Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Marina Rossi Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 557/2024 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
SCULCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Roma, via Fonti del Clitunno n.
25
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GIONATA Parte_2 C.F._2
GIANNINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Pratovecchio-Stia (AR), via
Roma Stia, n. 9;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/02/2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) affido della figlia minore, sopra meglio generalizzata, Persona_1
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e conferma della residenza anagrafica della stessa, presso l'abitazione della madre, sita in Pratovecchio Stia (AR), Via Giacomo Matteotti n° 10. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative la figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la minore. La sig.ra ove lo ritenga opportuno, Parte_2
soprattutto per ragioni di lavoro, di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, dandone preventiva comunicazione al padre della minore come per legge, al fine dell'esercizio del suo diritto di visita della figlia;
2) il sig. essendo residente in [...]
comunicazione alla madre, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche della prole, tenendo conto degli impegni lavorativi o di eventuali impedimenti, si riserva la possibilità di poter esercitare il proprio diritto di visita sulla figlia almeno due fine settimana alternati al mese, a partire dalle Per_1
ore 18 di venerdì sino alle ore 19 di domenica;
3) sempre nel rispetto della volontà della figlia Per_1
e degli impegni scolastici, previa comunicazione alla madre, nei due fine settimana previsti, il sig. eserciterà il diritto di visita nel seguente modo: il papà si impegna a prelevare la figlia Pt_1 Per_1 presso l'abitazione di residenza della figlia entro le ore 18 di venerdì ed a riportarla entro le ore 19 di domenica;
4) per il periodo delle vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà con il Per_1
padre un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, gli stessi saranno concordati previamente dai genitori entro e non oltre il precedente mese di maggio. Per le principali festività, quali a titolo esemplificativo Natale (25 e 26 dicembre), AP (31 dicembre e 1 gennaio), IA (6 gennaio) e Pasqua (domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta), la figlia starà in via alternata Per_1
negli anni con i rispettivi genitori, sempre previo accordo e nel rispetto delle esigenze dei genitori e della prole;
5) il papà sig. a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario Parte_1 della figlia, rispetto al precedente accordo che prevedeva la corresponsione della somma di € 250,00 iniziali, diventati € 280,00 negli ultimi anni, a partire dal mese successivo dalla data di perfezionamento del presente accordo, si obbliga a corrispondere alla mamma sig.ra Parte_2 la somma di € 450,00 mensili (euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT. Detto importo dovrà esser corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra entro il Parte_2 giorno 20 di ogni mese solare ed indicando nella causale “Mantenimento Greta spese …. mese … anno…” Inoltre, la sig.ra ugualmente a titolo di contributo ordinario al Parte_2 mantenimento della prole, previa obbligatoria ed opportuna comunicazione dell'importo mensile percepito al sig. farà proprie le misure economiche nel tempo previste in favore Parte_1
della figlia come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assegno unico attualmente in vigore. Le spese straordinarie, invece, saranno sopportate nella paritetica misura del 50% da ciascuno di genitori, fatta eccezione per quelle indifferibili e/o urgenti, esse dovranno costituire oggetto di previo accordo. Con il perfezionamento del presente accordo, la sig.ra per il pregresso, dichiara di Pt_2 non avere null'altro a pretendere a nessun titolo dal sig. 6) Le parti ricorrenti, si impegnano Pt_1
reciprocamente a rispettare e tenere come riferimento del presente accordo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli di procedimenti di diritto familiare indicate dal Tribunale di Arezzo con il Protocollo Interno n. 228 del 22/12/2022 (all.7); 7) il sig. rimane obbligato a corrispondere i contributi indicati all'art. 5 nell'interesse della Parte_1
figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
8) i genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Inoltre s'impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
9) le predette condizioni che si accettano soddisfano entrambi i genitori per cui se ne chiede il recepimento.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni