Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 93 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ARENA STEFANIA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. IRRERA GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/09/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 768, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli in data 02/06/2000 e in data Per_1 Per_2
06/06/2004;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di Messina di annotare la separazione nei pubblici registri;
2) La casa coniugale sita in Messina via Bisconti n. 17 bis, in un immobile di proprietà di Controparte_2
anche se allo stato inagibile, resterà alla SI.ra , che curerà le pratiche
[...] Parte_1
amministrative per la ristrutturazione da parte dell'Ente proprietario, nonché per l'eventuale riscatto;
3) Il SI. si impegna a versare a titolo di mantenimento dei figli CP_1
e e della moglie la somma complessiva di € 500,00, di cui € 100,00 Per_1 Per_2
cadauno a titolo di mantenimento dei figli ed € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie, che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mani della SI.ra ; la somma di Parte_1
€ 500,00 sarà rivalutabile anno per anno in base agli indici Istat al consumo, come per legge.
4) Il SI. si impegna, altresì, a versare il 50% delle somme necessarie per le CP_1
utenze (luce, acqua, gas, TARI) in dotazione all'immobile nel quale risiedono la SI.ra Pt_1
ed i figli, previa esibizione dei giustificativi fiscali;
5) Le spese straordinarie sostenute
[...]
nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche, dentistiche, universitarie (Tasse e libri di testo universitari) e ricreative (palestra e/o iscrizione ai corsi sportivi) saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, ovvero potranno essere sostenute alternativamente da ciascun genitore. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate”.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
MESSINA (ME) il 20/10/1964, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato l'08/09/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 768, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConSIlio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.