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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14739/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LONGO MASSIMO Parte_1 e dell'avv. BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO Ricorrente
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1 Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– , chiedendo: CP_1
1. in via pregiudiziale, anche inaudita altera parte, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in considerazione di quanto argomentato e documentato nei motivi di ricorso n.ri 1, 2 e 3 ed attesa la fondatezza dei requisiti posti a fondamento dell'istanza di sospensione formulata;
2. in via preliminare ed assorbente in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso addebito n.
36820240008565581000 notificato via pec in data 4.11.2024 in quanto illegittimo in vista delle considerazioni svolte nei motivi di ricorso che precedono e della documentazione depositata a supporto delle stesse;
pagina 1 di 3 Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto notifica in data 06.11.2024 dell'avviso di addebito n.
36820240008565581000, con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di 4.479,21 relativo a contributi previdenziali/assistenziali per il periodo dal 7/2021 al 7/2023.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
e, all'odierna udienza di discussione, la parte
[...] resistente ha rappresentato di aver riesaminato la posizione contributiva della società ricorrente e, nell'esercizio della propria potestà di autotutela, di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente Previdenziale alla rifusione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che parte attrice ha dato atto in ricorso di aver trasmesso in data 12.11.2024 attraverso il portale dell' domanda di annullamento dell'avviso CP_1 di addebito, esponendo e documentando le medesime argomentazioni trasposte nell'atto introduttivo del giudizio. La richiesta, tuttavia, era rimasta senza riscontro da parte di CP_1
, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio provvedendo in via amministrativa, in quanto già in possesso degli elementi utili all'esercizio del potere di autotutela.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e pagina 2 di 3 leale comportamento processuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 15.7.2025
il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Florio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14739/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LONGO MASSIMO Parte_1 e dell'avv. BARELLI ANDREA ANTONIO ENRICO Ricorrente
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1 Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– , chiedendo: CP_1
1. in via pregiudiziale, anche inaudita altera parte, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in considerazione di quanto argomentato e documentato nei motivi di ricorso n.ri 1, 2 e 3 ed attesa la fondatezza dei requisiti posti a fondamento dell'istanza di sospensione formulata;
2. in via preliminare ed assorbente in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso addebito n.
36820240008565581000 notificato via pec in data 4.11.2024 in quanto illegittimo in vista delle considerazioni svolte nei motivi di ricorso che precedono e della documentazione depositata a supporto delle stesse;
pagina 1 di 3 Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto notifica in data 06.11.2024 dell'avviso di addebito n.
36820240008565581000, con cui veniva intimato il pagamento dell'importo di 4.479,21 relativo a contributi previdenziali/assistenziali per il periodo dal 7/2021 al 7/2023.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_2
e, all'odierna udienza di discussione, la parte
[...] resistente ha rappresentato di aver riesaminato la posizione contributiva della società ricorrente e, nell'esercizio della propria potestà di autotutela, di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente Previdenziale alla rifusione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che parte attrice ha dato atto in ricorso di aver trasmesso in data 12.11.2024 attraverso il portale dell' domanda di annullamento dell'avviso CP_1 di addebito, esponendo e documentando le medesime argomentazioni trasposte nell'atto introduttivo del giudizio. La richiesta, tuttavia, era rimasta senza riscontro da parte di CP_1
, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio provvedendo in via amministrativa, in quanto già in possesso degli elementi utili all'esercizio del potere di autotutela.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e pagina 2 di 3 leale comportamento processuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 15.7.2025
il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Florio
pagina 3 di 3