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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/10/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 995 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo, vertente
TRA
nato a [...] ora Lamezia Terme (CZ) il 20.12.1960, c.f. Parte_1
e , nata a [...] ora Lamezia Terme (CZ) il C.F._1 Parte_2
27.08.1965, c.f. , entrambi residenti in [...], alla C.F._2
Via Cassiodoro Aurelio 29/A, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Nicola Aloisio, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via Adda n. 11 sono elettivamente domiciliati;
-opponenti-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. Controparte_1
, con sede legale in Torino, alla Via Aldo Barbaro n. 15, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Fiorillo e Simona Chiodo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palmi (RC), alla Via San Rocco n. 57;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data
14/07/2022 i sig.ri e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 194/2022, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di euro Parte_3
12.042,63 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché spese del procedimento monitorio e successive occorrende.
A sostegno della proposta opposizione gli opponenti deducevano l'incertezza in ordine al diritto fatto valere con il procedimento monitorio, la prescrizione e la mancata dimostrazione del credito.
Concludevano, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 25.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere rilevata la procedibilità della domanda, atteso l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente, come da verbale versato in atti.
2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di doglianza con il quale parte opponente lamenta il difetto di prova della titolarità del credito in capo a e carenza di legittimazione attiva della società opposta. Parte_3
Infatti, tale motivo di doglianza è stato proposto dall'opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale e non anche nell'atto introduttivo (e nemmeno nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 1, le quali consentono, seppur limitatamente ed a determinate condizioni,
l'emendatio della domanda). Da ciò consegue che il motivo di doglianza è tardivo, in quanto proposto a preclusioni già maturate e, pertanto, inammissibile.
Sul punto, merita comunque di essere osservato che, anche a ritenere ammissibile la lagnanza, questa sarebbe comunque da rigettare nel merito, dal momento che l'opposta ha dato ampia prova della titolarità del credito da essa vantato (cfr., in particolare, le visure storiche nonché l'avviso pubblicato in G.U. parte seconda n. 148 del 24.12.2011, la raccomandata di comunicazione di avvenuta cessione del 17.05.2021, documenti già allegati in sede monitoria e riproposti in questa sede).
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Lamenta parte opponente l'incertezza del diritto fatto valere con il procedimento monitorio, in quanto nel corpo dell'atto e precisamente alla pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo, si fa riferimento ad un altro contratto stipulato da persona diversa e in data diversa.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa, risulta essere manifestamente evidente che trattasi di un mero errore materiale nella collazione e spedizione dell'atto, essendo stata erroneamente allegata al corpo dell'atto una pagina, e precisamente la prima pagina, afferente ad altri soggetti.
Tale errore materiale si evince chiaramente anche dalla consultazione del fascicolo telematico della procedura monitoria RG 522/2022 ove è depositato l'originale del ricorso per decreto ingiuntivo ed il relativo provvedimento che è stato correttamente concesso dal
Tribunale, attesa la linearità e regolarità del ricorso depositato.
Inoltre, è lo stesso opponente a riconoscere che il contratto da cui scaturisce il decreto ingiuntivo oggi opposto è quello indicato al n. 4 pag.2 del ricorso, ossia il contratto sottoscritto da , quale debitore, e , quale coobbligata, in Parte_1 Parte_2 data 13.09.2007.
Da tutto ciò consegue il rigetto della doglianza.
Eccepisce altresì parte opponente l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, deducendo che, a far data dal 25/09/2009 (data di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine) nessuna richiesta di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione è stata notificata e/o comunicata al sig. se non quella del Parte_1
20.05.2021 quando già era maturato il termine decennale di prescrizione.
Deduce, inoltre, che la diffida di pagamento inviata in data 13.08.2018 alla coobbligata non avrebbe effetto interruttivo trattandosi di un contratto autonomo di Parte_2 garanzia e che, pertanto, non potrebbe essere applicata la disciplina di cui agli artt. 1310 e
1957, c. 4, cc..
L'eccezione è priva di fondamento giuridico.
In primo luogo, è opportuno precisare che, come evince manifestamente dalla disamina del contratto di finanziamento allegato, la sig.ra lo ha sottoscritto in qualità di Parte_2 soggetto coobbligato.
Ne consegue che la stessa è obbligata in solido con il debitore principale sig. Parte_1
.
[...]
In via ulteriore, ne deriva che al caso di specie risulta essere pienamente applicabile la disciplina, prevista in tema di obbligazioni solidali e di fideiussione, in forza della quale la comunicazione interruttiva della prescrizione trasmessa all'obbligato principale è idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido e viceversa.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne discende che la diffida di pagamento inviata in data 13.08.2018 alla coobbligata è atto idoneo ad Parte_2 interrompere la prescrizione nei confronti di entrambi i condebitori in solido.
Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio monitorio, il termine decennale di prescrizione (applicabile ai contratti di finanziamento, ove il pagamento di ratei configura un'obbligazione unica e, pertanto, le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome ma, piuttosto, di un'unica prestazione con pagamento rateizzato) decorrente dal 25.09.2009, non era interamente decorso.
Segue il rigetto del motivo di opposizione.
Infine, assume parte opponente che la documentazione prodotta da parte opposta non sia idonea alla dimostrazione del credito vantato, posto che “non si può in alcun modo desumersi quale sia l'entità della somma ingiunta a titolo di interessi, e quale sia l'importo ingiunto a titolo di sorte capitale, al fine del dovuto riscontro circa l'eventuale inclusione, in detti importi, di interessi a tasso extralegale e/o di interessi anatocistici” (cfr. atto opposizione, pagg. 11 e 12).
La doglianza è infondata.
In primo luogo, la documentazione già prodotta dall'opposta in sede monitoria risulta essere ampiamente sufficiente per la richiesta di un decreto ingiuntivo (posto che già in quella sede erano allegati il contratto, il documento di sintesi, gli estratti contabili, le ricevute, le lettere di decadenza dal beneficio del termine e le lettere di comunicazione di avvenuta cessione – cfr. fascicolo monitorio). In secondo luogo, come è noto, il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche sulla base di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., il quale risulta essere stato allegato dall'opposta in sede di memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c..
Unitamente a tali risultanze documentali, facendo applicazione al caso di specie dei principi generali in tema di onere della prova, spettava all'opponente (convenuto sostanziale) dar prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'opposto, cosa non accaduta nel giudizio de quo, atteso che parte opponente si è limitata a contestazioni generiche ed apodittiche, prive di supporto probatorio.
Tutto ciò è sufficiente a determinare l'infondatezza della lagnanza di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido tra gli opponenti, liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 995/2022, pendente tra e -opponenti- contro Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t., -opposta- Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 194/2022 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 20.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 995 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo, vertente
TRA
nato a [...] ora Lamezia Terme (CZ) il 20.12.1960, c.f. Parte_1
e , nata a [...] ora Lamezia Terme (CZ) il C.F._1 Parte_2
27.08.1965, c.f. , entrambi residenti in [...], alla C.F._2
Via Cassiodoro Aurelio 29/A, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Nicola Aloisio, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via Adda n. 11 sono elettivamente domiciliati;
-opponenti-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. Controparte_1
, con sede legale in Torino, alla Via Aldo Barbaro n. 15, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Fiorillo e Simona Chiodo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palmi (RC), alla Via San Rocco n. 57;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data
14/07/2022 i sig.ri e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 194/2022, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di euro Parte_3
12.042,63 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché spese del procedimento monitorio e successive occorrende.
A sostegno della proposta opposizione gli opponenti deducevano l'incertezza in ordine al diritto fatto valere con il procedimento monitorio, la prescrizione e la mancata dimostrazione del credito.
Concludevano, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 25.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere rilevata la procedibilità della domanda, atteso l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente, come da verbale versato in atti.
2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del motivo di doglianza con il quale parte opponente lamenta il difetto di prova della titolarità del credito in capo a e carenza di legittimazione attiva della società opposta. Parte_3
Infatti, tale motivo di doglianza è stato proposto dall'opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale e non anche nell'atto introduttivo (e nemmeno nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 1, le quali consentono, seppur limitatamente ed a determinate condizioni,
l'emendatio della domanda). Da ciò consegue che il motivo di doglianza è tardivo, in quanto proposto a preclusioni già maturate e, pertanto, inammissibile.
Sul punto, merita comunque di essere osservato che, anche a ritenere ammissibile la lagnanza, questa sarebbe comunque da rigettare nel merito, dal momento che l'opposta ha dato ampia prova della titolarità del credito da essa vantato (cfr., in particolare, le visure storiche nonché l'avviso pubblicato in G.U. parte seconda n. 148 del 24.12.2011, la raccomandata di comunicazione di avvenuta cessione del 17.05.2021, documenti già allegati in sede monitoria e riproposti in questa sede).
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Lamenta parte opponente l'incertezza del diritto fatto valere con il procedimento monitorio, in quanto nel corpo dell'atto e precisamente alla pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo, si fa riferimento ad un altro contratto stipulato da persona diversa e in data diversa.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa, risulta essere manifestamente evidente che trattasi di un mero errore materiale nella collazione e spedizione dell'atto, essendo stata erroneamente allegata al corpo dell'atto una pagina, e precisamente la prima pagina, afferente ad altri soggetti.
Tale errore materiale si evince chiaramente anche dalla consultazione del fascicolo telematico della procedura monitoria RG 522/2022 ove è depositato l'originale del ricorso per decreto ingiuntivo ed il relativo provvedimento che è stato correttamente concesso dal
Tribunale, attesa la linearità e regolarità del ricorso depositato.
Inoltre, è lo stesso opponente a riconoscere che il contratto da cui scaturisce il decreto ingiuntivo oggi opposto è quello indicato al n. 4 pag.2 del ricorso, ossia il contratto sottoscritto da , quale debitore, e , quale coobbligata, in Parte_1 Parte_2 data 13.09.2007.
Da tutto ciò consegue il rigetto della doglianza.
Eccepisce altresì parte opponente l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, deducendo che, a far data dal 25/09/2009 (data di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine) nessuna richiesta di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione è stata notificata e/o comunicata al sig. se non quella del Parte_1
20.05.2021 quando già era maturato il termine decennale di prescrizione.
Deduce, inoltre, che la diffida di pagamento inviata in data 13.08.2018 alla coobbligata non avrebbe effetto interruttivo trattandosi di un contratto autonomo di Parte_2 garanzia e che, pertanto, non potrebbe essere applicata la disciplina di cui agli artt. 1310 e
1957, c. 4, cc..
L'eccezione è priva di fondamento giuridico.
In primo luogo, è opportuno precisare che, come evince manifestamente dalla disamina del contratto di finanziamento allegato, la sig.ra lo ha sottoscritto in qualità di Parte_2 soggetto coobbligato.
Ne consegue che la stessa è obbligata in solido con il debitore principale sig. Parte_1
.
[...]
In via ulteriore, ne deriva che al caso di specie risulta essere pienamente applicabile la disciplina, prevista in tema di obbligazioni solidali e di fideiussione, in forza della quale la comunicazione interruttiva della prescrizione trasmessa all'obbligato principale è idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido e viceversa.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne discende che la diffida di pagamento inviata in data 13.08.2018 alla coobbligata è atto idoneo ad Parte_2 interrompere la prescrizione nei confronti di entrambi i condebitori in solido.
Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio monitorio, il termine decennale di prescrizione (applicabile ai contratti di finanziamento, ove il pagamento di ratei configura un'obbligazione unica e, pertanto, le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome ma, piuttosto, di un'unica prestazione con pagamento rateizzato) decorrente dal 25.09.2009, non era interamente decorso.
Segue il rigetto del motivo di opposizione.
Infine, assume parte opponente che la documentazione prodotta da parte opposta non sia idonea alla dimostrazione del credito vantato, posto che “non si può in alcun modo desumersi quale sia l'entità della somma ingiunta a titolo di interessi, e quale sia l'importo ingiunto a titolo di sorte capitale, al fine del dovuto riscontro circa l'eventuale inclusione, in detti importi, di interessi a tasso extralegale e/o di interessi anatocistici” (cfr. atto opposizione, pagg. 11 e 12).
La doglianza è infondata.
In primo luogo, la documentazione già prodotta dall'opposta in sede monitoria risulta essere ampiamente sufficiente per la richiesta di un decreto ingiuntivo (posto che già in quella sede erano allegati il contratto, il documento di sintesi, gli estratti contabili, le ricevute, le lettere di decadenza dal beneficio del termine e le lettere di comunicazione di avvenuta cessione – cfr. fascicolo monitorio). In secondo luogo, come è noto, il decreto ingiuntivo può essere richiesto anche sulla base di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., il quale risulta essere stato allegato dall'opposta in sede di memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c..
Unitamente a tali risultanze documentali, facendo applicazione al caso di specie dei principi generali in tema di onere della prova, spettava all'opponente (convenuto sostanziale) dar prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'opposto, cosa non accaduta nel giudizio de quo, atteso che parte opponente si è limitata a contestazioni generiche ed apodittiche, prive di supporto probatorio.
Tutto ciò è sufficiente a determinare l'infondatezza della lagnanza di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido tra gli opponenti, liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 995/2022, pendente tra e -opponenti- contro Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t., -opposta- Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 194/2022 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 20.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone