Art. 57.
Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento ((...)) Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potra' essere prelevata ((mediante buoni)) a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che ((dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori)) ((66)) ((L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le)) aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi pero' deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui. ((66))
(1) (3) (5) (6) (7) (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016 , e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , ed all' art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , nel modificare l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986 , convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento ((...)) Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potra' essere prelevata ((mediante buoni)) a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che ((dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori)) ((66)) ((L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le)) aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi pero' deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui. ((66))
(1) (3) (5) (6) (7) (9)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016 , e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , ed all' art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , nel modificare l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986 , convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".