TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 13.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte appellante e da , ha Parte_1 pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1456 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. ), Parte_2 P.IVA_1 in personale del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Frosinone, alla via G. Verdi n. 185, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE - APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Filippelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Matera, alla piazza Matteotti n. 7, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO - APPELLANTE IN VIA INDICENTALE
pagina 1 di 9 NONCHÉ
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Gencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Montalto Uffugo, alla via S. Antonello n. 192, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Oriolo, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, n.
202202916000035862 del 15.03.2021, recante l'importo di € 1.675,88, notificata da Parte_2 per conto del e derivante dal mancato pagamento dei verbali di accertamento Controparte_1
delle violazioni al codice della strada n. 20881/2017 e n. 9046/2017.
In particolare, il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto di ingiunzione per la mancata indicazione degli importi iscritti a ruolo, come prescritto dall'art. 1, comma 544, della L. 228/2012, per omessa notifica dei verbali sottesi all'ingiunzione, per l'assenza della relativa attestazione di conformità, per l'illegittima applicazione della maggiorazione del 10% e per l'insufficienza della motivazione.
2. A seguito del mutamento del rito, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 150/2011, disposto dal Giudice di prime cure in data 23.04.2022, si costituiva in giudizio il , che, Controparte_1 opponendosi agli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Si costituiva in giudizio, altresì, che chiedeva di rigettare l'opposizione, in Parte_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
4. Con sentenza n. 292/2022 del 22.12.2022 (R.G. n. 109/2022), il Giudice di Pace adito, rilevata la mancata notifica dei verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato, compensando le spese di lite.
pagina 2 di 9 5. Avverso detta sentenza proponeva appello che, denunciando l'erroneità delle Parte_2
valutazioni del giudice di prime cure, evidenziava che lo stesso avesse erroneamente interpretato la documentazione in atti, atteso che il disconoscimento delle copie dei verbali notificati, sottesi all'ingiunzione fiscale, agli originali era stato generico e che per contestare le attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento delle raccomandante contenenti detti verbali era necessario proporre querela di falso.
6. Si costituiva in giudizio , che, riproponeva le doglianze rappresentate nel giudizio Parte_1 di primo grado e assorbite dal Giudice di prime cure, chiedeva di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e proponeva appello incidentale, al fine di ottenere la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
chiedeva, altresì, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. Parte_1
7. Si costituiva in giudizio il , che chiedeva di accogliere l'appello. Controparte_1
8. Durante il procedimento venivano acquisiti il fascicolo di primo grado e i fascicoli delle parti e all'udienza del 13.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
9. In via preliminare, per quanto riguarda la contestazione della conformità delle copie dei verbali sottesi all'ingiunzione ai relativi originali, avanzata da parte attrice nel giudizio di primo grado, si segnala che la contestazione risulta generica, in quanto l'attore non ha rappresentato in modo specifico in quali parti e in che modo le copie sarebbero state divergenti dagli originali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass.
n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021);
pagina 3 di 9 in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini:
Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale "valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del
2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 37290/2022; conf. Cass., sez. trib., sent.
n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II, 04/05/2023, n. 717).
Per completezza si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 134/2025; conf. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
10. Orbene, premesso che le copie dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, sottesi all'ingiunzione fiscale e prodotti in giudizio dal , non risultano Controparte_1 specificamente contestate, per le ragioni viste, e che, pertanto, hanno la medesima efficacia degli originali, si rileva che nel caso di specie la dichiarazione della consegna dell'avviso presso l'indirizzo del destinatario fa fede fino a querela di falso e, pertanto, per contestare la ricevuta di ritorno l'odierna appellante in via incidentale avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto della L.
n. 890 del 1982, art. 1, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere pagina 4 di 9 legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014)”. (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2486/2018; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 30318/2019).
Pertanto, attesa la mancata proposizione della querela di falso, la notifica dei verbali in parole si ritiene ritualmente effettuata nei confronti di . Parte_1
11. Relativamente alla mancata attestazione di conformità, proveniente dal pubblico ufficiale competente, delle copie dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada agli originali, dedotta da parte attrice nel giudizio di primo grado, si rileva che detta doglianza risulta infondata, in quanto i verbali in parola risultano essere stati redatti con sistema meccanizzato e, pertanto, ai sensi dell'art. 385, comma III, del D.P.R. n. 495 del 1992, gli stessi devono recare unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, come avvenuto nel caso di specie, e sono parificati al secondo originale o alle copie autentiche dei verbali medesimi, essendo irrilevante l'omessa attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24999/2016).
12. Priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per cui è causa, sollevata da Parte_1
, per la mancata previa comunicazione degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 544,
[...] della Legge 28/2012, in quanto l'atto impugnato non è un atto della riscossione, che deve essere preceduto dalla formazione del ruolo, ma ha una funzione accertativa volta a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale e a formare il titolo per la successiva esecuzione forzata.
Ad ogni modo, nel caso di specie, l'importo di cui all'ingiunzione era superiore e € 1.000,00, includendo anche le somma dovute a titolo di maggiorazione, e, pertanto, la predetta normativa risulta inapplicabile.
pagina 5 di 9 Invero, la Suprema Corte ha precisato che “L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del
D.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa in quanto atto complesso volto a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicché non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione (Cass., Sez. V, 21 settembre 2016, n. 18490).
In ogni caso deve rilevarsi che l'art. 1, comma 544, della L. 228/2012 - relativo ai casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille Euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 - non avrebbe comunque rilievo, essendo il valore dell'ingiunzione fiscale superiore a mille
Euro come evidenziato nel controricorso, dovendosi sommare alle somme dovute le maggiorazioni per ritardato pagamento” (Cass. civ., sez. II, ord. n. n.20482/2024).
13. Infondata è l'eccezione di decadenza dell' , che a giudizio dell'attore in Controparte_2 primo grado, avrebbe dovuto notificare il titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in quanto il termine di decadenza previsto dal D.P.R.
n. 602/1973 non si applica alla riscossione delle somme dovute per sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada, che non prevedono alcuna decadenza ma solo la prescrizione, che, tuttavia, non è stata eccepita dal contribuente nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “4. Col quarto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, e
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Decadenza dell'amministrazione dalla pretesa creditoria.
Il motivo è infondato perchè la disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973 non è invocabile nel caso di specie che - è bene chiarirlo - non riguarda tributi, ma violazioni amministrative.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28,
e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada (v.
Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014 Rv. 633692; Sez. 2, Sentenza n. 4375 del 20/02/2008 Rv.
602214; Sez. 1, Sentenza n. 23251 del 17/11/2005 Rv. 586227)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 10372/2018; conf. Cass. civ., sez. II, sent. 16203/2005).
14. Legittima risulta la maggiorazione del 10%, in quanto l'art. 206 del codice della strada richiama l'art. 27 della legge 689/1981. Dunque, è infondata la tesi di parte appellante in via incidentale secondo cui detta maggiorazione sarebbe applicabile solo nel caso in cui fossero le prefetture a richiedere le pagina 6 di 9 somme, atteso che il citato l'art. 206 non fa alcuna distinzione tra le somme richieste dai comuni per mezzo dell'agente della riscossione e le somme richieste dalle prefetture territorialmente competenti.
Invero, a tal proposito la corte di Cassazione ha precisato che “5.1. Il motivo è infondato. Ed infatti il richiamo alla L. n. 689 del 1981, art. 27, operato dall'art. 206 C.d.S., è integrale;
pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie [n.d.r. ingiunzione fiscale]. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e
Cass. 1/02/2016, n. 1884)”. (Cass. civ., sez. III, ord. n. 26308/2021; conf. Tribunale di Firenze, sent. n.
1158/2025).
15. Relativamente all'eccezione di omessa motivazione, si rileva che la stessa risulta infondata, in quanto costituisce principio giurisprudenziale pacifico che “l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25588/2021; conf. Cass. civ, sez. trib., ord. n. 28574/2020; Cass. civ., sez. trib. ord. n. 24417/2018) e che “Allorché la cartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la medesima cartella è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art.
3. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati
- la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi pagina 7 di 9 periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (Cass. civ., sez. trib., sent. n. 35343/2022; conf.
Cass. civ., SS.UU, sent. n. 22281/2022).
Orbene, nel caso de quo, l'ingiunzione di pagamento contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali della pretesca creditoria, nonché l'indicazione dei verbali che ne costituiscono gli atti presupposti, peraltro, già precedentemente notificati e, quindi, conosciuti da . Parte_1
16. Per tutto quanto precede, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda proposta in primo grado da . Parte_1
Per le ragioni viste si rigetta l'appello incidentale.
17. Si rigetta, altresì, la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., proposta da parte appellante in via incidentale, visto l'accoglimento dell'appello.
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
A tal proposito, si segnala che “In caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 17222/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 292/2022 del 22.12.2022 (R.G. n.
109/2022) emessa dal Giudice di Pace di Oriolo, rigetta la domanda proposta in primo grado da
; Parte_1
- rigetta l'appello incidentale;
- rigetta la richiesta di condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da Parte_1
;
[...]
- condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 750,00 per compensi di avvocato del giudizio di primo grado (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 250,00 per la fase pagina 8 di 9 decisionale) ed € 1.500,00 per compensi di avvocato del giudizio di appello (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla refusione, in favore del , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 750,00 per compensi di avvocato del giudizio di primo grado (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 250,00 per la fase decisionale) ed € 1.500,00 per compensi di avvocato del giudizio di appello (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Castrovillari, 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 13.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte appellante e da , ha Parte_1 pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1456 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. ), Parte_2 P.IVA_1 in personale del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Frosinone, alla via G. Verdi n. 185, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE - APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Filippelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Matera, alla piazza Matteotti n. 7, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO - APPELLANTE IN VIA INDICENTALE
pagina 1 di 9 NONCHÉ
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Gencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Montalto Uffugo, alla via S. Antonello n. 192, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Oriolo, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, n.
202202916000035862 del 15.03.2021, recante l'importo di € 1.675,88, notificata da Parte_2 per conto del e derivante dal mancato pagamento dei verbali di accertamento Controparte_1
delle violazioni al codice della strada n. 20881/2017 e n. 9046/2017.
In particolare, il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto di ingiunzione per la mancata indicazione degli importi iscritti a ruolo, come prescritto dall'art. 1, comma 544, della L. 228/2012, per omessa notifica dei verbali sottesi all'ingiunzione, per l'assenza della relativa attestazione di conformità, per l'illegittima applicazione della maggiorazione del 10% e per l'insufficienza della motivazione.
2. A seguito del mutamento del rito, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 150/2011, disposto dal Giudice di prime cure in data 23.04.2022, si costituiva in giudizio il , che, Controparte_1 opponendosi agli assunti attorei, chiedeva di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Si costituiva in giudizio, altresì, che chiedeva di rigettare l'opposizione, in Parte_2 quanto infondata in fatto e in diritto.
4. Con sentenza n. 292/2022 del 22.12.2022 (R.G. n. 109/2022), il Giudice di Pace adito, rilevata la mancata notifica dei verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato, compensando le spese di lite.
pagina 2 di 9 5. Avverso detta sentenza proponeva appello che, denunciando l'erroneità delle Parte_2
valutazioni del giudice di prime cure, evidenziava che lo stesso avesse erroneamente interpretato la documentazione in atti, atteso che il disconoscimento delle copie dei verbali notificati, sottesi all'ingiunzione fiscale, agli originali era stato generico e che per contestare le attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento delle raccomandante contenenti detti verbali era necessario proporre querela di falso.
6. Si costituiva in giudizio , che, riproponeva le doglianze rappresentate nel giudizio Parte_1 di primo grado e assorbite dal Giudice di prime cure, chiedeva di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e proponeva appello incidentale, al fine di ottenere la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
chiedeva, altresì, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. Parte_1
7. Si costituiva in giudizio il , che chiedeva di accogliere l'appello. Controparte_1
8. Durante il procedimento venivano acquisiti il fascicolo di primo grado e i fascicoli delle parti e all'udienza del 13.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
9. In via preliminare, per quanto riguarda la contestazione della conformità delle copie dei verbali sottesi all'ingiunzione ai relativi originali, avanzata da parte attrice nel giudizio di primo grado, si segnala che la contestazione risulta generica, in quanto l'attore non ha rappresentato in modo specifico in quali parti e in che modo le copie sarebbero state divergenti dagli originali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass.
n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021);
pagina 3 di 9 in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini:
Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale "valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del
2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 37290/2022; conf. Cass., sez. trib., sent.
n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II, 04/05/2023, n. 717).
Per completezza si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 134/2025; conf. Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
10. Orbene, premesso che le copie dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, sottesi all'ingiunzione fiscale e prodotti in giudizio dal , non risultano Controparte_1 specificamente contestate, per le ragioni viste, e che, pertanto, hanno la medesima efficacia degli originali, si rileva che nel caso di specie la dichiarazione della consegna dell'avviso presso l'indirizzo del destinatario fa fede fino a querela di falso e, pertanto, per contestare la ricevuta di ritorno l'odierna appellante in via incidentale avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto della L.
n. 890 del 1982, art. 1, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere pagina 4 di 9 legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014)”. (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2486/2018; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 30318/2019).
Pertanto, attesa la mancata proposizione della querela di falso, la notifica dei verbali in parole si ritiene ritualmente effettuata nei confronti di . Parte_1
11. Relativamente alla mancata attestazione di conformità, proveniente dal pubblico ufficiale competente, delle copie dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada agli originali, dedotta da parte attrice nel giudizio di primo grado, si rileva che detta doglianza risulta infondata, in quanto i verbali in parola risultano essere stati redatti con sistema meccanizzato e, pertanto, ai sensi dell'art. 385, comma III, del D.P.R. n. 495 del 1992, gli stessi devono recare unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, come avvenuto nel caso di specie, e sono parificati al secondo originale o alle copie autentiche dei verbali medesimi, essendo irrilevante l'omessa attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24999/2016).
12. Priva di pregio è l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per cui è causa, sollevata da Parte_1
, per la mancata previa comunicazione degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 544,
[...] della Legge 28/2012, in quanto l'atto impugnato non è un atto della riscossione, che deve essere preceduto dalla formazione del ruolo, ma ha una funzione accertativa volta a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale e a formare il titolo per la successiva esecuzione forzata.
Ad ogni modo, nel caso di specie, l'importo di cui all'ingiunzione era superiore e € 1.000,00, includendo anche le somma dovute a titolo di maggiorazione, e, pertanto, la predetta normativa risulta inapplicabile.
pagina 5 di 9 Invero, la Suprema Corte ha precisato che “L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del
D.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa in quanto atto complesso volto a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicché non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione (Cass., Sez. V, 21 settembre 2016, n. 18490).
In ogni caso deve rilevarsi che l'art. 1, comma 544, della L. 228/2012 - relativo ai casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille Euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 - non avrebbe comunque rilievo, essendo il valore dell'ingiunzione fiscale superiore a mille
Euro come evidenziato nel controricorso, dovendosi sommare alle somme dovute le maggiorazioni per ritardato pagamento” (Cass. civ., sez. II, ord. n. n.20482/2024).
13. Infondata è l'eccezione di decadenza dell' , che a giudizio dell'attore in Controparte_2 primo grado, avrebbe dovuto notificare il titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in quanto il termine di decadenza previsto dal D.P.R.
n. 602/1973 non si applica alla riscossione delle somme dovute per sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada, che non prevedono alcuna decadenza ma solo la prescrizione, che, tuttavia, non è stata eccepita dal contribuente nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “4. Col quarto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, e
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Decadenza dell'amministrazione dalla pretesa creditoria.
Il motivo è infondato perchè la disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973 non è invocabile nel caso di specie che - è bene chiarirlo - non riguarda tributi, ma violazioni amministrative.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28,
e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada (v.
Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014 Rv. 633692; Sez. 2, Sentenza n. 4375 del 20/02/2008 Rv.
602214; Sez. 1, Sentenza n. 23251 del 17/11/2005 Rv. 586227)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 10372/2018; conf. Cass. civ., sez. II, sent. 16203/2005).
14. Legittima risulta la maggiorazione del 10%, in quanto l'art. 206 del codice della strada richiama l'art. 27 della legge 689/1981. Dunque, è infondata la tesi di parte appellante in via incidentale secondo cui detta maggiorazione sarebbe applicabile solo nel caso in cui fossero le prefetture a richiedere le pagina 6 di 9 somme, atteso che il citato l'art. 206 non fa alcuna distinzione tra le somme richieste dai comuni per mezzo dell'agente della riscossione e le somme richieste dalle prefetture territorialmente competenti.
Invero, a tal proposito la corte di Cassazione ha precisato che “5.1. Il motivo è infondato. Ed infatti il richiamo alla L. n. 689 del 1981, art. 27, operato dall'art. 206 C.d.S., è integrale;
pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie [n.d.r. ingiunzione fiscale]. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e
Cass. 1/02/2016, n. 1884)”. (Cass. civ., sez. III, ord. n. 26308/2021; conf. Tribunale di Firenze, sent. n.
1158/2025).
15. Relativamente all'eccezione di omessa motivazione, si rileva che la stessa risulta infondata, in quanto costituisce principio giurisprudenziale pacifico che “l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25588/2021; conf. Cass. civ, sez. trib., ord. n. 28574/2020; Cass. civ., sez. trib. ord. n. 24417/2018) e che “Allorché la cartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la medesima cartella è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art.
3. Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati
- la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi pagina 7 di 9 periodicamente applicati o delle modalità di calcolo” (Cass. civ., sez. trib., sent. n. 35343/2022; conf.
Cass. civ., SS.UU, sent. n. 22281/2022).
Orbene, nel caso de quo, l'ingiunzione di pagamento contiene l'indicazione di tutti gli elementi essenziali della pretesca creditoria, nonché l'indicazione dei verbali che ne costituiscono gli atti presupposti, peraltro, già precedentemente notificati e, quindi, conosciuti da . Parte_1
16. Per tutto quanto precede, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda proposta in primo grado da . Parte_1
Per le ragioni viste si rigetta l'appello incidentale.
17. Si rigetta, altresì, la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., proposta da parte appellante in via incidentale, visto l'accoglimento dell'appello.
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
A tal proposito, si segnala che “In caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione, invece, se riforma interamente o parzialmente la sentenza impugnata, è tenuto a regolare nuovamente le spese processuali, anche d'ufficio, in base all'esito complessivo del contenzioso, poiché la riforma della sentenza del primo giudice comporta la caducazione della parte della sentenza che ha deciso sulle spese” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 17222/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 292/2022 del 22.12.2022 (R.G. n.
109/2022) emessa dal Giudice di Pace di Oriolo, rigetta la domanda proposta in primo grado da
; Parte_1
- rigetta l'appello incidentale;
- rigetta la richiesta di condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da Parte_1
;
[...]
- condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 750,00 per compensi di avvocato del giudizio di primo grado (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 250,00 per la fase pagina 8 di 9 decisionale) ed € 1.500,00 per compensi di avvocato del giudizio di appello (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla refusione, in favore del , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 750,00 per compensi di avvocato del giudizio di primo grado (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 250,00 per la fase decisionale) ed € 1.500,00 per compensi di avvocato del giudizio di appello (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Castrovillari, 14.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9