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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2024 / 1121
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1121 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da c.f. con l'avv. AMADUZZI MARIA PIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. FABBRI FABRIZIO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio da Parte_1 confermare l'affidamento condiviso della figlia (19.03.2009) Controparte_1 Per_1 con collocazione presso di sé, disporre visite libere con la madre secondo la volontà della figlia, ottenere la revoca delle disposizioni economiche concordate in sede di separazione a favore della minore (Tribunale Rimini -RG 1839/22- Decreto omologazione n. cronol. 9712/2022 del Per_1
1 29/09/2022) secondo cui il ricorrente avrebbe versato alla resistente la somma di € 400 a titolo di contributo abitativo. Infine, insisteva affinché la resistente venisse onerata di un contributo al mantenimento della figlia da fissarsi in una somma ritenuta di giustizia – ferma la suddivisione delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, al 70% per il ricorrente ed al 30% per la resistente. Quest'ultima domanda nel corso del giudizio veniva rinunciata.
Esponeva il ricorrente che dall'unione con il 19.03.2009 era nata oggi Controparte_1 Per_1 sedicenne;
che, nel periodo successivo alla separazione, la figlia aveva sempre continuato a vivere presso la casa paterna recandosi pochissimo dalla madre, trasferitasi in una casa di sua proprietà a
Riccione e a far affidamento quasi esclusivamente sul padre per ogni necessità. Il ricorrente, quindi, allegava la scarsa presenza della resistente nella vita della figlia, dando atto che non era mai stata attuata la collocazione pressoché paritaria prevista in separazione e, pertanto, insisteva per la revoca del contributo al mantenimento della figlia concordato nell'accordo di separazione omologato nonché di non partecipare nella sua quota del 30% posta a suo carico per le spese straordinarie.
Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, all'affidamento Controparte_1 condiviso della figlia alla collocazione della minore presso il padre a fini anagrafici, Per_1 rimettendo le visite alla volontà della figlia, alla domanda di revoca del contributo al mantenimento quale contributo abitativo per la figlia, chiedendo il mantenimento diretto della figlia e confermando la suddivisione delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 30% a suo carico. Insisteva, però, per il pagamento in proprio favore della somma di € 250.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia ed infine, con la memoria 473-bis.17, 2° comma c.p.c. precisava la domanda chiedendo un assegno divorzile dell'importo di € 1500 in ragione della sperequazione tra le parti e del contributo prestato alla vita familiare e all'accrescimento del patrimonio del resistente in costanza di matrimonio
– domande tutte contestate dal ricorrente per inammissibilità in quanto tardive.
In sede di udienza di prima comparizione fissata al 26.09.2024, ascoltate le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice non adottava provvedimenti temporanei e urgenti non ravvisandone i presupposti, ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti tra le parti ad eccezione della previsione del contributo di euro 400,00 a carico del in favore della Pt_1 che, sulla base dell'accordo esistente sul punto tra le parti, veniva revocato con decorrenza CP_1 da settembre 2024.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a
Pamplemousses, Mauritius, il giorno 14.02.2014 – matrimonio trascritto nel registro del comune di
Morciano di Romagna l'anno 2014, atto n. 12, parte 2, serie C - optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale il 19.03.2009 è nata I coniugi Per_1 fissavano la residenza familiare a Morciano di Romagna, ove hanno convissuto sino a quando è insorta la crisi coniugale e, non essendo ulteriormente proseguibile la convivenza, la moglie decideva di trasferirsi a Riccione in una casa di sua proprietà. I coniugi, quindi, decidevano di separarsi e, con decreto n. cronol. 9712/2022 del 29/09/2022 il Tribunale di Rimini omologava la separazione tra e Trascorsi sei mesi proponeva domanda di divorzio. Parte_1 Controparte_1 Pt_1
In accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti sul punto, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra
2 i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, deve pronunciarsi il divorzio tra e Parte_1 Controparte_1
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla figlia il collegio preso atto della concorde Per_1 richiesta delle parti e non essendo emersi elementi contrari, dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, risultando questa la sistemazione più tutelante per la minore che dalla separazione ha sempre continuato a vivere con il padre nella ex casa coniugale;
rispetto al calendario, visto l'approssimarsi della maggiore età di si dispongono visite libere. Per_1
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento di il Per_1
Collegio conferma la revoca del contributo di euro 400,00 posto a carico del in favore della Pt_1 posto l'accordo delle parti sul punto, dispone quindi il mantenimento diretto di da CP_1 Per_1 parte dei genitori per il tempo che trascorrerà con loro e conferma, inoltre, la suddivisione delle spese straordinarie per il 70% a carico di e per il 30% a carico di come disciplinate dal Pt_1 CP_1 protocollo del Tribunale di Bologna – non risultando il punto in contestazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale con cui la ha chiesto la condanna del al CP_1 Pt_1 pagamento in proprio favore della somma di euro 250.000,00 la stessa è inammissibile in quanto svolta con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.08.2024 e dunque, considerata l'operatività nel caso di specie della sospensione feriale, oltre il termine dei 30 giorni prima della prima udienza del 26.09.2024. Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale di assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili formulata dalla resistente con memoria ex art. 473 bis 17, 2° comma cpc.
Considerata il sostanziale accordo delle parti su quasi ogni aspetto del presente giudizio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. pronuncia il divorzio tra e che contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 il 14/02/2014 a Pamplemousses – Mauritius - matrimonio trascritto nel registro del comune di Morciano di Romagna;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Morciano di Romagna di procedere alla annotazione della presente sentenza Anno 2014 Atto n. 12 Parte 2 Serie C;
3. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso il padre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
4. Dispone che la madre veda e tenga con sé la figlia liberamente;
5. Revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del in favore della Per_1 Pt_1 per la locazione dell'importo di 400,00; CP_1
3 6. Dispone il mantenimento diretto della figlia minore da parte dei genitori per il tempo che la stessa passerà con loro, oltre al pagamento delle spese straordinarie sostenute dal padre -così suddivise: il 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre- come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
7. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla resistente;
8. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
9. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1121 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da c.f. con l'avv. AMADUZZI MARIA PIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. FABBRI FABRIZIO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.02.2025
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio da Parte_1 confermare l'affidamento condiviso della figlia (19.03.2009) Controparte_1 Per_1 con collocazione presso di sé, disporre visite libere con la madre secondo la volontà della figlia, ottenere la revoca delle disposizioni economiche concordate in sede di separazione a favore della minore (Tribunale Rimini -RG 1839/22- Decreto omologazione n. cronol. 9712/2022 del Per_1
1 29/09/2022) secondo cui il ricorrente avrebbe versato alla resistente la somma di € 400 a titolo di contributo abitativo. Infine, insisteva affinché la resistente venisse onerata di un contributo al mantenimento della figlia da fissarsi in una somma ritenuta di giustizia – ferma la suddivisione delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, al 70% per il ricorrente ed al 30% per la resistente. Quest'ultima domanda nel corso del giudizio veniva rinunciata.
Esponeva il ricorrente che dall'unione con il 19.03.2009 era nata oggi Controparte_1 Per_1 sedicenne;
che, nel periodo successivo alla separazione, la figlia aveva sempre continuato a vivere presso la casa paterna recandosi pochissimo dalla madre, trasferitasi in una casa di sua proprietà a
Riccione e a far affidamento quasi esclusivamente sul padre per ogni necessità. Il ricorrente, quindi, allegava la scarsa presenza della resistente nella vita della figlia, dando atto che non era mai stata attuata la collocazione pressoché paritaria prevista in separazione e, pertanto, insisteva per la revoca del contributo al mantenimento della figlia concordato nell'accordo di separazione omologato nonché di non partecipare nella sua quota del 30% posta a suo carico per le spese straordinarie.
Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, all'affidamento Controparte_1 condiviso della figlia alla collocazione della minore presso il padre a fini anagrafici, Per_1 rimettendo le visite alla volontà della figlia, alla domanda di revoca del contributo al mantenimento quale contributo abitativo per la figlia, chiedendo il mantenimento diretto della figlia e confermando la suddivisione delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 30% a suo carico. Insisteva, però, per il pagamento in proprio favore della somma di € 250.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia ed infine, con la memoria 473-bis.17, 2° comma c.p.c. precisava la domanda chiedendo un assegno divorzile dell'importo di € 1500 in ragione della sperequazione tra le parti e del contributo prestato alla vita familiare e all'accrescimento del patrimonio del resistente in costanza di matrimonio
– domande tutte contestate dal ricorrente per inammissibilità in quanto tardive.
In sede di udienza di prima comparizione fissata al 26.09.2024, ascoltate le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice non adottava provvedimenti temporanei e urgenti non ravvisandone i presupposti, ferma restando l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti tra le parti ad eccezione della previsione del contributo di euro 400,00 a carico del in favore della Pt_1 che, sulla base dell'accordo esistente sul punto tra le parti, veniva revocato con decorrenza CP_1 da settembre 2024.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a
Pamplemousses, Mauritius, il giorno 14.02.2014 – matrimonio trascritto nel registro del comune di
Morciano di Romagna l'anno 2014, atto n. 12, parte 2, serie C - optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale il 19.03.2009 è nata I coniugi Per_1 fissavano la residenza familiare a Morciano di Romagna, ove hanno convissuto sino a quando è insorta la crisi coniugale e, non essendo ulteriormente proseguibile la convivenza, la moglie decideva di trasferirsi a Riccione in una casa di sua proprietà. I coniugi, quindi, decidevano di separarsi e, con decreto n. cronol. 9712/2022 del 29/09/2022 il Tribunale di Rimini omologava la separazione tra e Trascorsi sei mesi proponeva domanda di divorzio. Parte_1 Controparte_1 Pt_1
In accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti sul punto, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra
2 i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare, deve pronunciarsi il divorzio tra e Parte_1 Controparte_1
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla figlia il collegio preso atto della concorde Per_1 richiesta delle parti e non essendo emersi elementi contrari, dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, risultando questa la sistemazione più tutelante per la minore che dalla separazione ha sempre continuato a vivere con il padre nella ex casa coniugale;
rispetto al calendario, visto l'approssimarsi della maggiore età di si dispongono visite libere. Per_1
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento di il Per_1
Collegio conferma la revoca del contributo di euro 400,00 posto a carico del in favore della Pt_1 posto l'accordo delle parti sul punto, dispone quindi il mantenimento diretto di da CP_1 Per_1 parte dei genitori per il tempo che trascorrerà con loro e conferma, inoltre, la suddivisione delle spese straordinarie per il 70% a carico di e per il 30% a carico di come disciplinate dal Pt_1 CP_1 protocollo del Tribunale di Bologna – non risultando il punto in contestazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale con cui la ha chiesto la condanna del al CP_1 Pt_1 pagamento in proprio favore della somma di euro 250.000,00 la stessa è inammissibile in quanto svolta con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.08.2024 e dunque, considerata l'operatività nel caso di specie della sospensione feriale, oltre il termine dei 30 giorni prima della prima udienza del 26.09.2024. Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale di assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili formulata dalla resistente con memoria ex art. 473 bis 17, 2° comma cpc.
Considerata il sostanziale accordo delle parti su quasi ogni aspetto del presente giudizio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. pronuncia il divorzio tra e che contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 il 14/02/2014 a Pamplemousses – Mauritius - matrimonio trascritto nel registro del comune di Morciano di Romagna;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Morciano di Romagna di procedere alla annotazione della presente sentenza Anno 2014 Atto n. 12 Parte 2 Serie C;
3. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso il padre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
4. Dispone che la madre veda e tenga con sé la figlia liberamente;
5. Revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del in favore della Per_1 Pt_1 per la locazione dell'importo di 400,00; CP_1
3 6. Dispone il mantenimento diretto della figlia minore da parte dei genitori per il tempo che la stessa passerà con loro, oltre al pagamento delle spese straordinarie sostenute dal padre -così suddivise: il 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre- come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
7. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate dalla resistente;
8. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
9. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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