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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1709/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 9/04/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CORONELLA AMLETO ha concluso come da nota depositata in Parte_1
data 31/05/2025 per l'avv. PIETRICOLA FRANCESCO ha concluso come da nota Controparte_1
depositata in data 20/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:02 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1709/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1709/2022 R.G. promossa da: tra c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CORONELLA Parte_1 C.F._1
AMLETO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Pastrengo n. 34, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PIETRICOLA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terracina (LT),
Via Badino n. 104, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: violazione distanze legali;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor a convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale l fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, determinare il confine tra il terreno del sig. contraddistinto al NCEU del Comune di Terracina al foglio 200, Parte_1
particelle 343/372 Via Ceccaccio e quello di proprietà del convenuto e per l'effetto accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze legali stabilite dagli artt. 873 c.c. per le costruzioni presenti su quest'ultimo e 892 c.c. per gli arbusti e siepi vive. oltre che dal Piano Regolatore Generale del Comune di Terracina da parte del sig. ordinandone la demolizione o Controparte_1 l'arretramento fino alla distanza minima consentita;
- In ogni caso, condannare il sig. CP_1
a risarcire al Sig. il danno patrimoniale e non patrimoniale patito da
[...] Parte_1
quantificarsi in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
nonché Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, e spese generali come per legge.”, deducendo: - di essere proprietario dell'immobile sito in Terracina (LT), Via Ceccaccio n. 91, catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune al Fg. 200, part.lle 343/372, confinante con la proprietà dell'odierno convenuto di cui al Fg. 200, part. 316; - di essere coltivatore diretto e di avere sempre ivi piantato e coltivato ortaggi di vario genere;
- che, esattamente sulla linea di confine che divide le due proprietà, l'odierno convenuto aveva eretto un muretto di recinzione, a ridosso del quale aveva piantato una siepe alta oltre 2 metri e diversi arbusti, costruendo diversi fabbricati in violazione delle distanze minime previste per le costruzioni dal confine (vd. all. 1-2, citazione); - di aver contestato più volte la legittimità delle costruzioni effettuate, chiedendone l'arretramento o l'immediata demolizione.
Il convenuto costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata l'11/07/2022, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, asserendo come la distanza della siepe di viburno, piantumata ormai da anni, avrebbe rispettato le distanze legali, di cui all'art. 892, co. 3, c.c., così come quelle di cui all'art. 873 c.c., contestando altresì la sussistenza di alcuna modificazione della preesistente pendenza del fondo.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e tramite c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, va preliminarmente precisato che entrambe le parti hanno convenuto, nel corso del primo sopralluogo peritale svolto in data 09.06.2023, non esservi necessità di procedere a verifiche sulla determinazione dei confini tra le due proprietà, espressamente dispensando, quindi,
l'ausiliario nominato dall'effettuazione delle indagini topografiche con impiego di apposite strumentazioni altrimenti necessarie (cfr. verbale sopralluogo del 09.06.2023, all. 1, c.t.u.).
Alla luce di quanto sopra, dunque, questo G.I. non sarà tenuto a statuire in parte qua, domanda formulata dall'attore, da intendersi implicitamente rinunciata.
Nel merito, parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti qui di seguito indicati la domanda attorea di accertamento di violazione delle distanze.
Come noto, secondo il disposto codicistico di cui all'art. 892 c.c. “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i ST, le RC, i pini, i PR, gli MI, i OP, i PL e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.”
E, invero, ai sensi dell'art. 873 c.c. “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Ciò posto, nel caso di specie, la c.t.u. espletata in corso di causa ha riscontrato, tramite apposita strumentazione, uno sconfinamento della sola legnaia, del relativo battuto di cemento e della siepe di viburno, non anche, invece, del corpo di fabbrica dell'abitazione e dei restanti manufatti.
In particolare, le risultanze peritali, - ampiamente condivisibili ed immuni da censure logico- giuridiche -, hanno accertato, sotto il profilo del rispetto delle distanze minime legali dei vari manufatti insistenti nel fondo di proprietà di parte convenuta, che: “La posizione dell'abitazione, con corpo di fabbrica principale posto a distanza minima di circa m 8,95 dal confine con il fondo di proprietà di parte attrice, contrasta con la prescrizione di “distanza minima dai confini interni 20 mt” di cui all'art. 8 “Zona E (territorio agricolo)” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale del Comune di Terracina approvato con Delibera di Giunta Regionale del Lazio
n. 873/1972 (cfr. All. 4). Sul punto va tuttavia osservato che la normativa riguardante usi e possibili trasformazioni nei territori rurale dei comuni del Lazio è stata rivoluzionata con le varie modifiche introdotte nel Titolo IV della L.r. n. 38/1999, che hanno sostituito di fatto le discipline di cui agli strumenti urbanistici di livello comunale. Allo stato attuale, dunque, ciò che a parere dello scrivente maggiormente rileva è che la posizione dell'abitazione in questione non si ponga in contrasto con i limiti di distanza tra fabbricati di cui all'art. 9 del DM n. 1444/1968 e che sia conforme alle prescrizioni di cui all'art.132 del regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di
Consiglio n. 112/2008 (cfr. All. 5). Considerato altresì che corpo di fabbrica principale del manufatto in questione risulta comunque in sito sin dal 24.04.1997 (in attuazione dell'originaria Concessione
Edilizia n. 2855 del 02.08.1996), è dunque parere del sottoscritto che per l'abitazione di proprietà di parte convenuta, e segnatamente quella corrispondente al corpo di fabbrica a destinazione residenziale tra i manufatti distinti in catasto al foglio 200 particella n. 316 subalterno 3, non si ravvisino condizioni di mancato rispetto delle distanze minime legali. Per quanto riguarda la posizione degli altri manufatti accessori insistenti sul fondo di proprietà di parte convenuta, ad eccezione della “legnaia” e della attigua zona pavimentata in battuto di cemento per la parte a distanza di meno di m 1,50 dal confine con il fondo di parte attrice, e comunque indipendentemente dalla circostanza che nessuno dei manufatti accessori stessi figuri negli elaborati grafici o sia trattato nella relazione tecnica del progetto correlato al Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato in data
12.09.2007, al n. 5712 (cfr. All. 3), è parere del sottoscritto che non sussistano violazioni dei limiti di distanza di cui all'art. 873 del C.C. né delle prescrizioni di cui all'art.132 del regolamento Edilizio
Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 112/2008 (cfr. All. 5). Quanto alla siepe costituita da essenze arbustive con prevalenza di (viburno) rilevata sul fondo di proprietà CP_3 convenuta in corrispondenza dell'area giardinata lungo il confine con il terreno di proprietà di parte attrice, benché la distanza media dalla linea di confine (pari a circa 35-40 cm misurata all'interasse dei tronchi principali) sia maggiore di quella misurata nel corso dei sopralluoghi peritali dal limite del muretto di recinzione, essa comunque, poiché inferiore al limite minimo di m 0,50 comunque misurato, non si ritiene sufficiente ad assicurare il rispetto delle distanze minime di cui al punto 3 comma 1 e comma 3 dell'art. 892 C.C.” (vd. pag. 11, c.t.u.).
Quanto agli interventi necessari ai fini dell'eliminazione degli inconvenienti lamentati da parte attrice, il nominato C.T.U. ha specificamente indicato: “1) Arretramento “legnaia” fino alla distanza di almeno m 1,50 dalla linea di confine con il fondo di proprietà di parte attrice. 2) Eliminazione pavimentazione in battuto di cemento ovunque presente in modo da garantire la perfetta permeabilità del suolo entro una fascia di larghezza minima di m 1,50 misurata a partire dalla linea di confine con il fondo di proprietà di parte attrice, nonché realizzazione di apposito sistema di raccolta e deflusso acque meteoriche verso il fondo limitrofo di proprietà di parte attrice provenienti da altre superfici pavimentate o impermeabilizzate presenti nel fondo di proprietà di parte convenuta. 3)
Arretramento siepe esistente costituita da essenze arbustive con prevalenza di BU NU
(viburno) fino ad assicurare una distanza minima dell'impianto a m 0,50 dalla linea di confine con il fondo di proprietà di parte convenuta;
distanza questa sopra indicata, da misurarsi come minimo dall'interasse dei tronchi principali portanti delle piante esistenti in caso di loro spostamento, ovvero dalla linea di semina in caso di nuova piantagione.” (vd. pag. 12, c.t.u.).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (Cass. II, n. 30761/2018) che, ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta illegittimità della stessa non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma, unicamente, la riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano tali limiti. Ne consegue, pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, acclarato lo sconfinamento nella proprietà attorea nei termini sopra indicati, la condanna del convenuto all'esecuzione degli interventi come specificamente indicati dal C.T.U. alla pagina 12 della relazione peritale.
Va, infine, integralmente rigettata la generica domanda attorea di risarcimento a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, essendo la stessa totalmente sguarnita di opportuna allegazione in punto an e in punto quantum.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto all'esecuzione degli interventi come specificamente indicati dal C.T.U. alla pagina 12 della relazione peritale e, segnatamente, “1) all'arretramento della “legnaia” fino alla distanza di almeno m 1,50 dalla linea di confine con il fondo di proprietà di parte attrice;
2) all'eliminazione della pavimentazione in battuto di cemento ovunque presente in modo da garantire la perfetta permeabilità del suolo entro una fascia di larghezza minima di m 1,50 misurata a partire dalla linea di confine con il fondo di proprietà di parte attrice, nonché realizzazione di apposito sistema di raccolta e deflusso acque meteoriche verso il fondo limitrofo di proprietà di parte attrice provenienti da altre superfici pavimentate o impermeabilizzate presenti nel fondo di proprietà di parte convenuta;
3) all'arretramento della siepe esistente costituita da essenze arbustive con prevalenza di BU (viburno) fino ad assicurare una distanza CP_3 minima dell'impianto a m 0,50 dalla linea di confine con il fondo di proprietà di parte convenuta;
distanza questa sopra indicata, da misurarsi come minimo dall'interasse dei tronchi principali portanti delle piante esistenti in caso di loro spostamento, ovvero dalla linea di semina in caso di nuova piantagione;
”;
b) rigetta le restanti domande attoree;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna. In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 03/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini