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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1338/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210050618401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, notificato via PEC in data 26/10/2023, il sig. La Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320210050618401, notificatagli in data 20/10/2023, recante l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro 857,41 a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2014 e 2015, relative ai veicoli targati Targa_3 e Targa_2, oltre sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva: (a) la prescrizione triennale della pretesa erariale ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con L. n. 53/1983; (b) la decadenza dell'Ente impositore per violazione dell'art. 2 della L. n. 27/1978; (c) il difetto di motivazione della cartella;
(d) la violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, nel chiedere il rigetto del ricorso, eccepiva: la tempestività della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, segnatamente degli avvisi nn. 15024367 e 15023378 relativi al bollo 2015 per i veicoli DZ284AW e
DV149TK, asseritamente spediti con raccomandata e depositati presso la casa comunale in data
31/10/2018, nonché dell'avviso relativo al bollo 2014, asseritamente notificato nel 2017; la sospensione dei termini di prescrizione in virtù della normativa emergenziale COVID-19, con particolare riferimento all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, combinato con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015; la sufficienza della motivazione della cartella.
Con memorie illustrative depositate il 23/12/2025 in vista dell'udienza del 12/01/2026, il ricorrente, nel ribadire le proprie eccezioni, introduceva per la prima volta la circostanza del furto del veicolo targato Targa_3, asseritamente avvenuto in data 26/02/2015, producendo in allegato copia della denuncia di furto e della comunicazione al Pubblico Registro Automobilistico, depositate in data 17/12/2025.
All'udienza del 12/01/2026, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare: inammissibilità della produzione documentale relativa al furto del veicolo Targa_3
Va affrontata in via preliminare l'eccezione introdotta dal ricorrente soltanto con le memorie illustrative del 23/12/2025, concernente il furto del veicolo targato Targa_3 asseritamente avvenuto il 26/02/2015, corredata dalla produzione documentale depositata il 17/12/2025 (denuncia di furto e comunicazione al
PRA).
L'eccezione è inammissibile per tardività. L'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che l'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa soltanto entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, mentre l'art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, ma ciò non consente l'introduzione di motivi nuovi o di eccezioni non tempestivamente formulate.
Nel caso di specie, la circostanza del furto del veicolo Targa_3 non era stata in alcun modo dedotta né allegata nel ricorso introduttivo del 26/10/2023, nel quale il contribuente si limitava a contestare la prescrizione, la decadenza per omessa notifica del verbale di accertamento, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. La perdita di possesso del veicolo per furto costituisce un fatto impeditivo della pretesa tributaria ontologicamente diverso dalle eccezioni originariamente formulate, in quanto involge il presupposto impositivo stesso della tassa automobilistica – il possesso del veicolo – e non già la mera tempestività o regolarità formale dell'azione di riscossione.
Ne consegue che l'introduzione di tale circostanza, unitamente alla relativa produzione documentale, a distanza di oltre due anni dalla proposizione del ricorso e soltanto in sede di memorie illustrative, si risolve nella proposizione di un motivo nuovo in violazione del divieto di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
546/1992. La documentazione relativa al furto va pertanto dichiarata inammissibile e non può essere presa in esame ai fini della presente decisione.
2. Prescrizione della pretesa relativa all'anno 2014 per entrambi i veicoli.
L'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in relazione alla tassa automobilistica per l'anno 2014 è fondata per entrambi i veicoli targati Targa_3 e Targa_2.
In tema di tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Tale termine decorre non dalla scadenza del termine sancito per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, in virtù del D.L. n. 2/1986, convertito nella L. n. 60/1986 (cfr. Cass. n. 26062/2022; Cass. n. 10166/2024; Cass. n. 14312/2024).
Per il bollo relativo all'anno 2014, il dies a quo della prescrizione triennale si colloca al 01/01/2015, con conseguente maturazione del termine al 31/12/2017.
Orbene, la Direzione Provinciale di Catania, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato genericamente che «l'avviso di cui al bollo auto per l'anno 2014 è stato regolarmente notificato nell'anno 2017», senza tuttavia precisare la data esatta della notifica, il numero dell'avviso, il veicolo di riferimento, né, soprattutto, produrre alcuna documentazione probante della notifica stessa. L'allegato documentale depositato dall'Ufficio, rubricato «NOTIFICHE AVVISI», contiene esclusivamente documentazione riferibile ai due avvisi nn. 15024367 e 15023378 relativi all'anno 2015, senza alcun riscontro relativo all'annualità 2014.
In applicazione del principio consolidato secondo cui grava sull'ente impositore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ivi compresa la tempestiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione
(Cass. n. 10166/2024; Cass. n. 23261/2020), deve rilevarsi che la Direzione Provinciale non ha assolto tale onere per l'annualità 2014. La mera affermazione della regolare notifica, priva di qualsivoglia supporto documentale, è inidonea a dimostrare l'interruzione del decorso prescrizionale.
La prescrizione triennale relativa al bollo 2014 si è pertanto maturata il 31/12/2017, ben prima dell'inizio del periodo emergenziale COVID-19. La sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, quale che ne sia l'ampiezza, non può riverberare i propri effetti su un diritto già estinto per prescrizione, non potendo la sospensione operare su un termine non più pendente (cfr. art. 2935 c.c.).
L'eccezione di prescrizione va pertanto accolta per l'annualità 2014 con riferimento a entrambi i veicoli.
3. Prescrizione della pretesa relativa all'anno 2015 per il veicolo Targa_2
Analoghe considerazioni valgono per la tassa automobilistica relativa all'anno 2015 concernente il veicolo targato Targa_2
Il termine prescrizionale triennale, decorrente dal 01/01/2016, veniva a scadenza il 31/12/2018. L'Ufficio, pur avendo indicato nelle controdeduzioni l'avviso n. 15023378 come relativo al veicolo Targa_2, non ha prodotto in atti documentazione idonea a comprovare l'avvenuta notifica di tale avviso al contribuente.
La parte ricorrente ha specificamente contestato, nelle memorie illustrative, l'assenza di qualsiasi prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2015 per il veicolo Targa_2, e tale contestazione non ha trovato adeguata replica da parte dell'Ufficio.
In difetto di prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, non risulta dimostrata l'interruzione del termine prescrizionale. La prescrizione si è pertanto maturata il 31/12/2018, antecedentemente al periodo emergenziale, con conseguente insuscettibilità di essere incisa dalla sospensione dei termini di cui alla normativa COVID-19.
L'eccezione di prescrizione va accolta anche per la tassa automobilistica 2015 relativa al veicolo Targa_2
4. Sulla pretesa relativa all'anno 2015 per il veicolo Targa_3
4.1. Sulla prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Diversa è la situazione con riferimento alla tassa automobilistica per l'anno 2015 relativa al veicolo targato Targa_3
La Direzione Provinciale ha prodotto in atti la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n. 15024367, dalla quale risulta la spedizione a mezzo raccomandata con deposito presso la casa comunale in data 31/10/2018. Il contribuente, nelle memorie illustrative, ha genericamente contestato la «irritualità e non regolarità» della notifica, senza tuttavia indicare specificamente in cosa consista il preteso vizio, né quale adempimento procedimentale sarebbe stato omesso o eseguito irregolarmente dall'agente notificatore.
La notifica mediante deposito presso la casa comunale, disciplinata dall'art. 140 c.p.c., richiede il previo esperimento del tentativo di consegna al destinatario, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, il deposito dell'atto nella casa del comune e l'invio della raccomandata informativa. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta il compimento di tali formalità. La contestazione del ricorrente, formulata in termini del tutto generici, non è idonea a inficiare la presunzione di regolarità derivante dalla documentazione in atti.
Deve pertanto ritenersi provata la notifica dell'avviso di accertamento n. 15024367 per il bollo 2015 del veicolo Targa_3, perfezionatasi per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito presso la casa comunale, ovvero in data 10/11/2018.
4.2. Sulla sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
Accertata la validità della notifica dell'avviso di accertamento, il nuovo termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere, secondo la giurisprudenza più recente, dal sessantesimo giorno successivo alla notifica, ovvero dalla data di consolidamento dell'atto per mancata impugnazione. Nel caso di specie,
l'avviso è divenuto definitivo il 09/01/2019 e il nuovo termine triennale sarebbe spirato, in condizioni ordinarie, il 09/01/2022.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025, secondo il quale la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 ha portata generalizzata e si applica non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale normativamente previsto, ma anche con riguardo alle altre attività, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In particolare, l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Tale sospensione, per effetto del richiamo all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, comporta la corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Occorre inoltre considerare l'art. 68, comma 4-bis, lett. b), del D.L. n. 18/2020, introdotto dal D.L. n.
41/2021, il quale dispone la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31/12/2021. Nel caso di specie, i ruoli nn. 2021/002227 e
2021/000092, come risulta dalla numerazione stessa, sono stati formati nell'anno 2021 e dunque affidati all'Agente della riscossione entro il 31/12/2021, rientrando pertanto nel perimetro applicativo della disposizione.
Applicando cumulativamente le due disposizioni – la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio
2020) e la proroga di 24 mesi ex art. 68, comma 4-bis, lett. b) – il termine prescrizionale triennale, che in condizioni ordinarie sarebbe spirato il 09/01/2022, risulta prorogato come segue:
– sospensione per 85 giorni: il termine slitta al 04/04/2022;
– proroga di 24 mesi ex art. 68, comma 4-bis: il termine viene ulteriormente differito al 04/04/2024.
La cartella di pagamento risulta notificata in data 17/10/2023 (secondo quanto indicato dall'Ufficio) ovvero
20/10/2023 (secondo quanto indicato dal ricorrente). In entrambi i casi, la notifica è intervenuta entro il termine prorogato del 04/04/2024, risultando pertanto tempestiva.
Né può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la normativa emergenziale, avendo natura eccezionale, non potrebbe riverberare i propri effetti su annualità non direttamente comprese nel periodo pandemico. La sospensione e la proroga previste dalla legge operano infatti oggettivamente sui termini in corso al momento della loro entrata in vigore, indipendentemente dall'annualità di imposta cui si riferiscono i crediti sottostanti. La ratio della normativa è quella di restituire all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo sottrattole dall'emergenza, compensando l'impossibilità legale di far valere il diritto durante il periodo di sospensione (cfr. art. 2935 c.c.; Cass. n. 960/2025).
L'eccezione di prescrizione relativa alla tassa automobilistica 2015 per il veicolo Targa_3 va pertanto rigettata.
5. Sulle ulteriori eccezioni del ricorrente.
5.1. Sull'eccezione di decadenza ex art. 2 L. n. 27/1978. L'eccezione di decadenza per omessa notifica del verbale di accertamento entro novanta giorni, formulata ai sensi dell'art. 2 della L. 24/01/1978, n. 27, è infondata.
La disposizione invocata è riferibile alla previgente disciplina sanzionatoria della tassa di circolazione e presuppone un accertamento della violazione da parte di organi accertatori in senso stretto. La tassa automobilistica nella sua attuale configurazione di tassa sul possesso, successiva alla trasformazione operata dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, si fonda sul mero riscontro dell'omesso pagamento mediante verifica dei dati risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico e dagli archivi delle tasse automobilistiche, senza necessità di un «accertamento della violazione» nel senso proprio di cui alla L. n. 27/1978.
L'Amministrazione procede legittimamente alla contestazione mediante avviso di accertamento, la cui notifica nel termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982 esaurisce gli adempimenti richiesti dalla legge.
5.2. Sul difetto di motivazione della cartella.
L'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento è infondata con riferimento alla posizione residua oggetto di rigetto (bollo 2015 veicolo Targa_3).
La cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato e divenuto definitivo non richiede una motivazione autonoma ulteriore rispetto all'indicazione degli estremi dell'atto presupposto e degli importi iscritti a ruolo. L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato nella motivazione, previsto dall'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, non sussiste allorquando l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente per effetto della pregressa notifica. Nel caso di specie, essendosi accertata la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento n. 15024367, il contribuente era in condizione di conoscere le ragioni della pretesa.
6. Sulle spese.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 15, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320210050618401 limitatamente alle pretese relative alla tassa automobilistica per l'anno 2014 per entrambi i veicoli targati Targa_3 e Targa_2, nonché alla tassa automobilistica per l'anno 2015 per il veicolo targato Targa_2, per intervenuta prescrizione;
2) rigetta il ricorso con riferimento alla pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015 per il veicolo targato Targa_3;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026
Il Giudice monocratico
AR CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
AC MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 959/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210050618401000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, notificato via PEC in data 26/10/2023, il sig. La Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320210050618401, notificatagli in data 20/10/2023, recante l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro 857,41 a titolo di tasse automobilistiche per gli anni 2014 e 2015, relative ai veicoli targati Targa_3 e Targa_2, oltre sanzioni, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica.
A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva: (a) la prescrizione triennale della pretesa erariale ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito con L. n. 53/1983; (b) la decadenza dell'Ente impositore per violazione dell'art. 2 della L. n. 27/1978; (c) il difetto di motivazione della cartella;
(d) la violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, nel chiedere il rigetto del ricorso, eccepiva: la tempestività della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, segnatamente degli avvisi nn. 15024367 e 15023378 relativi al bollo 2015 per i veicoli DZ284AW e
DV149TK, asseritamente spediti con raccomandata e depositati presso la casa comunale in data
31/10/2018, nonché dell'avviso relativo al bollo 2014, asseritamente notificato nel 2017; la sospensione dei termini di prescrizione in virtù della normativa emergenziale COVID-19, con particolare riferimento all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, combinato con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015; la sufficienza della motivazione della cartella.
Con memorie illustrative depositate il 23/12/2025 in vista dell'udienza del 12/01/2026, il ricorrente, nel ribadire le proprie eccezioni, introduceva per la prima volta la circostanza del furto del veicolo targato Targa_3, asseritamente avvenuto in data 26/02/2015, producendo in allegato copia della denuncia di furto e della comunicazione al Pubblico Registro Automobilistico, depositate in data 17/12/2025.
All'udienza del 12/01/2026, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare: inammissibilità della produzione documentale relativa al furto del veicolo Targa_3
Va affrontata in via preliminare l'eccezione introdotta dal ricorrente soltanto con le memorie illustrative del 23/12/2025, concernente il furto del veicolo targato Targa_3 asseritamente avvenuto il 26/02/2015, corredata dalla produzione documentale depositata il 17/12/2025 (denuncia di furto e comunicazione al
PRA).
L'eccezione è inammissibile per tardività. L'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che l'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa soltanto entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, mentre l'art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, ma ciò non consente l'introduzione di motivi nuovi o di eccezioni non tempestivamente formulate.
Nel caso di specie, la circostanza del furto del veicolo Targa_3 non era stata in alcun modo dedotta né allegata nel ricorso introduttivo del 26/10/2023, nel quale il contribuente si limitava a contestare la prescrizione, la decadenza per omessa notifica del verbale di accertamento, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. La perdita di possesso del veicolo per furto costituisce un fatto impeditivo della pretesa tributaria ontologicamente diverso dalle eccezioni originariamente formulate, in quanto involge il presupposto impositivo stesso della tassa automobilistica – il possesso del veicolo – e non già la mera tempestività o regolarità formale dell'azione di riscossione.
Ne consegue che l'introduzione di tale circostanza, unitamente alla relativa produzione documentale, a distanza di oltre due anni dalla proposizione del ricorso e soltanto in sede di memorie illustrative, si risolve nella proposizione di un motivo nuovo in violazione del divieto di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
546/1992. La documentazione relativa al furto va pertanto dichiarata inammissibile e non può essere presa in esame ai fini della presente decisione.
2. Prescrizione della pretesa relativa all'anno 2014 per entrambi i veicoli.
L'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente in relazione alla tassa automobilistica per l'anno 2014 è fondata per entrambi i veicoli targati Targa_3 e Targa_2.
In tema di tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Tale termine decorre non dalla scadenza del termine sancito per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, in virtù del D.L. n. 2/1986, convertito nella L. n. 60/1986 (cfr. Cass. n. 26062/2022; Cass. n. 10166/2024; Cass. n. 14312/2024).
Per il bollo relativo all'anno 2014, il dies a quo della prescrizione triennale si colloca al 01/01/2015, con conseguente maturazione del termine al 31/12/2017.
Orbene, la Direzione Provinciale di Catania, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato genericamente che «l'avviso di cui al bollo auto per l'anno 2014 è stato regolarmente notificato nell'anno 2017», senza tuttavia precisare la data esatta della notifica, il numero dell'avviso, il veicolo di riferimento, né, soprattutto, produrre alcuna documentazione probante della notifica stessa. L'allegato documentale depositato dall'Ufficio, rubricato «NOTIFICHE AVVISI», contiene esclusivamente documentazione riferibile ai due avvisi nn. 15024367 e 15023378 relativi all'anno 2015, senza alcun riscontro relativo all'annualità 2014.
In applicazione del principio consolidato secondo cui grava sull'ente impositore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ivi compresa la tempestiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione
(Cass. n. 10166/2024; Cass. n. 23261/2020), deve rilevarsi che la Direzione Provinciale non ha assolto tale onere per l'annualità 2014. La mera affermazione della regolare notifica, priva di qualsivoglia supporto documentale, è inidonea a dimostrare l'interruzione del decorso prescrizionale.
La prescrizione triennale relativa al bollo 2014 si è pertanto maturata il 31/12/2017, ben prima dell'inizio del periodo emergenziale COVID-19. La sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, quale che ne sia l'ampiezza, non può riverberare i propri effetti su un diritto già estinto per prescrizione, non potendo la sospensione operare su un termine non più pendente (cfr. art. 2935 c.c.).
L'eccezione di prescrizione va pertanto accolta per l'annualità 2014 con riferimento a entrambi i veicoli.
3. Prescrizione della pretesa relativa all'anno 2015 per il veicolo Targa_2
Analoghe considerazioni valgono per la tassa automobilistica relativa all'anno 2015 concernente il veicolo targato Targa_2
Il termine prescrizionale triennale, decorrente dal 01/01/2016, veniva a scadenza il 31/12/2018. L'Ufficio, pur avendo indicato nelle controdeduzioni l'avviso n. 15023378 come relativo al veicolo Targa_2, non ha prodotto in atti documentazione idonea a comprovare l'avvenuta notifica di tale avviso al contribuente.
La parte ricorrente ha specificamente contestato, nelle memorie illustrative, l'assenza di qualsiasi prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2015 per il veicolo Targa_2, e tale contestazione non ha trovato adeguata replica da parte dell'Ufficio.
In difetto di prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, non risulta dimostrata l'interruzione del termine prescrizionale. La prescrizione si è pertanto maturata il 31/12/2018, antecedentemente al periodo emergenziale, con conseguente insuscettibilità di essere incisa dalla sospensione dei termini di cui alla normativa COVID-19.
L'eccezione di prescrizione va accolta anche per la tassa automobilistica 2015 relativa al veicolo Targa_2
4. Sulla pretesa relativa all'anno 2015 per il veicolo Targa_3
4.1. Sulla prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Diversa è la situazione con riferimento alla tassa automobilistica per l'anno 2015 relativa al veicolo targato Targa_3
La Direzione Provinciale ha prodotto in atti la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n. 15024367, dalla quale risulta la spedizione a mezzo raccomandata con deposito presso la casa comunale in data 31/10/2018. Il contribuente, nelle memorie illustrative, ha genericamente contestato la «irritualità e non regolarità» della notifica, senza tuttavia indicare specificamente in cosa consista il preteso vizio, né quale adempimento procedimentale sarebbe stato omesso o eseguito irregolarmente dall'agente notificatore.
La notifica mediante deposito presso la casa comunale, disciplinata dall'art. 140 c.p.c., richiede il previo esperimento del tentativo di consegna al destinatario, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, il deposito dell'atto nella casa del comune e l'invio della raccomandata informativa. Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta il compimento di tali formalità. La contestazione del ricorrente, formulata in termini del tutto generici, non è idonea a inficiare la presunzione di regolarità derivante dalla documentazione in atti.
Deve pertanto ritenersi provata la notifica dell'avviso di accertamento n. 15024367 per il bollo 2015 del veicolo Targa_3, perfezionatasi per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito presso la casa comunale, ovvero in data 10/11/2018.
4.2. Sulla sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
Accertata la validità della notifica dell'avviso di accertamento, il nuovo termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere, secondo la giurisprudenza più recente, dal sessantesimo giorno successivo alla notifica, ovvero dalla data di consolidamento dell'atto per mancata impugnazione. Nel caso di specie,
l'avviso è divenuto definitivo il 09/01/2019 e il nuovo termine triennale sarebbe spirato, in condizioni ordinarie, il 09/01/2022.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025, secondo il quale la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 ha portata generalizzata e si applica non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale normativamente previsto, ma anche con riguardo alle altre attività, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In particolare, l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Tale sospensione, per effetto del richiamo all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, comporta la corrispondente sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Occorre inoltre considerare l'art. 68, comma 4-bis, lett. b), del D.L. n. 18/2020, introdotto dal D.L. n.
41/2021, il quale dispone la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31/12/2021. Nel caso di specie, i ruoli nn. 2021/002227 e
2021/000092, come risulta dalla numerazione stessa, sono stati formati nell'anno 2021 e dunque affidati all'Agente della riscossione entro il 31/12/2021, rientrando pertanto nel perimetro applicativo della disposizione.
Applicando cumulativamente le due disposizioni – la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio
2020) e la proroga di 24 mesi ex art. 68, comma 4-bis, lett. b) – il termine prescrizionale triennale, che in condizioni ordinarie sarebbe spirato il 09/01/2022, risulta prorogato come segue:
– sospensione per 85 giorni: il termine slitta al 04/04/2022;
– proroga di 24 mesi ex art. 68, comma 4-bis: il termine viene ulteriormente differito al 04/04/2024.
La cartella di pagamento risulta notificata in data 17/10/2023 (secondo quanto indicato dall'Ufficio) ovvero
20/10/2023 (secondo quanto indicato dal ricorrente). In entrambi i casi, la notifica è intervenuta entro il termine prorogato del 04/04/2024, risultando pertanto tempestiva.
Né può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la normativa emergenziale, avendo natura eccezionale, non potrebbe riverberare i propri effetti su annualità non direttamente comprese nel periodo pandemico. La sospensione e la proroga previste dalla legge operano infatti oggettivamente sui termini in corso al momento della loro entrata in vigore, indipendentemente dall'annualità di imposta cui si riferiscono i crediti sottostanti. La ratio della normativa è quella di restituire all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo sottrattole dall'emergenza, compensando l'impossibilità legale di far valere il diritto durante il periodo di sospensione (cfr. art. 2935 c.c.; Cass. n. 960/2025).
L'eccezione di prescrizione relativa alla tassa automobilistica 2015 per il veicolo Targa_3 va pertanto rigettata.
5. Sulle ulteriori eccezioni del ricorrente.
5.1. Sull'eccezione di decadenza ex art. 2 L. n. 27/1978. L'eccezione di decadenza per omessa notifica del verbale di accertamento entro novanta giorni, formulata ai sensi dell'art. 2 della L. 24/01/1978, n. 27, è infondata.
La disposizione invocata è riferibile alla previgente disciplina sanzionatoria della tassa di circolazione e presuppone un accertamento della violazione da parte di organi accertatori in senso stretto. La tassa automobilistica nella sua attuale configurazione di tassa sul possesso, successiva alla trasformazione operata dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982, si fonda sul mero riscontro dell'omesso pagamento mediante verifica dei dati risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico e dagli archivi delle tasse automobilistiche, senza necessità di un «accertamento della violazione» nel senso proprio di cui alla L. n. 27/1978.
L'Amministrazione procede legittimamente alla contestazione mediante avviso di accertamento, la cui notifica nel termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982 esaurisce gli adempimenti richiesti dalla legge.
5.2. Sul difetto di motivazione della cartella.
L'eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento è infondata con riferimento alla posizione residua oggetto di rigetto (bollo 2015 veicolo Targa_3).
La cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato e divenuto definitivo non richiede una motivazione autonoma ulteriore rispetto all'indicazione degli estremi dell'atto presupposto e degli importi iscritti a ruolo. L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato nella motivazione, previsto dall'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, non sussiste allorquando l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente per effetto della pregressa notifica. Nel caso di specie, essendosi accertata la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento n. 15024367, il contribuente era in condizione di conoscere le ragioni della pretesa.
6. Sulle spese.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 15, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320210050618401 limitatamente alle pretese relative alla tassa automobilistica per l'anno 2014 per entrambi i veicoli targati Targa_3 e Targa_2, nonché alla tassa automobilistica per l'anno 2015 per il veicolo targato Targa_2, per intervenuta prescrizione;
2) rigetta il ricorso con riferimento alla pretesa relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015 per il veicolo targato Targa_3;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026
Il Giudice monocratico
AR CI