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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/12/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 9811 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9811 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GRANATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GRANATO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/05/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 01/05/2001; - che dalla loro unione sono nati i figli (27.2.2002) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, (4.05.2004) maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_2 Per_3
(21.05.2015); rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 27.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come integrate con le suddette note di trattazione scritta. Il
Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
2. La casa coniugale, sita in Napoli alla Via Stadera n. 80 di proprietà della sig.ra , Parte_1 con ogni arredo e corredo, resterà nella disponibilità della sig.ra e dei figli ed il sig. Pt_1
provvederà a trasferirsi in altra residenza, che avrà cura di comunicare alla Controparte_1
SI.ra ed alla prole. Pt_1
3. Dare atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente ed indipendentemente dall'altro al proprio mantenimento senza avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'altro coniuge.
4. I coniugi danno atto che il patrimonio mobiliare è stato integralmente diviso tra gli stessi e che, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
5. I ricorrenti si danno atto di aver già provveduto alla divisione di tutti i loro beni comuni.
6. Il figlio minore , resta affidato ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio prevalenti Per_3 presso la madre, SI.ra . Parte_1
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative allo stesso. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
7) Le frequentazioni del minore con il padre saranno garantite dal seguente calendario:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle ore 21.00, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del piccolo;
un fine settimana Per_3 alternato, quindici giorni nel mese di agosto e ad anni alterni tutte le festività indicate con la scritta rossa sul calendario nazionale. Le vacanze di natale ad anni alterni 24, 25, 26, 27 con la madre ed il 30, 31, 1, 2 con il padre, l'epifania ad anni alterni, pasqua con il padre, pasquetta con la madre sempre ad anni alterni, la festa del papà con questi, quella della mamma con la stessa;
il compleanno e l'onomastico del padre con il medesimo e quello della madre idem, l'onomastico del figlio con l'uno ed il compleanno con l'altra; le vacanze extra-ordinarie, in ciascun anno, anche con possibilità di viaggiare all'estero, il minore potrà restare ininterrottamente con il padre o con la madre nell'esatto periodo da concordare tra i coniugi almeno un mese prima.
8) I coniugi stabiliscono che il SI. versi a titolo di mantenimento per il figlio Controparte_1
la somma mensile di € 400,00 oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese Per_3 straordinarie necessarie e voluttuarie: spese scolastiche, spese dentistiche e sanitarie in genere non rimborsabili dal S.S.N.; attività ludiche.
I coniugi convengono, altresì, che l'Assegno Unico Universale relativo al figlio minore sarà Per_3 percepito esclusivamente dalla sig.ra . Parte_1
Il SI. , pertanto, dichiara di rinunciare alla propria quota dell'Assegno Unico Controparte_1
e si obbliga a compiere ogni attività necessaria affinché l'erogazione integrale dell'AUU avvenga a favore della sig.ra . Parte_1
9) I coniugi saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Le parti prestano sin da ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro personali passaporti e per le carte di identità, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto, autorizzando sin da ora le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari ex art. 24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come richiamata dalla Circolare Ministero dell'Interno –
U.T.G. di Bologna – prot. uscita del 16/03/2012 n. 0004930. A tal fine, le parti sin d'ora si scambiano le relative attestazioni di assenso e fotocopie dei documenti, ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R.
445/2000.
11) per quant'altro, troveranno applicazioni le norme vigenti in materia”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.13, parte II, S. A sez. J, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino