all'inserimento lavorativo, oppure versi in colpa per non essersi ancora procurato, nonostante l'età raggiunta, un'attività lavorativa che gli consenta di provvedere al proprio sostentamento (Cass. Civ. Sez I, sentenza n. 22500, 1 dicembre 2004), oppure abbia ingiustificatamente rifiutato opportunità di lavoro consone in relazione alla sua preparazione scolastica ed alle sue inclinazioni ed aspirazioni (Cass. Civ. Sez. VI, sentenza n. 2236, 3 febbraio 2014), o ancora, se egli sia concretamente avviato in un'attività, sebbene non ancora bastevole a soddisfare la totalità dei suoi bisogni, che possa divenirlo in un futuro prossimo, o, infine, quando abbia costituito un nucleo familiare autonomo (Cass.
Civ. Sez. I, sentenza n. 1830, 26 gennaio 2011) o sia comunque inserito stabilmente in una comunità diversa da quella familiare, così chiaramente mostrando di voler recidere il nesso di dipendenza dalla famiglia d'origine.
Nel caso di specie, non essendo ancora completato il percorso di formazione scolastica ed universitaria intrapreso da entrambi i figli e non essendo emersi elementi che consentono di imputare il protrarsi degli studi secondari ed universitari ad una colpevole inerzia dei figli, va confermato il diritto della madre di ricevere dal padre un contributo per il mantenimento dei ragazzi, stante la sussistenza dei due requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869). pagina 5 di 7 Ai fini della determinazione del quantum, in ossequio al principio di cui all'art. 337 ter, comma 4 c.c., secondo cui “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, occorre analizzare la situazione economica e reddituale delle parti.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è una professoressa con un reddito complessivo annuo pari a circa 29.519,00 euro (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta 2022), mentre il resistente è un operaio con un contratto a tempo determinato con un reddito complessivo annuo pari a circa 25.385.83
(cfr. certificazione unica relativa all'anno 2023).
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse e considerato che la ricorrente ha acquistato un nuovo immobile per cui non versa canoni di locazione, mentre il resistente, seppur sostenga mensilmente esborsi mensili per vivere a nel corso del CP_2 giudizio ha visto aumentare il proprio reddito che dai 4.566,05 euro (dichiarati nell'anno 2020) è passato a
25.385,00 euro (dichiarati nell'anno 2023), si ritiene che non vi sia uno squilibrio reddituale rilevante tra i coniugi, sicché, tenuto conto delle esigenze dei figli e , parametrate all'età ed Persona_1 Persona_2 alla circostanza che sta completando gli studi universitari fuori sede e sostiene spese di Persona_1 alloggio, va confermato a carico del padre il contributo al mantenimento per i figli, revisionando l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale, posto che le esigenze di vita di entrambi i figli risultano aumentate rispetto al momento in cui i provvedimenti prsidenziali sono stati emessi, nell'importo, di 600,00 euro Org_ mensili, oltre successivamente maturato e maturando, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese, concorrendo inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA.
2. Sulla casa coniugale.
In ordine alla casa coniugale nulle deve essere statuito a riguardo, non avendo le parti formulato richiesta in tal senso ed avendo nelle more la ricorrente venduto la casa coniugale ed acquistato nuovo immobile dove si è trasferita a vivere unitamente ai propri figli.
3. Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e considerato, in particolare, che in punto di importo del mantenimento dei figli, entrambe le richieste delle parti non sono state accolte, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1) dà atto che, con sentenza non definitiva n. 2540/2021 depositata in data 02.11.2021, il Tribunale di
Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte resistente;
3) dichiara inammissibili la domanda di pagamento diretto formulata dalla parte resistente;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mediante il
[...] Persona_2 versamento a entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di euro 600,00 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio, così come previste dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 5 marzo 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Giulia Busti
IL PRESIDENTE
Concetta Potito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfè Giudice dott.ssa Giulia Busti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 5754/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CARMONE Parte_1 C.F._1
RITA, presso il cui studio in Manfredonia alla Via Campanile n. 49, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to NOBILE ANGELA Controparte_1 C.F._2
ANNA, presso il cui studio in Manfredonia alla Via Delle Antiche Mura n. 66/F, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 24.11.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni coma da “note di trattazione scritta”, in atti.
Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole espresso in data 13.12.2023.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.10.2020, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Manfredonia in data 30.08.2000 con , da cui si era separata Controparte_1 consensualmente con omologa del 02.10.2018, depositata in data 03.10.2018, del Tribunale di Foggia e che dalla loro unione erano nati i figli (nt. il 21.06.2001), maggiorenne economicamente non Persona_1 indipendente e (nt. il 04.05.2005) – ha chiesto all'intestato Tribunale: di pronunciare la Persona_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
[...
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita paterno rimesso alla libertà delle parti salvo regolamentazione in caso di contrasti;
di porre a carico del marito un assegno mensile di €
800,00 per il mantenimento dei figli (€ 400,00 in favore di ciascun figlio), da versarsi in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto all'uopo la che entrambi i coniugi sono dotati di un proprio reddito: in particolare, Parte_1 la ricorrente è professoressa e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.600,00 euro, mentre il resistente lavora alle dipendenze come geometra e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.800,00 euro.
Il resistente , costituendosi in giudizio ha aderito alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, nonché alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore avanzata dalla ricorrente, mentre ha contestato la ricostruzione della propria condizione economica e lavorativa.
Ha dedotto, infatti, il resistente di essersi trasferito a dove lavora come operaio presso la CP_2 Org_1 con un contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato fino al 31.05.2021, ed una retribuzione
[...] mensile pari ad euro 1.000,00, gravata da diversi esborsi per il suo sostentamento.
Pertanto, il resistente nel rendersi disponibile al pagamento del mantenimento in favore dei figli, ha chiesto la determinazione dell'assegno di mantenimento in misura non superiore ad euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie. pagina 2 di 7 All'udienza del 29.04.2021 il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli;
ha nominato il Giudice Istruttore ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti davanti a questo, disponendo trasmettersi gli atti al P.M.
In data 2.11.2021, con sentenza non definitiva sullo status (n. 2540/2021), il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente ha disposto per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24.11.2023, previa acquisizione del parere del P.M., espresso il 13.12.2023, e concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Collegio non resta che decidere sulle ulteriori domande proposte.
Preliminarmente, va rilevato che nulla deve disporsi, in questa sede, in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita dei genitori per il figlio , in quanto è divenuto maggiorenne nel corso del Persona_2 giudizio.
1. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figl . Persona_1 Persona_2
Con riferimento alla richiesta di mantenimento in favore dei figli e , Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal resistente con la memoria 183 n. 2 c.p.c. nonché da ultimo con il deposito della comparsa conclusionale, in quanto il figlio non sarebbe più convivente con la madre. Persona_1
A tal riguardo, il Collegio evidenzia che il genitore convivente può ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
(a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento); (b) non autosufficienza economica del figlio, o comunque non autosufficienza determinata da circostanze estranee e non imputabili al figlio, che si siano verificate nonostante il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla.
pagina 3 di 7 Quanto al primo profilo, è stato in particolare sostenuto che il coniuge separato o divorziato è legittimato
“iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento) ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, qualora quest'ultimo sia con lo stesso convivente (così Cass. civ., sez. I, 14/12/2018, n. 32529).
La legittimazione iure proprio sussiste anche quando il figlio maggiorenne e non indipendente economicamente si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, a patto che la casa continui a rimanere in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno (cfr. ex multis: Cass.
Civ., sez. I, sent. 29977 del 31/12/2020).
Ora, con riferimento al caso di specie, va osservato che il certificato di residenza datato 16/12/2021 non è di per sé sufficiente a dimostrare che sia venuto meno il collegamento con la casa genitoriale in cui vive la madre, atteso che all'udienza del 09/12/2022 ha precisato: “Io dimoro abitualmente a Cesena. Persona_1
Ho un contratto di locazione per una camera singola sita in via Niccolò Macchiavelli, n. 250, per un importo pari ad Euro
293,00 mensili. Torno a Foggia circa una/due volte al mese. Quando torno a Foggia, dimoro a casa di mia madre, dove ho anche la residenza”.
Può, pertanto, affermarsi che, facendo costantemente ritorno presso l'abitazione della madre, Per_1
–attualmente impegnato negli studi post diploma in Cesena e, quindi, ivi verosimilmente dimorante
[...] in via transitoria- continua a mantenere un collegamento stabile con la casa familiare, presso la quale si reca in maniera periodica una/due volte al mese.
Alla luce di quanto evidenziato, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal resistente deve essere rigettata.
Inoltre, osserva il Collegio che non può farsi seguito alla richiesta formulata sempre dal resistente di disporre il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , posto Persona_1 che quest'ultimo non ha avanzato espressa domanda in tal senso, ricordandosi, in proposito, che unici legittimati attivi a domandare il versamento diretto sono i figli maggiorenni stessi.
Per quanto concerne il quantum del mantenimento, non essendo in contestazione tra le parti il mancato raggiungimento della indipendenza economica di entrambi i figli, va evidenziato che parte resistente conclude rendendosi disponibile ad accettare la proposta conciliativa formulata con l'ordinanza pagina 4 di 7 presidenziale, mentre parte ricorrente conclude chiedendo 800,00 euro di mantenimento in favore dei figli giustificando tale richiesta in virtù delle aumentate esigenze di vita dei figli in quanto è Persona_1 uno studente universitario fuori sede, mentre frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori. Persona_2
Al riguardo, si ricorda che l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori dei figli maggiorenni non sussiste per un tempo indefinito, ma va limitato a specifiche esigenze;
è sicuramente sussistente tale obbligo se il figlio, dopo la maggiore età, si sia proficuamente impegnato in un corso di studi o in un apprendistato prodromico allo svolgimento di una professione consona all'educazione impartitagli dalla famiglia, alle sue naturali inclinazioni ed al contesto sociale di appartenenza (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 4555, 22 marzo
2012; Cass Civ. Sez. I, sentenza n. 5174, 30 marzo 2012); diversamente, dovrà decretarsi la liberazione del genitore dall'obbligo in questione ove il figlio abbia effettivamente iniziato a svolgere una attività anche prodromica al lavoro propriamente inteso (es. contratto di formazione specialistica pluriennale) che gli fornisca un reddito consono e corrispondente al livello medio del settore dove è previsto l'inserimento lavorativo definitivo (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 11414, 22 maggio 2014), oppure nei confronti del figlio che, pur avendo iniziato a svolgere attività lavorativa, l'abbia successivamente cessata per licenziamento, dimissioni o altra causa (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 12309, 19 maggio 2010), così dimostrando di aver comunque raggiunto un'attitudine all'inserimento lavorativo, oppure versi in colpa per non essersi ancora procurato, nonostante l'età raggiunta, un'attività lavorativa che gli consenta di provvedere al proprio sostentamento (Cass. Civ. Sez I, sentenza n. 22500, 1 dicembre 2004), oppure abbia ingiustificatamente rifiutato opportunità di lavoro consone in relazione alla sua preparazione scolastica ed alle sue inclinazioni ed aspirazioni (Cass. Civ. Sez. VI, sentenza n. 2236, 3 febbraio 2014), o ancora, se egli sia concretamente avviato in un'attività, sebbene non ancora bastevole a soddisfare la totalità dei suoi bisogni, che possa divenirlo in un futuro prossimo, o, infine, quando abbia costituito un nucleo familiare autonomo (Cass.
Civ. Sez. I, sentenza n. 1830, 26 gennaio 2011) o sia comunque inserito stabilmente in una comunità diversa da quella familiare, così chiaramente mostrando di voler recidere il nesso di dipendenza dalla famiglia d'origine.
Nel caso di specie, non essendo ancora completato il percorso di formazione scolastica ed universitaria intrapreso da entrambi i figli e non essendo emersi elementi che consentono di imputare il protrarsi degli studi secondari ed universitari ad una colpevole inerzia dei figli, va confermato il diritto della madre di ricevere dal padre un contributo per il mantenimento dei ragazzi, stante la sussistenza dei due requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869). pagina 5 di 7 Ai fini della determinazione del quantum, in ossequio al principio di cui all'art. 337 ter, comma 4 c.c., secondo cui “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, occorre analizzare la situazione economica e reddituale delle parti.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è una professoressa con un reddito complessivo annuo pari a circa 29.519,00 euro (cfr. modello 730 relativo all'anno di imposta 2022), mentre il resistente è un operaio con un contratto a tempo determinato con un reddito complessivo annuo pari a circa 25.385.83
(cfr. certificazione unica relativa all'anno 2023).
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse e considerato che la ricorrente ha acquistato un nuovo immobile per cui non versa canoni di locazione, mentre il resistente, seppur sostenga mensilmente esborsi mensili per vivere a nel corso del CP_2 giudizio ha visto aumentare il proprio reddito che dai 4.566,05 euro (dichiarati nell'anno 2020) è passato a
25.385,00 euro (dichiarati nell'anno 2023), si ritiene che non vi sia uno squilibrio reddituale rilevante tra i coniugi, sicché, tenuto conto delle esigenze dei figli e , parametrate all'età ed Persona_1 Persona_2 alla circostanza che sta completando gli studi universitari fuori sede e sostiene spese di Persona_1 alloggio, va confermato a carico del padre il contributo al mantenimento per i figli, revisionando l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale, posto che le esigenze di vita di entrambi i figli risultano aumentate rispetto al momento in cui i provvedimenti prsidenziali sono stati emessi, nell'importo, di 600,00 euro Org_ mensili, oltre successivamente maturato e maturando, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese, concorrendo inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA.
2. Sulla casa coniugale.
In ordine alla casa coniugale nulle deve essere statuito a riguardo, non avendo le parti formulato richiesta in tal senso ed avendo nelle more la ricorrente venduto la casa coniugale ed acquistato nuovo immobile dove si è trasferita a vivere unitamente ai propri figli.
3. Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e considerato, in particolare, che in punto di importo del mantenimento dei figli, entrambe le richieste delle parti non sono state accolte, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1) dà atto che, con sentenza non definitiva n. 2540/2021 depositata in data 02.11.2021, il Tribunale di
Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte resistente;
3) dichiara inammissibili la domanda di pagamento diretto formulata dalla parte resistente;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mediante il
[...] Persona_2 versamento a entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di euro 600,00 Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del predetto figlio, così come previste dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 5 marzo 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Giulia Busti
IL PRESIDENTE
Concetta Potito
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