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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica N. R.G. 437/2024 Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: Santa Spina Presidente Alessandra Migliorino Giudice Iolanda Golia Giudice relatore
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 cpc bis n.12 e 29 cpc promosso da:
C.F. , con l'Avv. PEROZZI Parte_1 C.F._1
CRISTINA ricorrente contro C.F. , con l'Avv. CERRI Controparte_1 C.F._2
DAVID e CERRI EDOARDO Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 20.11.2024 ex art. 127 ter cpc
Ha pronunziato la seguente SENTENZA Con ricorso depositato in data 14.02.2024 il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “modificare le condizioni di divorzio fra le parti ex coniugi Pt_1
ricorrente, e convenuta, e per l'effetto: - revocare l'assegno divorziale
[...] Controparte_1 per sopravvenuto difetto dei presupposti che lo avevano motivato;
- prevedere a carico della convenuta un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e non autosufficiente oggi convivente con il padre ricorrente nella misura di almeno 500,00 euro mensili, con spese straordinarie a metà e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese del presente giudizio in caso di infondata resistenza in giudizio”. A sostegno della domanda allegava: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con presso il Controparte_1
Comune di Torino in data 17/7/1993; - che in costanza di matrimonio nascevano il Persona_1
25/12/94, maggiorenne ed autosufficiente, e il Persona_2
15/01/2002;
- che oggi è militare in servizio effettivo permanente e quindi Per_1 dipendente della Difesa in qualità di Ufficiale, , maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente autosufficiente, oggi ha lasciato l'abitazione materna e si è trasferito a convivere con il padre ricorrente;
- che il ricorrente, dal mese di dicembre 2023 sta affrontando in via esclusiva tutte le sue spese di mantenimento, non garantendosi ancora il giovane un reddito che gli consenta di essere autonomo;
- che in data 2/10/2019 i coniugi, previa convenzione sottoscritta ai rispetti Procuratori, comparivano in sede di negoziazione assistita per la separazione personale;
- che in data 19/7/21 i coniugi separati comparivano in sede di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che la dallo scorso anno 2023 è passata da un contratto di lavoro CP_1 come funzionaria a tempo part - time presso istituto bancario UNICREDIT di Collesalvetti, ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con conseguente e rilevante incremento della retribuzione mensile e del suo stato reddituale;
- di essersi unito in nuove nozze con , cittadina americana Persona_3 che ha perso la sua precedente occupazione al Consolato americano di Milano a causa del suo matrimonio, rimanendo di conseguenza senza reddito mensile per trasferirsi e stare accanto al nuovo marito;
- Che a causa di un deterioramento del suo stato di salute deve subire un rilevante intervento chirurgico di protesi all'anca, con una successiva lunga riabilitazione;
- che la successivamente al divorzio, ha allacciato una nuova CP_1 relazione affettiva divenuta stabile negli anni e poi un rapporto di convivenza di fatto. Con comparsa del 7.5.2024 si costituiva in giudizio la resistente in epigrafe che, fatta eccezione per la dedotta circostanza del trasferimento presso il padre del figlio a far data da Gennaio 2024, contestava quanto ex adverso dedotto Per_2 ed eccepito e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni “quanto all'assegno divorzile respingere la richiesta del ricorrente ed anzi aumentarne l'importo ad € 700,00 al mese, in virtù di quanto esposto in narrativa;
- quanto all'assegno di mantenimento in favore del figlio respingere la richiesta del ricorrente in virtù della mancanza dei requisiti e Per_2 della disparità di reddito tra gli ex-coniugi, e solo qua-lora si ritenga il figlio non Per_2
Pag. 2 di 11 ancora economicamente € 500,00 per quelle mensilità in cui questi risiederà o domicilierà presso l'abitazione della resistente, restando questa peraltro disponibile ad accoglierlo presso di sé (col riconoscimento, in tal caso, a suo favore del medesimo importo di € 500,00 da parte del ricorrente) quanto al trattamento di fine servizio dell'ex coniuge , accertare fin Parte_1
d'ora il diritto della Resistente a percepire tale indennità una volta maturata, nella misura del 40% correlata al periodo di 28 anni nel quale il matrimonio e il rapporto di lavoro sono coincisi, e ciò indipendentemente dalla eventuale e impugnata decisione di accoglimento della revoca da quegli chiesta in questa sede. Con l'adozione dei conseguenti provvedimenti atti a tutelare il futuro adempimento di tale obbligo, quali quelli pre-visti dall'art.473 bis.36 c.p.c., ed in particolare mediante l'imposizione della prestazione di garanzia personale o reale, ovvero mediante l'autorizzazione al sequestro di beni del debitore ”. Alla prima udienza avanti al Giudice relatore le parti chiedevano un rinvio per trattative che, tuttavia, sortivano esito negativo e la causa, istruita su base documentale, veniva rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 20.11.2024 previa trasmissione degli atti al Pm in sede.
*** Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla resistente di “accertare fin d'ora il diritto della Resistente a percepire tale indennità una volta maturata, nella misura del 40% correlata al periodo di 28 anni nel quale il matrimonio e il rapporto di lavoro sono coincisi, e ciò indipendentemente dalla eventuale e impugnata decisione di accoglimento della revoca da quegli chiesta in questa sede. Con l'adozione dei conseguenti provvedimenti atti a tutelare il futuro adempimento di tale obbligo, quali quelli previsti dall'art. 473 bis.36 c.p.c., ed in particolare mediante l'imposizione della prestazione di garanzia personale o reale, ovvero mediante l'autorizzazione al sequestro di beni del debitore”. Infatti, pacifico tra le parti che il diritto pensionistico non è stato ancora maturato dal ricorrente siffatta domanda deve più specificamente Pt_1 ritenersi inammissibile per difetto di interesse. La giurisprudenza è costante nell'esprimersi in tal senso nel caso di domanda proposta da un coniuge contro l'altro e diretta a ottenere una pronuncia - di mero accertamento - dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto allorché questi cesserà la propria attività lavorativa, atteso che in caso di azione di accertamento l'interesse ad agire sussiste unicamente qualora vi sia l'esigenza di rimuovere una oggettiva e pregiudizievole situazione di incertezza dipendente da atti o fatti concreti e non da mere supposizioni. Conseguentemente il diritto di un coniuge alla quota di trattamento di fine rapporto percepito dall'altro sorge solo dopo che il TFR è stato effettivamente
Pag. 3 di 11 percepito;
pertanto, non è ipotizzabile in proposito un'azione di condanna condizionata. E', quindi, inammissibile l'azione di accertamento del diritto al trattamento di fine rapporto prima che il diritto sia sorto (cfr. Cass. Sez. unite. n. 565/2000 e n. 264/1996 e, fra le molte, Cass. n. 3157/2001, n. 6859/1993, n. 3461/1990). Venendo, poi, alle domande reciprocamente azionate dalle parti di revisione dell'assegno divorzile, appare opportuno in via preliminare ribadire che oggetto del giudizio di revisione è la verifica della sopravvenienza di giustificati motivi idonei a confermare o escludere la debenza dell'assegno a suo tempo previsto a carico dell'ex coniuge, non assumendo rilievo neppure il fatto che l'assegno fosse originariamente costituito sulla base di un accordo tra le parti. La facoltà di chiedere la revisione dell'assegno, in quanto accordata direttamente dalla legge (L. n. 898 del 1970, art. 9 .), non trova impedimento dagli originari accordi tra le parti o in clausole inserite nell'accordo di divorzio, che non possono essere interpretate come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'eventuale successivo sopraggiungere di giustificati motivi (ex multis Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9835). Tale precisazione appare doverosa, tenuto conto della clausola contenuta nell'accordo di negoziazione secondo cui “le parti concordano che il versamento dell'assegno di mantenimento avvenga fino alla mensilità di Giugno 2029 compreso, ossia il mese successivo a quello di avvenuto pensionamento” che, dunque, non può interpretarsi come rinuncia alla revisione dell'assegno divorzile. Inoltre, in caso di giudizio di revisione dell'assegno di divorzio, non si attribuisce ex novo un assegno divorzile, diritto già affermato nella precedente statuizione giudiziale, ma si valuta solo l'incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti. Segnatamente, nel giudizio di revisione il giudice deve valutare se detti fatti nuovi giustifichino e in che misura la modifica delle condizioni di divorzio. Al riguardo, le condizioni di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, sono assunte rebus sic stantibus. Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
Pag. 4 di 11 Tanto chiarito, le odierne parti in sede di negoziazione assistita concordavano per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: - Diritto di visita del ai figli maggiorenni e in regime Pt_1 Per_1 Per_2 libero, in considerazione della maggiore età medio tempore raggiunta da entrambi. - Assegnazione della casa familiare di Via Cesalpino 1 a Pisa temporaneamente alla coniuge divorziata affinché vi Controparte_1 continuasse a vivere con il figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente. - Assegno di mantenimento a carico del padre in Parte_1 favore del figlio per euro 1.000,00 mensili da corrispondere alla madre Per_2
con spese straordinarie a metà fra i genitori. - Assegno Controparte_1 divorzile di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore Parte_1 della coniuge Intestazione dei beni immobili tra e Controparte_1 Pt_1
CP_1
Ebbene, il ricorrente ha allegato a sostegno della revoca dell'assegno divorzile il peggioramento delle proprie condizioni economiche e di contro il miglioramento di quelle della convenuta con conseguente alterazione di quell'equilibrio negoziale e dei presupposti che avevano giustificato la previsione dell'assegno divorzile in favore dell' ex moglie. Sotto il primo profilo, il ricorrente ha allegato i maggiori oneri economici cui sarebbe tenuto in ragione del trasferimento del figlio non Per_2 economicamente autosufficiente presso la sua abitazione, le nuove nozze e il successivo pensionamento della nuova moglie e, sotto il secondo profilo, il passaggio della resistente a partire dal 2023 ad un lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno a fronte dell'occupazione part-time all'epoca del divorzio con conseguente incremento della retribuzione percepita nonché l'istaurazione di una convivenza di fatto. Partendo proprio da quest'ultimo profilo e, dunque, quello dell'idoneità della relazione stabile a giustificare la revoca dell'assegno divorzile in capo al coniuge onerato non può non tenersi conto di quelli che sono le coordinate ermeneutiche formatesi su detta questione. Richiamando la giurisprudenza sul punto occorre ricordare che “Al giudice di merito è, in primo luogo, demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in primo luogo un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo
Pag. 5 di 11 compagno ha avviato questo nuovo progetto di vita, perché solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo progetto di vita avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno. Quindi, laddove la contrazione di nuove nozze è causa ex se della perdita del diritto all'assegno, in caso di nuova convivenza, in primo luogo va giudizialmente accertato, nel corso del giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali conseguenti al divorzio (come nel caso in esame) o nel corso di un autonomo giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali, il fatto della nuova convivenza, il suo carattere di stabilità e dovrà esserne stabilita la decorrenza iniziale. A tal fine potrà farsi riferimento, come indica della legge n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37, alla dichiarazione anagrafica ivi indicata, se effettuata, o ad altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al ménage familiare). In definitiva, in base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (articolo 2697 del codice civile), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente. Quanto al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla legge n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci (Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2684). Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente nell'addurre quale circostanza sopravvenuta l'instaurazione da parte della ex moglie di una convivenza con tale non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, atteso Persona_4 che ha sul punto offerto in produzione soltanto due foto ritraenti la coppia felice e sorridente ed articolato prova orale con capitoli generici e valutativi, inidonei pertanto fornire prova certa e tranquillizzante in ordine al carattere stabile e/o definitivo della relazione intrapresa dalla o CP_1 all'instaurazione di un convivenza. Quanto, poi, al dedotto miglioramento delle condizioni economiche-reddituali della resistente si osserva quanto segue. E' incontestato, oltre che documentalmente provato, che la sia CP_1 passato da un lavoro part-time ad uno full time, con un incremento dello
Pag. 6 di 11 stipendio netto percepito in busta paga, passato da circa 1900,00 euro a 2300,00 euro mensili circa. Tuttavia, la medesima resistente ha allegato, fornendone riscontro documentale, anche i maggiori oneri economici che dal divorzio ad oggi si è trovata ad affrontare. Infatti, in relazione al mutuo ipotecario acceso su UNICREDIT, ai rogiti del Notaio di Pisa il 23.07.2015, rep. 53258 racc. 16742 la resistente ha Per_5 allegato (cfr. doc. 17) l'aumento di quasi 800,00 euro della relativa rata a partire dal 2022, legata ai tassi variabili, passata da circa 1700,00 euro a circa 2400,00 euro;
il nuovo finanziamento richiesto ed ottenuto a Gennaio 2024; i maggiori oneri condominiali legati alla nuova soluzione abitativa e l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate con conseguente necessità di dar seguito al ravvedimento operoso per oltre 10 mila euro. E', dunque, evidente che il miglioramento stipendiale della resistente non è apprezzabile né ai fini della valutazione della revisione/revoca dell'assegno divorzile secondo la prospettiva attorea, tenuto conto degli oneri economici è trovata ad affrontare, né ai fini della richiesta di aumento dello stesso, essendo le variazioni economiche in entrambi i casi non significativamente apprezzabili. Venendo invece alla valutazione del peggioramento delle condizioni economico- reddituali del si osserva quanto segue. Pt_1
E' pacifico che in data 17/7/23 si sia unito in nuove nozze con Parte_1 tale . Persona_3
Non appare, invece, provato come il nuovo vincolo coniugale abbia effettivamente inciso sul menage familiare. E' in atti mail (cfr. doc. 13) in cui il Dipartimento annuncia le dimissioni di da con decorrenza peraltro Persona_3 Per_6 Per_7 successiva al deposito del presente ricorso e, segnatamente, a far data dal 23/02/2024. Nella valutazione di detta circostanza non può prescindersi dal principio di diritto secondo cui in sede di revisione dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale
Pag. 7 di 11 nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge. Ebbene, il ricorrente nulla ha riferito, anche a fronte dell'eccezione di controparte, in ordine alla condizione economica-reddituale dell'attuale moglie e, in specie, se cessato il rapporto di lavoro, la stessa percepisca e in quale misura– come verosimile- emolumenti ad altro titolo (ad es. pensionistico). Se, dunque, astrattamente la formazione di una nuova famiglia importa maggiori oneri, in concreto- in assenza di ulteriore prole- detta prova grava in capo a colui che invoca il peggioramento della propria condizione economica in quanto eziologicamente connesso a detto nuovo status. Tanto non è stato fatto, rimanendo sguarnita di qualsiasi riscontro ed allegazione la condizione patrimoniale della nuova coniuge. Al pari non attualizzata ma dedotta come circostanza eventuale e futura è la contrazione dello stipendio che sarebbe destinato a subire in Parte_1 ragione dell'operazione all'anca in ragione della quale NON potrà più essere utilizzato per impieghi operativi ( trasferte, missioni, idoneità a comandi in sedi disagiate). A tal proposito, infatti, il ricorrente genericamente si è limitato ad affermare che in ragione di ciò la sua situazione reddituale ne risentirà oltremodo, oltre alla sua qualità di vita, posto che non può dubitarsi che un intervento chirurgico di plastica ricostruttiva dell'anca incida sulla sua mobilità e sulla sua completa autosufficienza, senza fornire prova delle occasioni di trasferte sfumate ovvero dell'incidenza di detta situazione fisica sulle buste paga. A tal proposito, infatti, il ricorrente si è limitato a versare in atti la busta paga di Marzo 2024 senza offrire in produzione le buste paga pregresse che avrebbero consentito all'adita autorità giudiziaria di espletare quel confronto tra gli importi attualmente percepiti e quelli passati, e l'influenza sugli stessi in ragione della perdita delle indennità di missione. Il ricorrente, dunque, ha allegato a sostegno del dedotto peggioramento circostanze sì sopravvenute e notoriamente idonee in tal senso ma senza fornire quel riscontro probatorio in ordine alla loro effettiva incidenza sulla situazione concreta. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ne discende che l'equilibrio economico delle parti per come cristallizzato in sede di divorzio non risulta aver subito quell'alterazione tale da giustificare una revisione dell'assegno, né in diminuzione né in aumento, con la conseguenza che le domande reciprocamente avanzate dalle parti sul punto devono entrambe rigettarsi. Venendo, infine, alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento per il figlio è incontestato tra le parti che , oggi maggiorenne, non conviva più Per_2
Pag. 8 di 11 con la mamma, essendosi trasferito da Gennaio 2024 presso il padre, il quale in ragione di ciò chiede che il contributo di mantenimento venga posto a carico della madre nella misura di 500,00 euro mensili. La resistente sul punto in comparsa si è espressa nel senso di essere CP_1
“oggi ovviamente concorde sul fatto che non le spetti alcun emolumento per quelle mensilità in cui il figlio non risiede presso la propria casa, ma essendo appunto i voleri del figlio piuttosto
“volatili”, chiede che le previsioni di cui alla negoziazione assistita nel 2021 siano confermate per quei periodi nei quali risiederà presso la madre, anche per evitare che un Per_2 improvviso cambio di fronte del figlio, ed un ritorno dalla madre, la costringa a tornare a bussare alle porte del Tribunale”. Deve, dunque, revocarsi a far data dalla presentazione del presente ricorso l'obbligo in capo a di corrispondere mensilmente alla resistente il Parte_1 contributo per il mantenimento di e, ritenuta non provata Per_2
l'autosufficienza economica di quest'ultimo privo di contratto di lavoro ma impegnato in un'attività di pratica presso un'agenzia, prevedersi a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente per il mantenimento del figlio l'importo di 500,00 euro mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT. Non può, infatti, essere accolta la domanda di di Controparte_1 corresponsione di detto importo direttamente al figlio che, unico Per_2 soggetto legittimato, non è intervenuto nel presente giudizio e non ha proposto la relativa domanda giudiziale. Proprio la revoca del contributo di mantenimento a carico del padre e la previsione di analogo contributo a carico della madre, esclude che la dedotta circostanza del trasferimento del figlio possa essere posta a sostegno del peggioramento delle condizioni economiche del resistente proprio in quanto destinata ad essere “compensata” dal contributo che la madre è tenuta a versargli per . Per_2
E' infine inammissibile nella presente sede la richiesta di restituzione avanzata dal ricorrente delle somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento per il figlio a far data da novembre 2023 alla pronuncia, non essendo Per_2 possibile - per costante giurisprudenza- il cumulo in un unico processo della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e di quelle di divisione o restituzione trattandosi di domande, soggette a riti diversi e non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. In particolare, la domanda di restituzione di somme versate a titolo di mantenimento è stata qualificata dalla giurisprudenza come azione di regresso destinata ad essere introdotta nell'ambito di un ordinario procedimento contenzioso.
Pag. 9 di 11 In conclusione, vanno rigettate la domande di revoca e di aumento dell'assegno divorzile proposte rispettivamente da e da e Parte_1 Controparte_1 accolta la domanda di revoca del contributo di mantenimento di , Per_2 prevedendosi l'obbligo a carico della madre di versare per il medesimo titolo a l'importo mensile di 500,00 euro oltre rivalutazione secondo indici Parte_1
ISTAT. Vanno, invece, dichiarate inammissibili le domande di restituzione e di accertamento della quota di TFR avanzate rispettivamente dal ricorrente e dal resistente. Le spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza vanno compensate. Vanno, infine, rigettate la domanda di condanna per lite temeraria. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010). La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunziando così provvede: REVOCA, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 19.07.2021, a far data dal deposito del ricorso l'obbligo di di corrispondere alla resistente Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per il figlio;
CP_1 Per_2
DISPONE che la resistente corrisponda, a far data dal deposito del ricorso, al ricorrente l'importo mensile di 500,00 euro mensili oltre rivalutazione secondo indici Istat per il mantenimento del figlio;
Per_2
RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal ricorrente;
RIGETTA la domanda di aumento dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
Pag. 10 di 11 DICHIARA inammissibile la domanda proposta dal ricorrente di restituzione delle somme percepite dalla resistente a titolo di mantenimento per il figlio;
Per_2
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento della quota di TFR proposta dalla resistente;
RIGETTA le domande di condanna ex art. 96 cpc;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
PISA, 20.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IOLANDA GOLIA LA PRESIDENTE SANTA SPINA
Pag. 11 di 11
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 cpc bis n.12 e 29 cpc promosso da:
C.F. , con l'Avv. PEROZZI Parte_1 C.F._1
CRISTINA ricorrente contro C.F. , con l'Avv. CERRI Controparte_1 C.F._2
DAVID e CERRI EDOARDO Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 20.11.2024 ex art. 127 ter cpc
Ha pronunziato la seguente SENTENZA Con ricorso depositato in data 14.02.2024 il ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “modificare le condizioni di divorzio fra le parti ex coniugi Pt_1
ricorrente, e convenuta, e per l'effetto: - revocare l'assegno divorziale
[...] Controparte_1 per sopravvenuto difetto dei presupposti che lo avevano motivato;
- prevedere a carico della convenuta un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e non autosufficiente oggi convivente con il padre ricorrente nella misura di almeno 500,00 euro mensili, con spese straordinarie a metà e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese del presente giudizio in caso di infondata resistenza in giudizio”. A sostegno della domanda allegava: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con presso il Controparte_1
Comune di Torino in data 17/7/1993; - che in costanza di matrimonio nascevano il Persona_1
25/12/94, maggiorenne ed autosufficiente, e il Persona_2
15/01/2002;
- che oggi è militare in servizio effettivo permanente e quindi Per_1 dipendente della Difesa in qualità di Ufficiale, , maggiorenne ma non Per_2 ancora economicamente autosufficiente, oggi ha lasciato l'abitazione materna e si è trasferito a convivere con il padre ricorrente;
- che il ricorrente, dal mese di dicembre 2023 sta affrontando in via esclusiva tutte le sue spese di mantenimento, non garantendosi ancora il giovane un reddito che gli consenta di essere autonomo;
- che in data 2/10/2019 i coniugi, previa convenzione sottoscritta ai rispetti Procuratori, comparivano in sede di negoziazione assistita per la separazione personale;
- che in data 19/7/21 i coniugi separati comparivano in sede di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che la dallo scorso anno 2023 è passata da un contratto di lavoro CP_1 come funzionaria a tempo part - time presso istituto bancario UNICREDIT di Collesalvetti, ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con conseguente e rilevante incremento della retribuzione mensile e del suo stato reddituale;
- di essersi unito in nuove nozze con , cittadina americana Persona_3 che ha perso la sua precedente occupazione al Consolato americano di Milano a causa del suo matrimonio, rimanendo di conseguenza senza reddito mensile per trasferirsi e stare accanto al nuovo marito;
- Che a causa di un deterioramento del suo stato di salute deve subire un rilevante intervento chirurgico di protesi all'anca, con una successiva lunga riabilitazione;
- che la successivamente al divorzio, ha allacciato una nuova CP_1 relazione affettiva divenuta stabile negli anni e poi un rapporto di convivenza di fatto. Con comparsa del 7.5.2024 si costituiva in giudizio la resistente in epigrafe che, fatta eccezione per la dedotta circostanza del trasferimento presso il padre del figlio a far data da Gennaio 2024, contestava quanto ex adverso dedotto Per_2 ed eccepito e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni “quanto all'assegno divorzile respingere la richiesta del ricorrente ed anzi aumentarne l'importo ad € 700,00 al mese, in virtù di quanto esposto in narrativa;
- quanto all'assegno di mantenimento in favore del figlio respingere la richiesta del ricorrente in virtù della mancanza dei requisiti e Per_2 della disparità di reddito tra gli ex-coniugi, e solo qua-lora si ritenga il figlio non Per_2
Pag. 2 di 11 ancora economicamente € 500,00 per quelle mensilità in cui questi risiederà o domicilierà presso l'abitazione della resistente, restando questa peraltro disponibile ad accoglierlo presso di sé (col riconoscimento, in tal caso, a suo favore del medesimo importo di € 500,00 da parte del ricorrente) quanto al trattamento di fine servizio dell'ex coniuge , accertare fin Parte_1
d'ora il diritto della Resistente a percepire tale indennità una volta maturata, nella misura del 40% correlata al periodo di 28 anni nel quale il matrimonio e il rapporto di lavoro sono coincisi, e ciò indipendentemente dalla eventuale e impugnata decisione di accoglimento della revoca da quegli chiesta in questa sede. Con l'adozione dei conseguenti provvedimenti atti a tutelare il futuro adempimento di tale obbligo, quali quelli pre-visti dall'art.473 bis.36 c.p.c., ed in particolare mediante l'imposizione della prestazione di garanzia personale o reale, ovvero mediante l'autorizzazione al sequestro di beni del debitore ”. Alla prima udienza avanti al Giudice relatore le parti chiedevano un rinvio per trattative che, tuttavia, sortivano esito negativo e la causa, istruita su base documentale, veniva rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 20.11.2024 previa trasmissione degli atti al Pm in sede.
*** Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla resistente di “accertare fin d'ora il diritto della Resistente a percepire tale indennità una volta maturata, nella misura del 40% correlata al periodo di 28 anni nel quale il matrimonio e il rapporto di lavoro sono coincisi, e ciò indipendentemente dalla eventuale e impugnata decisione di accoglimento della revoca da quegli chiesta in questa sede. Con l'adozione dei conseguenti provvedimenti atti a tutelare il futuro adempimento di tale obbligo, quali quelli previsti dall'art. 473 bis.36 c.p.c., ed in particolare mediante l'imposizione della prestazione di garanzia personale o reale, ovvero mediante l'autorizzazione al sequestro di beni del debitore”. Infatti, pacifico tra le parti che il diritto pensionistico non è stato ancora maturato dal ricorrente siffatta domanda deve più specificamente Pt_1 ritenersi inammissibile per difetto di interesse. La giurisprudenza è costante nell'esprimersi in tal senso nel caso di domanda proposta da un coniuge contro l'altro e diretta a ottenere una pronuncia - di mero accertamento - dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto allorché questi cesserà la propria attività lavorativa, atteso che in caso di azione di accertamento l'interesse ad agire sussiste unicamente qualora vi sia l'esigenza di rimuovere una oggettiva e pregiudizievole situazione di incertezza dipendente da atti o fatti concreti e non da mere supposizioni. Conseguentemente il diritto di un coniuge alla quota di trattamento di fine rapporto percepito dall'altro sorge solo dopo che il TFR è stato effettivamente
Pag. 3 di 11 percepito;
pertanto, non è ipotizzabile in proposito un'azione di condanna condizionata. E', quindi, inammissibile l'azione di accertamento del diritto al trattamento di fine rapporto prima che il diritto sia sorto (cfr. Cass. Sez. unite. n. 565/2000 e n. 264/1996 e, fra le molte, Cass. n. 3157/2001, n. 6859/1993, n. 3461/1990). Venendo, poi, alle domande reciprocamente azionate dalle parti di revisione dell'assegno divorzile, appare opportuno in via preliminare ribadire che oggetto del giudizio di revisione è la verifica della sopravvenienza di giustificati motivi idonei a confermare o escludere la debenza dell'assegno a suo tempo previsto a carico dell'ex coniuge, non assumendo rilievo neppure il fatto che l'assegno fosse originariamente costituito sulla base di un accordo tra le parti. La facoltà di chiedere la revisione dell'assegno, in quanto accordata direttamente dalla legge (L. n. 898 del 1970, art. 9 .), non trova impedimento dagli originari accordi tra le parti o in clausole inserite nell'accordo di divorzio, che non possono essere interpretate come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'eventuale successivo sopraggiungere di giustificati motivi (ex multis Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9835). Tale precisazione appare doverosa, tenuto conto della clausola contenuta nell'accordo di negoziazione secondo cui “le parti concordano che il versamento dell'assegno di mantenimento avvenga fino alla mensilità di Giugno 2029 compreso, ossia il mese successivo a quello di avvenuto pensionamento” che, dunque, non può interpretarsi come rinuncia alla revisione dell'assegno divorzile. Inoltre, in caso di giudizio di revisione dell'assegno di divorzio, non si attribuisce ex novo un assegno divorzile, diritto già affermato nella precedente statuizione giudiziale, ma si valuta solo l'incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti. Segnatamente, nel giudizio di revisione il giudice deve valutare se detti fatti nuovi giustifichino e in che misura la modifica delle condizioni di divorzio. Al riguardo, le condizioni di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, sono assunte rebus sic stantibus. Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
Pag. 4 di 11 Tanto chiarito, le odierne parti in sede di negoziazione assistita concordavano per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: - Diritto di visita del ai figli maggiorenni e in regime Pt_1 Per_1 Per_2 libero, in considerazione della maggiore età medio tempore raggiunta da entrambi. - Assegnazione della casa familiare di Via Cesalpino 1 a Pisa temporaneamente alla coniuge divorziata affinché vi Controparte_1 continuasse a vivere con il figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_2 autosufficiente. - Assegno di mantenimento a carico del padre in Parte_1 favore del figlio per euro 1.000,00 mensili da corrispondere alla madre Per_2
con spese straordinarie a metà fra i genitori. - Assegno Controparte_1 divorzile di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore Parte_1 della coniuge Intestazione dei beni immobili tra e Controparte_1 Pt_1
CP_1
Ebbene, il ricorrente ha allegato a sostegno della revoca dell'assegno divorzile il peggioramento delle proprie condizioni economiche e di contro il miglioramento di quelle della convenuta con conseguente alterazione di quell'equilibrio negoziale e dei presupposti che avevano giustificato la previsione dell'assegno divorzile in favore dell' ex moglie. Sotto il primo profilo, il ricorrente ha allegato i maggiori oneri economici cui sarebbe tenuto in ragione del trasferimento del figlio non Per_2 economicamente autosufficiente presso la sua abitazione, le nuove nozze e il successivo pensionamento della nuova moglie e, sotto il secondo profilo, il passaggio della resistente a partire dal 2023 ad un lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno a fronte dell'occupazione part-time all'epoca del divorzio con conseguente incremento della retribuzione percepita nonché l'istaurazione di una convivenza di fatto. Partendo proprio da quest'ultimo profilo e, dunque, quello dell'idoneità della relazione stabile a giustificare la revoca dell'assegno divorzile in capo al coniuge onerato non può non tenersi conto di quelli che sono le coordinate ermeneutiche formatesi su detta questione. Richiamando la giurisprudenza sul punto occorre ricordare che “Al giudice di merito è, in primo luogo, demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in primo luogo un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo
Pag. 5 di 11 compagno ha avviato questo nuovo progetto di vita, perché solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo progetto di vita avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno. Quindi, laddove la contrazione di nuove nozze è causa ex se della perdita del diritto all'assegno, in caso di nuova convivenza, in primo luogo va giudizialmente accertato, nel corso del giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali conseguenti al divorzio (come nel caso in esame) o nel corso di un autonomo giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali, il fatto della nuova convivenza, il suo carattere di stabilità e dovrà esserne stabilita la decorrenza iniziale. A tal fine potrà farsi riferimento, come indica della legge n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37, alla dichiarazione anagrafica ivi indicata, se effettuata, o ad altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al ménage familiare). In definitiva, in base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (articolo 2697 del codice civile), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente. Quanto al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla legge n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci (Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2684). Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente nell'addurre quale circostanza sopravvenuta l'instaurazione da parte della ex moglie di una convivenza con tale non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, atteso Persona_4 che ha sul punto offerto in produzione soltanto due foto ritraenti la coppia felice e sorridente ed articolato prova orale con capitoli generici e valutativi, inidonei pertanto fornire prova certa e tranquillizzante in ordine al carattere stabile e/o definitivo della relazione intrapresa dalla o CP_1 all'instaurazione di un convivenza. Quanto, poi, al dedotto miglioramento delle condizioni economiche-reddituali della resistente si osserva quanto segue. E' incontestato, oltre che documentalmente provato, che la sia CP_1 passato da un lavoro part-time ad uno full time, con un incremento dello
Pag. 6 di 11 stipendio netto percepito in busta paga, passato da circa 1900,00 euro a 2300,00 euro mensili circa. Tuttavia, la medesima resistente ha allegato, fornendone riscontro documentale, anche i maggiori oneri economici che dal divorzio ad oggi si è trovata ad affrontare. Infatti, in relazione al mutuo ipotecario acceso su UNICREDIT, ai rogiti del Notaio di Pisa il 23.07.2015, rep. 53258 racc. 16742 la resistente ha Per_5 allegato (cfr. doc. 17) l'aumento di quasi 800,00 euro della relativa rata a partire dal 2022, legata ai tassi variabili, passata da circa 1700,00 euro a circa 2400,00 euro;
il nuovo finanziamento richiesto ed ottenuto a Gennaio 2024; i maggiori oneri condominiali legati alla nuova soluzione abitativa e l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate con conseguente necessità di dar seguito al ravvedimento operoso per oltre 10 mila euro. E', dunque, evidente che il miglioramento stipendiale della resistente non è apprezzabile né ai fini della valutazione della revisione/revoca dell'assegno divorzile secondo la prospettiva attorea, tenuto conto degli oneri economici è trovata ad affrontare, né ai fini della richiesta di aumento dello stesso, essendo le variazioni economiche in entrambi i casi non significativamente apprezzabili. Venendo invece alla valutazione del peggioramento delle condizioni economico- reddituali del si osserva quanto segue. Pt_1
E' pacifico che in data 17/7/23 si sia unito in nuove nozze con Parte_1 tale . Persona_3
Non appare, invece, provato come il nuovo vincolo coniugale abbia effettivamente inciso sul menage familiare. E' in atti mail (cfr. doc. 13) in cui il Dipartimento annuncia le dimissioni di da con decorrenza peraltro Persona_3 Per_6 Per_7 successiva al deposito del presente ricorso e, segnatamente, a far data dal 23/02/2024. Nella valutazione di detta circostanza non può prescindersi dal principio di diritto secondo cui in sede di revisione dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale
Pag. 7 di 11 nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge. Ebbene, il ricorrente nulla ha riferito, anche a fronte dell'eccezione di controparte, in ordine alla condizione economica-reddituale dell'attuale moglie e, in specie, se cessato il rapporto di lavoro, la stessa percepisca e in quale misura– come verosimile- emolumenti ad altro titolo (ad es. pensionistico). Se, dunque, astrattamente la formazione di una nuova famiglia importa maggiori oneri, in concreto- in assenza di ulteriore prole- detta prova grava in capo a colui che invoca il peggioramento della propria condizione economica in quanto eziologicamente connesso a detto nuovo status. Tanto non è stato fatto, rimanendo sguarnita di qualsiasi riscontro ed allegazione la condizione patrimoniale della nuova coniuge. Al pari non attualizzata ma dedotta come circostanza eventuale e futura è la contrazione dello stipendio che sarebbe destinato a subire in Parte_1 ragione dell'operazione all'anca in ragione della quale NON potrà più essere utilizzato per impieghi operativi ( trasferte, missioni, idoneità a comandi in sedi disagiate). A tal proposito, infatti, il ricorrente genericamente si è limitato ad affermare che in ragione di ciò la sua situazione reddituale ne risentirà oltremodo, oltre alla sua qualità di vita, posto che non può dubitarsi che un intervento chirurgico di plastica ricostruttiva dell'anca incida sulla sua mobilità e sulla sua completa autosufficienza, senza fornire prova delle occasioni di trasferte sfumate ovvero dell'incidenza di detta situazione fisica sulle buste paga. A tal proposito, infatti, il ricorrente si è limitato a versare in atti la busta paga di Marzo 2024 senza offrire in produzione le buste paga pregresse che avrebbero consentito all'adita autorità giudiziaria di espletare quel confronto tra gli importi attualmente percepiti e quelli passati, e l'influenza sugli stessi in ragione della perdita delle indennità di missione. Il ricorrente, dunque, ha allegato a sostegno del dedotto peggioramento circostanze sì sopravvenute e notoriamente idonee in tal senso ma senza fornire quel riscontro probatorio in ordine alla loro effettiva incidenza sulla situazione concreta. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ne discende che l'equilibrio economico delle parti per come cristallizzato in sede di divorzio non risulta aver subito quell'alterazione tale da giustificare una revisione dell'assegno, né in diminuzione né in aumento, con la conseguenza che le domande reciprocamente avanzate dalle parti sul punto devono entrambe rigettarsi. Venendo, infine, alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento per il figlio è incontestato tra le parti che , oggi maggiorenne, non conviva più Per_2
Pag. 8 di 11 con la mamma, essendosi trasferito da Gennaio 2024 presso il padre, il quale in ragione di ciò chiede che il contributo di mantenimento venga posto a carico della madre nella misura di 500,00 euro mensili. La resistente sul punto in comparsa si è espressa nel senso di essere CP_1
“oggi ovviamente concorde sul fatto che non le spetti alcun emolumento per quelle mensilità in cui il figlio non risiede presso la propria casa, ma essendo appunto i voleri del figlio piuttosto
“volatili”, chiede che le previsioni di cui alla negoziazione assistita nel 2021 siano confermate per quei periodi nei quali risiederà presso la madre, anche per evitare che un Per_2 improvviso cambio di fronte del figlio, ed un ritorno dalla madre, la costringa a tornare a bussare alle porte del Tribunale”. Deve, dunque, revocarsi a far data dalla presentazione del presente ricorso l'obbligo in capo a di corrispondere mensilmente alla resistente il Parte_1 contributo per il mantenimento di e, ritenuta non provata Per_2
l'autosufficienza economica di quest'ultimo privo di contratto di lavoro ma impegnato in un'attività di pratica presso un'agenzia, prevedersi a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente per il mantenimento del figlio l'importo di 500,00 euro mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT. Non può, infatti, essere accolta la domanda di di Controparte_1 corresponsione di detto importo direttamente al figlio che, unico Per_2 soggetto legittimato, non è intervenuto nel presente giudizio e non ha proposto la relativa domanda giudiziale. Proprio la revoca del contributo di mantenimento a carico del padre e la previsione di analogo contributo a carico della madre, esclude che la dedotta circostanza del trasferimento del figlio possa essere posta a sostegno del peggioramento delle condizioni economiche del resistente proprio in quanto destinata ad essere “compensata” dal contributo che la madre è tenuta a versargli per . Per_2
E' infine inammissibile nella presente sede la richiesta di restituzione avanzata dal ricorrente delle somme indebitamente percepite a titolo di mantenimento per il figlio a far data da novembre 2023 alla pronuncia, non essendo Per_2 possibile - per costante giurisprudenza- il cumulo in un unico processo della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e di quelle di divisione o restituzione trattandosi di domande, soggette a riti diversi e non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. In particolare, la domanda di restituzione di somme versate a titolo di mantenimento è stata qualificata dalla giurisprudenza come azione di regresso destinata ad essere introdotta nell'ambito di un ordinario procedimento contenzioso.
Pag. 9 di 11 In conclusione, vanno rigettate la domande di revoca e di aumento dell'assegno divorzile proposte rispettivamente da e da e Parte_1 Controparte_1 accolta la domanda di revoca del contributo di mantenimento di , Per_2 prevedendosi l'obbligo a carico della madre di versare per il medesimo titolo a l'importo mensile di 500,00 euro oltre rivalutazione secondo indici Parte_1
ISTAT. Vanno, invece, dichiarate inammissibili le domande di restituzione e di accertamento della quota di TFR avanzate rispettivamente dal ricorrente e dal resistente. Le spese di lite tenuto conto della reciproca soccombenza vanno compensate. Vanno, infine, rigettate la domanda di condanna per lite temeraria. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010). La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunziando così provvede: REVOCA, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 19.07.2021, a far data dal deposito del ricorso l'obbligo di di corrispondere alla resistente Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento per il figlio;
CP_1 Per_2
DISPONE che la resistente corrisponda, a far data dal deposito del ricorso, al ricorrente l'importo mensile di 500,00 euro mensili oltre rivalutazione secondo indici Istat per il mantenimento del figlio;
Per_2
RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal ricorrente;
RIGETTA la domanda di aumento dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
Pag. 10 di 11 DICHIARA inammissibile la domanda proposta dal ricorrente di restituzione delle somme percepite dalla resistente a titolo di mantenimento per il figlio;
Per_2
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento della quota di TFR proposta dalla resistente;
RIGETTA le domande di condanna ex art. 96 cpc;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
PISA, 20.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IOLANDA GOLIA LA PRESIDENTE SANTA SPINA
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