Art. 28.
Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.
Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.