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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Avv. Alberto Pietropaolo e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) via Dante n. 17, giusta delega allegata al ricorso
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Monica Gasperini e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) in via Dante n. 17, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 24.01.2009 in Rovereto (TN) preso atto che all'udienza del 24.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 25.05.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
19.04.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al Parte_1 Controparte_1
n. 1 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rovereto (TN) per l'anno 2009 alle seguenti condizioni:
1. I figli , e vengono affidati in Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso il padre, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, autorizzando i genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando i figli sono con loro;
2. la casa coniugale di proprietà dei genitori di è Controparte_1
assegnata al signor presso il quale i figli minorenni Parte_1
manterranno la residenza;
pag. 2 di 5 3. il signor si impegna però a cercare entro sei mesi Parte_1
dalla sentenza di divorzio un alloggio in locazione, dove poi trasferirà la propria residenza, con subentro quindi in quel momento nella ex casa coniugale di che diventerà quindi genitore collocatario Controparte_1
dei figli minori;
4. il genitore non collocatario potrà frequentare e tenere i figli minori con sé durante la settimana quando lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e naturalmente rispettando gli impegni, le esigenze e la volontà dei figli minori stessi. Il genitore non collocatario avrà il diritto di avere i figli minori con sé un weekend ogni due dal venerdì sera alla domenica sera, potrà tenere con sé i figli minori una settimana durante le vacanze di Natale
o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con avvicendamento annuale fra i genitori, iniziando quest'anno dal primo periodo, nonché per la metà delle vacanze di Pasqua comprensive in via alternativa o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Il genitore non collocatario potrà altresì tenere con sé i figli per almeno tre settimane nel corso delle vacanze estive, periodo da concordare con l'altro genitore;
5. dato atto che attualmente lavora solo part time, Controparte_1
con poche ore settimanali e quindi non ha disponibilità economiche sufficienti, si accolla integralmente il mantenimento dei Parte_1
figli. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno. Tali spese, previo accordo per esborsi che superino per ogni singolo titolo di spesa la somma di € 100,00, si individuano in quelle descritte nell'allegato protocollo CNF del 2017.
Ciascun genitore si impegna a rimborsare la propria quota entro 15 giorni dalla richiesta documentata da parte del genitore anticipante.
pag. 3 di 5 6. Nel momento in cui subentrerà a Controparte_1 Parte_1
nella ex casa coniugale come genitore collocatario dei figli minori, le condizioni relative al contributo al mantenimento dei figli da parte del padre verranno concordate tra le parti sulla base dei redditi e della capacità economica di cui ogni genitore potrà disporre, nonché delle spese sostenute da per la locazione e della situazione lavorativa dei figli Parte_1
più grandi, essendo già maggiorenne e vicina alla Per_5 Per_1
maggiore età. Più in particolare, considerate le differenze di età tra i figli, le parti concordano di tenere in quel momento anche conto di una eventuale separazione della fratria.
7. le suestese condizioni nn. 3, 5 e 6 sono concordemente subordinate alla condizione che conservi disponibilità, volontà e Controparte_1
capacità di tenere con sé presso la ex casa coniugale tutti i figli, in particolare quelli non economicamente indipendenti.
8. gli assegni al nucleo familiare ed altre analoghe provvidenze sono assegnate al momento Parte_1
9. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano espressamente ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento;
10. i coniugi si autorizzano reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, senza bisogno di ulteriore assenso.
11. le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025
pag. 4 di 5 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Avv. Alberto Pietropaolo e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) via Dante n. 17, giusta delega allegata al ricorso
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Monica Gasperini e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) in via Dante n. 17, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 24.01.2009 in Rovereto (TN) preso atto che all'udienza del 24.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 25.05.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
19.04.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al Parte_1 Controparte_1
n. 1 Parte I Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rovereto (TN) per l'anno 2009 alle seguenti condizioni:
1. I figli , e vengono affidati in Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso il padre, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, autorizzando i genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando i figli sono con loro;
2. la casa coniugale di proprietà dei genitori di è Controparte_1
assegnata al signor presso il quale i figli minorenni Parte_1
manterranno la residenza;
pag. 2 di 5 3. il signor si impegna però a cercare entro sei mesi Parte_1
dalla sentenza di divorzio un alloggio in locazione, dove poi trasferirà la propria residenza, con subentro quindi in quel momento nella ex casa coniugale di che diventerà quindi genitore collocatario Controparte_1
dei figli minori;
4. il genitore non collocatario potrà frequentare e tenere i figli minori con sé durante la settimana quando lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e naturalmente rispettando gli impegni, le esigenze e la volontà dei figli minori stessi. Il genitore non collocatario avrà il diritto di avere i figli minori con sé un weekend ogni due dal venerdì sera alla domenica sera, potrà tenere con sé i figli minori una settimana durante le vacanze di Natale
o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con avvicendamento annuale fra i genitori, iniziando quest'anno dal primo periodo, nonché per la metà delle vacanze di Pasqua comprensive in via alternativa o del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Il genitore non collocatario potrà altresì tenere con sé i figli per almeno tre settimane nel corso delle vacanze estive, periodo da concordare con l'altro genitore;
5. dato atto che attualmente lavora solo part time, Controparte_1
con poche ore settimanali e quindi non ha disponibilità economiche sufficienti, si accolla integralmente il mantenimento dei Parte_1
figli. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno. Tali spese, previo accordo per esborsi che superino per ogni singolo titolo di spesa la somma di € 100,00, si individuano in quelle descritte nell'allegato protocollo CNF del 2017.
Ciascun genitore si impegna a rimborsare la propria quota entro 15 giorni dalla richiesta documentata da parte del genitore anticipante.
pag. 3 di 5 6. Nel momento in cui subentrerà a Controparte_1 Parte_1
nella ex casa coniugale come genitore collocatario dei figli minori, le condizioni relative al contributo al mantenimento dei figli da parte del padre verranno concordate tra le parti sulla base dei redditi e della capacità economica di cui ogni genitore potrà disporre, nonché delle spese sostenute da per la locazione e della situazione lavorativa dei figli Parte_1
più grandi, essendo già maggiorenne e vicina alla Per_5 Per_1
maggiore età. Più in particolare, considerate le differenze di età tra i figli, le parti concordano di tenere in quel momento anche conto di una eventuale separazione della fratria.
7. le suestese condizioni nn. 3, 5 e 6 sono concordemente subordinate alla condizione che conservi disponibilità, volontà e Controparte_1
capacità di tenere con sé presso la ex casa coniugale tutti i figli, in particolare quelli non economicamente indipendenti.
8. gli assegni al nucleo familiare ed altre analoghe provvidenze sono assegnate al momento Parte_1
9. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciano espressamente ad ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento;
10. i coniugi si autorizzano reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, senza bisogno di ulteriore assenso.
11. le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025
pag. 4 di 5 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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