Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 16/4/2025, davanti al giudice dott. Alberto La
Mantia, sono presenti l'Avv. Oliva per l'attrice sig.ra e l'Avv. Calzolari per Pt_1
le convenute signore , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
I difensori discutono la causa e precisano le conclusioni nel seguente modo: per parte attrice: come da memoria conclusiva e chiede che vengano riconosciute le somme accertate dal CTU con esclusione di quelle richieste da controparte a titolo di domanda riconvenzionale. Deposita nota spese impegnandosi a depositarla telematicamente entro oggi. per le convenute costituite: insiste come in memoria conclusiva del 27/9/24.
Precisa che in data 15/4/2025 la sig.ra abbia bonificato alla Controparte_2
sig.ra la somma di € 11.281,29 pari alle somme complessive di cui alla Pt_1
CTU relativamente alle quote di , ed ed inclusive CP_2 CP_3 CP_1
delle competenze del CTU. Ribadisce la validità della domanda riconvenzionale atteso che i beni a cui attiene l'indagine in Brasile sono oggetto di successione, sebbene non dichiarati nella dichiarazione di successione.
L'Avv. Oliva precisa che ad oggi non risulta il pagamento e che se lo stesso è stato fatto impregiudicato ogni diritto a maggior ragione si impone la condanna alle spese. L'Avv. Calzolari si oppone alla condanna delle spese.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
A conclusione della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
SENTENZA
nella causa R.G. n. 6544/2021, promossa dalla signora , nata a Parte_2
Bucarest (Romania) il 23/12/1960, c.f.: , elettivamente C.F._1
domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi 3/14, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Oliva, che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice
contro signore , nata a [...] il [...], , nata Controparte_3 Controparte_1
a Genova l'1/11/1962 e , nata a [...] il [...], Controparte_2
elettivamente domiciliate in Genova, Via Assarotti 13/3, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Calzolari, che le rappresenta e difende per mandato in atti convenute
sig. , nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_4
C.F._2
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7/7/2021, coerede del Parte_2
defunto marito (deceduto il 7/10/2019) insieme ai quattro Parte_3
figli di quest'ultimo, , , e , CP_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
convenuti nel presente giudizio, ha agito per ottenere la condanna di questi ultimi alla restituzione pro quota (alla luce di quanto disposto dal de cuius per testamento olografo del 14/12/2018, pubblicato a Genova dal Notaio
[...]
il 15/11/2019 e registrato il 22/11/2019 al n. 165465) delle varie voci Per_1
di spesa, sostenute nella sua qualità di coerede, spese dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta del 28/10/2021 si costituivano tre dei quattro figli del sig. , ossia , e , le quali Parte_3 CP_1 CP_3 Controparte_2
contestavano gli assunti avversari, chiedendo il rigetto del ricorso e, previa deduzione dell'incompletezza della dichiarazione di successione presentata dalla signora , instando, in via riconvenzionale, sia per il rimborso delle Pt_1
spese affrontate per la ricerca di immobili all'estero di proprietà del de cuius e non menzionati nella dichiarazione di successione, sia per la condanna della ricorrente a manlevare e a tenere indenni esse resistenti da ogni eventuale pretesa economica avanzata dall' . Controparte_5
Nel corso del giudizio, nel quale non si costituiva , si Controparte_4
procedeva, previo espletamento della negoziazione assistita e previo mutamento del rito per le ragioni esposte all'udienza del 15/9/2022, all'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 13/12/2022 ed era poi disposta CTU contabile, con conferimento del relativo incarico al Dott.
Persona_2
La causa era, infine, rinviata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare fondata nei limiti di seguito esplicitati.
Risulta, anzitutto pacifico che, in forza del testamento olografo datato
14.12.2018, il 50% dei beni di proprietà del defunto sig. è Parte_3
spettato ai quattro figli, odierni convenuti, come da successione legittima, e la restante quota del 50% è stata ereditata dalla seconda moglie, odierna attrice, la quale ha instaurato la presente vertenza, al fine di ottenere il rimborso di varie spese, rimborso asseritamente dovuto dai convenuti, ciascuno per la quota di 1/8. Ciò premesso, si osserva che l'art. 752 c.c., rubricato “ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi”, dispone che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
La pretesa di parte ricorrente è, alla luce di tale norma di legge, fondata. Ed invero, il CTU, a seguito di approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate (da intendersi qui integralmente richiamate), come tali perciò condivisibili, dopo avere analizzato le spese oggetto delle doglianze attoree ed avere proceduto alle esclusioni fondate sui criteri di cui al quesito, ha accertato (pag. 17 della relazione del 22/2/2025) le seguenti posizioni debitorie a carico dei convenuti, tenuto anche conto delle pretese avanzate dalla in sede di memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.: Pt_1
- : € 2.691,16; Controparte_1
- : € 2.691,16; Controparte_3
- : € 4.710,70; Controparte_2
- : € 4.888,93. Controparte_4
Peraltro, giova evidenziare che i citati importi tengono già conto sia di quanto corrisposto dalle convenute costituite (€ 346,46 ciascuna), sia delle detrazioni derivanti da quanto dovuto dalla in base alla domanda riconvenzionale Pt_1
dei convenuti, avente ad oggetto la somma di € 1.039,38 per spese sostenute dai signori per le ricerche di immobili in Brasile, comunque facenti CP_2
parte dell'asse ereditario.
Sulle somme sopra richiamate devono poi riconoscersi gli interessi al tasso legale dalla messa in mora all'effettivo saldo.
Va altresì precisato che ad oggi non è stata depositata documentazione contabile idonea a dimostrare il dedotto avvenuto versamento di € 11.281,29 da parte di a favore dell'attrice, né il titolo in forza del quale Controparte_2
sarebbe stato effettuato il pagamento. Al contrario, non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dalle convenute di essere manlevate dalla da eventuali Pt_1
pretese economiche dell' , con riguardo alla consistenza Controparte_5
dell'asse ereditario. Al fine di evitare di incorrere in responsabilità per l'omissione nella relativa dichiarazione, le coeredi possono infatti presentare un'integrazione alla dichiarazione di successione ed evitare così eventuali sanzioni.
In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta deve condannarsi al pagamento delle spese di lite (valore compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), su cui, peraltro, appare congruo applicare la riduzione del
50% rispetto ai parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per la fase decisionale, in considerazione della non particolare complessità della stessa.
Del pari, le spese della svolta CTU devono porsi a carico dei signori , CP_2
tenuto conto dell'esito di detto accertamento e delle ragioni che hanno reso necessario il suo espletamento.
Va, infine, dichiarata la contumacia del sig. , come detto Controparte_4
non costituitosi, nonostante la regolarità della notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara la contumacia di e condanna i convenuti alla Controparte_4
corresponsione, a favore di , tenuto già conto dell'accoglimento Parte_2
della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la somma di € 1.039,38, dei seguenti importi:
- € 2.691,16; Controparte_1
- € 2.691,16; Controparte_3
- € 4.710,70; Controparte_2
- : € 4.888,93 Controparte_4 oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo, per le ragioni esposte in parte motiva, salva la detrazione di quanto asseritamente già corrisposto da
Controparte_2
Rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dai citati convenuti.
Condanna, altresì, , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
al pagamento, in via solidale tra loro, a favore dell'attrice Controparte_4
delle spese di giudizio, liquidate in € 486,12 per esborsi e in € 4.226,50 per compensi (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per quella decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese dell'espletata CTU, così come già liquidate con decreto del 24/2/2025.
Genova, 16/4/2025
Il Giudice