Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 1966 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 agosto 2005 |
Commentario • 1
- 1. La fine del decoro tariffario (ma non del tutto)Accesso limitatoAntonino Ciavola · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2015
Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 10118Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 32967-2019 proposto da: CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; - ricorrente/controricorrente al ricorso incidentale - contro AV IV, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO DI PACE, giusta procura speciale in atti -controricorrente/ricorrente incidentale - nonchè contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 10118 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: OL AN Data pubblicazione: 17/04/2023 Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 - ud. …Leggi di più...
- requisiti·
- consiglio nazionale dell’ordine·
- procedimento disciplinare nei confronti dei geologi·
- impugnazione dinanzi al tribunale con conseguente inizio della fase giurisdizionale·
- configurabilità·
- contraddittore necessario·
- giudizio disciplinare·
- incolpazione·
- delibera del consiglio nazionale dell'ordine·
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- procedimento·
- giudizi disciplinari
Versioni del testo
- Art. 1. Elettorato.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112 , ha sede in Roma ((...))
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339 .
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) - Art. 2. Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))
La seconda convocazione e' fissata a non meno di venti giorni dalla prima. - Art. 3. Elenco degli elettori - Seggio elettorale.
Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.
L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.