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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2025 promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Corradi Aurora, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 Controparte_2 TORINO il 22/10/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 491 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09.11.2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.07.2020.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge, nessuna delle parti avendo eccepito l'intervenuta riconciliazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori con esercizio Per_1 anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il minore manterrà la residenza anagrafica e il domicilio abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo all'uscita di scuola, sino alle ore 21 della domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione materna;
− due giorni infrasettimanali (preferibilmente lunedì e mercoledì, salvo diversi impegni lavorativi) dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
− ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− ad anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali;
− due settimane durante il mese di agosto, periodo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio. In difetto di accordo, trascorrerà, negli anni dispari, le prime due settimane Per_1 di agosto con la madre e le ultime due di agosto con il padre, negli anni pari, le prime due pagina 2 di 3 settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre;
− ad anni alterni le ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) e relativi ponti scolastici eventualmente ad esse connessi, nonché altre eventuali festività scolastiche, quali ad es. il Carnevale;
− in altre circostanze e periodi legati all'interesse e ai desideri del figlio, concordati con la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che, fino a che non avrà trovato stabilità economica, e non sia dunque in grado di contribuire con continuità al mantenimento del minore, il sig. provvederà ad CP_2
solo quando lo avrà con sé. Una volta stabilizzata la propria capacità lavorativa e/o reddituale, Per_1 il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra una somma mensile che CP_1 sarà concordata tra le parti e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
DISPONE che il padre concorra nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (mensa compresa), e a tutte le spese afferenti alle attività ludico ricreative e a quelle c.d. straordinarie preventivamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate;
l'anzidetta documentazione verrà messa a disposizione del sig. entro 30 giorni dal momento in cui la spesa CP_2 è stata sostenuta e il rimborso avverrà entro i trenta giorni successivi;
DÀ ATTO che le parti concordano che il minore verrà posto fiscalmente a carico della Per_1 madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà goduto dalla Sig.ra CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento, dando atto di avere già regolato ogni questione economico-patrimoniale esistente tar di loro e di non avere a pretendere nulla dall'altro;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del minore;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economico-patrimoniale esistente tra di loro e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN OT RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2025 promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Corradi Aurora, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 Controparte_2 TORINO il 22/10/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 491 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09.11.2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.07.2020.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge, nessuna delle parti avendo eccepito l'intervenuta riconciliazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori con esercizio Per_1 anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il minore manterrà la residenza anagrafica e il domicilio abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo all'uscita di scuola, sino alle ore 21 della domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione materna;
− due giorni infrasettimanali (preferibilmente lunedì e mercoledì, salvo diversi impegni lavorativi) dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
− ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− ad anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali;
− due settimane durante il mese di agosto, periodo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio. In difetto di accordo, trascorrerà, negli anni dispari, le prime due settimane Per_1 di agosto con la madre e le ultime due di agosto con il padre, negli anni pari, le prime due pagina 2 di 3 settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre;
− ad anni alterni le ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) e relativi ponti scolastici eventualmente ad esse connessi, nonché altre eventuali festività scolastiche, quali ad es. il Carnevale;
− in altre circostanze e periodi legati all'interesse e ai desideri del figlio, concordati con la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che, fino a che non avrà trovato stabilità economica, e non sia dunque in grado di contribuire con continuità al mantenimento del minore, il sig. provvederà ad CP_2
solo quando lo avrà con sé. Una volta stabilizzata la propria capacità lavorativa e/o reddituale, Per_1 il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra una somma mensile che CP_1 sarà concordata tra le parti e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
DISPONE che il padre concorra nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (mensa compresa), e a tutte le spese afferenti alle attività ludico ricreative e a quelle c.d. straordinarie preventivamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate;
l'anzidetta documentazione verrà messa a disposizione del sig. entro 30 giorni dal momento in cui la spesa CP_2 è stata sostenuta e il rimborso avverrà entro i trenta giorni successivi;
DÀ ATTO che le parti concordano che il minore verrà posto fiscalmente a carico della Per_1 madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà goduto dalla Sig.ra CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento, dando atto di avere già regolato ogni questione economico-patrimoniale esistente tar di loro e di non avere a pretendere nulla dall'altro;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del minore;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economico-patrimoniale esistente tra di loro e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
AN OT RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3