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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, letto l' art. 127 ter c.p.c. pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 454 del 2025 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Spinelli n. 6 C.F. , elett.te dom.to in Castellammare di Stabia (NA) C.F._1 alla Traversa Fondo San Catello, n. 2, presso lo studio dell'avv. Fabio Barba C.F.
(pec: , dal quale è rapp.to e difeso, in CodiceFiscale_2 Email_1 virtù di procura in atti
RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.1.2025, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 e di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G.194 del 2024), adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un'integrazione peritale. Letto l'art. 127 ter c.p.c dopo il deposito della integrazione peritale, all'esito dello scambio di note e conclusioni, la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso deve essere respinto. Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 legge 104 del 1992. All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta una integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto che il ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell'art. 3 coma 3 della legge 104 del 1992. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
1 Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione i rilievi sollevati ed avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato integrativo redatto dal dott. Persona_1 (cfr. in particolare pagine 6 e 7), il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate nella misura di ½, tenuto conto delle patologie di parte istante, mentre, per la restante parte seguono la soccombenza, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., atteso che la dichiarazione contenuta nel corpo del ricorso non è sottoscritta dalla parte ed è stata allegata in atti solo la dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l'interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (in tal senso Cass. nn. 16616/2018, 24303/2016, 22952/2016, 16132/2016). Anche nella pregressa fase è stata allegata la sola dichiarazione di esenzione c.u.. Le spese di integrazione peritale sono poste a carico del ricorrente, in assenza di dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
previa compensazione delle spese di lite nella misura di ½, condanna il ricorrente, al pagamento in favore dell' , della restante parte, liquidata in € 1.000, oltre spese generali, CP_1 iva e cpa, come per legge;
pone le spese per la integrazione peritale a definitivo carico del ricorrente. Si comunichi. Torre Annunziata, 5.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Marianna Molinario
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