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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3954 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Mariano Gaeta, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Marconi, 87
RICORRENTE
e rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva che, con provvedimento di indebito, emesso in data 20 maggio 2024, avente ad oggetto – Sollecito di pagamento somme indebitamente percepite su prestazione Reddito di Cittadinanza n. CP_ 2019506723-, l' faceva la seguente comunicazione: “Gentile Signore, con precedente lettera del 01/02/2023, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 20/06/2019 al
30/09/2020, sulla prestazione Reddito di Cittadinanza n.2019506723, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 3.867,14 per la seguente motivazione: - Perdita requisito economico beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2, co.1, c) 1) L. 26/2019.”. Eccepiva la mancata notifica del sotteso atto prodromico, di cui alla lettera dell'1.2.2023, con cui gli avrebbe comunicato l'indebita percezione del RDC per il CP_1 periodo 20.6.2019/30.9.2020 e deduceva che era onere dell' dare la prova della perdita CP_1 del requisito economico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.
Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della richiesta di restituzione, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
1 *****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di fatto, va rilevato che presentava domanda prot. INPS-RDC- Parte_1
2019-506723, volta al riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza, in data
13.3.2019, accolta con successivo provvedimento del 16.4.2019 e percepiva le 18 mensilità di RDC previste, per un ammontare pari ad euro 3.867,14.
Successivamente, con lettera del 27.1.2023, spedita con raccomandata AR n. 664813394699, all' indirizzo del ricorrente, indicato in ricorso (Gragnano, Via Vittorio Veneto, 243), restituita per compiuta giacenza (doc. 1 fascicolo ente), l' comunicava CP_1 al ricorrente che, in conseguenza della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza, per perdita del requisito economico beni durevoli per presenza componenti del nucleo intestatari/piena disponibilità di autoveicoli/motoveicoli, aventi le caratteristiche indicate nell'art. 2, co.1, c), 1), L. 26/2019, doveva essere restituito l'importo di € 3.867,14, ricevuto da giugno 2019 a settembre 2020. L'art. 2 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, che individuava i beneficiari del RDC e i requisiti per l'accesso alla prestazione, prevedeva al comma 1, lett. c) con riferimento al godimento di beni durevoli, n. 1), che “nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore
a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”. Il successivo art. 3, che disciplinava il beneficio economico, disponeva al comma 11 che “E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c)”. E' stato documentalmente provato dall' che , membro del nucleo CP_1 Parte_2 familiare del ricorrente (come si evince dalla stessa dichiarazione di cui all'allegato 3 di parte istante, in cui viene dichiarata come componente del nucleo) ha Parte_2 immatricolato e acquistato, in data 20.6.2019, il motoveicolo nuovo targato EP95499, di cilindrata pari a 279 cc, superiore a quella consentita, come si evince da certificato PRA, allegato agli atti causa (cfr. fascicolo ). CP_1
Il ricorrente non ha comunicato la variazione patrimoniale, intervenuta in data
20.6.2019, comportante la perdita del requisito di cui al n. 1) della lett. c) sopra riportata.
Trattasi, pertanto, di indebito derivante dal pagamento di somme corrisposte in difetto del presupposto relativo la regolarità e veridicità dichiarativa della titolarità di autoveicoli e/o motoveicoli, aventi le caratteristiche indicate ex lege.
In ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte al riguardo, il ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare di avere diritto al beneficio (cfr. Cass. Sez. Unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito in esame.
Ciò posto, parte ricorrente non ha provato di essere in possesso dei presupposti per beneficiare della prestazione in esame.
Quest'ultima è stata revocata, con conseguente richiesta di restituzione delle somme CP_ erogate da parte dell' in ragione della falsità dichiarativa relativa alla titolarità da parte del ricorrente e del suo nucleo familiare di autoveicoli e/o motoveicoli, come espressamente previsto ex lege.
2 Pertanto, deve concludersi per la legittimità della ripetizione disposta dall' , con il CP_1 conseguente obbligo a carico del ricorrente, di restituzione delle somme corrisposte a titolo di pensione reddito di cittadinanza, non avendo egli dedotto specificamente al riguardo e risultando, peraltro, documentata la rituale notifica per compiuta giacenza della lettera del Par 27.1.2023, spedita con raccomandata n. 664813394699.
Ad ogni buon conto, la circostanza è ininfluente, ciò che rileva è che il ricorrente non ha provato, come era suo preciso onere, di aver diritto alla prestazione, di cui si controverte.
Inconferenti appaiono le pronunce citate dalla difesa di parte istante, che si riferiscono agli atti di natura tributaria.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate, attesa la natura della prestazione in esame.
Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte non ha prodotto alcuna certificazione reddituale, con conseguente decadenza dal beneficio (Cfr. Cass. Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024), non essendo sufficiente la mera dichiarazione, allegata al documento n. 3 del ricorso (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29/05/2014 n°
12065).
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 21.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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