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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1120/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1120/2021, avente ad oggetto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento di fatture, promossa DA
N.Q. DI EREDE Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Martinetti, come da procura C.F._1 in atti ATTORE CONTRO
), in persona dei legali rappresentanti p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Thomas Bassino, come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto,
– prendere atto che il conchiudente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, deduzioni, contestazioni nuove delle controparti, così come dichiara di opporsi all'eventuale deposito di atti e/o documenti ex adverso irritualmente introdotti in causa;
– dichiarata inammissibile e/o rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione;
all'esito dell'espletata istruttoria:
- dichiarare tenuta e pertanto condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del Dott. della somma Parte_1 di € 25.000,00, come da allegato A “Stima costi per lavori di sistemazione” della relazione di perizia dell'Arch. CP_2
od altra veriore somma accertata in corso di causa;
[...]
1 - dichiarare tenuta e pertanto condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del Dott. della somma Parte_1 di € 1.200,00, a titolo di ristoro per il mancato utilizzo del fabbricato per circa due mesi, od altra veriore somma accertata in corso di causa, anche equitativamente determinata;
- in ogni caso con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 2 D.M. 155/2014 e s.m.i., CPA ed IVA, oltre alle spese e al compenso e relativi accessori per C.T.U. e C.T.P., quanto a quest'ultima da liquidarsi in misura pari alla C.T.U. o in altra diversa determinanda dal Giudice. PARTE CONVENUTA: 'Contrariis rejectis;
voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione dei sottoestesi capitoli di prova per interpello e testi;
rigettare la domanda di risarcimento danni proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi suindicati. Con il favore delle spese e compensi del giudizio, oltre agli accessori di legge'.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La presente controversia trae origine dalla opposizione, svolta da al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 174/2019, emesso dal Giudice di Pace di Mondovì, con cui la opponente era stata intimata di pagare alla società opposta la somma di euro 4.518,80, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento della fattura da quest'ultima emessa a saldo di lavori di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà tra l'attrice e il figlio
, come da preventivo del 7 ottobre 2017, per un complessivo corrispettivo Parte_1 di euro 61.305,00. Con l'atto di opposizione, l'attrice aveva contestato il credito della convenuta, rappresentando di aver corrisposto, in acconto, la complessiva somma di euro 73.961,70, eccependo l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della società convenuta e lamentando altresì il ritardo nell'esecuzione delle opere, da ultimo addebitando alla impresa convenuta l'abbandono del cantiere. I vizi e i difetti erano stati oggetto di valutazione da parte di perito nominato dal , il quale aveva stimato in Pt_1 complessivi euro 10.278,00 i costi necessari per il ripristino, richiesti in via riconvenzionale con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
1.1. L'impresa opposta, costituendosi in quel giudizio, aveva contestato la prospettazione attorea, deducendo che i lavori, inizialmente concernenti il solo tetto, erano stati estesi anche ad altre parti dell'immobile e che erano stati interrotti su richiesta del Prato. La convenuta opposta aveva altresì contestato la sussistenza dei vizi e difetti, ritenendo di aver eseguito le opere correttamente e secondo le regole dell'arte. La convenuta aveva pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda
2 riconvenzionale, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza fissata per la trattazione, il giudice di pace adito aveva tentato la conciliazione, dall'esito negativo;
la società convenuta aveva richiesto quindi la separazione della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, stante la competenza per valore del Tribunale, disposta dal giudice di pace con sentenza con cui ha assegnato termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.
1.2. L'opponente ha quindi provveduto alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale, chiedendo il risarcimento del danno per l'inadempimento della opposta, in ragione sia della realizzazione di lavori extracapitolato non concordati e realizzati non conformemente alle regole dell'arte e sia per l'abbandono del cantiere, danni quantificati in euro 10.278,00 per i costi necessari al ripristino. Nelle more, è deceduta l'attrice Pt_2
sicchè si è costituito volontariamente il figlio , unico erede. La
[...] Parte_1 società convenuta si è costituita contestando la prospettazione dei fatti attorea e, richiamando le contestazioni già svolte in atti del giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ha insistito per il rigetto della domanda attorea.
1.3. Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., per il deposito di memorie assertive e istruttorie, parte attrice ha precisato la propria richiesta risarcitoria con memoria n. 1, richiedendo, oltre al ridetto importo di euro 10.278,00, anche la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.200,00 a titolo di ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile. La causa è stata istruita con prove orali;
all'esito, rigettata la richiesta di CTU formulata dall'attore, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU volta a determinare l'entità e la consistenza dei vizi lamentati dall'attore. Esaurito detto incombente istruttorio, la causa è stata nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Come evidenziato in premessa, il presente giudizio concerne la sola domanda risarcitoria proposta da parte attrice, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Mondovì, per il mancato pagamento di una fattura emessa dalla convenuta in esito a lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attore in Mombarcaro, in forza di preventivo del 7 ottobre 2017, del complessivo importo di euro 67.435,50; non è contestata la circostanza che i lavori avessero avuto inizio il 13 novembre 2017. Parte attrice deduce di aver corrisposto, alla convenuta, somme in acconti per un complessivo importo di euro 73.961,70, a saldo di tre fatture, n. 117/2017, n. 124/2017 e n. 48/2018, di cui tuttavia non vi è alcun riscontro documentale. Nondimeno, si deve dare atto che la circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta e risulta peraltro dal conteggio finale elaborato dall'impresa appaltatrice (doc. 9 fascicolo parte convenuta), recante il dettaglio delle lavorazioni eseguite, il corrispettivo e le somme già corrisposte dal committente, con un saldo finale di euro 4.108,00, già detratta la somma di euro 935,00 per la
3 levigatura dei pavimenti e contestata dall'attore nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Mondovì.
2.1. Diversi sono i profili di inadempimento che l'attore contesta alla convenuta: l'improvviso abbandono del cantiere, la realizzazione di lavori extracapitolato non concordati e l'esecuzione degli stessi non a regola d'arte, formulando domanda risarcitoria di euro 10.278,00, quali costi necessari per il ripristino dei vizi e difetti riscontrati, somma quantificata in forza di perizia di parte (doc. 11 fascicolo parte attrice). Trattasi pertanto di azione risarcitoria volta a far valere la responsabilità della convenuta per vizi e difetti dell'opera e inequivocabilmente riconducibile alla disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c..
3. Sul punto, giova premettere che, fermi restando gli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte che faccia valere in generale la responsabilità contrattuale della controparte contrattuale inadempiente, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. Sez. Un. 13533/2001), si osserva come nel contratto di appalto, il committente che lamenti le difformità o i vizi e difetti dell'opera, può richiedere l'eliminazione degli stessi a spese dell'appaltatore, ovvero la riduzione del prezzo o, in aggiunta o in alternativa, il risarcimento del danno conseguente alle difformità e ai vizi.
3.1. Sotto il profilo probatorio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il committente, che agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c., per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. Assolto, infatti, da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile: “in caso di vizi o difformità dell'opera in un contratto di appalto, il committente non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore. La colpa dell'appaltatore è presunta fino a prova contraria, in quanto si tratta di responsabilità contrattuale. I vizi dell'opera sono presumibilmente imputabili all'appaltatore, a meno che questi non dimostri il contrario” (C. Civ. n. 5525/2024).
3.2. In particolare, le norme degli artt. 1667 e 1668 c.c. legittimano il committente ad agire contro l'appaltatore mediante l'azione di garanzia, rimedio speciale in caso di inadempimento del contratto di appalto e che pertanto si distingue dalle comuni azioni spettanti al creditore. Nel dettaglio, l'art. 1668 c.c. attribuisce al committente, in presenza di riscontrabili vizi e difformità dell'opera ultimata, una serie di rimedi specifici consistenti nella eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'esecuzione forzata degli obblighi di fare, la riduzione del corrispettivo e, in aggiunta o in alternativa, il risarcimento del danno derivante dalle difformità o dai vizi (C. Civ. n. 24305/2017; C. Civ. n. 21421/2014).
3.3. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi
4 normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi” (C. Civ. n. 37761/2021). La giurisprudenza ha altresì reiteratamente ribadito che “…finchè l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (C. Civ. n. 19146/2013).
3.4. Affinchè l'azione di garanzia sia validamente proposta, il committente è in ogni caso gravato, ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., dell'onere di denunciare i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, sul presupposto della consegna dell'opera e della sua accettazione, salvo il riconoscimento o l'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore. Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1655 co. 3 c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o di collaudo. Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali. Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito” (C. Civ. n. 22649/2025).
4. Tali essendo le coordinate interpretative applicabili al caso di specie, è pacifico che tra le parti sia intervenuto un contratto di appalto, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Mombarcaro, già in comproprietà tra l'odierno attore e la madre deceduta in corso di causa, per il complessivo importo di Parte_2 euro 61.305,00, oltre Iva, come risultante dal preventivo sottoposto dall'impresa convenuta e accettato dai committenti (doc. 7 fascicolo parte attrice), recante la data del 7 ottobre 2017. Nel dettaglio, i lavori avevano ad oggetto la rimozione dei soppalchi, il rifacimento del tetto, la demolizione del bagno esistente al primo piano, fornitura di un boiler e realizzazione di un nuovo bagno al secondo piano. Questione controversa, oltre al lamentato abbandono del cantiere, è la sussistenza di vizi e difetti delle opere realizzate dalla convenuta e i lavori extrapreventivo non concordati.
4.1. La convenuta, dal canto suo, nel contestare la prospettazione di parte attrice, ha in primo luogo eccepito la decadenza della garanzia per vizi, non avendo l'attore provveduto a denunciare i vizi entro il richiamato termine decadenziale di sessanta giorni, previsto dall'art. 1667 c.c.. La convenuta ha altresì contestato l'ingiustificata sospensione dei lavori disposta dall'attore, come risulta dalla mail inviata dalla convenuta al committente, del 20 luglio 2018 e con cui, al contempo, il legale rappresentante della
5 impresa convenuta aveva comunicato il saldo dovuto per i lavori effettuati (doc. 9 fascicolo parte attrice).
4.2. A tale comunicazione aveva fatto seguito il riscontro di parte attrice, che aveva a sua volta contestato alla impresa convenuta la sospensione dei lavori e l'esecuzione non a regola d'arte di talune opere, oltre alla realizzazione di lavori non preventivati (doc. 10 fascicolo parte attrice). L'attore aveva quindi incaricato proprio tecnico per la verifica delle opere realizzate e dei difetti lamentati dal , in particolare per quanto concerne i Pt_1 davanzali, il pavimento in legno del piano primo e secondo, la negligente realizzazione della scala interna e della porta in legno di accesso al balcone del secondo piano, la errata realizzazione della pendenza del marciapiede esterno, il malfunzionamento dell'impianto idrico-sanitario del bano del primo piano, come riportato nella perizia di parte depositata in atti (doc. 11 fascicolo parte attrice).
4.3. Non è chiaro quando sia intervenuta la sospensione dei lavori che una parte pretende di addebitare all'altra; la mail del 20 luglio 2018 inviata dall'impresa convenuta, nel comunicare il resoconto lavori, contesta la modalità di sospensione dei lavori disposta dalla committenza senza valide motivazioni, essendo il cantiere in fase di ultimazione (doc. 9 fascicolo parte attrice); l'attore, dal canto suo ha replicato con comunicazione del successivo 30 luglio 2018, a mezzo di proprio procuratore, contestando a sua volta la sospensione unilaterale dei lavori da parte dell'impresa, atteso che l'attore si era “limitato … a lamentare ritardi e vizi nell'esecuzione dei lavori” (doc. 10 fascicolo parte attrice). Alcuna portata decisiva assume il messaggio Whatsapp che il convenuto ritiene riconducibile all'attore, con cui lo stesso avrebbe disposto la sospensione dei lavori (doc. 6 fascicolo parte convenuta). Il messaggio risulta inviato il 31 luglio 2018 e contraddice la stessa mail della convenuta del precedente 20 luglio, ove già si rappresentava la sospensione dei lavori da parte del Prato.
4.4. Il documento recante il messaggio è stato peraltro oggetto di ferma contestazione da parte dell'attore, che ha contestato di aver mai avuto l'applicativo Whatsapp. Circostanza peraltro confermata dalla teste , convivente dell'attore, e Testimone_1 dall'altro teste . Il che non esclude che il messaggio sia stato inviato da Testimone_2 altra utenza – posto il messaggio reca in calce i nominativi di “ e ” – e, Pt_1 Tes_1 purtuttavia, il contenuto del messaggio, con il riferimento agli “inconvenienti” nella ristrutturazione e alle “prepotenze” e ai “lavori fatti malamente” rafforzerebbe al più la prospettazione attorea, quanto alle doglianze espresse dal Prato in ordine alla sussistenza dei lamentati vizi. Nondimeno, risulta in atti il certificato di fine lavori e regolare esecuzione, depositato dal Direttore dei lavori architettonici, Ing. , datato Controparte_3
25 luglio 2018 e protocollato dal Comune di Mombarcaro il successivo 1° agosto 2018 e da cui risulta che l'ultimazione dei lavori strutturali alla data dell'8 giugno 2018. Il certificato si riferisce ai “lavori strutturali”, posto che, come documentato dall'attore, lo stesso 1° agosto 2018 era stata presentata variante mediante deposito di SCIA, avente ad oggetto la modifica delle tramezzature interne e l'impianto elettrico (doc. 16 fascicolo parte attrice).
6 4.5. I vizi sono allegati ed elencati nella perizia di parte recante la data del 20 ottobre e in cui si dà atto che un primo sopralluogo era stato eseguito già il 20 agosto (doc. 11 fascicolo parte attrice): i davanzali interni sono stati realizzati a filo muro perimetrale interno con impossibilità di apertura e chiusura delle persiane;
il pavimento in legno al primo e secondo piano presenta fughe di diverso spessore;
il danneggiamento della originaria scala in legno e il non corretto fissaggio del mancorrente;
la non corretta rifilatura della porta al secondo piano, il danneggiamento della nuova porta al primo piano;
l'errata pendenza del marciapiede, il malfunzionamento dell'impianto idrico- sanitario del primo piano. Trattasi evidentemente di vizi non di immediata percezione e la cui scoperta può essere collocata, in conformità all'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, al momento degli accertamenti svolti dal perito di parte, mediante il quale l'attore è venuto a conoscenza della loro effettiva consistenza;
la perizia reca la data del 28 ottobre 2018, sicchè la successiva contestazione formulata dal procuratore della parte con diffida del 5 dicembre 2018, inviata a mezzo pec alla impresa convenuta (doc. 12 fascicolo parte attrice), deve ritenersi tempestiva. A ciò consegue la infondatezza della eccezione formulata da parte convenuta. 5. L'attore ha pertanto allegato la sussistenza dei descritti vizi;
incombe pertanto sulla convenuta impresa dimostrare di aver eseguito correttamente le opere o l'impossibilità dell'esatto adempimento per causa alla stessa non imputabile. I vizi lamentati da parte attrice sono stati oggetto di valutazione da parte della CTU espletata in corso di causa. Per il rilievo che avrà in prosieguo, giova rilevare che le conclusioni cui la CTU giunge sono condivisibili soltanto in parte, posto che il giudice che ha disposto una consulenza tecnica c.d. percipiente, può anche disattenderne le risultanze ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha reputato di discostarsi dalle conclusioni del CTU (C. Civ. n. 19606/2025).
5.1. Alla CTU è stato richiesto, previa descrizione dello stato dei luoghi, di descrivere la natura dei lavori realizzati dalla convenuta e l'entità dei vizi delle opere, nonché la riconducibilità o meno alla convenuta. La CTU ha esaminato in primo luogo il danno subito dalla porta al primo piano;
posto che la CTU ha ritenuto che le ammaccature siano state prodotte da colpi involontari, in ordine all'addebitabilità di tale danno, parte attrice lo attribuisce alla convenuta, nella fase di montaggio, mentre quest'ultima ritiene che il danno sia stato provocato durante il trasporto delle porte, effettuato dall'attore. La CTU non ha potuto determinare se la porta sia stata danneggiata durante la movimentazione o se sia stata danneggiata da terzi, ferma restando la necessità di una sua sostituzione.
5.2. Quanto alle risultanze delle prove orali, la teste ha smentito la Testimone_1 ricostruzione della convenuta, secondo cui la porta sarebbe stata trasportata dal e Pt_1 che, al momento dell'apertura del cellophane, era risultata danneggiata. La teste ha difatti negato che la porta, imballata in un cartone, fosse stata trasportata dal;
la Pt_1 circostanza è stata confermata dal teste che ha confermato come il Testimone_2
non avesse provveduto al trasporto della porta, imballata in un cartone. Nulla Pt_1
7 hanno invece saputo riferire sulla circostanza gli altri testi, indicati da parte convenuta,
e Si deve tuttavia osservare che la Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 contestazione di parte attrice concerne il danno alla porta e non un vizio o difetto di realizzazione delle opere da parte della convenuta. In tale prospettiva, spetta pertanto all'attore danneggiato dimostrare la riconducibilità del danno alla convenuta. Prova che non è stata assolta dall'attore, posto che, per quanto risulta dalla comune prospettazione delle parti, sul cantiere erano presenti altre maestranze e non risulta la prova che il danno sia riconducibile con certezza all'attività della convenuta.
5.3. Un secondo ordine di contestazioni concerne i davanzali. Occorre in primo luogo rilevare che, per quanto emerge dalla disamina del preventivo (doc. 7 fascicolo parte attrice), non risulta contemplata l'esecuzione di lavorazioni sui davanzali. La CTU ha accertato che i davanzali erano stati “…eseguiti in cartongesso a filo muro perimetrale interno con conseguente impossibilità di apertura e soprattutto della chiusura delle persiane;
inoltre i davanzali non hanno nessuna portanza ed è pertanto impossibile potersi appoggiare senza creare cedimento e sfondamenti anche strutturali…”. La CTU ha rilevato che “…i davanzali eseguiti sono sicuramente differenti alla tipologia ante ristrutturazione, fosse solo per il fatto che al muro perimetrale è stata aggiunta una controparete di cartongesso … che, almeno in una stanza, non risulta ancorata al muro in modo corretto per cui la minima sollecitazione termica e strutturale ha creato la fessurazione…”.
5.4. Al di là del rilievo relativo alla fessurazione, si deve ritenere corretta l'osservazione del Consulente di parte convenuta, secondo cui la differente tipologia dei davanzali, rispetto allo stato precedente la ristrutturazione, non costituisce ex se vizio dell'opera, posto che, peraltro, nel preventivo presentato dalla convenuta è prevista la realizzazione di pareti in cartongesso “per raddrizzare i muri esistenti” al secondo piano. A ciò consegue, pertanto, che la realizzazione dell'opera prevista in contratto, pur nella differente tipologia rispetto a quella preesistente, se non produttiva di una conseguenza dannosa, non può integrare ex se vizio dell'opera. Quanto alla mancanza del davanzale esterno e con sporgenza idonea ad inserire un gocciolatoio, ritiene la CTU che tale mancanza non sia imputabile alla convenuta, trattandosi di lavorazione non CP_4 prevista.
5.5. L'attore contesta altresì l'errata realizzazione della pendenza del marciapiede, verso l'interno anziché verso l'esterno, con conseguente deposito di ristagni di acque meteoriche e infiltrazioni nei locali del piano terra. Valgono le medesime considerazioni poc'anzi svolte: in primo luogo, si deve rilevare che il preventivo non riporta alcuna voce relativa al rifacimento del marciapiede. In secondo luogo, la CTU, pur avendo accertato che il marciapiede presenta una pendenza verso il muro perimetrale della casa, ha altresì osservato che i committenti avevano richiesto “un intervento di manutenzione e di chiusura di aperture e bucature (per esempio con grigliati), a cui hanno provveduto poi gli stessi proprietari...”, mentre l'impresa aveva eseguito un trattamento in superficie che presenta ad oggi delle rotture e delle crepe. La circostanza è peraltro confermata dal teste che Testimone_3 ha dichiarato che l'impresa si era occupata della sistemazione del marciapiede;
CP_1 il teste ha dichiarato sul punto “…abbiamo solo tappato la crepa, il marciapiede c'era già”,
8 affermando che presentava una pendenza al contrario. A ciò si aggiunga che la CTU ha constatato che l'umidità presente al piano terra è riconducibile a umidità di risalita e non è dovuta alla pendenza del marciapiede né dalle perdite di acqua verificatesi nel bagno per l'imprecisa posa degli elementi.
5.6. Ulteriore vizio lamentato dall'attore è il malfunzionamento del sistema idrico- sanitario e la non corretta installazione dei sanitari del primo piano. La CTU ha rilevato che nel bagno si erano verificate perdite di acqua, “risolte temporaneamente”, confermando la presenza di “imprecisioni” nella posa degli elementi. La specifica descrizione di tali imprecisioni è riportata nell'allegato alla perizia;
nondimeno, la CTU ha escluso che le macchie di umidità presenti al piano interrato, come già innanzi si è rilevato, si siano verificate per effetto delle perdite sovrastanti, avendo la CTU accertato trattarsi di umidità di risalita.
5.7. L'attore lamenta il danneggiamento della scala interna in legno, rovinata nel tentativo di adattamento, con il non corretto fissaggio di ringhiera e mancorrente e l'aumento dell'alzata dell'ultimo gradino. La documentazione fotografica depositata dalla CTU evidenzia una lavorazione piuttosto grossolana del listone del pavimento in legno dell'ultima alzata. La CTU ha quindi osservato che “…il mancorrente è stato modificato e abbassato all'altezza della soletta, lasciando le bacchette verticali tagliate a legno vivo e il lavoro risulta incompiuto … occorre una adeguata finitura sulle bacchette verticali in legno con un mancorrente a chiusura … l'ultima alzata va rifatta a regola dell'arte, si evidenzia che la parte aggiunta non è della lunghezza del gradino, occorre uniformarla con la scala esistente…”. In altri termini, l'intervento è risultato incompleto in ragione della intervenuta sospensione dei lavori;
parte convenuta ha in ogni caso scontato in sede di rendicontazione.
5.8. La porta finestra in legno che, al secondo piano, dà accesso al balcone, è stata malamente rifilata. La CTU ha rilevato che “…con la posa del pavimento in legno a piano secondo, è cambiata la quota di pavimento finito rispetto alla situazione ante ristrutturazione;
pertanto, si suppone si sia rifilata la porta finestra che si affaccia sul balcone, allo stato attuale la porta si apre e si chiude a fatica…”. Per quanto il rialzo della quota di pavimento sia stata eseguita dalla impresa convenuta, tuttavia, alcuna responsabilità può essere ascritta alla medesima, poiché l'installazione di porte e serramenti non erano lavorazioni a carico della impresa convenuta, come si evince chiaramente dalla lettura del preventivo. Tanto si evince altresì dalla mail del 13 maggio 2018, con cui il comunica al “al piano Pt_3 Pt_1 superiore puoi far mettere a posto porte e finestre” (doc. 18 fascicolo parte convenuta).
5.9. Quanto al pavimento, la CTU ha accertato che al primo piano è “realizzato con listoni in legno … fissati con chiodi. A piano terra è rimasto finito al grezzo, si ritiene pertanto incompiuto, a piano primo è stato verniciato in un secondo tempo…”, constatando criticità nella posa, nella non perfetta complanarità dei listoni, della chiodatura e l'imprecisione nell'accostamento dei listoni. Sul punto, si deve osservare che il preventivo prevedeva la
“rimozione di tutti i soppalchi in legno e la nuova costruzione in legna lamellare con tavolato a incastro”, oltre alla “levigatura dei due intavolati”. Dal resoconto lavori risulta poi che l'intavolato grezzo al primo piano non era stato conteggiato, in quanto da finire di fissare, levigare e impregnare, così come è stata scorporata la levigatura dei pavimenti,
9 non eseguita dalla impresa convenuta. Il CT di parte convenuta aveva osservato che l'impresa non aveva posato pavimentazione in legno, ma avesse ricostruito un solaio precedentemente demolito, posandovi un tavolato grezzo su cui la committenza avrebbe dovuto posare una pavimentazione in legno o finto legno.
5.10. La CTU ha sul punto replicato che “…se così fosse stato, oggi si presenterebbe una differenza di quota tra l'ultima alzata della scala e il piano secondo della casa, medesima situazione dovrebbe essere a piano primo dove invece l'assito posato è esattamente alla quota del pavimento esistente”. Non si può tuttavia trascurare che lo stesso attore ha rappresentato come nessuno gli avesse mostrato i materiali dei pavimenti;
posto che nel preventivo vi è la precisa indicazione al tavolato in legno lamellare è in ogni caso lo stesso attore che aggiunge che “a causa dell'abbandono del cantiere da parte della la Controparte_1 proprietà ha dovuto ricorrere a una terza persona competente per cercare di ripristinare
/ completare l'opera … e ha potuto finalmente scegliere il colore dei pavimenti in legno” (pag. 24 comparsa conclusionale). Circostanza che contraddice la stessa prospettazione attorea, considerato che le contestazioni attoree relative all'abbandono del cantiere e alla verifica dei vizi si collocano tra giugno – ottobre 2018 mentre il sopralluogo della CTU è avvenuto a distanza di sei anni. Non è pertanto verificare se effettivamente i vizi descritti dalla CTU siano riconducibili all'opera della convenuta.
5.11. L'attore ha contestato la realizzazione del tetto di copertura del bagno con lamiere a copertura dello spazio tra due tetti di proprietà realizzati in tegole, invece di realizzarlo con listelli e tegole. Il preventivo prevedeva il rifacimento del tetto “a vista in legno lamellare con copertura a tegole”. La CTU ha rilevato che per la copertura della parte sovrastante il bagno, la lamiera è danneggiata, non presenta la grondaia e il lavoro non risulta terminato. Parte convenuta ha contestato tali conclusioni, ritenendo di non esser responsabile del danneggiamento delle lamiere. Posto che non risulta la prova che il danneggiamento delle lamiere fosse imputabile alla convenuta, analogamente a quanto osservato per il danneggiamento della porta, e tenuto conto peraltro del lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione dei lavori e gli accertamenti condotti dalla CTU, si deve osservare come in ogni caso la realizzazione della copertura del bagno in lamiera fosse stata assentita dallo stesso , come si evince dalla mail del 15 maggio 2018, in Pt_1 cui il aveva comunicato di aver cambiato le lamiere del tetto del bagno, cui Pt_3 risponde a stretto giro lo stesso , scrivendo “grazie per tutto e per l'avviso” Pt_1 Pt_4
(doc. 9 fascicolo parte convenuta). La mail era stata preceduta da altra mail del 13 maggio 2018 con cui il aveva comunicato che avrebbe cambiato le lamiere Pt_3
(doc. 18 fascicolo parte convenuta).
5.12. L'attore ha altresì contestato l'impossibilità di utilizzo delle stufe per l'erroneo posizionamento delle canne fumarie. La CTU ha constatato che il diametro della stufa non si inserisce nel foro nella muratura. Parte convenuta ha contestato tale conclusione, rilevando di aver unicamente provveduto alla installazione della sola canna fumaria, ovvero del tratto di tubazione verticale che dal piano terra raggiunge il tetto, mentre le dimensioni non corrette concernono il tratto di tubo esterno che raccorda la stufa alla tubazione verticale. In primo luogo, non si può trascurare che la installazione della canna
10 fumaria costituisce un lavoro extrapreventivo, che parte attrice contesta di aver mai richiesto;
tale contestazione, tuttavia, contraddice palesemente la stessa prospettazione attorea, che si duole evidentemente della negligente esecuzione di un lavoro che non avrebbe mai richiesto. In ogni caso, il rilievo di parte convenuta è fondato, posto che, peraltro, la CTU non ha replicato a tale osservazione. La documentazione fotografica allegata alla perizia mostra chiaramente che il difetto è imputabile al raccordo tra il tubo della stufa alla tubazione verticale. La circostanza che il resoconto prevedesse la realizzazione della sola canna fumaria induce a ritenere corretto il rilievo della convenuta;
conseguentemente tale vizio non è alla stessa ascrivibile.
5.13. Le chiavi di volta, secondo la valutazione della CTU, risulta di particolare impatto, ritenendo che si potesse scegliere i tipi di chiave più adeguato rispetto al tipo di fabbricato, mentre il dimensionamento doveva essere concordato con un tecnico abilitato. La CTU, in replica alle osservazioni del CT di parte convenuta, in ordine alla adeguatezza o meno, ha evidenziato che “…erano già state inserite delle chiavi di una tipologia e dopo ne sono state apposte altre differenti, di cui non risultano dimensionamenti”. A ben vedere, tale difetto si risolve tuttavia in un mero vizio estetico, posto che la CTU ha sostanzialmente ritenuto adeguate le chiavi di volta realizzate dalla convenuta.
6. Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto delle risultanze della ctu, nei limiti innanzi esposti, considerata la contraddittorietà della generica prospettazione attorea in ordine ai vizi della pavimentazione e la indimostrata sussistenza di danni ascrivibili all'operato della convenuta, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria formulata dall'attore non possa essere accolta. Del pari, nulla può essere riconosciuto a titolo di mancato godimento dell'immobile. Il danno da mancato godimento dell'immobile non può ritenersi in re ipsa, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, poiché in tal guisa il danno si identificherebbe con l'evento dannoso, configurando un vero e proprio danno punitivo, in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite (C. Civ. Sez. Un. n. 26972/2008), secondo cui ciò che rileva a fini risarcitori è il danno conseguenza che deve essere allegato e provato, e sia con gli ulteriori interventi nomofilattici, che hanno riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.. Conseguentemente, è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile o per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli di contenuto patrimoniale, anche avvalendosi di presunzioni, ma offrendo comunque al giudice elementi indiziari diversi dalla mera mancata disponibilità del bene (C. Civ. n. 31233/2018).
6.1. Nel caso di specie, l'attore deduce la mancata disponibilità dell'immobile di almeno sei anni, chiedendo un importo risarcitorio pari ad euro 25.900,00, calcolato in base ai parametri della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, anno 2024, e deducendo la ulteriore persistenza del danno. La prospettazione di parte attrice è tuttavia oltremodo generica, nulla avendo l'attore allegato, nemmeno in via presuntiva o indiziaria, in termini di conseguenze pregiudizievoli, avendo meramente
11 prospettato una mera indisponibilità di ben sei anni, con la conseguenza che, in conformità alle coordinate interpretative innanzi richiamate, la domanda risarcitoria così formulata non può essere accolta. 7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, tenuto conto dell'esito della lite, delle questioni affrontate e della complessiva attività svolta, l'attore soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori come per legge. Nulla sulle spese di CTU, in quanto la CTU ha depositato l'istanza di liquidazione ben oltre il termine decadenziale di 100 giorni previsto dall'art. 71 co. 2 DPR 115/2002, come da separato decreto di rigetto. Per l'effetto, alcun compenso potrà essere liquidato.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente le domande attoree;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per Controparte_5 compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
nulla in ordine alle spese di CTU. Cuneo 30 ottobre 2025.
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1120/2021, avente ad oggetto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nell'ambito di opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento di fatture, promossa DA
N.Q. DI EREDE Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Martinetti, come da procura C.F._1 in atti ATTORE CONTRO
), in persona dei legali rappresentanti p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Thomas Bassino, come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto,
– prendere atto che il conchiudente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, deduzioni, contestazioni nuove delle controparti, così come dichiara di opporsi all'eventuale deposito di atti e/o documenti ex adverso irritualmente introdotti in causa;
– dichiarata inammissibile e/o rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione;
all'esito dell'espletata istruttoria:
- dichiarare tenuta e pertanto condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del Dott. della somma Parte_1 di € 25.000,00, come da allegato A “Stima costi per lavori di sistemazione” della relazione di perizia dell'Arch. CP_2
od altra veriore somma accertata in corso di causa;
[...]
1 - dichiarare tenuta e pertanto condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del Dott. della somma Parte_1 di € 1.200,00, a titolo di ristoro per il mancato utilizzo del fabbricato per circa due mesi, od altra veriore somma accertata in corso di causa, anche equitativamente determinata;
- in ogni caso con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 2 D.M. 155/2014 e s.m.i., CPA ed IVA, oltre alle spese e al compenso e relativi accessori per C.T.U. e C.T.P., quanto a quest'ultima da liquidarsi in misura pari alla C.T.U. o in altra diversa determinanda dal Giudice. PARTE CONVENUTA: 'Contrariis rejectis;
voglia il Tribunale Ill.mo, previa ammissione dei sottoestesi capitoli di prova per interpello e testi;
rigettare la domanda di risarcimento danni proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi suindicati. Con il favore delle spese e compensi del giudizio, oltre agli accessori di legge'.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La presente controversia trae origine dalla opposizione, svolta da al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 174/2019, emesso dal Giudice di Pace di Mondovì, con cui la opponente era stata intimata di pagare alla società opposta la somma di euro 4.518,80, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento della fattura da quest'ultima emessa a saldo di lavori di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà tra l'attrice e il figlio
, come da preventivo del 7 ottobre 2017, per un complessivo corrispettivo Parte_1 di euro 61.305,00. Con l'atto di opposizione, l'attrice aveva contestato il credito della convenuta, rappresentando di aver corrisposto, in acconto, la complessiva somma di euro 73.961,70, eccependo l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della società convenuta e lamentando altresì il ritardo nell'esecuzione delle opere, da ultimo addebitando alla impresa convenuta l'abbandono del cantiere. I vizi e i difetti erano stati oggetto di valutazione da parte di perito nominato dal , il quale aveva stimato in Pt_1 complessivi euro 10.278,00 i costi necessari per il ripristino, richiesti in via riconvenzionale con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
1.1. L'impresa opposta, costituendosi in quel giudizio, aveva contestato la prospettazione attorea, deducendo che i lavori, inizialmente concernenti il solo tetto, erano stati estesi anche ad altre parti dell'immobile e che erano stati interrotti su richiesta del Prato. La convenuta opposta aveva altresì contestato la sussistenza dei vizi e difetti, ritenendo di aver eseguito le opere correttamente e secondo le regole dell'arte. La convenuta aveva pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda
2 riconvenzionale, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza fissata per la trattazione, il giudice di pace adito aveva tentato la conciliazione, dall'esito negativo;
la società convenuta aveva richiesto quindi la separazione della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, stante la competenza per valore del Tribunale, disposta dal giudice di pace con sentenza con cui ha assegnato termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.
1.2. L'opponente ha quindi provveduto alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale, chiedendo il risarcimento del danno per l'inadempimento della opposta, in ragione sia della realizzazione di lavori extracapitolato non concordati e realizzati non conformemente alle regole dell'arte e sia per l'abbandono del cantiere, danni quantificati in euro 10.278,00 per i costi necessari al ripristino. Nelle more, è deceduta l'attrice Pt_2
sicchè si è costituito volontariamente il figlio , unico erede. La
[...] Parte_1 società convenuta si è costituita contestando la prospettazione dei fatti attorea e, richiamando le contestazioni già svolte in atti del giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ha insistito per il rigetto della domanda attorea.
1.3. Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., per il deposito di memorie assertive e istruttorie, parte attrice ha precisato la propria richiesta risarcitoria con memoria n. 1, richiedendo, oltre al ridetto importo di euro 10.278,00, anche la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.200,00 a titolo di ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile. La causa è stata istruita con prove orali;
all'esito, rigettata la richiesta di CTU formulata dall'attore, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU volta a determinare l'entità e la consistenza dei vizi lamentati dall'attore. Esaurito detto incombente istruttorio, la causa è stata nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Come evidenziato in premessa, il presente giudizio concerne la sola domanda risarcitoria proposta da parte attrice, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Mondovì, per il mancato pagamento di una fattura emessa dalla convenuta in esito a lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attore in Mombarcaro, in forza di preventivo del 7 ottobre 2017, del complessivo importo di euro 67.435,50; non è contestata la circostanza che i lavori avessero avuto inizio il 13 novembre 2017. Parte attrice deduce di aver corrisposto, alla convenuta, somme in acconti per un complessivo importo di euro 73.961,70, a saldo di tre fatture, n. 117/2017, n. 124/2017 e n. 48/2018, di cui tuttavia non vi è alcun riscontro documentale. Nondimeno, si deve dare atto che la circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta e risulta peraltro dal conteggio finale elaborato dall'impresa appaltatrice (doc. 9 fascicolo parte convenuta), recante il dettaglio delle lavorazioni eseguite, il corrispettivo e le somme già corrisposte dal committente, con un saldo finale di euro 4.108,00, già detratta la somma di euro 935,00 per la
3 levigatura dei pavimenti e contestata dall'attore nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Mondovì.
2.1. Diversi sono i profili di inadempimento che l'attore contesta alla convenuta: l'improvviso abbandono del cantiere, la realizzazione di lavori extracapitolato non concordati e l'esecuzione degli stessi non a regola d'arte, formulando domanda risarcitoria di euro 10.278,00, quali costi necessari per il ripristino dei vizi e difetti riscontrati, somma quantificata in forza di perizia di parte (doc. 11 fascicolo parte attrice). Trattasi pertanto di azione risarcitoria volta a far valere la responsabilità della convenuta per vizi e difetti dell'opera e inequivocabilmente riconducibile alla disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c..
3. Sul punto, giova premettere che, fermi restando gli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte che faccia valere in generale la responsabilità contrattuale della controparte contrattuale inadempiente, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. Sez. Un. 13533/2001), si osserva come nel contratto di appalto, il committente che lamenti le difformità o i vizi e difetti dell'opera, può richiedere l'eliminazione degli stessi a spese dell'appaltatore, ovvero la riduzione del prezzo o, in aggiunta o in alternativa, il risarcimento del danno conseguente alle difformità e ai vizi.
3.1. Sotto il profilo probatorio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il committente, che agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c., per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. Assolto, infatti, da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile: “in caso di vizi o difformità dell'opera in un contratto di appalto, il committente non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore. La colpa dell'appaltatore è presunta fino a prova contraria, in quanto si tratta di responsabilità contrattuale. I vizi dell'opera sono presumibilmente imputabili all'appaltatore, a meno che questi non dimostri il contrario” (C. Civ. n. 5525/2024).
3.2. In particolare, le norme degli artt. 1667 e 1668 c.c. legittimano il committente ad agire contro l'appaltatore mediante l'azione di garanzia, rimedio speciale in caso di inadempimento del contratto di appalto e che pertanto si distingue dalle comuni azioni spettanti al creditore. Nel dettaglio, l'art. 1668 c.c. attribuisce al committente, in presenza di riscontrabili vizi e difformità dell'opera ultimata, una serie di rimedi specifici consistenti nella eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'esecuzione forzata degli obblighi di fare, la riduzione del corrispettivo e, in aggiunta o in alternativa, il risarcimento del danno derivante dalle difformità o dai vizi (C. Civ. n. 24305/2017; C. Civ. n. 21421/2014).
3.3. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi
4 normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi” (C. Civ. n. 37761/2021). La giurisprudenza ha altresì reiteratamente ribadito che “…finchè l'opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (C. Civ. n. 19146/2013).
3.4. Affinchè l'azione di garanzia sia validamente proposta, il committente è in ogni caso gravato, ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., dell'onere di denunciare i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, sul presupposto della consegna dell'opera e della sua accettazione, salvo il riconoscimento o l'occultamento dei difetti da parte dell'appaltatore. Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1655 co. 3 c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o di collaudo. Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali. Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito” (C. Civ. n. 22649/2025).
4. Tali essendo le coordinate interpretative applicabili al caso di specie, è pacifico che tra le parti sia intervenuto un contratto di appalto, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Mombarcaro, già in comproprietà tra l'odierno attore e la madre deceduta in corso di causa, per il complessivo importo di Parte_2 euro 61.305,00, oltre Iva, come risultante dal preventivo sottoposto dall'impresa convenuta e accettato dai committenti (doc. 7 fascicolo parte attrice), recante la data del 7 ottobre 2017. Nel dettaglio, i lavori avevano ad oggetto la rimozione dei soppalchi, il rifacimento del tetto, la demolizione del bagno esistente al primo piano, fornitura di un boiler e realizzazione di un nuovo bagno al secondo piano. Questione controversa, oltre al lamentato abbandono del cantiere, è la sussistenza di vizi e difetti delle opere realizzate dalla convenuta e i lavori extrapreventivo non concordati.
4.1. La convenuta, dal canto suo, nel contestare la prospettazione di parte attrice, ha in primo luogo eccepito la decadenza della garanzia per vizi, non avendo l'attore provveduto a denunciare i vizi entro il richiamato termine decadenziale di sessanta giorni, previsto dall'art. 1667 c.c.. La convenuta ha altresì contestato l'ingiustificata sospensione dei lavori disposta dall'attore, come risulta dalla mail inviata dalla convenuta al committente, del 20 luglio 2018 e con cui, al contempo, il legale rappresentante della
5 impresa convenuta aveva comunicato il saldo dovuto per i lavori effettuati (doc. 9 fascicolo parte attrice).
4.2. A tale comunicazione aveva fatto seguito il riscontro di parte attrice, che aveva a sua volta contestato alla impresa convenuta la sospensione dei lavori e l'esecuzione non a regola d'arte di talune opere, oltre alla realizzazione di lavori non preventivati (doc. 10 fascicolo parte attrice). L'attore aveva quindi incaricato proprio tecnico per la verifica delle opere realizzate e dei difetti lamentati dal , in particolare per quanto concerne i Pt_1 davanzali, il pavimento in legno del piano primo e secondo, la negligente realizzazione della scala interna e della porta in legno di accesso al balcone del secondo piano, la errata realizzazione della pendenza del marciapiede esterno, il malfunzionamento dell'impianto idrico-sanitario del bano del primo piano, come riportato nella perizia di parte depositata in atti (doc. 11 fascicolo parte attrice).
4.3. Non è chiaro quando sia intervenuta la sospensione dei lavori che una parte pretende di addebitare all'altra; la mail del 20 luglio 2018 inviata dall'impresa convenuta, nel comunicare il resoconto lavori, contesta la modalità di sospensione dei lavori disposta dalla committenza senza valide motivazioni, essendo il cantiere in fase di ultimazione (doc. 9 fascicolo parte attrice); l'attore, dal canto suo ha replicato con comunicazione del successivo 30 luglio 2018, a mezzo di proprio procuratore, contestando a sua volta la sospensione unilaterale dei lavori da parte dell'impresa, atteso che l'attore si era “limitato … a lamentare ritardi e vizi nell'esecuzione dei lavori” (doc. 10 fascicolo parte attrice). Alcuna portata decisiva assume il messaggio Whatsapp che il convenuto ritiene riconducibile all'attore, con cui lo stesso avrebbe disposto la sospensione dei lavori (doc. 6 fascicolo parte convenuta). Il messaggio risulta inviato il 31 luglio 2018 e contraddice la stessa mail della convenuta del precedente 20 luglio, ove già si rappresentava la sospensione dei lavori da parte del Prato.
4.4. Il documento recante il messaggio è stato peraltro oggetto di ferma contestazione da parte dell'attore, che ha contestato di aver mai avuto l'applicativo Whatsapp. Circostanza peraltro confermata dalla teste , convivente dell'attore, e Testimone_1 dall'altro teste . Il che non esclude che il messaggio sia stato inviato da Testimone_2 altra utenza – posto il messaggio reca in calce i nominativi di “ e ” – e, Pt_1 Tes_1 purtuttavia, il contenuto del messaggio, con il riferimento agli “inconvenienti” nella ristrutturazione e alle “prepotenze” e ai “lavori fatti malamente” rafforzerebbe al più la prospettazione attorea, quanto alle doglianze espresse dal Prato in ordine alla sussistenza dei lamentati vizi. Nondimeno, risulta in atti il certificato di fine lavori e regolare esecuzione, depositato dal Direttore dei lavori architettonici, Ing. , datato Controparte_3
25 luglio 2018 e protocollato dal Comune di Mombarcaro il successivo 1° agosto 2018 e da cui risulta che l'ultimazione dei lavori strutturali alla data dell'8 giugno 2018. Il certificato si riferisce ai “lavori strutturali”, posto che, come documentato dall'attore, lo stesso 1° agosto 2018 era stata presentata variante mediante deposito di SCIA, avente ad oggetto la modifica delle tramezzature interne e l'impianto elettrico (doc. 16 fascicolo parte attrice).
6 4.5. I vizi sono allegati ed elencati nella perizia di parte recante la data del 20 ottobre e in cui si dà atto che un primo sopralluogo era stato eseguito già il 20 agosto (doc. 11 fascicolo parte attrice): i davanzali interni sono stati realizzati a filo muro perimetrale interno con impossibilità di apertura e chiusura delle persiane;
il pavimento in legno al primo e secondo piano presenta fughe di diverso spessore;
il danneggiamento della originaria scala in legno e il non corretto fissaggio del mancorrente;
la non corretta rifilatura della porta al secondo piano, il danneggiamento della nuova porta al primo piano;
l'errata pendenza del marciapiede, il malfunzionamento dell'impianto idrico- sanitario del primo piano. Trattasi evidentemente di vizi non di immediata percezione e la cui scoperta può essere collocata, in conformità all'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, al momento degli accertamenti svolti dal perito di parte, mediante il quale l'attore è venuto a conoscenza della loro effettiva consistenza;
la perizia reca la data del 28 ottobre 2018, sicchè la successiva contestazione formulata dal procuratore della parte con diffida del 5 dicembre 2018, inviata a mezzo pec alla impresa convenuta (doc. 12 fascicolo parte attrice), deve ritenersi tempestiva. A ciò consegue la infondatezza della eccezione formulata da parte convenuta. 5. L'attore ha pertanto allegato la sussistenza dei descritti vizi;
incombe pertanto sulla convenuta impresa dimostrare di aver eseguito correttamente le opere o l'impossibilità dell'esatto adempimento per causa alla stessa non imputabile. I vizi lamentati da parte attrice sono stati oggetto di valutazione da parte della CTU espletata in corso di causa. Per il rilievo che avrà in prosieguo, giova rilevare che le conclusioni cui la CTU giunge sono condivisibili soltanto in parte, posto che il giudice che ha disposto una consulenza tecnica c.d. percipiente, può anche disattenderne le risultanze ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha reputato di discostarsi dalle conclusioni del CTU (C. Civ. n. 19606/2025).
5.1. Alla CTU è stato richiesto, previa descrizione dello stato dei luoghi, di descrivere la natura dei lavori realizzati dalla convenuta e l'entità dei vizi delle opere, nonché la riconducibilità o meno alla convenuta. La CTU ha esaminato in primo luogo il danno subito dalla porta al primo piano;
posto che la CTU ha ritenuto che le ammaccature siano state prodotte da colpi involontari, in ordine all'addebitabilità di tale danno, parte attrice lo attribuisce alla convenuta, nella fase di montaggio, mentre quest'ultima ritiene che il danno sia stato provocato durante il trasporto delle porte, effettuato dall'attore. La CTU non ha potuto determinare se la porta sia stata danneggiata durante la movimentazione o se sia stata danneggiata da terzi, ferma restando la necessità di una sua sostituzione.
5.2. Quanto alle risultanze delle prove orali, la teste ha smentito la Testimone_1 ricostruzione della convenuta, secondo cui la porta sarebbe stata trasportata dal e Pt_1 che, al momento dell'apertura del cellophane, era risultata danneggiata. La teste ha difatti negato che la porta, imballata in un cartone, fosse stata trasportata dal;
la Pt_1 circostanza è stata confermata dal teste che ha confermato come il Testimone_2
non avesse provveduto al trasporto della porta, imballata in un cartone. Nulla Pt_1
7 hanno invece saputo riferire sulla circostanza gli altri testi, indicati da parte convenuta,
e Si deve tuttavia osservare che la Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 contestazione di parte attrice concerne il danno alla porta e non un vizio o difetto di realizzazione delle opere da parte della convenuta. In tale prospettiva, spetta pertanto all'attore danneggiato dimostrare la riconducibilità del danno alla convenuta. Prova che non è stata assolta dall'attore, posto che, per quanto risulta dalla comune prospettazione delle parti, sul cantiere erano presenti altre maestranze e non risulta la prova che il danno sia riconducibile con certezza all'attività della convenuta.
5.3. Un secondo ordine di contestazioni concerne i davanzali. Occorre in primo luogo rilevare che, per quanto emerge dalla disamina del preventivo (doc. 7 fascicolo parte attrice), non risulta contemplata l'esecuzione di lavorazioni sui davanzali. La CTU ha accertato che i davanzali erano stati “…eseguiti in cartongesso a filo muro perimetrale interno con conseguente impossibilità di apertura e soprattutto della chiusura delle persiane;
inoltre i davanzali non hanno nessuna portanza ed è pertanto impossibile potersi appoggiare senza creare cedimento e sfondamenti anche strutturali…”. La CTU ha rilevato che “…i davanzali eseguiti sono sicuramente differenti alla tipologia ante ristrutturazione, fosse solo per il fatto che al muro perimetrale è stata aggiunta una controparete di cartongesso … che, almeno in una stanza, non risulta ancorata al muro in modo corretto per cui la minima sollecitazione termica e strutturale ha creato la fessurazione…”.
5.4. Al di là del rilievo relativo alla fessurazione, si deve ritenere corretta l'osservazione del Consulente di parte convenuta, secondo cui la differente tipologia dei davanzali, rispetto allo stato precedente la ristrutturazione, non costituisce ex se vizio dell'opera, posto che, peraltro, nel preventivo presentato dalla convenuta è prevista la realizzazione di pareti in cartongesso “per raddrizzare i muri esistenti” al secondo piano. A ciò consegue, pertanto, che la realizzazione dell'opera prevista in contratto, pur nella differente tipologia rispetto a quella preesistente, se non produttiva di una conseguenza dannosa, non può integrare ex se vizio dell'opera. Quanto alla mancanza del davanzale esterno e con sporgenza idonea ad inserire un gocciolatoio, ritiene la CTU che tale mancanza non sia imputabile alla convenuta, trattandosi di lavorazione non CP_4 prevista.
5.5. L'attore contesta altresì l'errata realizzazione della pendenza del marciapiede, verso l'interno anziché verso l'esterno, con conseguente deposito di ristagni di acque meteoriche e infiltrazioni nei locali del piano terra. Valgono le medesime considerazioni poc'anzi svolte: in primo luogo, si deve rilevare che il preventivo non riporta alcuna voce relativa al rifacimento del marciapiede. In secondo luogo, la CTU, pur avendo accertato che il marciapiede presenta una pendenza verso il muro perimetrale della casa, ha altresì osservato che i committenti avevano richiesto “un intervento di manutenzione e di chiusura di aperture e bucature (per esempio con grigliati), a cui hanno provveduto poi gli stessi proprietari...”, mentre l'impresa aveva eseguito un trattamento in superficie che presenta ad oggi delle rotture e delle crepe. La circostanza è peraltro confermata dal teste che Testimone_3 ha dichiarato che l'impresa si era occupata della sistemazione del marciapiede;
CP_1 il teste ha dichiarato sul punto “…abbiamo solo tappato la crepa, il marciapiede c'era già”,
8 affermando che presentava una pendenza al contrario. A ciò si aggiunga che la CTU ha constatato che l'umidità presente al piano terra è riconducibile a umidità di risalita e non è dovuta alla pendenza del marciapiede né dalle perdite di acqua verificatesi nel bagno per l'imprecisa posa degli elementi.
5.6. Ulteriore vizio lamentato dall'attore è il malfunzionamento del sistema idrico- sanitario e la non corretta installazione dei sanitari del primo piano. La CTU ha rilevato che nel bagno si erano verificate perdite di acqua, “risolte temporaneamente”, confermando la presenza di “imprecisioni” nella posa degli elementi. La specifica descrizione di tali imprecisioni è riportata nell'allegato alla perizia;
nondimeno, la CTU ha escluso che le macchie di umidità presenti al piano interrato, come già innanzi si è rilevato, si siano verificate per effetto delle perdite sovrastanti, avendo la CTU accertato trattarsi di umidità di risalita.
5.7. L'attore lamenta il danneggiamento della scala interna in legno, rovinata nel tentativo di adattamento, con il non corretto fissaggio di ringhiera e mancorrente e l'aumento dell'alzata dell'ultimo gradino. La documentazione fotografica depositata dalla CTU evidenzia una lavorazione piuttosto grossolana del listone del pavimento in legno dell'ultima alzata. La CTU ha quindi osservato che “…il mancorrente è stato modificato e abbassato all'altezza della soletta, lasciando le bacchette verticali tagliate a legno vivo e il lavoro risulta incompiuto … occorre una adeguata finitura sulle bacchette verticali in legno con un mancorrente a chiusura … l'ultima alzata va rifatta a regola dell'arte, si evidenzia che la parte aggiunta non è della lunghezza del gradino, occorre uniformarla con la scala esistente…”. In altri termini, l'intervento è risultato incompleto in ragione della intervenuta sospensione dei lavori;
parte convenuta ha in ogni caso scontato in sede di rendicontazione.
5.8. La porta finestra in legno che, al secondo piano, dà accesso al balcone, è stata malamente rifilata. La CTU ha rilevato che “…con la posa del pavimento in legno a piano secondo, è cambiata la quota di pavimento finito rispetto alla situazione ante ristrutturazione;
pertanto, si suppone si sia rifilata la porta finestra che si affaccia sul balcone, allo stato attuale la porta si apre e si chiude a fatica…”. Per quanto il rialzo della quota di pavimento sia stata eseguita dalla impresa convenuta, tuttavia, alcuna responsabilità può essere ascritta alla medesima, poiché l'installazione di porte e serramenti non erano lavorazioni a carico della impresa convenuta, come si evince chiaramente dalla lettura del preventivo. Tanto si evince altresì dalla mail del 13 maggio 2018, con cui il comunica al “al piano Pt_3 Pt_1 superiore puoi far mettere a posto porte e finestre” (doc. 18 fascicolo parte convenuta).
5.9. Quanto al pavimento, la CTU ha accertato che al primo piano è “realizzato con listoni in legno … fissati con chiodi. A piano terra è rimasto finito al grezzo, si ritiene pertanto incompiuto, a piano primo è stato verniciato in un secondo tempo…”, constatando criticità nella posa, nella non perfetta complanarità dei listoni, della chiodatura e l'imprecisione nell'accostamento dei listoni. Sul punto, si deve osservare che il preventivo prevedeva la
“rimozione di tutti i soppalchi in legno e la nuova costruzione in legna lamellare con tavolato a incastro”, oltre alla “levigatura dei due intavolati”. Dal resoconto lavori risulta poi che l'intavolato grezzo al primo piano non era stato conteggiato, in quanto da finire di fissare, levigare e impregnare, così come è stata scorporata la levigatura dei pavimenti,
9 non eseguita dalla impresa convenuta. Il CT di parte convenuta aveva osservato che l'impresa non aveva posato pavimentazione in legno, ma avesse ricostruito un solaio precedentemente demolito, posandovi un tavolato grezzo su cui la committenza avrebbe dovuto posare una pavimentazione in legno o finto legno.
5.10. La CTU ha sul punto replicato che “…se così fosse stato, oggi si presenterebbe una differenza di quota tra l'ultima alzata della scala e il piano secondo della casa, medesima situazione dovrebbe essere a piano primo dove invece l'assito posato è esattamente alla quota del pavimento esistente”. Non si può tuttavia trascurare che lo stesso attore ha rappresentato come nessuno gli avesse mostrato i materiali dei pavimenti;
posto che nel preventivo vi è la precisa indicazione al tavolato in legno lamellare è in ogni caso lo stesso attore che aggiunge che “a causa dell'abbandono del cantiere da parte della la Controparte_1 proprietà ha dovuto ricorrere a una terza persona competente per cercare di ripristinare
/ completare l'opera … e ha potuto finalmente scegliere il colore dei pavimenti in legno” (pag. 24 comparsa conclusionale). Circostanza che contraddice la stessa prospettazione attorea, considerato che le contestazioni attoree relative all'abbandono del cantiere e alla verifica dei vizi si collocano tra giugno – ottobre 2018 mentre il sopralluogo della CTU è avvenuto a distanza di sei anni. Non è pertanto verificare se effettivamente i vizi descritti dalla CTU siano riconducibili all'opera della convenuta.
5.11. L'attore ha contestato la realizzazione del tetto di copertura del bagno con lamiere a copertura dello spazio tra due tetti di proprietà realizzati in tegole, invece di realizzarlo con listelli e tegole. Il preventivo prevedeva il rifacimento del tetto “a vista in legno lamellare con copertura a tegole”. La CTU ha rilevato che per la copertura della parte sovrastante il bagno, la lamiera è danneggiata, non presenta la grondaia e il lavoro non risulta terminato. Parte convenuta ha contestato tali conclusioni, ritenendo di non esser responsabile del danneggiamento delle lamiere. Posto che non risulta la prova che il danneggiamento delle lamiere fosse imputabile alla convenuta, analogamente a quanto osservato per il danneggiamento della porta, e tenuto conto peraltro del lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione dei lavori e gli accertamenti condotti dalla CTU, si deve osservare come in ogni caso la realizzazione della copertura del bagno in lamiera fosse stata assentita dallo stesso , come si evince dalla mail del 15 maggio 2018, in Pt_1 cui il aveva comunicato di aver cambiato le lamiere del tetto del bagno, cui Pt_3 risponde a stretto giro lo stesso , scrivendo “grazie per tutto e per l'avviso” Pt_1 Pt_4
(doc. 9 fascicolo parte convenuta). La mail era stata preceduta da altra mail del 13 maggio 2018 con cui il aveva comunicato che avrebbe cambiato le lamiere Pt_3
(doc. 18 fascicolo parte convenuta).
5.12. L'attore ha altresì contestato l'impossibilità di utilizzo delle stufe per l'erroneo posizionamento delle canne fumarie. La CTU ha constatato che il diametro della stufa non si inserisce nel foro nella muratura. Parte convenuta ha contestato tale conclusione, rilevando di aver unicamente provveduto alla installazione della sola canna fumaria, ovvero del tratto di tubazione verticale che dal piano terra raggiunge il tetto, mentre le dimensioni non corrette concernono il tratto di tubo esterno che raccorda la stufa alla tubazione verticale. In primo luogo, non si può trascurare che la installazione della canna
10 fumaria costituisce un lavoro extrapreventivo, che parte attrice contesta di aver mai richiesto;
tale contestazione, tuttavia, contraddice palesemente la stessa prospettazione attorea, che si duole evidentemente della negligente esecuzione di un lavoro che non avrebbe mai richiesto. In ogni caso, il rilievo di parte convenuta è fondato, posto che, peraltro, la CTU non ha replicato a tale osservazione. La documentazione fotografica allegata alla perizia mostra chiaramente che il difetto è imputabile al raccordo tra il tubo della stufa alla tubazione verticale. La circostanza che il resoconto prevedesse la realizzazione della sola canna fumaria induce a ritenere corretto il rilievo della convenuta;
conseguentemente tale vizio non è alla stessa ascrivibile.
5.13. Le chiavi di volta, secondo la valutazione della CTU, risulta di particolare impatto, ritenendo che si potesse scegliere i tipi di chiave più adeguato rispetto al tipo di fabbricato, mentre il dimensionamento doveva essere concordato con un tecnico abilitato. La CTU, in replica alle osservazioni del CT di parte convenuta, in ordine alla adeguatezza o meno, ha evidenziato che “…erano già state inserite delle chiavi di una tipologia e dopo ne sono state apposte altre differenti, di cui non risultano dimensionamenti”. A ben vedere, tale difetto si risolve tuttavia in un mero vizio estetico, posto che la CTU ha sostanzialmente ritenuto adeguate le chiavi di volta realizzate dalla convenuta.
6. Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto delle risultanze della ctu, nei limiti innanzi esposti, considerata la contraddittorietà della generica prospettazione attorea in ordine ai vizi della pavimentazione e la indimostrata sussistenza di danni ascrivibili all'operato della convenuta, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria formulata dall'attore non possa essere accolta. Del pari, nulla può essere riconosciuto a titolo di mancato godimento dell'immobile. Il danno da mancato godimento dell'immobile non può ritenersi in re ipsa, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, poiché in tal guisa il danno si identificherebbe con l'evento dannoso, configurando un vero e proprio danno punitivo, in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite (C. Civ. Sez. Un. n. 26972/2008), secondo cui ciò che rileva a fini risarcitori è il danno conseguenza che deve essere allegato e provato, e sia con gli ulteriori interventi nomofilattici, che hanno riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.. Conseguentemente, è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile o per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli di contenuto patrimoniale, anche avvalendosi di presunzioni, ma offrendo comunque al giudice elementi indiziari diversi dalla mera mancata disponibilità del bene (C. Civ. n. 31233/2018).
6.1. Nel caso di specie, l'attore deduce la mancata disponibilità dell'immobile di almeno sei anni, chiedendo un importo risarcitorio pari ad euro 25.900,00, calcolato in base ai parametri della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, anno 2024, e deducendo la ulteriore persistenza del danno. La prospettazione di parte attrice è tuttavia oltremodo generica, nulla avendo l'attore allegato, nemmeno in via presuntiva o indiziaria, in termini di conseguenze pregiudizievoli, avendo meramente
11 prospettato una mera indisponibilità di ben sei anni, con la conseguenza che, in conformità alle coordinate interpretative innanzi richiamate, la domanda risarcitoria così formulata non può essere accolta. 7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, tenuto conto dell'esito della lite, delle questioni affrontate e della complessiva attività svolta, l'attore soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori come per legge. Nulla sulle spese di CTU, in quanto la CTU ha depositato l'istanza di liquidazione ben oltre il termine decadenziale di 100 giorni previsto dall'art. 71 co. 2 DPR 115/2002, come da separato decreto di rigetto. Per l'effetto, alcun compenso potrà essere liquidato.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente le domande attoree;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per Controparte_5 compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
nulla in ordine alle spese di CTU. Cuneo 30 ottobre 2025.
Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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