TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13099 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15121 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. NI CINZIA e NI AT
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione BI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024, la , premesso di aver prestato lavoro Pt_1
subordinato in forza di contratto a tempo indeterminato dal 6.11.2017 al 29.03.2022 e di aver poi presentato in data 5.4.2022 domanda di Naspi che veniva accolta dall' con CP_1
decorrenza 6.4.2022 per n. 539 giorni, ha dedotto che, con nota del 25.9.2023, l' le CP_1 comunicava l'indebita percezione della per il periodo dal 10.05.2022 al 30.06.2023, CP_2 per un importo complessivo di euro 8.227,84, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dal diritto a percepire la per aver svolto, in data 10.5.2022, attività di lavoro CP_2 autonomo dello spettacolo senza comunicazione del reddito entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma”.
1 Deducendo di aver prestato, durante il periodo di fruizione della Naspi, attività lavorativa nell'ambito dello spettacolo in qualità di figurante televisivo, attore generico e comparse, in forza di contratti a tempo determinato, sempre regolarmente denunciati con l'invio on line della “Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav” e che, da un successivo esame degli UniLav la ricorrente si era resa conto che le comunicazioni del 5 luglio e 17 febbraio 2022 della , nonché del 10 maggio 2022, del 15 novembre CP_3
2022 e del 18 dicembre 2023 della riportano Controparte_4 erroneamente nella sezione 4 alla voce tipologia contrattuale il codice G.0300 – Lavoro autonomo nello spettacolo;
rilevato che tali comunicazioni riportavano dunque un codice errato e che ella aveva sempre prestato attività di lavoro subordinato e non autonomo, risultando versati anche i relativi contributi;
ha chiesto accertarsi il diritto alla percezione della Naspi, con conseguente condanna dell' a corrisponderle il residuo importo dovuto, CP_1
pari ad € 1.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 7.08.2023 fino all'effettivo pagamento.
Costituitosi in giudizio l'ente convenuto ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1.Il presente giudizio concerne dunque l'esistenza dell'indebito comunicato dall' CP_1
con nota del 25.9.2023 avente ad oggetto il pagamento della Naspi per il periodo 10.05.2022 al 30.06.2023, revocata dall'ente previdenziale, sul presupposto dell'intervenuta decadenza della ricorrente per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'attività di lavoro autonomo svolta, nell'ambito dello spettacolo.
L'art. 9 del D. Lgs. n. 22/2015 (Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato), stabilisce che: 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un CP_2 rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa
d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un CP_2
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui
2 all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio CP_1
dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla e non presentino rispetto ad essi CP_2
rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
Il successivo art. 10 del D. Lgs. cit (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale) dispone inoltre che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è ridotta di un importo pari CP_2
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata
d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la Naspi percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Infine il successivo art. 11 (Decadenza) prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della Naspi nei seguenti casi:
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
….
E' pacifico fra le parti ed emerge dalle dichiarazioni depositate in atti, che CP_5 la ricorrente durante il periodo di fruizione della ha svolto attività lavorativa nel CP_2
settore dello spettacolo, quale comparsa/attrice generica/figurante, in forza di contratti giornalieri per diversi datori di lavoro.
3 2.L' né con la comunicazione del 25.9.2023, né costituendosi nel presente CP_1
giudizio contesta la violazione degli obblighi di comunicazione in relazione all'attività di lavoro subordinato, circoscrivendo invece l'indebito per cui è causa alla violazione degli obblighi di comunicazione in relazione all'attività di lavoro autonomo.
Così circoscritta la materia del contendere, si osserva che dalla documentazione depositata in atti, emerge che, effettivamente per le giornate del 10.5.2022 e 15.11.2022 le comunicazioni inoltrate da riportano nella CP_5 CP_4 Controparte_4 sezione 4 alla voce tipologia contrattuale il codice G.0300 – Lavoro autonomo nello spettacolo, al pari delle comunicazioni inoltrate da Zeta 941 SR per le giornata del 5, 12 e
14.7.2022. Tutte le restanti comunicazioni, sia dell'anno 2022 che dell'anno 2023, afferenti a circa complessive 100 giornate di lavoro non consecutive, riportano invece il codice della tipologia lavoro subordinato.
3. E' pacifico che la ricorrente non abbia mai provveduto a comunicare all' il CP_1 reddito relativo a tali 5 giornate di lavoro autonomo.
La ricorrente, tuttavia, contesta l'indebito sul presupposto che tali giornate, al pari delle altre 100 di lavoro subordinato si erano svolte con le medesime modalità esecutive e sulla scorta dei medesmi accordi e che pertanto solo per un errore materiale, il datore di Contr lavoro e aveva indicato nella comunicazione obbligatoria la dicitura “lavoro CP_3 autonomo” con il relativo codice, anzicchè, come corretto “lavoro subordinato”. Deduce inoltre che il reddito percepito in relazione a tali 5 giornate non era tale da imporre l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 10 D.lvo cit.
Il ricorso è fondato, sulla scorta dell'assorbente profilo della inconsapevolezza da parte della ricorrente della natura autonoma delle prestazioni giornaliere svolte in favore di Contr
, tanto desumendosi agevolmente dalla circostanza che nel corso del periodo CP_6
per cui è causa la ricorrente ha svolto le medesime prestazioni giornaliere di figurante/comparsa per circa ulteriori 100 giornate, in favore di molteplici datori di lavoro
(Lotus Production, Masi Film, Emma Film, Aurora TV, Notorius Pictures, The Apartment,
Italian International Film, Indiana Production, Minerva Pictures Group, Cattleya, ecc – si vedano le comunicazioni obbligatorie e l'estratto contributivo, depositato in data 28.3.2025)
i quali hanno sempre tutti conformemente qualificato e comunicato la natura subordinata della prestazione.
4 In tale contesto è agevole ritenere che, anche in relazione alle complessive 5 giornate Contr non consecutive prestate dalla ricorrente in favore di ella fosse convinta, in CP_3 della identità della prestazione di comparsa/figurante e del compenso percepito (come attestato dall'estratto contributivo in atti) e delle presumibili modalità di esecuzione di una prestazione artistica giornaliera, della natura subordinata della prestazione, con conseguente esclusione dello specifico obbligo di comunicazione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Deve pertanto dichiararsi l'inesistenza dell'indebito comunicato dall' in data CP_1
25.9.2023 e condannarsi l' ad erogare il residuo importo della Naspi dovuta a decorrere CP_1 dal 7.8.2023, pari ad € 1600,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara l'inesistenza dell'indebito comunicato dall' in data CP_1
25.9.2023; condanna l' ad erogare il residuo importo della Naspi dovuta a decorrere dal 7.8.2023, CP_1
pari ad € 1600,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € CP_1
3.728,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 18.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15121 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. NI CINZIA e NI AT
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione BI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024, la , premesso di aver prestato lavoro Pt_1
subordinato in forza di contratto a tempo indeterminato dal 6.11.2017 al 29.03.2022 e di aver poi presentato in data 5.4.2022 domanda di Naspi che veniva accolta dall' con CP_1
decorrenza 6.4.2022 per n. 539 giorni, ha dedotto che, con nota del 25.9.2023, l' le CP_1 comunicava l'indebita percezione della per il periodo dal 10.05.2022 al 30.06.2023, CP_2 per un importo complessivo di euro 8.227,84, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dal diritto a percepire la per aver svolto, in data 10.5.2022, attività di lavoro CP_2 autonomo dello spettacolo senza comunicazione del reddito entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma”.
1 Deducendo di aver prestato, durante il periodo di fruizione della Naspi, attività lavorativa nell'ambito dello spettacolo in qualità di figurante televisivo, attore generico e comparse, in forza di contratti a tempo determinato, sempre regolarmente denunciati con l'invio on line della “Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav” e che, da un successivo esame degli UniLav la ricorrente si era resa conto che le comunicazioni del 5 luglio e 17 febbraio 2022 della , nonché del 10 maggio 2022, del 15 novembre CP_3
2022 e del 18 dicembre 2023 della riportano Controparte_4 erroneamente nella sezione 4 alla voce tipologia contrattuale il codice G.0300 – Lavoro autonomo nello spettacolo;
rilevato che tali comunicazioni riportavano dunque un codice errato e che ella aveva sempre prestato attività di lavoro subordinato e non autonomo, risultando versati anche i relativi contributi;
ha chiesto accertarsi il diritto alla percezione della Naspi, con conseguente condanna dell' a corrisponderle il residuo importo dovuto, CP_1
pari ad € 1.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 7.08.2023 fino all'effettivo pagamento.
Costituitosi in giudizio l'ente convenuto ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1.Il presente giudizio concerne dunque l'esistenza dell'indebito comunicato dall' CP_1
con nota del 25.9.2023 avente ad oggetto il pagamento della Naspi per il periodo 10.05.2022 al 30.06.2023, revocata dall'ente previdenziale, sul presupposto dell'intervenuta decadenza della ricorrente per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'attività di lavoro autonomo svolta, nell'ambito dello spettacolo.
L'art. 9 del D. Lgs. n. 22/2015 (Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato), stabilisce che: 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un CP_2 rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa
d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un CP_2
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui
2 all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio CP_1
dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla e non presentino rispetto ad essi CP_2
rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
Il successivo art. 10 del D. Lgs. cit (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale) dispone inoltre che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è ridotta di un importo pari CP_2
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata
d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la Naspi percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”.
Infine il successivo art. 11 (Decadenza) prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della Naspi nei seguenti casi:
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
….
E' pacifico fra le parti ed emerge dalle dichiarazioni depositate in atti, che CP_5 la ricorrente durante il periodo di fruizione della ha svolto attività lavorativa nel CP_2
settore dello spettacolo, quale comparsa/attrice generica/figurante, in forza di contratti giornalieri per diversi datori di lavoro.
3 2.L' né con la comunicazione del 25.9.2023, né costituendosi nel presente CP_1
giudizio contesta la violazione degli obblighi di comunicazione in relazione all'attività di lavoro subordinato, circoscrivendo invece l'indebito per cui è causa alla violazione degli obblighi di comunicazione in relazione all'attività di lavoro autonomo.
Così circoscritta la materia del contendere, si osserva che dalla documentazione depositata in atti, emerge che, effettivamente per le giornate del 10.5.2022 e 15.11.2022 le comunicazioni inoltrate da riportano nella CP_5 CP_4 Controparte_4 sezione 4 alla voce tipologia contrattuale il codice G.0300 – Lavoro autonomo nello spettacolo, al pari delle comunicazioni inoltrate da Zeta 941 SR per le giornata del 5, 12 e
14.7.2022. Tutte le restanti comunicazioni, sia dell'anno 2022 che dell'anno 2023, afferenti a circa complessive 100 giornate di lavoro non consecutive, riportano invece il codice della tipologia lavoro subordinato.
3. E' pacifico che la ricorrente non abbia mai provveduto a comunicare all' il CP_1 reddito relativo a tali 5 giornate di lavoro autonomo.
La ricorrente, tuttavia, contesta l'indebito sul presupposto che tali giornate, al pari delle altre 100 di lavoro subordinato si erano svolte con le medesime modalità esecutive e sulla scorta dei medesmi accordi e che pertanto solo per un errore materiale, il datore di Contr lavoro e aveva indicato nella comunicazione obbligatoria la dicitura “lavoro CP_3 autonomo” con il relativo codice, anzicchè, come corretto “lavoro subordinato”. Deduce inoltre che il reddito percepito in relazione a tali 5 giornate non era tale da imporre l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 10 D.lvo cit.
Il ricorso è fondato, sulla scorta dell'assorbente profilo della inconsapevolezza da parte della ricorrente della natura autonoma delle prestazioni giornaliere svolte in favore di Contr
, tanto desumendosi agevolmente dalla circostanza che nel corso del periodo CP_6
per cui è causa la ricorrente ha svolto le medesime prestazioni giornaliere di figurante/comparsa per circa ulteriori 100 giornate, in favore di molteplici datori di lavoro
(Lotus Production, Masi Film, Emma Film, Aurora TV, Notorius Pictures, The Apartment,
Italian International Film, Indiana Production, Minerva Pictures Group, Cattleya, ecc – si vedano le comunicazioni obbligatorie e l'estratto contributivo, depositato in data 28.3.2025)
i quali hanno sempre tutti conformemente qualificato e comunicato la natura subordinata della prestazione.
4 In tale contesto è agevole ritenere che, anche in relazione alle complessive 5 giornate Contr non consecutive prestate dalla ricorrente in favore di ella fosse convinta, in CP_3 della identità della prestazione di comparsa/figurante e del compenso percepito (come attestato dall'estratto contributivo in atti) e delle presumibili modalità di esecuzione di una prestazione artistica giornaliera, della natura subordinata della prestazione, con conseguente esclusione dello specifico obbligo di comunicazione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Deve pertanto dichiararsi l'inesistenza dell'indebito comunicato dall' in data CP_1
25.9.2023 e condannarsi l' ad erogare il residuo importo della Naspi dovuta a decorrere CP_1 dal 7.8.2023, pari ad € 1600,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara l'inesistenza dell'indebito comunicato dall' in data CP_1
25.9.2023; condanna l' ad erogare il residuo importo della Naspi dovuta a decorrere dal 7.8.2023, CP_1
pari ad € 1600,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € CP_1
3.728,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 18.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
5