Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2010, n. 15222
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Sentenza 25 febbraio 2010

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La circostanza che i lavori di edificazione, al momento dell'esecuzione di un sequestro preventivo, non superino i limiti legali di altezza del manufatto abusivo in corso di realizzazione non è sufficiente per qualificare l'illecito nella forma tentata e per giustificare la revoca della misura cautelare disposta, in quanto scopo del sequestro è quello di impedire che l'illecito si compia e si perfezioni. (Fattispecie nella quale il progetto risultava in contrasto con le norme edilizie, prevedendo l'innalzamento di numerosi piani fuori terra ed il superamento dell'altezza assentibile).

Il "fumus" dell'illecito edilizio può essere escluso in sede di controllo cautelare solo quando sussistono motivi evidenti per ritenere l'interruzione del legame tra fatto storico e norma asseritamente violata, che non può dirsi escluso sulla base di valutazioni di carattere dubitativo, proprie della fase di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2010, n. 15222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15222
    Data del deposito : 25 febbraio 2010

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