TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3468/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICA Parte_1 C.F._1
CH ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ST BA e dell'Avvocato GIULIA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Camaiore, frazione Lido di Camaiore (LU), via Montecastrese n. 7/9, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. AFFIDAMENTO FIGLI MINORI Per_ I minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Pertanto la casa familiare condotta in locazione sita in Viareggio (LU), via Monte Gabberi n. 21 verrà assegnata alla stessa per continuarci a vivere unitamente ai due figli minori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle
1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, come previsto dall'art. 337-ter comma 3 c.c.
2. CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, fatti sempre salvi accordi migliorativi tra i genitori, terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal sabato dalle ore 19:30 (o, comunque, dal termine della propria giornata lavorativa) sino al lunedì sera, quando il padre riporterà i figli presso l'abitazione materna prima della cena;
- un giorno infrasettimanale, dalle ore dalle ore 19:30 (o, comunque, dal termine della propria giornata lavorativa) sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
Considerato che
attualmente il sig. non dispone di una propria autovettura, le parti Pt_2 convengono sin d'ora che dal momento in cui egli sarà automunito, potrà tenere con sé i figli anche un altro giorno infrasettimanale, previo accordo con la signora circa l'individuazione del Pt_1 giorno e previa volontà dei minori stessi. I minori trascorreranno alternativamente le festività della Vigilia di Natale, di Natale, di S. Stefano, di S. TR e di AN, di Pasqua e Pasquetta con ciascuno dei genitori e, quindi, ad esempio, Per_ per l'anno in corso, e trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale e di S. Stefano Per_1 con il padre e il giorno di Natale con la madre, il giorno di S. TR con il padre ed il giorno di AN con la madre, mantenendosi la medesima turnazione anche per le annualità successive. I minori trascorreranno con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, o durante il diverso periodo di ferie dei genitori, nonché ulteriori eventuali 7 giorni nel periodo invernale, il tutto previo preavviso di almeno 15 giorni che ciascun genitore dovrà dare all'altro con indicazione dei tempi e dei luoghi delle vacanze. Resta inteso che nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore. Le parti sin d'ora prestano reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti dei figli anche relativamente ai documenti con validità per l'espatrio. Per le ulteriori feste comandate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre) nonché per il periodo 31 ottobre/2 novembre e per la festa del patrono, in deroga al regime ordinario, si applicherà il principio di alternanza, compatibilmente agli impegni di lavoro dei due genitori ed agli impegni dei due figli.
3. MANTENIMENTO FIGLI MINORI Il sig. verserà alla signora , entro il giorno 7 di ogni mese mediante bonifico bancario Pt_2 Pt_1 alle seguenti coordinate: [...], a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (per complessivi € 400,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito dalla sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario dei figli minori. I genitori si suddivideranno le spese straordinarie necessarie a far fronte alle esigenze dei figli e indicate nel vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Lucca e il Tribunale di Lucca e che viene allegato alla presente (Doc. 8) e che le parti dichiarano di ben conoscere, nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della signora . I genitori Pt_2 Pt_1 convengono sin d'ora che per le attività sportive dei due figli minori (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per acquisto abbigliamento, partecipazione a gare ecc..), e ad
2 esclusione delle spese di abbonamento periodico per lo svolgimento dell'attività sportiva, la quota a carico del sig. non potrà in ogni caso superare la somma di € 600,00/annui. Oltre tale limite, Pt_2 la spesa rimarrà interamente a carico del solo genitore che intenderà sostenerla senza alcun diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. I ricorrenti convengono altresì che, in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, qualora per motivi di salute di uno dei due figli, in mancanza di alternative gratuite, fosse necessaria la collaborazione di una baby sitter, questa verrà contattata da entrambi i genitori, e retribuita al 50% ciascuno, mentre nelle restanti ipotesi di ricorso all'ausilio di una baby sitter, sempre in mancanza di alternative gratuite o di disponibilità dell'altro genitore, la suddivisione di spesa 60%
- 40% tra i genitori opererà solo per un pomeriggio a settimana per ciascun genitore. Oltre tale limite, i compensi per la baby sitter rimarranno interamente a carico del solo genitore che intenderà sostenerla senza alcun diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. I ricorrenti convengono sin d'ora che dal momento in cui la sig.ra svolgerà la propria attività Pt_1 lavorativa a tempo pieno, le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori. Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. I ricorrenti godranno ogni anno delle detrazioni fiscali nella rispettiva misura di partecipazione alle spese». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 Per_ e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 18/5/2012 e il 3/11/2015) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
3 trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FEDERICA Parte_1 C.F._1
CH ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ST BA e dell'Avvocato GIULIA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Camaiore, frazione Lido di Camaiore (LU), via Montecastrese n. 7/9, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. AFFIDAMENTO FIGLI MINORI Per_ I minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Pertanto la casa familiare condotta in locazione sita in Viareggio (LU), via Monte Gabberi n. 21 verrà assegnata alla stessa per continuarci a vivere unitamente ai due figli minori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle
1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, come previsto dall'art. 337-ter comma 3 c.c.
2. CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e, fatti sempre salvi accordi migliorativi tra i genitori, terrà con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal sabato dalle ore 19:30 (o, comunque, dal termine della propria giornata lavorativa) sino al lunedì sera, quando il padre riporterà i figli presso l'abitazione materna prima della cena;
- un giorno infrasettimanale, dalle ore dalle ore 19:30 (o, comunque, dal termine della propria giornata lavorativa) sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
Considerato che
attualmente il sig. non dispone di una propria autovettura, le parti Pt_2 convengono sin d'ora che dal momento in cui egli sarà automunito, potrà tenere con sé i figli anche un altro giorno infrasettimanale, previo accordo con la signora circa l'individuazione del Pt_1 giorno e previa volontà dei minori stessi. I minori trascorreranno alternativamente le festività della Vigilia di Natale, di Natale, di S. Stefano, di S. TR e di AN, di Pasqua e Pasquetta con ciascuno dei genitori e, quindi, ad esempio, Per_ per l'anno in corso, e trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale e di S. Stefano Per_1 con il padre e il giorno di Natale con la madre, il giorno di S. TR con il padre ed il giorno di AN con la madre, mantenendosi la medesima turnazione anche per le annualità successive. I minori trascorreranno con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, o durante il diverso periodo di ferie dei genitori, nonché ulteriori eventuali 7 giorni nel periodo invernale, il tutto previo preavviso di almeno 15 giorni che ciascun genitore dovrà dare all'altro con indicazione dei tempi e dei luoghi delle vacanze. Resta inteso che nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore. Le parti sin d'ora prestano reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti dei figli anche relativamente ai documenti con validità per l'espatrio. Per le ulteriori feste comandate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre) nonché per il periodo 31 ottobre/2 novembre e per la festa del patrono, in deroga al regime ordinario, si applicherà il principio di alternanza, compatibilmente agli impegni di lavoro dei due genitori ed agli impegni dei due figli.
3. MANTENIMENTO FIGLI MINORI Il sig. verserà alla signora , entro il giorno 7 di ogni mese mediante bonifico bancario Pt_2 Pt_1 alle seguenti coordinate: [...], a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (per complessivi € 400,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito dalla sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario dei figli minori. I genitori si suddivideranno le spese straordinarie necessarie a far fronte alle esigenze dei figli e indicate nel vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Lucca e il Tribunale di Lucca e che viene allegato alla presente (Doc. 8) e che le parti dichiarano di ben conoscere, nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della signora . I genitori Pt_2 Pt_1 convengono sin d'ora che per le attività sportive dei due figli minori (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per acquisto abbigliamento, partecipazione a gare ecc..), e ad
2 esclusione delle spese di abbonamento periodico per lo svolgimento dell'attività sportiva, la quota a carico del sig. non potrà in ogni caso superare la somma di € 600,00/annui. Oltre tale limite, Pt_2 la spesa rimarrà interamente a carico del solo genitore che intenderà sostenerla senza alcun diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. I ricorrenti convengono altresì che, in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, qualora per motivi di salute di uno dei due figli, in mancanza di alternative gratuite, fosse necessaria la collaborazione di una baby sitter, questa verrà contattata da entrambi i genitori, e retribuita al 50% ciascuno, mentre nelle restanti ipotesi di ricorso all'ausilio di una baby sitter, sempre in mancanza di alternative gratuite o di disponibilità dell'altro genitore, la suddivisione di spesa 60%
- 40% tra i genitori opererà solo per un pomeriggio a settimana per ciascun genitore. Oltre tale limite, i compensi per la baby sitter rimarranno interamente a carico del solo genitore che intenderà sostenerla senza alcun diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. I ricorrenti convengono sin d'ora che dal momento in cui la sig.ra svolgerà la propria attività Pt_1 lavorativa a tempo pieno, le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori. Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. I ricorrenti godranno ogni anno delle detrazioni fiscali nella rispettiva misura di partecipazione alle spese». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 Per_ e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 18/5/2012 e il 3/11/2015) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
3 trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4