Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00780/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A. De OR S.p.A. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03B356501, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Sgobbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Susa 14;
contro
UN S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani;
Azienda Unita' Sanitaria Locale RI 1, Azienda Unita' Sanitaria Locale RI 2, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, non costituite in giudizio;
nei confronti
A. RI IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ivan Marrone in Firenze, via de' Rondinelli 2;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del 6.3.2025, assunto da UN S.c. a r.l. quale Centrale Regionale di Acquisto per il Sistema Sanitario Regionale dell’RI, di non ammissione alla graduatoria del lotto n. 3 - POCT (CIG A03B356501) della procedura aperta, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio alle Aziende Sanitarie della Regione RI;
b) nonché dei connessi, presupposti e consequenziali atti, verbali, valutazioni e determinazioni, inerenti alla gara;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A. DE MORI S.P.A. CON SOCIO UNICO il 19/05/2025:
a) del provvedimento assunto e comunicato in data 30.4.2025 da UN S.c. a r.l., avente ad oggetto la decisione di escludere De OR dalla graduatoria del lotto n. 3 - POCT (CIG A03B356501) della procedura aperta, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio alle Aziende Sanitarie della Regione RI (codice gara ANAC 9484285); b) nonché dei connessi, preliminari, presupposti e consequenziali atti e verbali, inerenti alla gara per il lotto suddetto, ivi incluso il verbale n. 6 (relativo alle operazioni, svolte dal 16 al 20.1.2025, di apertura e valutazione delle offerte economiche), recante l’esclusione di De OR;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A. DE MORI S.P.A. CON SOCIO UNICO il 28/05/2025 :
per l’annullamento: a) in via derivata dagli atti d’esclusione, già impugnati con il ricorso introduttivo della controversia e i pedissequi motivi aggiunti già proposti, della determinazione dell’Amministratore Unico di UN S.c. a r.l., assunta il 26.5.2025 e comunicata in pari data, avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara, degli atti e documenti istruttori e della graduatoria del lotto 3 – POCT e la relativa aggiudicazione a favore di A. RI IC S.r.l. per l’importo quinquennale di € 2.996.614,29=, esclusi eventuali proroghe e quinto d’obbligo, con contestuale conferma dell’esclusione dalla graduatoria del suddetto lotto di A. De OR S.p.A.; nonché dei connessi, presupposti e consequenziali atti, valutazioni e determinazioni inerenti al lotto predetto, inclusi la proposta d’aggiudicazione e gli atti di controllo ed approvazione del provvedimento di aggiudicazione e dei contratti, ove già sottoscritti;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A. NA ST RL il 29/05/2025:
in parte qua, del provvedimento, assunto da UN S.c. a r.l., di non ammissione alla graduatoria del lotto n. 3 della gara in oggetto;
nonché dei connessi, presupposti e consequenziali atti, verbali, valutazioni e determinazioni, inerenti alla gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A. DE MORI S.P.A. CON SOCIO UNICO il 12/07/2025:
a) della decisione di escludere De OR dalla graduatoria del lotto in oggetto, secondo quanto disposto in data 6.3.2025 da UN S.c. a r.l. e successivamente confermato in data 30.4.2025 con provvedimento a firma dell’amministratore unico; nonché dei connessi, preliminari, presupposti e consequenziali atti e verbali, inerenti alla gara per il lotto suddetto, incluso il verbale n. 6;
b) in via derivata dalla predetta estromissione, nonché in via autonoma e per vizi suoi propri, della determinazione dell’Amministratore Unico di UN S.c. a r.l., adottata e comunicata il 26.5.2025, avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara, degli atti e documenti istruttori e della graduatoria del lotto 3 - POCT, nonché l’aggiudicazione del lotto predetto a favore di A. RI IC S.r.l. per l’importo quinquennale di € 2.996.614,29=, esclusi eventuali proroghe e quinto d’obbligo, e la contestuale conferma dell’esclusione dalla graduatoria del suddetto lotto di A. De OR S.p.A. con socio unico; e altresì dei connessi, presupposti e consequenziali atti, valutazioni e determinazioni inerenti al lotto predetto, inclusi tutti i verbali della procedura, e in particolare il verbale n. 5, di esame e valutazione delle offerte tecniche, il predetto verbale n. 6, la proposta d’aggiudicazione e gli atti di controllo ed approvazione dell’aggiudicazione e dei relativi contratti, ove già sottoscritti;
per l’accoglimento della domanda d’aggiudicarsi la fornitura del lotto n. 3 - POCT e di stipulare i relativi contratti e/o, se già sottoscritti, di subentrare nei relativi rapporti;
in subordine, per l’accertamento dell’obbligo di rinnovare la procedura concorsuale relativa al lotto 3 predetto, previo riconoscimento dell’invalidità escludente dell’offerta di A. RI IC S.r.l.; nonché per l’accertamento e la dichiarazione dell’inefficacia dei contratti suddetti, se già stipulati; e, infine, per la condanna al risarcimento dei danni, da disporsi in forma specifica o, in subordine, per equivalente pecuniario, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto sino all’effettivo soddisfacimento, nella misura che sarà indicata in corso di giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. RI IC S.r.l. e di Punto Zero S.C.A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa EL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Determina dell’Amministratore Unico del 18 dicembre 2023, PuntoZero ha indetto la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di Service di Laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione RI ”, suddivisa in 23 lotti e avente durata di 60 mesi, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per quanto di interesse nella presente sede, il lotto 3 “POCT” - avente ad oggetto la fornitura di n. 11 sistemi analitici per Chimica Clinica, Ematologia, Immunochimica e Coagulazione, da destinare ad una rete di strumenti “ Point Of Care Testing” per la gestione diagnostica delle emergenze/urgenze a favore delle Aziende sanitarie regionali, con importo a base d’asta pari ad € 9.312.900,00= – è ricompreso nei cd. “Lotti in Service”. A norma del Disciplinare di gara, “ Questa tipologia di lotti prevede che il pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore avvenga nella modalità c.d. “a prestazione”, ossia esclusivamente sulla base del computo delle prestazioni effettuate dal sistema nell’arco di un periodo di 30 giorni solari.”.
3. Alla selezione per l’affidamento del lotto 3 hanno partecipato solo l’odierna ricorrente, A. De OR S.p.a. con socio unico (di qui in seguito solo “De OR”) e A. RI IC S.r.l. (“RI”); a seguito della valutazione delle offerte tecniche, De OR ha conseguito punti 69/70, mentre RI punti 35,80/70, la quale quindi ha conseguito un distacco rispetto alla prima classificata di 33,20 punti, superiore al massimo punteggio economico attribuibile, ovvero 30 punti.
Senonchè in sede di verbale n. 6 del 16 gennaio 2025 la Commissione di gara ha rilevato nei confronti di De OR che “ l’Operatore ha modificato il modello dettagliato dell’offerta economica, l’offerta per come è formulata non è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara pag. 29 DEFINIZIONE LOTTI IN SERVICES”. Questa tipologia di lotti prevede che il pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore avvenga nella modalità c.d. “a prestazione”, ossia esclusivamente sulla base del computo delle prestazioni effettuate dal sistema nell’arco di un periodo di 30 giorni solari; per ciascun periodo, pertanto, verrà corrisposto all’appaltatore un importo pari al prezzo unitario della prestazione così come offerto dall’appaltatore in gara, moltiplicato per il numero delle prestazioni effettuate dal sistema nel periodo in questione. A tal fine, si definisce “prestazione” l’effettuazione di una singola determinazione, su un singolo paziente, di un singolo analita tra quelli elencati e offerti dall’appaltatore in gara; A. De OR S.p.a. è pertanto esclusa dalla procedura di gara ”.
4. Il relativo provvedimento di esclusione veniva comunicato con pec all’offerente in data 6 marzo 2025: De OR provvedeva ad impugnarlo con ricorso notificato e depositato il 1° aprile 2025, affidato ad un unico articolato motivo di gravame, con cui si deduceva il contrasto e/o la disapplicazione dell’art. 14 del disciplinare di gara, degli artt. 97 della Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della L. n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 3, 5, 101 e 107 del D.lgs. 36/2023, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e del risultato, della fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento, di non aggravamento del procedimento, d’imparzialità, di libera concorrenza e accesso al mercato, di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di tassatività della cause d’esclusione e di massima partecipazione.
4.1. Premettendo che la filosofia alla base del “Point of care testing”, ovvero delle analisi cliniche svolte in prossimità del punto di cura del paziente, privilegerebbe lo svolgimento di più analisi contemporaneamente (con conseguente risparmio di tempo e risorse e con l’analoga garanzia di accuratezza dei risultati), la ricorrente ha precisato di aver utilizzato quale base di calcolo della propria offerta economica il profilo (ovvero, concretamente, il disco che consente più analisi contemporanee mediante 13 diversi analiti) offrendo 15.704 profili annui di chimica clinica da 13 analiti. Nell’offerta veniva quindi evidenziato il costo applicato per ogni profilo intero, pari a € 36,30=, che derivava dalla divisione del costo totale offerto (€ 570.055,20) per il numero delle prestazioni refertate offerte.
4.2. L’assunto su cui è basato il provvedimento di esclusione, ovvero che De OR non avrebbe indicato il prezzo della singola prestazione, sarebbe la conseguenza di un travisamento in fatto, giacchè dividendo l’importo totale complessivo, ovvero € 570.055,20=, per il numero di prestazioni refertate annue previste di Chimica Clinica, ovvero 113.359 (derivante dal dato aggregato dei fabbisogni di indicati da UN per i vari presidi) ne discenderebbe il costo unitario annuo della prestazione refertata per singolo analita, ossia € 5,02 (= € 570.055,20 / 113.359). Tale dato numerico, sebbene non esplicitato nell’offerta economica, sarebbe l’esito di un’operazione matematico – deduttiva svolta sugli altri dati presenti, e renderebbe quindi l’offerta certa e immodificabile: la stazione appaltante potrebbe scegliere di eseguire una o più prestazioni singole, al prezzo di € 5,02 ciascuna, o l’intero profilo da 13, in tal caso pagandolo in maniera molto più conveniente € 36,30 (in coerenza con la ratio a base del disciplinare, ove si attribuisce un punteggio migliorativo al concorrente che garantisca l’esecuzione contemporanea di 13 analiti).
4.3. Dunque la modifica del modulo offerta economica non pregiudicherebbe la par condicio degli offerenti, né la certezza dell’offerta, fissando univocamente il costo della prestazione; in ogni caso tale predetta modifica non sarebbe sanzionata con l’esclusione da alcuna espressa previsione di gara.
5. Si sono costituite per resistere in giudizio sia UN che la controinteressata.
5.1. La stazione appaltante, quanto alla modifica del modulo offerta economica, ha richiamato il contenuto dell’art. 22 del disciplinare che vieta le offerte parziali, plurime, alternative oppure irregolari “ in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse ”; inoltre l’assunto della ricorrente sarebbe smentito dalla richiesta di chiarimenti operata in corso di gara, allorchè De OR chiedeva conferma circa la facoltà di modifica del modulo offerta economica messo a disposizione (“ a titolo esemplificativo ma non esaustivo si chiede di potere unire le celle rientranti ad esempio in un unico prodotto ”) e UN riscontrava affermando “ Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, fermo restando che l'offerta deve essere confrontabile e che è nelle facoltà dell'operatore economico produrre ulteriore documentazione per inserire il dettaglio di tutti i prodotti/test/consumabili in modo coerente con la tecnologia offerta ”. Ed ancora UN eccepiva che moltiplicando il valore unitario di € 36,30= per i quantitativi offerti si avrebbe un risultato pari ad € 4.629.028=, configurandosi un’offerta in rialzo.
5.2. RI ha invece eccepito l’indeterminatezza del prezzo unitario offerto da De OR, in considerazione del fatto che il costo indicato in ricorso, pari ad € 5,02= poggia sull’assunto indimostrato che il prezzo di tutte le singole prestazioni sia identico, precisazione tuttavia assente dall’offerta come dagli atti di gara. Inoltre si è eccepita l’insufficienza del quantitativo di dischi offerti dalla ricorrente, calcolati sull’assunto che tutti e 13 gli analiti presenti sul rotore saranno utilizzati insieme, consumandone uno solo per volta: nell’ipotesi in cui, invece, le prestazioni dovessero svolgersi singolarmente o comunque separatamente (circostanza statisticamente più frequente) verrebbero consumati molti più dischi, non soddisfacendo le quantità richieste.
6. All’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2025 le parti hanno chiesto concordemente l’abbinamento al merito della domanda cautelare, da trattarsi alla pubblica udienza del 22 luglio 2025.
7. Con un primo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 19 maggio 2025 la ricorrente ha gravato il provvedimento di esclusione formalmente adottato da UN il 30 aprile 2025, nonché il verbale n. 6 del 16 gennaio 2025, di apertura e valutazione delle offerte economiche recante l’esclusione di De OR, estendendo in via derivata le censure già spiegate con il ricorso introduttivo.
8. Con un secondo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 28 maggio 2025 i medesimi motivi sono stati rivolti avverso il provvedimento del 26 maggio 2025 di conferma dell’esclusione di De OR, approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del lotto in favore di RI.
9. RI in data 29 maggio 2025 ha proposto ricorso incidentale - espressamente subordinato alla circostanza che si dovessero ritenere fondati il ricorso principale e i motivi aggiunti diretti a confermare sulla base di una diversa e più ampia motivazione l’esclusione di De OR- assumendo di essere divenuta controinteressata all’esito dell’aggiudicazione disposta in proprio favore il 26 maggio 2025.
Segnatamente RI ha articolato quali autonomi motivi di ricorso incidentale due argomenti già spesi in sede di memoria per la camera di consiglio per sostenere l’infondatezza del ricorso principale.
9.1. Con un primo motivo la controinteressata ha dedotto la violazione della lex specialis di gara, nella parte in cui De OR, modificando il modello offerta economica e strutturando la stessa offerta a partire dal costo del disco recante 13 analiti moltiplicato per i profili offerti, ha offerto un numero di rotori insufficienti nell’ipotesi – assai probabile - in cui le analisi dovessero essere svolte singolarmente o comunque separatamente.
9.2. Con il secondo mezzo RI ha contestato la violazione dell’art. 17, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36: De OR avrebbe dovuto essere esclusa altresì per avere proposto un’offerta condizionata, ovvero comunque indeterminata, in quanto:
-dalla sua offerta economica si desumerebbe un prezzo unitario per analita differente a seconda che la stazione appaltante richiedesse l’esame di uno o più analiti oppure di tutti e 13 insieme;
- in senso ancor più decisivo, l’offerta sarebbe indeterminata nell’ipotesi di effettuazione di un numero di analisi compreso tra otto e dodici: posto infatti il costo di € 36,30 per 13 analiti ed il costo unitario di € 5,02 per singolo analita, il costo finale risulterebbe dalla moltiplicazione del numero di analiti per il costo unitario per numero di esami da 1 a 7 (€ 5,02x7= € 35,14), ma da 8 esami in su il costo basato sulle singole quantità eccederebbe € 36,30 (€ 5,02 x 8= € 40,16) così da rendere incerta la modalità di determinazione dello stesso.
10. Con un terzo atto di motivi aggiunti, notificato il 10 luglio 2025 De OR ha nuovamente impugnato l’aggiudicazione in favore dei RI in via derivata ed in via autonoma, a seguito dell’ostensione dell’offerta della controinteressata da parte della stazione appaltante, avvenuta solo in data 23 giugno 2025.
10.1. Segnatamente con un primo motivo - tendente a conseguire la sua riammissione in gara paralizzando il primo motivo del ricorso incidentale escludente di RI – De OR ha dedotto che l’offerta economica di RI non diversamente dalla propria sarebbe strutturata per profili e non per prestazione unitaria: RI offre due differenti pannelli, uno da 6 e uno da 7 ( invece di quello da 13 di De OR) e, sull’assunto di una effettuazione concertata delle analisi ha calcolato il numero di dischi offerti: ciò vuol dire che neppure i dischi offerti dalla controinteressata sarebbero sufficienti in caso di svolgimento di prestazioni unitarie e separate, fermo restando che, come la ricorrente, anche la controinteressata dichiarava espressamente in offerta che si sarebbe fatta carico di tutto il materiale necessario per l’esecuzione dei referti richiesti, trattandosi di fatturazione a referto, sulla base di quantità solo ipotizzate in sede di offerta. Se dunque l’offerta di RI, strutturata ugualmente a quella della ricorrente, è stata ritenuta ammissibile, dovrebbe esserlo anche quella di De OR, che si differenzia dall’altra solo per l’omessa esplicitazione del prezzo unitario, (presente invece in quella della controinteressata) ed è anche più conveniente dell’altra, se effettuata con i 13 analiti contemporaneamente.
10.2. Con ulteriori quattro motivi di gravame, articolati in subordine rispetto al primo, De OR ha sostenuto l’illegittimità della mancata esclusione di RI sotto molteplici profili, facendo così valere il suo interesse strumentale alla rinnovazione della gara.
10.2.1. Con il secondo motivo si sostiene che RI avrebbe offerto dispositivi diagnostici in vitro non registrati e/o non in possesso del codice di registrazione presso il Ministero della Salute, che li renderebbe non acquistabili né utilizzabili dal servizio sanitario nazionale, come da apposita previsione di cui all’art. 16.4 del disciplinare di gara, che imponeva la produzione di apposite schede tecniche nelle quali fosse indicato il codice di classificazione nazionale del prodotto e il numero di repertorio presso il Ministero della Salute.
10.2.2. Con il terzo mezzo si contesta la mancata compilazione dell’Allegato E2 - Dettaglio Offerta Economica –come da previsione del disciplinare, art.17, in cui si richiedeva la specifica valorizzazione economica della STRUMENTAZIONE DM/IVD, di quella AT NON DM-IVD (comprensiva di UPS, Stampanti e altro materiale compreso nell'offerta) e dei costi della manodopera, che dovevano essere imputati a ciascuna struttura sanitaria/ ospedaliera per la corretta imputazione all’interno del quadro economico finanziario.
10.2.3. Con il quarto mezzo si deduce che l’aggiudicataria avrebbe sottostimato i quantitativi necessari di reattivi e consumabili per soddisfare il fabbisogno di esami a base di gara, in ragione della strutturazione della sua offerta in due pannelli rispettivamente da 6 e da 7 profili ciascuno.
10.2.4. Infine con la quinta censura si sostiene che i costi della manodopera, quantificati in circa l’1% della commessa, sarebbero insufficienti e dunque UN avrebbe dovuto svolgere la verifica di anomalia della relativa offerta, anche se il disciplinare di gara all’art. 23 subordinava tale incombente al superamento del limite dei 4/5 dei punti massimi conseguibili in gara, in contrasto con il testo del nuovo art. 110 del Codice appalti.
11. In vista dell’udienza pubblica tutte le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche. De OR ha sostenuto l’irricevibilità del ricorso incidentale, proposto solo successivamente all’adozione dell’aggiudicazione definitiva, in quanto RI era parte del giudizio ab initio , se non quale controinteressata, quale interveniente, e dunque avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale nel termine decorrente dalla notifica del ricorso principale nei suoi confronti; d’altro canto l’aggiudicataria ha sostenuto il difetto di interesse della De OR alla proposizione dei terzi motivi aggiunti - nella parte in cui tendono alla rinnovazione della gara a seguito dell’esclusione dell’attuale aggiudicataria - perché offerente ormai definitivamente estromessa dalla gara.
12. Con nota dell’8 ottobre 2025 USL RI 1 ha dato notizia dell’avvenuta stipula del contratto di appalto con la controinteressata.
13. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
14. Occorre premettere che in presenza di un ricorso principale e di un ricorso incidentale escludente deve essere data continuità all'orientamento (originato da Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2020, n. 6151, in coerenza con quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione con sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18) per cui devono essere esaminati entrambi, con priorità al gravame principale: infatti l'accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l'improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara. Dunque " il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale " (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323, id. sez. V, 03 marzo 2022, n.1536, nonché, conformi, T.A.R. RI, 31 ottobre 2025, n. 757, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 09 aprile 2024, n. 6825, id. sez. V, 04 aprile 2023, n. 5663, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 05 maggio 2023, n. 1071).
Tale principio rileva a fortiori nella presente procedura, alla quale hanno partecipato solo due offerenti.
15. Il ricorso principale presenta alcuni profili di fondatezza per quanto di seguito specificato.
15.1. Il provvedimento espulsivo di De OR poggia sull’assunto secondo cui avendo la ricorrente modificato il modello offerta economica nel senso di unire le celle di cui alla tabella b) - in cui avrebbe dovuto specificare i costi unitari di ciascuna delle 13 analisi di chimica clinica - incorreva nella violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara, nella parte in cui sanciva che il pagamento della fornitura dovesse avvenire “ a prestazione ”, ovvero sulla base dell’effettuazione “ di una singola determinazione, su un singolo paziente, di un singolo analita tra quelli elencati e offerti dall’appaltatore in gara ”.
15.2. In proposito deve essere disattesa l’eccezione delle parti intimate secondo cui la lex specialis recava apposita clausola espulsiva per l’ipotesi di modifica del modulo offerta economica: tale non è l’art. 22 del disciplinare, laddove vieta le offerte irregolari “ in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse ” in quanto tale previsione appare specificamente riferirsi a difformità di carattere sostanziale con i documenti di gara, e non già meramente formali, anche perchè una previsione siffatta, laddove non giustificata da un interesse apprezzabile della stazione appaltante, sarebbe irrimediabilmente colpita da nullità per violazione della tassatività delle clausole di esclusione; tale non è neppure l’invocata precisazione di cui a pag. 33 del medesimo disciplinare in punto di istruzioni di compilazione laddove si legge che “Eventuali modifiche, cancellazioni, manomissioni delle formule presenti nel file XLS (Excel) da compilare che potranno decretare errori nel computo parziale o totale delle quantità o degli importi parziali o totali delle prestazioni non sarà imputabile alla stazione appaltante ”, che è evidentemente carente di alcuna valenza espulsiva/sanzionatoria. Né potevano deporre in senso contrario i chiarimenti di UN, dato che la sostanziale conferma della documentazione di gara, in assenza di una previsione espulsiva espressa era di scarso rilevo.
De OR in effetti non è stata esclusa per la pura e semplice modifica del modulo offerta economica, bensì perché tale circostanza avrebbe impedito alla stazione appaltante di individuare il costo unitario a prestazione, ovvero il costo di un’analisi per un singolo analita, che costituiva la modalità prescelta dalla stazione appaltante per determinare i pagamenti mensili, e, in ultima analisi, l’offerta economica.
15.3. Tuttavia le difese di parte ricorrente colgono nel segno laddove sostengono che, almeno in astratto, la modifica del modulo offerta e la strutturazione dell’offerta sull’intero profilo piuttosto che sul singolo analita non pregiudichi la possibilità di evincere comunque l’importo del costo unitario dal contesto dell’offerta economica, sulla base di una mera operazione di calcolo matematico. Secondo un consolidato orientamento infatti, costituisce onere della stazione appaltante, in presenza di un errore materiale nella formulazione dell'offerta, di ricercare l'effettiva volontà del concorrente, come nel caso in cui, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso: ciò è ammissibile purchè non ne derivi alcuna modifica dell'offerta globalmente intesa. Deriva da quanto rilevato che non è ragionevolmente ravvisabile alcuna incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta economica, assoggettabile ad una mera operazione di rettifica del dato numerico non corretto. (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 05 aprile 2024, n. 421, nonché Cons. Stato, sez. V, 04 ottobre 2022, n. 8481). Ebbene, se ciò è ammissibile per rettificare errori materiali appare a maggior ragione consentito ove si tratti di derivare mediante semplice calcolo matematico grandezze già indicate nell’offerta.
15.4. Infatti De OR nella colonna B) indicava un unico costo complessivo per l’intero profilo analitico, pari ad € 36,30=, che moltiplicato per il numero dei test offerti, ovvero 15.704, forniva l’importo totale offerto. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente il costo unitario per prestazione è evincibile dal rapporto tra il costo annuo totale, ovvero € 570.055,200=, ed il numero totale di prestazioni di chimica clinica richieste dalla stazione appaltante, ovvero 113.359, da cui deriva in effetti l’importo di € 5,20 per ogni singola prestazione.
16. Senonchè tale importo, deducibile in via oggettiva dai valori inseriti in offerta mediante un calcolo matematico, non è idoneo a consentire la riammissione in gara della ricorrente, per le ragioni efficacemente esposte da RI nella prima memoria per la camera di consiglio del 29 aprile 2025 e poi ampliate nel secondo motivo di ricorso incidentale, che deve quindi essere accolto.
16.1. Va premesso in punto di ricevibilità del gravame incidentale che la qualifica di controinteressato non si configura in capo al mero partecipante in occasione dell'impugnazione dell’esclusione da gara da parte di altro concorrente laddove sia ancora in corso lo svolgimento della procedura e, dunque, la stazione appaltante non abbia fatto contestualmente luogo all'aggiudicazione dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 02 aprile 2025, n. 2841, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 novembre 2024, n. 20554): conseguentemente il relativo interesse all’impugnativa incidentale in capo a RI sorgeva solo a seguito dell’aggiudicazione, pertanto il ricorso è tempestivo.
16.2. Come anticipato, secondo la ricostruzione della ricorrente principale il costo unitario per analita di € 5,02=, pur non essendo stato esplicitato nel modello offerta economica, deriverebbe da una semplice operazione matematica e smentirebbe l’assunto di UN circa l’impossibilità di conteggiare gli importi mensili di fornitura a prestazione.
16.3. Senonchè l’offerta economica della ricorrente principale così determinata appare violare il principio di necessaria unicità dell’offerta, in quanto la stessa appare parzialmente indeterminata e comunque condizionata, in palese violazione delle previsioni di cui all’art. 17, comma 3, del Codice Appalti nonché dell’art. 22 del disciplinare, che vieta le offerte parziali, plurime, condizionate o alternative, in quanto:
- non risulta specificato se il costo unitario di € 5,02= sia uguale per ciascuno degli analiti oppure no, come è ragionevole attendersi in ragione della notevole diversità dei vari accertamenti e come in effetti operato da RI;
- l’offerta economica è condizionata o comunque duplice, poiché il prezzo dell’esame di un singolo parametro sarebbe pari a € 5,02=, mentre quello di tredici parametri contemporaneamente sarebbe pari non già € 65,26 (= € 5,02 x 13 analiti), ma ad € 36,30=;
- l’offerta risulta ulteriormente indeterminata nell’ipotesi in cui debbano eseguirsi, su un unico campione, un numero di esami compreso tra otto e dodici: infatti a partire dall’ottavo esame, se si applicasse il prezzo unitario moltiplicato per il numero di esami si supererebbe il prezzo dell’intero disco, pari, come visto, ad € 36,30 (€ 5,02 x 8 analiti=€ 40,16). In tali ipotesi è quindi dubbio quale sia il prezzo da applicare.
A questo proposito non persuadono le difese della ricorrente principale, secondo cui spetterebbe alla stazione appaltante decidere il prezzo da applicare, scegliendo l’opzione più conveniente a seconda del numero di analiti da utilizzare.
16.4. Tale mancata chiarezza quanto al prezzo dell’offerta, ovvero più in generale quanto agli elementi essenziali della stessa, conferendo natura indeterminata o condizionata all’offerta, ne comporta inevitabilmente l'esclusione, a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria, in quanto viola i principi del risultato, della buona fede delle parti contrattuali e della parità di trattamento dei partecipanti alla gara di cui agli artt. 1 e 5 del Codice dei contratti pubblici (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23 ottobre 2024, n. 5595, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 16 aprile 2024, n. 1105, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9275, T.A.R. Veneto, sez. III, 13 febbraio 2023, n. 209). Infatti “ Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione” (Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537).
In questo senso l’offerta di De OR doveva essere esclusa non tanto perché adottata in violazione del modello offerta e mancante della determinazione esplicita del prezzo a prestazione, bensì perché, per come formulata, risultava in parte indeterminata, condizionata e comunque duplice.
17. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, comportando la conferma dell’esclusione di De OR con più ampia motivazione ha carattere assorbente ed esonera il Collegio dall’esaminare il primo motivo, anch’esso a carattere escludente. Dall’accoglimento del ricorso incidentale deriva poi l’improcedibilità del ricorso principale, e del primo e del secondo atto di motivi aggiunti, che non contengono censure nuove, ma miravano a riammettere in gara De OR sulla base delle medesime ragioni.
18. Procedendo ad esaminare il terzo atto di motivi aggiunti, il primo mezzo avanza una censura identica - benchè specularmente proposta – a quella introdotta da RI con il primo mezzo del ricorso incidentale, secondo cui se un concorrente ha calibrato i quantitativi di consumabili offerti sul numero di dischi che raggruppano più analiti (il rotore di De OR ne raggruppa ben 13, invece RI ne offre di due tipi diversi, uno con 6 e uno con 7 analiti) nell’ipotesi molto frequente per cui la stazione appaltante decida di svolgere analisi singole, consumando molti più dischi rispetto all’ipotesi di analisi diverse fatte simultaneamente con lo stesso rotore, l’insufficienza dei consumabili offerti determinerebbe l’esclusione del concorrente. Per quanto qui rileva, insomma, De OR assume che la sua esclusione andava annullata, perché RI, che aveva strutturato ugualmente la sua offerta (però specificando il prezzo dei singoli analiti) non era stata esclusa.
Ora, a parte la considerazione che De OR difetta di interesse alla censura, perché la sua esclusione si fondava su altre ragioni, va comunque precisato che tale argomento è infondato, perché il disciplinare di gara precisava, all’art. 17, che “il numero complessivo di prestazioni (nell’arco del 60 mesi) posto a base di gara dal committente è da intendersi indicativo e non vincolante per il committente, essendo inevitabilmente legato ad esigenze assistenziali impossibili da predeterminare con precisione; tale numero di prestazioni deve però intendersi vincolante per l’appaltatore, il quale si impegna a garantire per l’intera durata dell’appalto l’insieme completo dei servizi e delle forniture necessari per la corretta effettuazione del numero di prestazioni previsto nonché di eventuali prestazioni ulteriori (in numero e non in tipologia) rispetto a quelle previste, se necessarie per le esigenze del committente.”. Analogo impegno scaturiva per il concorrente dallo schema di contratto, ed era comunque desumibile dalla struttura della commessa: essendo il pagamento a prestazione, nel caso in cui la stazione appaltante avesse effettivamente richiesto più prestazioni di quelle preventivate, l’offerente era tenuto a garantirle.
19. Deve infine esaminarsi il secondo gruppo di motivi, tendenti ad escludere RI e quindi a conseguire la rinnovazione della gara.
19.1. Occorre premettere che nel caso in esame appare pacificamente sussistente l’interesse strumentale di De OR alla rinnovazione della gara, avendo essa gravato la propria esclusione ed avendo proposto in termini censure miranti all’esclusione dell’unica altra offerente, poi divenuta aggiudicataria.
Sul punto, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2025, n. 3080 chiarisce che sussiste il difetto di legittimazione della concorrente definitivamente esclusa a coltivare il proprio interesse strumentale alla caducazione dell’intera procedura, quando vi siano più imprese graduate e la stessa non articoli apposita impugnazione diretta ad escludere le altre, in dichiarato interesse alla rinnovazione della gara.
19.2. Nel merito, è meritevole di condivisione il secondo mezzo, con cui De OR tende all’esclusione di RI in conseguenza del mancato rispetto della previsione di cui all’art. 16.4 del disciplinare di gara, che imponeva a pena di esclusione la produzione di apposite schede tecniche del materiale consumabile e delle interfacce (compresi gli analiti) nelle quali fosse indicato il codice di classificazione nazionale del prodotto (CND) e il numero di repertorio presso il Ministero della Salute.
19.2.1. Si legge nel disciplinare che all’interno delle schede tecniche – ricomprese nell’elenco dei documenti da allegare all’offerta a pena di esclusione - “ dovranno essere riportati nome commerciale, produttore e, ove presenti e previsti, i codici del produttore, del rivenditore e i codici CND (codice di classificazione nazionale dei dispositivi medici come da Decreto Ministero della Salute 22/9/2005 ss.mm.ii.), nonché il numero di repertorio (numero di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute).” Al successivo punto 5 si impone inoltre l’espressa dichiarazione che tutti i prodotti offerti siano “conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti”.
Segnatamente la suddetta previsione risponde alla ratio di limitare la commercializzazione e l’acquisto da parte del Servizio Sanitario nazionale di dispositivi diagnostici in vitro che non siano identificati ed espressamente autorizzati dal Ministero della salute tramite iscrizione nel relativo repertorio, come imposto da ultimo dal D.M. 13.12.2013 del Ministero della Salute in osservanza dell’art. 10, comma 7, del D.lgs. 332 del 2000, attuativo della direttiva europea 98/79.
19.2.2. Nello specifico nell’offerta di RI:
- in tema di ematologia, l’analizzatore MEDONIC M32 veniva dichiarato “in fase di registrazione”;
- per i consumabili da utilizzare nel predetto dispositivo e riportati nella tabella T4, si affermava che per tali reagenti la registrazione nel RDM sia un requisito “non obbligatorio”;
- per la parte di coagulazione, i reagenti di cui ai codici 53545 (CTRL L1AR-5739) e 53546 (CTRL L2AR-5740) sono dichiarati “In fase di registrazione”.
L’offerta di RI era quindi pacificamente carente di alcuni dati la cui indicazione era imposta sotto comminatoria di esclusione in sede di presentazione dell’offerta.
19.2.3. In proposito, deve essere disatteso l’argomento di RI secondo cui la registrazione nel repertorio presso il Ministero della Salute sarebbe mero requisito di esecuzione e non di partecipazione, essendo sufficiente che tale adempimento fosse osservato al momento della stipula del contratto: il disciplinare, infatti, impone espressamente l’indicazione di tale dato a pena di esclusione in sede di presentazione dell’offerta. Del resto anche la pronuncia richiamata dalla controinteressata a sostegno di tale tesi, in verità, corrobora la doverosità dell’esclusione di RI nel caso in esame: Con. Stato sez. III, 30 luglio 2020 n. 4849, infatti precisa che l’esclusione in tal caso non era legittima in ragione dell’assenza nella lex specialis di una “ prescrizione cogente sul necessario perfezionamento, già al momento della partecipazione, della procedura di iscrizione dei dispositivi offerti nell’apposito registro ministeriale ”, tanto è vero che, al contrario “ben avrebbe potuto la stazione appaltante esigere già al momento della procedura selettiva, in un’ottica di efficienza, che la fornitura posta a base di gara dovesse intendersi riferita a prodotti muniti di registrazione e CND al tempo della presentazione dell’offerta, sottraendosi in tal modo all’alea di aggiudicare ad un soggetto con il quale, in seguito all’eventuale esito negativo della richiesta di registrazione del prodotto offerto, potesse poi rivelarsi impossibile la stipula del contratto .”
Ed in effetti la prescrizione imposta nel disciplinare al momento della presentazione dell’offerta appare presidiare la speditezza della procedura e la certezza dell’offerta, laddove onera i concorrenti di fornire immediata evidenza della provenienza e sicurezza dei dispositivi offerti.
19.2.4. Né può trovare accoglimento l’assunto per cui l’inciso “ove presenti e previsti” esoneri dall’obbligo di immediata registrazione il concorrente, che potrebbe procedervi quando più gli aggrada, affermando che al momento il codice non è presente perchè non ha ancora curato la necessaria registrazione: tale espressione deve, al contrario, ritenersi riferita ai casi in cui, per qualche motivo, non vi fosse l’obbligo di iscrizione o il codice non fosse disponibile. Una diversa interpretazione svuoterebbe di significato l’obbligatorietà dell’indicazione dei predetti dati, consentendo in ultima analisi al concorrente di posticipare sine die l’adempimento, così vanificando le esigenze di efficienza della procedura e della salute dei pazienti.
20. Dall’accoglimento del secondo motivo dei terzi motivi aggiunti di De OR - in seguito al quale devono ritenersi assorbite le restanti censure aventi analoga valenza escludente - discende l’esclusione da gara di RI, e il conseguente obbligo per UN di rinnovare la procedura. Deve altresì dichiararsi l’inefficacia del contratto già stipulato da RI con l’Usl RI 1.
21. In ragione del complessivo esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'RI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, cosi provvede:
- accoglie il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara conseguentemente improcedibili il ricorso principale, ed il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti;
- accoglie il terzo atto di motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto stipulato da A. RI IC con l’Usl RI 1.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL EL | FR RI |
IL SEGRETARIO